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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/06/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3404/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3404/2023 Rg.G./F avente per oggetto la separazione consensuale nel rito artt. 473-bis.51 cpc, promossa da:
Parte_1 (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...] e
Parte_2 (C.F. , nato a [...], il [...], residente in San Mauro C.F._2 Torin Diaz, n. 15, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Lussana del Foro di Torino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in C.F._3 Torino, Via Montevecchio, n. 5, giusta procura in atti PARTI RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.6.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni come da ricorso introduttivo con richiesta di separazione alle seguenti condizioni:
“(…) A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. B. Come da accordi intervenuti tra i coniugi, il signor ha prestato la propria Parte_2 attivitàlavorativa, in qualità di coadiuvante, presso l'impresa individuale denominata ” Parte_1 (C.F. ), con sede legale in via Candia, n. 3, sino al 31 luglio 2023. Con la C.F._1 cessazione dell'attivitàlavorativa in favore della ditta individuale “ ” sopra identificata, il Parte_1 signor nella sua qualitàdi coadiuvante, dichiara espressamente di nulla avere a Parte_2 preten titolo o ragione, né in via diretta che indiretta, nei confronti della medesima ditta individuale e/o dalla sua titolare, GN , rispetto e con riguardo all'intero periodo Parte_1 di attivitàlavorativa prestata dal medesimo signor in favore della ditta individuale “ _2 Pt_1
”.
[...] C. Tutti i debiti oggi gravanti sulla ditta individuale “ ” resteranno ad esclusivo carico Parte_1 della medesima ditta individuale. D. L'autovettura Ford Fiesta, targata FX598SG, oggetto del contratto di noleggio del 18.1.2021 stipulato tra la ALD Automotive Italia S.R.L. e l'impresa individuale ”, e in Parte_1 utilizzo esclusivo al signor continueràa restare nella disponibilitàdi quest'ultimo sino Parte_2
pagina 1 di 4 alla scadenza naturale del contratto, fissata per il mese di febbraio 2024. La ditta individuale “ Pt_1
” proseguirà a corrispondere unicamente le rate mensili relative al canone di noleggio sino alla sua
[...]
scadenza, mentre tutte le ulteriori spese, di qualsivoglia genere e natura, correlate, sia direttamente che indirettamente, all'utilizzo dell'autovettura resteranno a carico esclusivo del signor
Parte_2 E. Con riguardo agli ulteriori rapporti economici, i coniugi intendono definire amichevolmente ogni questione economica e patrimoniale relativa e connessa all'intercorso rapporto matrimoniale. E.
1. A tal fine i coniugi convengono che l'immobile sito nel Comune di Castiglione Torinese (TO), Strada Rivodora, n. 69, giàcasa coniugale, in comproprietàtra i coniugi cosìcome l'intero mobilio che lo compone, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della GN , con la quale i figli della Parte_1 coppia, e continueranno a vivere. Per_1 Persona_2 E.
2. Nell'ambito della definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio, i coniugi convengono, altresì, che il signor trasferirà alla GN , che ne diventerà proprietaria esclusiva, la propria _2 Pt_1 quota (pari di proprietà dell'unit biliare ubicata in Castiglione Torinese (TO), via Rivodora n. 69, acquistata dai coniugi in data 31.4.2014 per atto a rogito del Notaio Persona_3 di Chivasso (repertorio n. 159.277, raccolta n. 31.895, registrato a Chivasso in data 10.4.2014 al n. 658, “costituito da un corpo di fabbrica di civile abitazione elevato ad un solo piano fuori terra oltre un piano seminterrato ed un piano sottotetto e da una corpo di fabbricato ad uso autorimesse elevato ad un solo piano fuori terra, e precisamente: A) nel corpo di fabbrica di civile abitazione:
= unità immobiliare articolata sui piani seminterrato, terreno (primo fuori terra) e sottotetto, tra loro collegati da scala interna, con antistante e retrostante porzioni di giardino pertinenziale di proprietà esclusiva, così composto:
- al piano seminterrato, soggiorno con angolo cottura, lavanderia, locale di sgombero e servizi;
- al piano terra (primo fuori terra), due camere, servizi, portico e terrazzo coperto
- al piano sottotetto, un locale di sgombero e servizi;
il tutto formante un sol corpo posto alle coerenze: area condominiale (sub. 1), unità immobiliare sub. 4 (quattro), ancora area condominiale sub. 1 (uno) ed unità immobiliare sub. 2 (due); B) nel corpo di fabbrica ad uso autorimesse:
-al piano terreno, un locale ad uso autorimessa privata, posto alle coerenze: area condominiale a due lati, autorimesse sub. 9 (nove) e sub. 7 (sette). Quanto sopra è attualmente identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castiglione Torinese, esattamente in ditta alla parte venditrice come segue:
- foglio 16, P.lla 605, sub. 3, Strada Rivodora n. 69, piano S1-T-1, cat. A/2, cl. 1, vani 7, Rendita Euro 686,89 (l'abitazione e gli accessori dandosi atto che il classamento e la rendita sono stati proposti in sede di denuncia di variazione per una diversa distribuzione degli spazi interni presentata in data 4 marzo 2014 n. 59686.1/2014 prot. TO0071518, da confermarsi a cura dell'Ufficio del Territorio);
- foglio 16, P.lla 605. Sub. 8, Strada Rivodora, piano T, cat. C/6, cl. 2, m.q. 16, Rendita Euro 65,28 (l'autorimessa)”. Il trasferimento verrà effettuato a corpo, comprensivo di tutti i diritti, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti alle entità de quibus, che verranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il prezzo della cessione della quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile di cui sopra è stato concordemente fissato dai coniugi nella somma di Euro 40.000,00 (oltre all'accollo da parte della GN della residua quota di mutuo di pertinenza del signor e verrà corrisposto come Pt_1 _2 segue:
quanto ad Euro 5.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante assegno bancario n° 3121157319-07 del 14.11.2023 tratto su BNL-Gruppo Bnp Paribas, agenzia n. 3 Torino, da valere anche quale quietanza di avvenuto pagamento;
pagina 2 di 4 quanto ad Euro 5.000,00 mediante bonifico bancario sull'IBAN [...] entro e non oltre il 14 dicembre 2023;
i restanti Euro 30.000,00, contestualmente all'atto notarile di trasferimento della proprietà, da sottoporsi a registrazione a cura del Notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987
La GN , a far data dalla sentenza di omologa della separazione consensuale, Parte_1 si accollerà, integralmente, le residue rate del contratto di mutuo stipulato - per l'acquisto della casa coniugale - con la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. (finanziamento rateale n. 0604606221930) con atto del 31.3.2014 a rogito del Notaio di Chivasso (rep. n. 159.278, racc. n. Persona_3 31.896) e cointestato tra i coniugi, procurando l'integrale liberazione del signor Parte_2
Sino alla data di emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, i coniugi continueranno a versare, ciascuno per la propria quota di spettanza, pari al 50% ciascuno, le rate mensili del summenzionato mutuo, ammontanti ad Euro 647,29 circa (debito residuo al 31.5.2023 Euro 118.628,83).
I coniugi si obbligano a procedere al predetto trasferimento mediante atto notarile, da stipularsi con i benefici previsti dall'art. 19 della L. 74 del 06.03.1987, nel termine di giorni novanta (90) a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, con rogito a cura del Notaio designato dalla GN , che pure si assumeràinteramente i Parte_1 costi ed i compensi del medesimo Notaio, nonchéi cost etto trasferimento.
L'obbligo al trasferimento immobiliare di cui sopra non costituisce contratto preliminare di vendita tra i coniugi.
I ricorrenti si impegnano a produrre, in sede di rogito, tutti i documenti necessari – incluso l'attestato di prestazione energetica – ed a rendere tutte le dichiarazioni sulla conformità catastale ed urbanistica nonché le ulteriori e necessarie dichiarazioni previste dalla legge.
E.3 Le attribuzioni e gli accordi economici previsti al punto E.2 sono da considerarsi elementi indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale (Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 21.6.2012) e, segnatamente, alla definizione degli aspetti economici correlati alla separazione personale dei coniugi, con conseguente esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, così come interpretata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10.05.1999 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 21/02/2014 (in tema di negoziazione familiare Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015). E.
4. Sino all'effettiva cessione da parte del signor alla GN della propria quota (pari al 50%) di Parte_2 Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare ubicata in Castiglione Torinese (TO), via Rivodora n. 69, la GN
continueràa versare il canone di locazione pari ad Euro 380,00, relativo al contratto di Pt_1 e stipulato in data 4.6.2018 tra il signor (locatore) e il signor Parte_3 Parte_2 (conduttore) e relativo all'immobile ubicato in San Mauro Torinese (TO), via Armando Diaz
[...] n. 15, ove il signor attualmente vive. Parte_2 Il signor si obbliga a liberare e svincolare la GN dal ruolo di Parte_2 Parte_1
“Garante”, previsto nel suddetto contratto di locazione (punto E.4), mediante la modifica/nuova stipula del contratto di locazione, con indicazione di un diverso garante, entro e non oltre il 31 dicembre 2023. F. Su concorde volontà dei coniugi, il conto corrente n. 0000015466747 cointestato e acceso presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. sarà estinto contestualmente alla cessione di cui al punto E.2 del presente accordo e il saldo attivo residuo al momento di detta estinzione competerà, in via esclusiva, alla GN . Parte_1 G. Il signor contribuiràal mantenimento dei figli e oggi Parte_2 Per_1 Persona_2 maggiorenni mente autosufficienti, versando alla mma Parte_1 mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), ovvero Euro 200,00 per ciascun figlio, a far data dal mese di agosto 2023, importo – questo – da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione annuale in ragione delle variazioni del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
pagina 3 di 4 Il padre provvederà, altresì, a concorrere - nella misura del 50% - alle spese straordinarie afferenti ai figli e , come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016. Per_1 Per_2 rovvederà a versare quanto pattuito a titolo di concorso nel mantenimento dei figli _2
ed e a titolo di spese straordinarie ai medesimi afferenti sino al raggiungimento, da Per_2 Per_1 parte di ciascuno, dell'autosufficienza economica. H. I coniugi dichiarano di essere, allo stato, in grado di provvedere ciascuno al proprio personale sostentamento con i rispettivi redditi e, pertanto, si danno reciprocamente atto di rinunciare ad ogni richiesta di contribuzione a titolo di mantenimento personale. I. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore rapporto economico derivante dal matrimonio ed attinente allo stato patrimoniale della famiglia ègiàstato regolato in separata sede L. I coniugi concordano che le spese legali relative al giudizio di separazione personale consensuale saranno ad esclusivo carico della GN Parte_1 Per il PM: Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 13/12/2023 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile, posto che le parti han contratto matrimonio concordatario in Torino il 26.7.1997. Dal matrimonio sono nati due figli, , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_1 Per_2 13.03.2000, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, conviventi con la madre e residenti in [...]
- Le parti hanno dichiarato che la comunione materiale e spirituale è venuta meno, essendo divenuta intollerabile la convivenza, ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste.
- In atti vi è depositato la copia dell'estratto dell'atto di matrimonio del 26.7.1997 in Torino, e ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 _2
.
[...] Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.6.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA SEZIONE CIVILE Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3404/2023 Rg.G./F avente per oggetto la separazione consensuale nel rito artt. 473-bis.51 cpc, promossa da:
Parte_1 (C.F. ), nata a [...], il [...], residente in [...] e
Parte_2 (C.F. , nato a [...], il [...], residente in San Mauro C.F._2 Torin Diaz, n. 15, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valeria Lussana del Foro di Torino (C.F.
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in C.F._3 Torino, Via Montevecchio, n. 5, giusta procura in atti PARTI RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio delli 21.6.2024 CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni come da ricorso introduttivo con richiesta di separazione alle seguenti condizioni:
“(…) A. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. B. Come da accordi intervenuti tra i coniugi, il signor ha prestato la propria Parte_2 attivitàlavorativa, in qualità di coadiuvante, presso l'impresa individuale denominata ” Parte_1 (C.F. ), con sede legale in via Candia, n. 3, sino al 31 luglio 2023. Con la C.F._1 cessazione dell'attivitàlavorativa in favore della ditta individuale “ ” sopra identificata, il Parte_1 signor nella sua qualitàdi coadiuvante, dichiara espressamente di nulla avere a Parte_2 preten titolo o ragione, né in via diretta che indiretta, nei confronti della medesima ditta individuale e/o dalla sua titolare, GN , rispetto e con riguardo all'intero periodo Parte_1 di attivitàlavorativa prestata dal medesimo signor in favore della ditta individuale “ _2 Pt_1
”.
[...] C. Tutti i debiti oggi gravanti sulla ditta individuale “ ” resteranno ad esclusivo carico Parte_1 della medesima ditta individuale. D. L'autovettura Ford Fiesta, targata FX598SG, oggetto del contratto di noleggio del 18.1.2021 stipulato tra la ALD Automotive Italia S.R.L. e l'impresa individuale ”, e in Parte_1 utilizzo esclusivo al signor continueràa restare nella disponibilitàdi quest'ultimo sino Parte_2
pagina 1 di 4 alla scadenza naturale del contratto, fissata per il mese di febbraio 2024. La ditta individuale “ Pt_1
” proseguirà a corrispondere unicamente le rate mensili relative al canone di noleggio sino alla sua
[...]
scadenza, mentre tutte le ulteriori spese, di qualsivoglia genere e natura, correlate, sia direttamente che indirettamente, all'utilizzo dell'autovettura resteranno a carico esclusivo del signor
Parte_2 E. Con riguardo agli ulteriori rapporti economici, i coniugi intendono definire amichevolmente ogni questione economica e patrimoniale relativa e connessa all'intercorso rapporto matrimoniale. E.
1. A tal fine i coniugi convengono che l'immobile sito nel Comune di Castiglione Torinese (TO), Strada Rivodora, n. 69, giàcasa coniugale, in comproprietàtra i coniugi cosìcome l'intero mobilio che lo compone, rimarrà nell'esclusiva disponibilità della GN , con la quale i figli della Parte_1 coppia, e continueranno a vivere. Per_1 Persona_2 E.
2. Nell'ambito della definizione dei rapporti derivanti dal matrimonio, i coniugi convengono, altresì, che il signor trasferirà alla GN , che ne diventerà proprietaria esclusiva, la propria _2 Pt_1 quota (pari di proprietà dell'unit biliare ubicata in Castiglione Torinese (TO), via Rivodora n. 69, acquistata dai coniugi in data 31.4.2014 per atto a rogito del Notaio Persona_3 di Chivasso (repertorio n. 159.277, raccolta n. 31.895, registrato a Chivasso in data 10.4.2014 al n. 658, “costituito da un corpo di fabbrica di civile abitazione elevato ad un solo piano fuori terra oltre un piano seminterrato ed un piano sottotetto e da una corpo di fabbricato ad uso autorimesse elevato ad un solo piano fuori terra, e precisamente: A) nel corpo di fabbrica di civile abitazione:
= unità immobiliare articolata sui piani seminterrato, terreno (primo fuori terra) e sottotetto, tra loro collegati da scala interna, con antistante e retrostante porzioni di giardino pertinenziale di proprietà esclusiva, così composto:
- al piano seminterrato, soggiorno con angolo cottura, lavanderia, locale di sgombero e servizi;
- al piano terra (primo fuori terra), due camere, servizi, portico e terrazzo coperto
- al piano sottotetto, un locale di sgombero e servizi;
il tutto formante un sol corpo posto alle coerenze: area condominiale (sub. 1), unità immobiliare sub. 4 (quattro), ancora area condominiale sub. 1 (uno) ed unità immobiliare sub. 2 (due); B) nel corpo di fabbrica ad uso autorimesse:
-al piano terreno, un locale ad uso autorimessa privata, posto alle coerenze: area condominiale a due lati, autorimesse sub. 9 (nove) e sub. 7 (sette). Quanto sopra è attualmente identificato nel Catasto Fabbricati del Comune di Castiglione Torinese, esattamente in ditta alla parte venditrice come segue:
- foglio 16, P.lla 605, sub. 3, Strada Rivodora n. 69, piano S1-T-1, cat. A/2, cl. 1, vani 7, Rendita Euro 686,89 (l'abitazione e gli accessori dandosi atto che il classamento e la rendita sono stati proposti in sede di denuncia di variazione per una diversa distribuzione degli spazi interni presentata in data 4 marzo 2014 n. 59686.1/2014 prot. TO0071518, da confermarsi a cura dell'Ufficio del Territorio);
- foglio 16, P.lla 605. Sub. 8, Strada Rivodora, piano T, cat. C/6, cl. 2, m.q. 16, Rendita Euro 65,28 (l'autorimessa)”. Il trasferimento verrà effettuato a corpo, comprensivo di tutti i diritti, azioni, ragioni, pertinenze, accessioni, servitù attive e passive inerenti alle entità de quibus, che verranno trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il prezzo della cessione della quota (pari al 50%) di proprietà dell'immobile di cui sopra è stato concordemente fissato dai coniugi nella somma di Euro 40.000,00 (oltre all'accollo da parte della GN della residua quota di mutuo di pertinenza del signor e verrà corrisposto come Pt_1 _2 segue:
quanto ad Euro 5.000,00, contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso, mediante assegno bancario n° 3121157319-07 del 14.11.2023 tratto su BNL-Gruppo Bnp Paribas, agenzia n. 3 Torino, da valere anche quale quietanza di avvenuto pagamento;
pagina 2 di 4 quanto ad Euro 5.000,00 mediante bonifico bancario sull'IBAN [...] entro e non oltre il 14 dicembre 2023;
i restanti Euro 30.000,00, contestualmente all'atto notarile di trasferimento della proprietà, da sottoporsi a registrazione a cura del Notaio rogante con richiesta dei benefici di cui all'art. 19 della Legge n. 74/1987
La GN , a far data dalla sentenza di omologa della separazione consensuale, Parte_1 si accollerà, integralmente, le residue rate del contratto di mutuo stipulato - per l'acquisto della casa coniugale - con la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. (finanziamento rateale n. 0604606221930) con atto del 31.3.2014 a rogito del Notaio di Chivasso (rep. n. 159.278, racc. n. Persona_3 31.896) e cointestato tra i coniugi, procurando l'integrale liberazione del signor Parte_2
Sino alla data di emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, i coniugi continueranno a versare, ciascuno per la propria quota di spettanza, pari al 50% ciascuno, le rate mensili del summenzionato mutuo, ammontanti ad Euro 647,29 circa (debito residuo al 31.5.2023 Euro 118.628,83).
I coniugi si obbligano a procedere al predetto trasferimento mediante atto notarile, da stipularsi con i benefici previsti dall'art. 19 della L. 74 del 06.03.1987, nel termine di giorni novanta (90) a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione, con rogito a cura del Notaio designato dalla GN , che pure si assumeràinteramente i Parte_1 costi ed i compensi del medesimo Notaio, nonchéi cost etto trasferimento.
L'obbligo al trasferimento immobiliare di cui sopra non costituisce contratto preliminare di vendita tra i coniugi.
I ricorrenti si impegnano a produrre, in sede di rogito, tutti i documenti necessari – incluso l'attestato di prestazione energetica – ed a rendere tutte le dichiarazioni sulla conformità catastale ed urbanistica nonché le ulteriori e necessarie dichiarazioni previste dalla legge.
E.3 Le attribuzioni e gli accordi economici previsti al punto E.2 sono da considerarsi elementi indispensabili e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale (Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 21.6.2012) e, segnatamente, alla definizione degli aspetti economici correlati alla separazione personale dei coniugi, con conseguente esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, così come interpretata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 154 del 10.05.1999 e confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 21/02/2014 (in tema di negoziazione familiare Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16/07/2015). E.
4. Sino all'effettiva cessione da parte del signor alla GN della propria quota (pari al 50%) di Parte_2 Parte_1 proprietà dell'unità immobiliare ubicata in Castiglione Torinese (TO), via Rivodora n. 69, la GN
continueràa versare il canone di locazione pari ad Euro 380,00, relativo al contratto di Pt_1 e stipulato in data 4.6.2018 tra il signor (locatore) e il signor Parte_3 Parte_2 (conduttore) e relativo all'immobile ubicato in San Mauro Torinese (TO), via Armando Diaz
[...] n. 15, ove il signor attualmente vive. Parte_2 Il signor si obbliga a liberare e svincolare la GN dal ruolo di Parte_2 Parte_1
“Garante”, previsto nel suddetto contratto di locazione (punto E.4), mediante la modifica/nuova stipula del contratto di locazione, con indicazione di un diverso garante, entro e non oltre il 31 dicembre 2023. F. Su concorde volontà dei coniugi, il conto corrente n. 0000015466747 cointestato e acceso presso la Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. sarà estinto contestualmente alla cessione di cui al punto E.2 del presente accordo e il saldo attivo residuo al momento di detta estinzione competerà, in via esclusiva, alla GN . Parte_1 G. Il signor contribuiràal mantenimento dei figli e oggi Parte_2 Per_1 Persona_2 maggiorenni mente autosufficienti, versando alla mma Parte_1 mensile di Euro 400,00 (quattrocento/00), ovvero Euro 200,00 per ciascun figlio, a far data dal mese di agosto 2023, importo – questo – da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto ad automatica rivalutazione annuale in ragione delle variazioni del 100% degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
pagina 3 di 4 Il padre provvederà, altresì, a concorrere - nella misura del 50% - alle spese straordinarie afferenti ai figli e , come da Protocollo del Tribunale di Ivrea del 24.6.2016. Per_1 Per_2 rovvederà a versare quanto pattuito a titolo di concorso nel mantenimento dei figli _2
ed e a titolo di spese straordinarie ai medesimi afferenti sino al raggiungimento, da Per_2 Per_1 parte di ciascuno, dell'autosufficienza economica. H. I coniugi dichiarano di essere, allo stato, in grado di provvedere ciascuno al proprio personale sostentamento con i rispettivi redditi e, pertanto, si danno reciprocamente atto di rinunciare ad ogni richiesta di contribuzione a titolo di mantenimento personale. I. I coniugi dichiarano che ogni ulteriore rapporto economico derivante dal matrimonio ed attinente allo stato patrimoniale della famiglia ègiàstato regolato in separata sede L. I coniugi concordano che le spese legali relative al giudizio di separazione personale consensuale saranno ad esclusivo carico della GN Parte_1 Per il PM: Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole In data: 13/12/2023 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile, posto che le parti han contratto matrimonio concordatario in Torino il 26.7.1997. Dal matrimonio sono nati due figli, , nato a [...] il [...], e , nata a [...] il Per_1 Per_2 13.03.2000, entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, conviventi con la madre e residenti in [...]
- Le parti hanno dichiarato che la comunione materiale e spirituale è venuta meno, essendo divenuta intollerabile la convivenza, ed hanno dunque chiesto pronunciarsi la separazione alle condizioni sopra viste.
- In atti vi è depositato la copia dell'estratto dell'atto di matrimonio del 26.7.1997 in Torino, e ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 _2
.
[...] Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge. Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 21.6.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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