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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 898/2024 promossa
Da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, tutti rappresentati e difesi Parte_5 Parte_6 Parte_7 dall'avv. Sergio Galleano.
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
Contro in persona del pro-tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'avv. Federica Favata.
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza n. 1200/2016 dell'8/6/2016 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e diretta all'impugnazione dei plurimi Parte_5 Parte_6 Parte_7 contratti a termine intercorsi con il tra il 2005 ed il 2015 e condannato i Controparte_1 lavoratori al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre iva e cpa. Sul gravame proposto dai lavoratori , questa Corte di Appello, in diversa composizione, con sentenza n. 846/2018 del 19/7/2018 ha accolto l'eccezione di decadenza , rimasta assorbita nella statuizione di primo grado e riproposta in devoluzione dal CP_1
, ed ha condannato i lavoratori al pagamento delle spese processuali liquidate in
[...] complessivi € 2.800,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Con ordinanza n. 13680/2024 del 16/5/2024, la Corte di cassazione, ha annullato la sentenza di questa Corte di appello . Sul principio di diritto per cui “in caso di azione promossa dal lavoratore per l'accertamento dell'abuso di una successione di contratti a tempo determinato, il termine di impugnazione previsto a pena di decadenza dall'art. 32, comma 4, lett. a), deve essere osservato a decorrere dall'ultimo dei contratti intercorsi tra le parti, atteso che la sequenza contrattuale che precede l'ultimo contratto rileva come dato fattuale, che concorre ad integrare l'abusivo uso dei contratti a termine e assume evidenza proprio in ragione dell'ultimo contratto concluso tra le parti per far accertare l'abusiva reiterazione”, in modo tale da consentire, in coerenza con il diritto eurounitario , che, “quando si sia verificato un ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, così da realizzare una elusione degli obiettivi della direttiva 99/70/CE, si deve applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto comunitario” (CGUE, causa CC- 53/04, ”,la S.C. ha rinviato la causa a questa Corte di appello per Persona_1
l'accertamento della dedotta reiterazione abusiva del contratti a termine e della fondatezza
- ferma l'impossibilità della conversione a tempo indeterminato del rapporto, - dell'avanzata pretesa risarcitoria..
Preso atto che, frattanto, con delibera della G.M. del n. 177 del Controparte_1
19/12/2019 era stata disposta la stabilizzazione del personale precario, tra esso inclusi gli odierni ricorrenti, con effetti estintivi/riparatori della contestata precarizzazione abusiva, con l'odierno ricorso per riassunzione , i lavoratori instano essenzialmente affinché questa Corte, preso atto della sopravvenuta causa di cessazione della materia del contendere, provvedano a riformare le disposizioni in materia di spese processuali adottate dalla pronuncia di primo grado e dalla sentenza di appello , condannando il Controparte_1
a restituire ad essi ricorrenti le somme corrisposte per i predetti titoli , nonchè a pagare le spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio.. Il resiste invocando a propria difesa gli effetti della disposta sanatoria dell'abuso CP_1 sopravvenuta al deposito del ricorso interruttivo, come causa idonea a legittimare la compensazione delle spese processuali. Ciò premesso il ricorso appare fondato per quanto di ragione.
Nulla ostando alla declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al merito della vicenda, le questioni che residuano ineriscono alla regolamentazione delle spese delle fasi pregresse e successive alla sopravvenuta stabilizzazione che ha procurato la cessazione con effetti estintivi del lamentato abuso . In proposito convengono le stesse parti in causa che il comportamento satisfattivo del possa legittimare la compensazione delle spese dei primi due gradi del Controparte_1 giudizio. Fermo restando che l'unica statuizione ancora in essere e rispetto alla quale vi è interesse alla riforma è quella contenuta nella sentenza di primo grado, a tale effetto non può non sortire l'effetto redibitorio in relazione agli esborsi indebitamente effettuati dai lavoratori allora dichiarati soccombenti sia per il primo grado che per il secondo grado I lavoratori avranno pertanto diritto alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado. Quanto al giudizio di cassazione analoga determinazione compensativa può plausibilmente adottarsi in ordine alle spese processuali, risultando esso instaurato quando di fatto la materia del contendere era cessata in conseguenza della intervenuta stabilizzazione. Stante la infondata opposizione da parte del alla restituzione delle Controparte_1 somme indebitamente incassate per i due giudizi di merito, il dovrà Controparte_1 essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di rinvio, che si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce. Deve darsi atto che per mera omissione materiale l'infrascritto dispositivo non reca la esplicita statuizione di compensazione anche delle spese del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, in riforma della sentenza n. 1200/2016 emessa dal Tribunale di Palermo in data 8 giugno 2016, dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio di primo grado. Condanna il a restituire agli odierni appellanti quanto da costoro Controparte_1 corrisposto a titolo di spese legali per i giudizi di primo e di secondo grado. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione e condanna il Controparte_1 al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente giudizio di rinvio che liquida in complessivi € 1.458,00, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Sergio Galleano. Palermo 19 giugno 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria