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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5414 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Zuddas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Zuddas, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione
personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio
celebrato in Quartu Sant'Elena e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Quartu
Sant'Elena alle seguenti condizioni:
- 1) Affido condiviso del minore, garantendo il diritto di entrambi i genitori a mantenere e sviluppare
il rapporto affettivo con il figlio, e quindi disporre che il padre lo vedrà e terrà con sé secondo il
seguente schema: Lunedì (intera giornata, fino alle ore 21.00), Giovedì (dall'uscita di scuola)
Venerdì (intera giornata), a settimane alterne il sabato o la domenica. Qualora tale situazione non
dovesse essere agevole per il minore, sabato e domenica a settimane alterne. Tutto ciò, fermo
restando che i genitori potranno di volta in volta, in base alle esigenze del minore concordare
differenti modalità di visita. Festività alternata (es. il 24/12 con il padre, il 25/12 con la madre, il
31/12 con il padre, il 01/01 con la madre ad anni alterni). Ferie estive: dal 1 Luglio fino al 31 Agosto
15 gg alternati con ciascun genitore;
- 2) Pagamento a carico del padre di un assegno di mantenimento a favore del minore Per_1
da corrispondere alla IG.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese per un importo
[...] CP_1
pari ad euro 250,00;
- 3) Pagamento a carico di entrambi i genitori del 50% delle spese straordinarie sostenute per il
figlio purché, se possibile, previamente concordate e debitamente documentate;
- 4) Pagamento a carico di entrambi i genitori del 50% delle spese scolastiche e sportive;
- 5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento
valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi i genitori di iscrivere il figlio minore sul proprio
passaporto o altro documento;
- 6) I coniugi, inoltre, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti,
convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali con relativo
riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o della titolarità di altri diritti reali descritte nei successivi articoli ovvero per il trasferimento a favore di
uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento. Tutto ciò premesso, da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
- 7 A) Il IGnor cede e trasferisce alla IGnora che accetta ed acquista Parte_1 CP_1
con ogni garanzia di legge le quote di proprietà del seguente immobile: fabbricato con accessorio e
relativo scoperto di pertinenza in Comune di Assemini, Via Tempio n.7, censito al NCEU FG.20
Mappale 3718, Sub 5, Cat.A/3, Classe 3, vani 4, r.c 258,23, acquistato con Atto Notarile Notaio
[...]
Rep.31692 Racc.8915 Unitamente alla sopradescritta unità immobiliare viene Persona_2
trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la quota di 99,6300/1000 di proprietà sulle parti
ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. B) con la cessione delle suddette quote di
proprietà la IG.ra diverrà proprietaria dell'intero immobile nello stato di fatto e di diritto CP_1
in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive
e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Le parti ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19,
14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiarano:
•che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative
planimetrie depositate in catasto;
•che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo
stato di fatto dell' immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in
particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare
luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa
catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna
degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si
danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della
realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero
della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa
a norma. C) La parte alienante dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è di sua
proprietà e disponibilità per una quota pari al 50% ed è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed
iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono
rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad
eccezione dell'ipoteca iscritta in virtù dell'Atto Pubblico del 11.08.2015 a mezzo del Notaio Dott.
Rep.45918 Racc. 28226 a favore di che verrà cancellata Persona_3 Controparte_2
a suo tempo a cura e spese della IGnora una volta completamente estinto il mutuo. •che CP_1
l'immobile in oggetto è pervenuto in comproprietà dei coniugi in forza dei seguenti titoli: - contratto
di compravendita per Atto Pubblico del 13 Giugno 2007 a mezzo Notaio Persona_2
Rep.31692 Racc.8915 registrato a Cagliari il 14 Giugno 2017 al n.4492. D) Le parti convengono che
la IG.ra a fronte del trasferimento si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo CP_1
(ammontante oggi a € 89.919,09 ) che i coniugi hanno verso la per un mutuo Controparte_2
di originari € 103.024,24, di cui al contratto di mutuo “ , stipulato mediante Controparte_2
atto pubblico del 11.08.2015 a mezzo del Notaio Dott. Rep.45918 Racc. 28226 Persona_3
registrato il 06 Agosto 2015 al n.5339 e trascritto il giorno 11 Agosto 2015 garantito da ipoteca
volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della IGnora una volta CP_1
completamente estinto il mutuo. A tali effetti la IGnora riconosce di subentrare al IG. CP_1
verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue Parte_1
in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara
perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. La IG.ra CP_1
si impegna a sottoscrivere l'atto di accollo con la propria Banca entro e non oltre 6 mesi dalla
[...]
definizione della procedura di divorzio. E) Le parti convengono che in considerazione dei complessivi
rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione
di alcuna somma di denaro. F) Le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci
connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. G) Ai sensi e
per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, le parti dichiarano: G1) che le opere relative
all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità alle norme urbanistiche vigenti al
momento dell'edificazione dell'immobile; G2) che da allora non sono state apportate modifiche per
le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
G3) che per gli immobili suddetti non
è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150,
modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10,
nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
H) Al fine della
piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da
ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce la procedura di
divorzio delle parti e la risoluzione della relativa controversia. I) Le parti, preso atto di quanto
statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il
suddetto accordo, che diverrà parte integrante del verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico,
valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si
obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in
segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. L) Le parti, nel
chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al
riguardo.
- 8) Le parti si impegnano a chiudere qualsiasi conto corrente operativo cointestato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2024, e premesso di CP_1 Parte_1
essersi sposati in data 25.08.2007 con il rito concordatario in Quartu Sant'Elena, e che dall' unione è
nato un figlio, (Cagliari, 26.10.2012); di essersi separati consensualmente con Persona_1 omologa del Tribunale di Cagliari n. cronol. 10793/2020 del 04/09/2020, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 20/03/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile e la relativa planimetria;
l'atto di provenienza;
la dichiarazione di conformità urbanistica;
la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento, della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca volontaria, iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare
di Cagliari in data 15 giugno 2007 ai nn 24336/4543, per la somma di euro 236.000, in favore della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., a garanzia di un mutuo di euro 118.000 concesso da detto istituto,
con atto a rogito del notaio dott.ssa , in data 13 giugno 2007, rep. 31693/8916; Persona_2
la certificazione energetica.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge Parte_1
27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alla planimetria depositate in catasto con il prot. n. CA0253105 del 05/04/2007;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità della Concessione Edilizia n.70,
rilasciata dal Comune di Assemini, in data 05.04.2006 e della Concessione Edilizia n. 194,
rilasciata dal Comune di Assemini, in data 02.10.2007;
- non sono state eseguite successive modifiche;
- in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della l. 47 del 1985, ad eccezione dell'ordinanza di demolizione n.16 emessa dal Comune di Assemini in data 06.05.2009, non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 7/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale
ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né
in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in QUARTU
SANT'ELENA il 25.08.2007 tra , nata a [...] il [...], e CP_1
nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile Parte_1
del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 96, parte II, serie A);
2. affida ad entrambi i genitori il minore (Cagliari, 26.10.2012), garantendo il Persona_1
diritto di entrambi i genitori a mantenere e sviluppare il rapporto affettivo con il figlio;
3. dispone che il padre vedrà e terrà con sé il minore secondo il seguente schema:
- Lunedì (intera giornata, fino alle ore 21.00), Giovedì (dall'uscita di scuola) Venerdì (intera giornata), a settimane alterne il sabato o la domenica;
- qualora tale situazione non dovesse essere agevole per il minore, sabato e domenica a settimane alterne. Tutto ciò, fermo restando che i genitori potranno di volta in volta, in base alle esigenze del minore concordare differenti modalità di visita.
- Festività alternata (es. il 24/12 con il padre, il 25/12 con la madre, il 31/12 con il padre, il
01/01 con la madre ad anni alterni). Ferie estive: dal 1 luglio fino al 31 Agosto 15 gg alternati con ciascun genitore;
4. Dispone che versi in favore di la somma di euro 250,00 mensili Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento economico del figlio entro e non Persona_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5. Dispone a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, purché, se possibile,
previamente concordate e debitamente documentate;
6. Dispone a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese scolastiche e sportive;
7. Dà atto che entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi i genitori di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento;
8. Dà atto che trasferisce a , che accetta ed acquista con ogni Parte_1 CP_1
garanzia di legge, le quote di proprietà del fabbricato con accessorio e relativo scoperto di pertinenza in Comune di Assemini, Via Tempio n.7, censito al Catasto fabbricati del comune di Assemini al foglio 20, mappale 3718, subalterno 5, piano T-1, cat. A/3, classe 3, vani 4,
superficie catastale totale 69 mq, rendita euro 258,23 e la quota di 99,6300/1000 di proprietà
sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso;
L'immobile in oggetto è pervenuto in comproprietà dei coniugi in forza del contratto di compravendita per Atto Pubblico del 13 Giugno 2007 a mezzo Notaio Persona_2
Rep.31692 Racc.8915 registrato a Cagliari il 14 Giugno 2017 al n.4492.
Ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 ichiara che il fabbricato Parte_1
in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n.70, rilasciata dal
Comune di Assemini in data 05.04.2006; della concessione edilizia n. 194, rilasciata dal
Comune di Assemini in data 02.10.2007; che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, ad eccezione dell'ordinanza di demolizione n.16 emessa dal Comune di Assemini in data
06.05.2009; che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del
D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti, quali intestatari del suddetto immobile, ai sensi dell'art. 29, comma 1 - bis, legge 27
febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, comma 14, d.l n. 78/2010, dichiarano che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo. Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
9. dà atto che le parti convengono che la a fronte del trasferimento si accolli in via CP_1
esclusiva l'intero debito residuo (ammontante oggi a € 89.919,09 ) che i coniugi hanno verso la per un mutuo di originari € 103.024,24, di cui al contratto di mutuo Controparte_2
, stipulato mediante atto pubblico del 11.08.2015 a mezzo del Notaio Controparte_2
Dott. Rep.45918 Racc. 28226 registrato il 06 Agosto 2015 al n.5339 e Persona_3
trascritto il giorno 11 Agosto 2015 garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della una volta completamente estinto il mutuo;
CP_1
10. dà atto che a tali effetti riconosce di subentrare ad erso la Banca CP_1 Parte_1
mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
11. dà atto che la si impegna a sottoscrivere l'atto di accollo con la propria Banca entro e CP_1
non oltre 6 mesi dalla definizione della procedura di divorzio;
12. dà atto che le parti si impegnano a chiudere qualsiasi conto corrente operativo cointestato;
13. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5414 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Zuddas, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
e
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Michele Zuddas, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrenti e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Che l'On.le Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione
personale dei coniugi e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio
celebrato in Quartu Sant'Elena e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Quartu
Sant'Elena alle seguenti condizioni:
- 1) Affido condiviso del minore, garantendo il diritto di entrambi i genitori a mantenere e sviluppare
il rapporto affettivo con il figlio, e quindi disporre che il padre lo vedrà e terrà con sé secondo il
seguente schema: Lunedì (intera giornata, fino alle ore 21.00), Giovedì (dall'uscita di scuola)
Venerdì (intera giornata), a settimane alterne il sabato o la domenica. Qualora tale situazione non
dovesse essere agevole per il minore, sabato e domenica a settimane alterne. Tutto ciò, fermo
restando che i genitori potranno di volta in volta, in base alle esigenze del minore concordare
differenti modalità di visita. Festività alternata (es. il 24/12 con il padre, il 25/12 con la madre, il
31/12 con il padre, il 01/01 con la madre ad anni alterni). Ferie estive: dal 1 Luglio fino al 31 Agosto
15 gg alternati con ciascun genitore;
- 2) Pagamento a carico del padre di un assegno di mantenimento a favore del minore Per_1
da corrispondere alla IG.ra entro e non oltre il 5 di ogni mese per un importo
[...] CP_1
pari ad euro 250,00;
- 3) Pagamento a carico di entrambi i genitori del 50% delle spese straordinarie sostenute per il
figlio purché, se possibile, previamente concordate e debitamente documentate;
- 4) Pagamento a carico di entrambi i genitori del 50% delle spese scolastiche e sportive;
- 5) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento
valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi i genitori di iscrivere il figlio minore sul proprio
passaporto o altro documento;
- 6) I coniugi, inoltre, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti,
convengono di far rientrare nelle condizioni di divorzio le attribuzioni patrimoniali con relativo
riconoscimento ad uno o ad entrambi della proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o della titolarità di altri diritti reali descritte nei successivi articoli ovvero per il trasferimento a favore di
uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento. Tutto ciò premesso, da considerarsi
parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e dichiarano quanto segue:
- 7 A) Il IGnor cede e trasferisce alla IGnora che accetta ed acquista Parte_1 CP_1
con ogni garanzia di legge le quote di proprietà del seguente immobile: fabbricato con accessorio e
relativo scoperto di pertinenza in Comune di Assemini, Via Tempio n.7, censito al NCEU FG.20
Mappale 3718, Sub 5, Cat.A/3, Classe 3, vani 4, r.c 258,23, acquistato con Atto Notarile Notaio
[...]
Rep.31692 Racc.8915 Unitamente alla sopradescritta unità immobiliare viene Persona_2
trasferita ai sensi dell'art. 1117 e segg. del cod. civ. la quota di 99,6300/1000 di proprietà sulle parti
ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso. B) con la cessione delle suddette quote di
proprietà la IG.ra diverrà proprietaria dell'intero immobile nello stato di fatto e di diritto CP_1
in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, accessioni, accessori e pertinenze, con le servitù attive
e passive esistenti per lo stato dei luoghi e giusta i titoli di provenienza.
Le parti ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19,
14° comma, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, dichiarano:
•che i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative
planimetrie depositate in catasto;
•che vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo
stato di fatto dell' immobile in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in
particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dare
luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa
catastale. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna
degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37
e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si
danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della
realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero
della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa
a norma. C) La parte alienante dichiara e garantisce: che quanto oggetto del presente atto è di sua
proprietà e disponibilità per una quota pari al 50% ed è libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed
iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono
rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, ad
eccezione dell'ipoteca iscritta in virtù dell'Atto Pubblico del 11.08.2015 a mezzo del Notaio Dott.
Rep.45918 Racc. 28226 a favore di che verrà cancellata Persona_3 Controparte_2
a suo tempo a cura e spese della IGnora una volta completamente estinto il mutuo. •che CP_1
l'immobile in oggetto è pervenuto in comproprietà dei coniugi in forza dei seguenti titoli: - contratto
di compravendita per Atto Pubblico del 13 Giugno 2007 a mezzo Notaio Persona_2
Rep.31692 Racc.8915 registrato a Cagliari il 14 Giugno 2017 al n.4492. D) Le parti convengono che
la IG.ra a fronte del trasferimento si accolli in via esclusiva l'intero debito residuo CP_1
(ammontante oggi a € 89.919,09 ) che i coniugi hanno verso la per un mutuo Controparte_2
di originari € 103.024,24, di cui al contratto di mutuo “ , stipulato mediante Controparte_2
atto pubblico del 11.08.2015 a mezzo del Notaio Dott. Rep.45918 Racc. 28226 Persona_3
registrato il 06 Agosto 2015 al n.5339 e trascritto il giorno 11 Agosto 2015 garantito da ipoteca
volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della IGnora una volta CP_1
completamente estinto il mutuo. A tali effetti la IGnora riconosce di subentrare al IG. CP_1
verso la Banca mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue Parte_1
in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara
perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. La IG.ra CP_1
si impegna a sottoscrivere l'atto di accollo con la propria Banca entro e non oltre 6 mesi dalla
[...]
definizione della procedura di divorzio. E) Le parti convengono che in considerazione dei complessivi
rapporti patrimoniali tra loro intercorrenti il presente trasferimento avviene senza la corresponsione
di alcuna somma di denaro. F) Le parti, per quanto possa occorrere, per eventuali obblighi reciproci
connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano, sin da ora, ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 cod. civ., con esonero del
Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. G) Ai sensi e
per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, le parti dichiarano: G1) che le opere relative
all'edificio e/o abitazione sono state eseguite in conformità alle norme urbanistiche vigenti al
momento dell'edificazione dell'immobile; G2) che da allora non sono state apportate modifiche per
le quali erano necessarie autorizzazioni o concessioni edilizie;
G3) che per gli immobili suddetti non
è stato adottato alcun provvedimento sanzionatorio ex art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n.1150,
modificato dall'art.13 della Legge 06 agosto 1967 n.765 ed art.15 della Legge 28 gennaio 1977 n.10,
nonché della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni;
H) Al fine della
piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da
ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte
Costituzionale n. 154/1999 e che la clausola dell'accordo di divorzio definisce la procedura di
divorzio delle parti e la risoluzione della relativa controversia. I) Le parti, preso atto di quanto
statuito dalla sentenza a S.U. della Corte di Cassazione n. 21761 del 29-07-2021, secondo cui il
suddetto accordo, che diverrà parte integrante del verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico,
valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 cod. civ., si
obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare il duplo della nota, in
segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. L) Le parti, nel
chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al
riguardo.
- 8) Le parti si impegnano a chiudere qualsiasi conto corrente operativo cointestato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/07/2024, e premesso di CP_1 Parte_1
essersi sposati in data 25.08.2007 con il rito concordatario in Quartu Sant'Elena, e che dall' unione è
nato un figlio, (Cagliari, 26.10.2012); di essersi separati consensualmente con Persona_1 omologa del Tribunale di Cagliari n. cronol. 10793/2020 del 04/09/2020, senza riconciliarsi, hanno chiesto che il Tribunale voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra loro alle condizioni trascritte in epigrafe.
Nell'udienza del 20/03/2025, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio, assistite dal comune difensore, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile e la relativa planimetria;
l'atto di provenienza;
la dichiarazione di conformità urbanistica;
la relazione notarile contenente la verifica della titolarità in capo all'alienante del bene immobile oggetto del trasferimento, della coincidenza dell'intestatario catastale con i registri immobiliari e dell'insussistenza di vincoli pregiudizievoli, ad eccezione dell'ipoteca volontaria, iscritta presso l'Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare
di Cagliari in data 15 giugno 2007 ai nn 24336/4543, per la somma di euro 236.000, in favore della
Banca Nazionale del Lavoro S.p.a., a garanzia di un mutuo di euro 118.000 concesso da detto istituto,
con atto a rogito del notaio dott.ssa , in data 13 giugno 2007, rep. 31693/8916; Persona_2
la certificazione energetica.
La parte alienante, intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge Parte_1
27 febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale dell'immobile in oggetto sono quelli riferiti alla planimetria depositate in catasto con il prot. n. CA0253105 del 05/04/2007;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in conformità della Concessione Edilizia n.70,
rilasciata dal Comune di Assemini, in data 05.04.2006 e della Concessione Edilizia n. 194,
rilasciata dal Comune di Assemini, in data 02.10.2007;
- non sono state eseguite successive modifiche;
- in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della l. 47 del 1985, ad eccezione dell'ordinanza di demolizione n.16 emessa dal Comune di Assemini in data 06.05.2009, non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del 7/02/1985,
introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico;
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali, la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale
ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né
in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il Tribunale
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti.
Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in QUARTU
SANT'ELENA il 25.08.2007 tra , nata a [...] il [...], e CP_1
nato a [...] il [...], ordinando all'ufficiale dello stato civile Parte_1
del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007, atto n. 96, parte II, serie A);
2. affida ad entrambi i genitori il minore (Cagliari, 26.10.2012), garantendo il Persona_1
diritto di entrambi i genitori a mantenere e sviluppare il rapporto affettivo con il figlio;
3. dispone che il padre vedrà e terrà con sé il minore secondo il seguente schema:
- Lunedì (intera giornata, fino alle ore 21.00), Giovedì (dall'uscita di scuola) Venerdì (intera giornata), a settimane alterne il sabato o la domenica;
- qualora tale situazione non dovesse essere agevole per il minore, sabato e domenica a settimane alterne. Tutto ciò, fermo restando che i genitori potranno di volta in volta, in base alle esigenze del minore concordare differenti modalità di visita.
- Festività alternata (es. il 24/12 con il padre, il 25/12 con la madre, il 31/12 con il padre, il
01/01 con la madre ad anni alterni). Ferie estive: dal 1 luglio fino al 31 Agosto 15 gg alternati con ciascun genitore;
4. Dispone che versi in favore di la somma di euro 250,00 mensili Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento economico del figlio entro e non Persona_1
oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
5. Dispone a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, purché, se possibile,
previamente concordate e debitamente documentate;
6. Dispone a carico di entrambi i genitori il pagamento del 50% delle spese scolastiche e sportive;
7. Dà atto che entrambi i genitori si danno reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con facoltà di entrambi i genitori di iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto o altro documento;
8. Dà atto che trasferisce a , che accetta ed acquista con ogni Parte_1 CP_1
garanzia di legge, le quote di proprietà del fabbricato con accessorio e relativo scoperto di pertinenza in Comune di Assemini, Via Tempio n.7, censito al Catasto fabbricati del comune di Assemini al foglio 20, mappale 3718, subalterno 5, piano T-1, cat. A/3, classe 3, vani 4,
superficie catastale totale 69 mq, rendita euro 258,23 e la quota di 99,6300/1000 di proprietà
sulle parti ed impianti comuni e indivisibili dell'intero complesso;
L'immobile in oggetto è pervenuto in comproprietà dei coniugi in forza del contratto di compravendita per Atto Pubblico del 13 Giugno 2007 a mezzo Notaio Persona_2
Rep.31692 Racc.8915 registrato a Cagliari il 14 Giugno 2017 al n.4492.
Ai sensi della legge 47 del 1985 e del DPR 38/2001 ichiara che il fabbricato Parte_1
in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n.70, rilasciata dal
Comune di Assemini in data 05.04.2006; della concessione edilizia n. 194, rilasciata dal
Comune di Assemini in data 02.10.2007; che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, ad eccezione dell'ordinanza di demolizione n.16 emessa dal Comune di Assemini in data
06.05.2009; che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del
D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Le parti, quali intestatari del suddetto immobile, ai sensi dell'art. 29, comma 1 - bis, legge 27
febbraio 1985 n.52, come introdotto dall'art.19, comma 14, d.l n. 78/2010, dichiarano che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo. Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
9. dà atto che le parti convengono che la a fronte del trasferimento si accolli in via CP_1
esclusiva l'intero debito residuo (ammontante oggi a € 89.919,09 ) che i coniugi hanno verso la per un mutuo di originari € 103.024,24, di cui al contratto di mutuo Controparte_2
, stipulato mediante atto pubblico del 11.08.2015 a mezzo del Notaio Controparte_2
Dott. Rep.45918 Racc. 28226 registrato il 06 Agosto 2015 al n.5339 e Persona_3
trascritto il giorno 11 Agosto 2015 garantito da ipoteca volontaria che verrà cancellata a suo tempo a cura e spese della una volta completamente estinto il mutuo;
CP_1
10. dà atto che a tali effetti riconosce di subentrare ad erso la Banca CP_1 Parte_1
mutuante e si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola;
11. dà atto che la si impegna a sottoscrivere l'atto di accollo con la propria Banca entro e CP_1
non oltre 6 mesi dalla definizione della procedura di divorzio;
12. dà atto che le parti si impegnano a chiudere qualsiasi conto corrente operativo cointestato;
13. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Presidente Giorgio Latti