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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/01/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 8294/2019 posta in deliberazione il giorno 06/11/2024
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS;
E
() Controparte_1
Avv. RUFFOLO UGO ** ) C/O Controparte_2 C.F._1
C.SO VITTORIO EMANUELE II 308 ROMA;
CP_3
E
() Controparte_4
Avv. RUFFOLO UGO ** ) C/O Controparte_2 C.F._1
C.SO VITTORIO EMANUELE II 308 ROMA;
CP_3
E
OGGETTO
1 Appello avverso la sentenza n. 21982/2019 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 21982/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
con la quale era stato condannato al pagamento della somma di Euro 148.382,90 in favore di e al pagamento della somma di Euro 9.273,44 in favore Controparte_1
e della Controparte_5
2. In particolare, con separati atti di citazione le Società appellate convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il al Controparte_6
fine di far accertare e dichiarare la posizione debitoria del a fronte della mancata Parte_1
totale erogazione dei contributi di cui alla legge n. 72/1992.
I giudizi venivano riuniti e a sostegno dell'accoglimento delle domande attoree il Tribunale
rilevava la sussistenza di un diritto soggettivo all'erogazione del contributo e statuiva la condanna al pagamento dei contributi non corrisposti ritenendo che il essendo Parte_1
obbligato ex lege avrebbe dovuto prevedere e stanziare le somme necessarie per soddisfare tutte le richieste e coprire tutti i danni subiti dagli aventi diritto.
2. Con l'unico motivo di appello, l'appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 72 del 1992.
Si sono costituite in giudizio le società e Controparte_1 [...]
instando per la reiezione dell'atto di appello. Controparte_4
4. L'appello è manifestamente infondato.
Premesso che la sentenza impugnata è del tutto condivisa e fatta propria da questa Corte, con riferimento all'appello proposto va precisato quanto segue.
2 Rilievo dirimente assurge la qualificazione della posizione delle appellate come diritto soggettivo.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale “la posizione è di diritto soggettivo sia nei
riguardi del beneficio concesso e riconosciuto, sia della susseguente conservazione della
disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla Pubblica
Amministrazione con provvedimenti variamente definiti, quali revoca, rifiuto, decadenza o
risoluzione.”
La Giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiaramente statuito che “sussiste diritto
soggettivo qualora il finanziamento, il contributo o il beneficio è riconosciuto direttamente
dalla legge e all'amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva
esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa
l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione.” (Cass. civ., Sez. Unite, n. 15297 del 2014).
Orbene, a fronte della posizione di diritto soggettivo vantata dalle odierne società appellate, il non ha adempiuto all'erogazione totale dei contributi spettanti eccependo la Parte_1
mancanza di risorse disponibili.
In ordine a tale eccezione sono opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la legge non prevede alcun limite espresso all'erogazione dei fondi.
Ed infatti, la Legge n. 72/1992, successivamente abrogate dall'art. 23 del D.lgs. 26 maggio
2004 n. 154, prevede all'art. 1 l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca,
specificando che “le risorse del fondo sono destinate alla concessione da parte del Ministro
della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero
ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano
compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto
intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei
3 pescatori singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari
condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.”
Il successivo art. 3 della citata Legge sancisce che “in relazione ai diversi tipi di attività e per
categorie omogenee, il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita
la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, alla determinazione del contributo
di cui all'articolo 1.”
Delineata in questi termini la cornice normativa e sussumendone gli elementi fattuali emerge in maniera cristallina l'infondatezza dell'appello proposto.
Il contributo spettante alle società appellate si ricava dal combinato disposto di due determinazioni dello stesso . Parte_1
Invero, il decreto del Direttore Generale del 24.06.2009 prevede espressamente che le odierne società appellate sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2002 e che il danno subito a seguito dell'evento calamitoso dichiarato ammonta ad euro 743.115,98 e ad euro 46.442,67, rispettivamente per la
[...]
. Parte_2
Alla luce del sopracitato art. 3 della L. n. 72/1992, le determinazioni dei contributi spettanti alle società appellate si ricava dal D.M. 4 agosto 2000.
Tale decreto, in effetti, stabilisce che “a decorrere dal mese di ottobre del 2000 l'importo del
contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 72 è
determinato in relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee.”
E più segnatamente il decreto ministeriale sancisce che “per le imprese di acquacoltura,
mitilicoltura, molluschicoltura l'importo del contributo è fissato ad un importo pari al 35% del
danno accertato fino ad un massimo di 1000 milioni di lire”.
4 Ne consegue che le società appellate avrebbero avuto diritto ad ottenere un contributo complessivo pari ad Euro 260.090,60 per la e ad Euro 16.254,94 per Parte_2
la . Controparte_5
Ciò nondimeno, il ha erogato loro solo parzialmente tali contributi, residuando Parte_1
rispettivamente la somma di euro 148.382,90 e di euro 9.273,44.
A nulla rileva l'eccezione di parte appellata basata sulla carenza di risorse dallo stesso stanziate.
Sul punto il Tribunale correttamente rileva che “il , obbligato ex lege ad erogare il Parte_1
contributo una volta accertate le condizioni, doveva prevedere e stanziare le somme necessarie
per soddisfare tutte le richieste e coprire tutti i danni subiti dagli aventi diritto, dunque vigilare
e coordinare gli impegni economici da soddisfare, eventualmente apportando le necessarie
variazioni di bilancio.”
In altri termini, è possibile sostenere che l'assenza di stanziamenti di bilancio o di uno specifico impegno di spesa non possa essere invocato dalla Pubblica Amministrazione per giustificare un suo inadempimento.
Tale principio è consacrato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che “ogni
amministrazione soggettivamente intesa è titolare di una propria capacità di agire di diritto
privato, di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, ed è pertanto personalmente
responsabile per il mancato soddisfacimento di obblighi di natura patrimoniale secondo le
regole di imputazione di diritto comune (artt. 1218 e ss. c.c.), le quali non sono derogate dalle
norme di azione proprie dell'attività di cura degli interessi pubblici.” (Cons. di Stato, sez. V,
sent. n. 1053 del 2016).
Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
5 Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in
€ 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 23. 12.2024
IL PRESIDENTE EST
PQM
Roma,
IL PRESIDENTE ESTENSORE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 8294/2019 posta in deliberazione il giorno 06/11/2024
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO * ADS;
E
() Controparte_1
Avv. RUFFOLO UGO ** ) C/O Controparte_2 C.F._1
C.SO VITTORIO EMANUELE II 308 ROMA;
CP_3
E
() Controparte_4
Avv. RUFFOLO UGO ** ) C/O Controparte_2 C.F._1
C.SO VITTORIO EMANUELE II 308 ROMA;
CP_3
E
OGGETTO
1 Appello avverso la sentenza n. 21982/2019 emessa dal Tribunale di Roma .
MOTIVI DELLA DECISIONE
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 21982/2019 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto Parte_1
con la quale era stato condannato al pagamento della somma di Euro 148.382,90 in favore di e al pagamento della somma di Euro 9.273,44 in favore Controparte_1
e della Controparte_5
2. In particolare, con separati atti di citazione le Società appellate convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il al Controparte_6
fine di far accertare e dichiarare la posizione debitoria del a fronte della mancata Parte_1
totale erogazione dei contributi di cui alla legge n. 72/1992.
I giudizi venivano riuniti e a sostegno dell'accoglimento delle domande attoree il Tribunale
rilevava la sussistenza di un diritto soggettivo all'erogazione del contributo e statuiva la condanna al pagamento dei contributi non corrisposti ritenendo che il essendo Parte_1
obbligato ex lege avrebbe dovuto prevedere e stanziare le somme necessarie per soddisfare tutte le richieste e coprire tutti i danni subiti dagli aventi diritto.
2. Con l'unico motivo di appello, l'appellante eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 72 del 1992.
Si sono costituite in giudizio le società e Controparte_1 [...]
instando per la reiezione dell'atto di appello. Controparte_4
4. L'appello è manifestamente infondato.
Premesso che la sentenza impugnata è del tutto condivisa e fatta propria da questa Corte, con riferimento all'appello proposto va precisato quanto segue.
2 Rilievo dirimente assurge la qualificazione della posizione delle appellate come diritto soggettivo.
Invero, come correttamente rilevato dal Tribunale “la posizione è di diritto soggettivo sia nei
riguardi del beneficio concesso e riconosciuto, sia della susseguente conservazione della
disponibilità delle somme erogate di fronte alla posizione assunta dalla Pubblica
Amministrazione con provvedimenti variamente definiti, quali revoca, rifiuto, decadenza o
risoluzione.”
La Giurisprudenza di legittimità sul punto ha chiaramente statuito che “sussiste diritto
soggettivo qualora il finanziamento, il contributo o il beneficio è riconosciuto direttamente
dalla legge e all'amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva
esistenza dei relativi presupposti, senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa
l'an, il quid ed il quomodo dell'erogazione.” (Cass. civ., Sez. Unite, n. 15297 del 2014).
Orbene, a fronte della posizione di diritto soggettivo vantata dalle odierne società appellate, il non ha adempiuto all'erogazione totale dei contributi spettanti eccependo la Parte_1
mancanza di risorse disponibili.
In ordine a tale eccezione sono opportune alcune osservazioni.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, la legge non prevede alcun limite espresso all'erogazione dei fondi.
Ed infatti, la Legge n. 72/1992, successivamente abrogate dall'art. 23 del D.lgs. 26 maggio
2004 n. 154, prevede all'art. 1 l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca,
specificando che “le risorse del fondo sono destinate alla concessione da parte del Ministro
della marina mercantile, in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero
ecologiche di carattere eccezionale, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano
compresso i bilanci economici delle imprese e delle cooperative della pesca, a titolo di pronto
intervento, di contributi a parziale copertura del danno, preferenzialmente a favore dei
3 pescatori singoli o associati, che abbiano subìto gravi danni e si trovino in particolari
condizioni di bisogno per la ripresa produttiva delle proprie aziende.”
Il successivo art. 3 della citata Legge sancisce che “in relazione ai diversi tipi di attività e per
categorie omogenee, il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita
la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, alla determinazione del contributo
di cui all'articolo 1.”
Delineata in questi termini la cornice normativa e sussumendone gli elementi fattuali emerge in maniera cristallina l'infondatezza dell'appello proposto.
Il contributo spettante alle società appellate si ricava dal combinato disposto di due determinazioni dello stesso . Parte_1
Invero, il decreto del Direttore Generale del 24.06.2009 prevede espressamente che le odierne società appellate sono in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto ministeriale 30 ottobre 2002 e che il danno subito a seguito dell'evento calamitoso dichiarato ammonta ad euro 743.115,98 e ad euro 46.442,67, rispettivamente per la
[...]
. Parte_2
Alla luce del sopracitato art. 3 della L. n. 72/1992, le determinazioni dei contributi spettanti alle società appellate si ricava dal D.M. 4 agosto 2000.
Tale decreto, in effetti, stabilisce che “a decorrere dal mese di ottobre del 2000 l'importo del
contributo a parziale copertura del danno di cui all'art. 1 della L. 5 febbraio 1992, n. 72 è
determinato in relazione ai diversi tipi di attività e per categorie omogenee.”
E più segnatamente il decreto ministeriale sancisce che “per le imprese di acquacoltura,
mitilicoltura, molluschicoltura l'importo del contributo è fissato ad un importo pari al 35% del
danno accertato fino ad un massimo di 1000 milioni di lire”.
4 Ne consegue che le società appellate avrebbero avuto diritto ad ottenere un contributo complessivo pari ad Euro 260.090,60 per la e ad Euro 16.254,94 per Parte_2
la . Controparte_5
Ciò nondimeno, il ha erogato loro solo parzialmente tali contributi, residuando Parte_1
rispettivamente la somma di euro 148.382,90 e di euro 9.273,44.
A nulla rileva l'eccezione di parte appellata basata sulla carenza di risorse dallo stesso stanziate.
Sul punto il Tribunale correttamente rileva che “il , obbligato ex lege ad erogare il Parte_1
contributo una volta accertate le condizioni, doveva prevedere e stanziare le somme necessarie
per soddisfare tutte le richieste e coprire tutti i danni subiti dagli aventi diritto, dunque vigilare
e coordinare gli impegni economici da soddisfare, eventualmente apportando le necessarie
variazioni di bilancio.”
In altri termini, è possibile sostenere che l'assenza di stanziamenti di bilancio o di uno specifico impegno di spesa non possa essere invocato dalla Pubblica Amministrazione per giustificare un suo inadempimento.
Tale principio è consacrato dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che “ogni
amministrazione soggettivamente intesa è titolare di una propria capacità di agire di diritto
privato, di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, ed è pertanto personalmente
responsabile per il mancato soddisfacimento di obblighi di natura patrimoniale secondo le
regole di imputazione di diritto comune (artt. 1218 e ss. c.c.), le quali non sono derogate dalle
norme di azione proprie dell'attività di cura degli interessi pubblici.” (Cons. di Stato, sez. V,
sent. n. 1053 del 2016).
Ne deriva l'infondatezza dell'appello proposto.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
5 Rigetta l'appello e condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in
€ 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma, 23. 12.2024
IL PRESIDENTE EST
PQM
Roma,
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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