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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 22 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2959/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Giovanna Nadia Nucera, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via D. Marvasi n. 15, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio e Ettore Triolo, con cui elettivamente domiciliano in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 10.06.2024, parte ricorrente in epigrafe, n.q. di bracciante agricola della ditta , proponeva opposizione Controparte_2 avverso l'avviso di addebito n. 39420240000672223000 del 9 maggio 2024, notificato in data 23.05.2024, con il quale, l' Controparte_3
Sociale, comunicava “di aver proceduto al controllo delle prestazioni 6700 DSAGR n. 2016698509669 e di aver rilevato il pagamento di somme indebite […] per un importo totale pari ad € 2.474,79, riferito al periodo dal 01/2015 al 12/2016 per revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie […]”. Nello specifico, deduceva la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica dell'atto presupposto e richiedeva la riunione per connessione soggettiva e oggettiva del presente procedimento con quello recante n. RG. 2085/2024, trattandosi di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nell'anno 2015. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo di: “In via cautelare, sospendere CP_1
l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, stante la sussistenza del fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutte le ragioni esposte nell'istanza di sospensiva;
In via preliminare, stante l'identità della prestazione sottesa all'avviso di addebito impugnato con diverso procedimento pendente in fase istruttoria, disporre la riunione del presente procedimento con quello già pendente innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – sez. lavoro – RGN 2085/2024.” vinte le spese di lite, con distrazione. Si costituiva in giudizio l' il quale, in via preliminare, aderiva alla CP_1 richiesta di parte ricorrente di riunione al procedimento n. RG. 2085/2024 pendente davanti il dott. D'Ingianna. Nel merito, eccepiva l'improponibilità della domanda giudiziaria per il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli o di cancellazione dai suddetti elenchi. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza di un reale rapporto di lavoro in agricoltura. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
1. In via preliminare, occorre rigettare la richiesta di riunione, proposta congiuntamente dalle parti, del presente ricorso al procedimento recante n. RG. 2085/2024, posto che quest'ultimo è stato deciso con sentenza depositata il 3 giugno 2025 dal dott. D'Ingianna.
2. Appare, invero, legittimo il procedimento di recupero dell'indebito, in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo come dimostrato dall' atteso che la risultava cancellata CP_1 Pt_1 dall'elenco degli agricoli per l'anno 2015. Come noto, l'indennità di disoccupazione agricola è per legge subordinata al possesso di una serie di requisiti tra cui: - l'avere accumulato nell'anno di riferimento e per quello precedente, contributi per almeno 102 giornate
- l'essere iscritto nell'elenco dei lavoratori in agricoltura. Orbene, considerato che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori è condicio sine qua non per percepire l'indennità di disoccupazione è consequenziale che la mancanza del predetto requisito faccia venire meno il diritto alla prestazione stessa. Nella fattispecie di causa, la cancellazione delle giornate è avvenuta a seguito della pubblicazione del primo elenco di variazione 2020 del Comune di Reggio Calabria, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall' nel CP_1 proprio sito internet dall'1.06.2020 al 15.06.2020. (cfr. all. 1 prod.ne . CP_1
Tanto ha comportato il definitivo venire meno di uno dei requisiti di legge per godere dell'indennità di disoccupazione con conseguente oggettivo indebito arricchimento della ricorrente alla quale era stata erogata dall' l'indennità CP_1 di disoccupazione agricola per l'anno 2015. La ricorrente non possedeva i requisiti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola regolarmente erogata dall' né ha dimostrato - CP_1 come era suo onere ai sensi del 2033 c.c.- di avere diritto alla prestazione che l' ritiene indebita. Ciò richiedeva che la stessa, preliminarmente, provasse CP_1 di non essere decaduta dall'impugnazione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed in tal caso dimostrasse di avere prestato attività lavorativa con i caratteri della subordinazione per quell'anno. Sicché, non avendo la ricorrente assolto l'onere probatorio a suo carico, il recupero della prestazione di disoccupazione agricola, divenuta sine titulo a seguito della cancellazione dagli elenchi, è pienamente legittimo. Sul punto, si rileva – come già esposto in precedenza - che la cancellazione delle giornate è stata confermata nel procedimento n. RG. 2085/2024, con sentenza depositata il 3 giugno 2025 dal dott. D'Ingianna.
Tanto premesso il ricorso deve essere respinto.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte resistente liquidate in complessivi € 886,00 a titolo di compensi CP_1 professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Reggio Calabria, 22/10/2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Paola Gargano