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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4998 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21258/2024 R.G. avente ad oggetto: azione revocatoria
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Gigi Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Tino di Camaino n. 6, è C.F._2
elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ) ed Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. AL IT ( ), C.F._4 C.F._5
presso lo studio del quale, in Napoli, viale Michelangelo n. 71, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio ed per conseguire, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
previo accertamento dell'esistenza di un proprio credito nei confronti di per euro Controparte_1
10.000,00, la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del
17.1.2023 rep. n. 14892 racc. 11425 per notaio;
atto mediante il quale Persona_1 Per_2
, e (quale procuratrice di hanno venduto
[...] Controparte_3 Persona_3 Persona_4
il bene ivi meglio descritto ad , moglie dello . L'attore ha, in particolare, Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 4 dedotto: - che, in data 11.07.2022, ha sottoscritto una proposta irrevocabile di Controparte_1
acquisto per sé o per persona da nominare relativa ad un immobile sito in Scalea per il prezzo complessivo di euro 28.000,00; - che la proposta (in pari data accettata) prevedeva il versamento, al momento dell'accettazione, di euro 4.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, di euro 8.000,00 entro il 30.07.2022 e del saldo (pari ad euro 16.000,00) alla stipula dell'atto notarile;
- di avere provveduto al pagamento, in favore dei promittenti venditori, della complessiva somma di euro
10.000,00 sulla base di accordo concluso con lo il quale, secondo quanto risulta dalla CP_1
prodotta dichiarazione (si veda la pagina 6 del documento dall'attore depositato come “proposta irrevocabile di acquisto immobiliare”), si è obbligato alla restituzione delle medesime somme all' ; - che, secondo quanto risulta dall'atto di compravendita oggetto della domanda ex art. Pt_1
2901 c.c., il bene immobile è stato tuttavia acquistato non già dallo (il quale, pure, ha CP_1
corrisposto il prezzo residuo pari ad euro 16.000,00), ma dalla di lui moglie in regime di separazione dei beni, ; - che “In definitiva l'atto di compravendita stipulato per Notar Controparte_2 [...]
in data 17.1.2023 è un atto complesso: esso è formato da almeno due componenti, il primo Per_1 consistente nella vendita dell'immobile dai venditori a e il secondo consistente Controparte_1 nella donazione del medesimo immobile da a ”. CP_1 Controparte_2
Disconosciuta la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione integrante riconoscimento del debito, lo
, unitamente alla , ha chiesto di rigettare le domande attoree deducendo: i) che CP_1 CP_2
l'eventualmente provata provenienza dallo delle somme impiegate per l'acquisto CP_1 dell'immobile non consentirebbe, in ogni caso, di ritenere integrata una donazione indiretta, sussistendo, piuttosto, “un atto di liberalità d'uso non donativo tra coniugi” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); ii) in ogni caso, il difetto dei presupposti contemplati dall'art. 2901 c.c. essendosi tra l'altro la riconosciuta debitrice nei confronti del marito per la somma di euro CP_2
16.000,00.
Precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3,
c.p.c. all'udienza del 22.4.2025.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'azione revocatoria è tesa alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto che ne costituisce oggetto lasciando tuttavia impregiudicata la validità e (nei confronti di quanti non si siano avvalsi dello strumento disciplinato a partire dall'art. 2901 c.c.) l'efficacia dell'atto di disposizione (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 13 agosto 2015, n. 16793). Non comportando tale domanda la reintegrazione del patrimonio del disponente, deve quindi ritenersi improprio il riferimento (nelle conclusioni precisate dall'attore) al “reintegro del bene e delle somme relative”.
pagina 2 di 4 Tanto premesso, come noto, il pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”) costituisce presupposto dell'azione revocatoria (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n.
11892; Cass., sez. 3, sent. 22 dicembre 2015, n. 25733) che deve essere provato dal creditore.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, in particolare, “spetta al creditore che agisca in via di revocatoria ordinaria di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione impugnato, che, per poter essere dichiarato inefficace nei suoi confronti, deve aver reso quantomeno più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito (Cass. nn. 7767/07, 15265/06).
Tale prova, a differenza che nell'azione revocatoria fallimentare, non può ritenersi presuntivamente sussistente in re ipsa e dunque necessita dell'allegazione delle circostanze dalle quali il giudice possa trarre il convincimento che l'atto ha effettivamente concorso a ridurre la garanzia patrimoniale generica spettante al creditore” (Cass., sez. 1, sent. 12 aprile 2013, n. 8931).
Ebbene, il creditore non ha allegato (prima ancora che provato) circostanze idonee a disvelare il pregiudizio derivante dall'atto di disposizione oggetto del presente processo essendosi a riguardo limitato ad osservare che “non vi è dubbio che nella presente vicenda sussista il requisito dell'eventus damni in quanto la compravendita ha comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore così da rendere più difficoltoso per l'istante, quale suo creditore, il CP_1 recupero del proprio credito” (p. 5 dell'atto di citazione). Un simile inciso, tuttavia, non consente in alcun modo di apprezzare l'entità del patrimonio del debitore immediatamente dopo la modificazione subita per effetto del compimento dell'atto di disposizione (apprezzamento ancor più significativo ove si consideri l'importo non particolarmente elevato del credito dell'attore) e, in definitiva, dell'eventus damni, ma, nella sostanza, lascia sottintendere la ritenuta possibilità -da parte dell' di avvalersi, quanto all'eventus damni, di una sorta di presunzione (ciò che, alla luce del Pt_1
precedente di legittimità da ultimo citato, deve tuttavia escludersi).
In definitiva, mancando la prova di un requisito previsto dall'art. 2901 c.c., la domanda deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dai convenuti) previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento, in favore dell'avv. AL IT, difensore Parte_1
distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21258/2024 R.G. avente ad oggetto: azione revocatoria
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Gigi Parte_1 C.F._1
( ) presso lo studio del quale, in Napoli, via Tino di Camaino n. 6, è C.F._2
elettivamente domiciliato
ATTORE
E
( ) ed Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. AL IT ( ), C.F._4 C.F._5
presso lo studio del quale, in Napoli, viale Michelangelo n. 71, sono elettivamente domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio ed per conseguire, Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
previo accertamento dell'esistenza di un proprio credito nei confronti di per euro Controparte_1
10.000,00, la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del
17.1.2023 rep. n. 14892 racc. 11425 per notaio;
atto mediante il quale Persona_1 Per_2
, e (quale procuratrice di hanno venduto
[...] Controparte_3 Persona_3 Persona_4
il bene ivi meglio descritto ad , moglie dello . L'attore ha, in particolare, Controparte_2 CP_1
pagina 1 di 4 dedotto: - che, in data 11.07.2022, ha sottoscritto una proposta irrevocabile di Controparte_1
acquisto per sé o per persona da nominare relativa ad un immobile sito in Scalea per il prezzo complessivo di euro 28.000,00; - che la proposta (in pari data accettata) prevedeva il versamento, al momento dell'accettazione, di euro 4.000,00 a titolo di caparra confirmatoria, di euro 8.000,00 entro il 30.07.2022 e del saldo (pari ad euro 16.000,00) alla stipula dell'atto notarile;
- di avere provveduto al pagamento, in favore dei promittenti venditori, della complessiva somma di euro
10.000,00 sulla base di accordo concluso con lo il quale, secondo quanto risulta dalla CP_1
prodotta dichiarazione (si veda la pagina 6 del documento dall'attore depositato come “proposta irrevocabile di acquisto immobiliare”), si è obbligato alla restituzione delle medesime somme all' ; - che, secondo quanto risulta dall'atto di compravendita oggetto della domanda ex art. Pt_1
2901 c.c., il bene immobile è stato tuttavia acquistato non già dallo (il quale, pure, ha CP_1
corrisposto il prezzo residuo pari ad euro 16.000,00), ma dalla di lui moglie in regime di separazione dei beni, ; - che “In definitiva l'atto di compravendita stipulato per Notar Controparte_2 [...]
in data 17.1.2023 è un atto complesso: esso è formato da almeno due componenti, il primo Per_1 consistente nella vendita dell'immobile dai venditori a e il secondo consistente Controparte_1 nella donazione del medesimo immobile da a ”. CP_1 Controparte_2
Disconosciuta la sottoscrizione apposta sulla dichiarazione integrante riconoscimento del debito, lo
, unitamente alla , ha chiesto di rigettare le domande attoree deducendo: i) che CP_1 CP_2
l'eventualmente provata provenienza dallo delle somme impiegate per l'acquisto CP_1 dell'immobile non consentirebbe, in ogni caso, di ritenere integrata una donazione indiretta, sussistendo, piuttosto, “un atto di liberalità d'uso non donativo tra coniugi” (p. 3 della comparsa di costituzione e risposta); ii) in ogni caso, il difetto dei presupposti contemplati dall'art. 2901 c.c. essendosi tra l'altro la riconosciuta debitrice nei confronti del marito per la somma di euro CP_2
16.000,00.
Precisate le conclusioni, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281sexies, co. 3,
c.p.c. all'udienza del 22.4.2025.
2. La domanda è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
L'azione revocatoria è tesa alla declaratoria di inefficacia relativa dell'atto che ne costituisce oggetto lasciando tuttavia impregiudicata la validità e (nei confronti di quanti non si siano avvalsi dello strumento disciplinato a partire dall'art. 2901 c.c.) l'efficacia dell'atto di disposizione (tra le tantissime, Cass., sez. 3, sent. 13 agosto 2015, n. 16793). Non comportando tale domanda la reintegrazione del patrimonio del disponente, deve quindi ritenersi improprio il riferimento (nelle conclusioni precisate dall'attore) al “reintegro del bene e delle somme relative”.
pagina 2 di 4 Tanto premesso, come noto, il pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. “eventus damni”) costituisce presupposto dell'azione revocatoria (tra le tante, Cass., sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n.
11892; Cass., sez. 3, sent. 22 dicembre 2015, n. 25733) che deve essere provato dal creditore.
Secondo condivisa giurisprudenza di legittimità, in particolare, “spetta al creditore che agisca in via di revocatoria ordinaria di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione impugnato, che, per poter essere dichiarato inefficace nei suoi confronti, deve aver reso quantomeno più incerto o più difficile il soddisfacimento del credito (Cass. nn. 7767/07, 15265/06).
Tale prova, a differenza che nell'azione revocatoria fallimentare, non può ritenersi presuntivamente sussistente in re ipsa e dunque necessita dell'allegazione delle circostanze dalle quali il giudice possa trarre il convincimento che l'atto ha effettivamente concorso a ridurre la garanzia patrimoniale generica spettante al creditore” (Cass., sez. 1, sent. 12 aprile 2013, n. 8931).
Ebbene, il creditore non ha allegato (prima ancora che provato) circostanze idonee a disvelare il pregiudizio derivante dall'atto di disposizione oggetto del presente processo essendosi a riguardo limitato ad osservare che “non vi è dubbio che nella presente vicenda sussista il requisito dell'eventus damni in quanto la compravendita ha comportato una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore così da rendere più difficoltoso per l'istante, quale suo creditore, il CP_1 recupero del proprio credito” (p. 5 dell'atto di citazione). Un simile inciso, tuttavia, non consente in alcun modo di apprezzare l'entità del patrimonio del debitore immediatamente dopo la modificazione subita per effetto del compimento dell'atto di disposizione (apprezzamento ancor più significativo ove si consideri l'importo non particolarmente elevato del credito dell'attore) e, in definitiva, dell'eventus damni, ma, nella sostanza, lascia sottintendere la ritenuta possibilità -da parte dell' di avvalersi, quanto all'eventus damni, di una sorta di presunzione (ciò che, alla luce del Pt_1
precedente di legittimità da ultimo citato, deve tuttavia escludersi).
In definitiva, mancando la prova di un requisito previsto dall'art. 2901 c.c., la domanda deve essere rigettata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la limitata attività svolta dai convenuti) previsti dal d. m.
147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
pagina 3 di 4 - condanna al pagamento, in favore dell'avv. AL IT, difensore Parte_1
distrattario, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.538,50, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 20 maggio 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
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