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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/02/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina – Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice onorario Dott. Emilia Caleca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3568 del Registro Generale Contenzioso 2018
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via Cacace n. 10, Cataratti;
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._2
Polveriera, n. 3;
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_2 C.F._3
via Polveriera, n. 3;
(C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._4
Polveriera, n. 3 – rinunciante;
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_4 C.F._5
via Polveriera, n. 3;
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria De Salvo e dall'Avv. Sebastiano Capone e presso il Loro studio elettivamente domiciliati;
- attori -
E
(C.F. , in persona Controparte_5 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore (C.F. ), rappresentato e Controparte_6 C.F._7 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Daniele Bruschetta (C.F. ) e presso il C.F._8
Suo studio elettivamente domiciliato,
- convenuto –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato al condominio convenuto in data 29 giugno 2018,
i signori e Parte_1 CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_2 in qualità di proprietari di unità immobiliari site nel condominio “Via Polveriera, 3”, e la sig.ra in qualità di usufruttuaria dell'appartamento di proprietà delle figlie Controparte_4 [...]
, e impugnavano la delibera assembleare del 4 aprile Parte_1 Controparte_2 CP_1
2018, deducendo: la violazione dell'art. 1106 c.c., dell'art. 67 disp. att. c.c. e dell'art. 21 del regolamento di condominio, avendo i signori e Parte_3 Parte_4 Parte_5
partecipato e votato all'assemblea laddove, in qualità di comproprietari di un'unica Parte_6
unità immobiliare, avrebbero dovuto indicare o sorteggiare o, comunque, far sorteggiare o indicare dall'assemblea o dal presidente dell'assemblea un solo rappresentante tra loro;
la violazione dell'art. 21 del regolamento di condominio nella parte in cui stabilisce che “non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona”, risultando dal verbale di assemblea del 4 aprile 2018 che il condomino
è stato investito di quattro deleghe;
l'invalidità e/o nullità e/o annullabilità e/o Parte_7 inefficacia della nomina dell'amministratore Rag. per il mancato raggiungimento Controparte_6 la maggioranza richiesta e prevista dalla legge;
in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, il carattere generico e lacunoso dell'espressione “con riserva di appurare più informazioni, in mancanza delle quali l'importo sarà depennato dal bilancio consuntivo 2017 anche se già approvato”; il mancato inserimento all'interno del bilancio e l'assenza tra i documenti inviati dall'amministratore agli attori stessi della somma versata, a titolo di quota assicurativa, dal Rag.
, amministratore del condominio “Via Polveriera, 1”; l'errato riparto dei costi Controparte_7
postali di cui al consuntivo 2017 loro addebitati, non essendo stati suddivisi in base ai millesimali ma essendo stati imputati al singolo condomino in base alla corrispondenza intercorsa tra lo stesso e il condominio;
la violazione dell'art. 1130 bis c.c., ritenendo incomprensibile e/o lacunoso e/o incompleto e/o errato il bilancio per cui è causa;
l'impiego di un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dalla legge per la suddivisione delle spese;
che la somma a conguaglio per CP_8
l'anno 2016 di cui al bilancio consuntivo approvato durante l'assemblea condominiale del 29 gennaio 2018 e non impugnato risulta modificata dall'Amministratore senza alcuna deliberazione modificativa e/o successiva nella parte che riguarda i condomini , e l'istante Persona_1 Pt_4
la genericità del punto cinque all'ordine del giorno “Questione ” e la Pt_2 Persona_2
mancata previsione all'interno dello stesso di quanto deliberato;
quanto al punto sette all'o.d.g.,
l'illegittimità dell'incarico di revisione dei conteggi relativi al consumo d'acqua assegnato al
; la mancata allegazione dei bilanci approvati al verbale di assemblea e il Parte_8
mancato invio ai condomini assenti.
Gli attori, ut supra generalizzati e difesi, concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via preliminare sospendere l'esecuzione della deliberazione del 04.04.2018 del , oggetto della presente impugnazione, per le causali Controparte_9 di cui in narrativa e per quant'altro in fatto e in diritto verrà ulteriormente dedotto ed articolato in corso di causa;
2) Revocare e/o annullare e comunque dichiarare nulle e/o annullabili e/o inefficaci
e/o inesistenti e/o illegittime e/o irregolari e/o disapplicare con qualsiasi statuizione la deliberazione del 04.04.2018 per le causali di cui in narrativa e per quant'altro in fatto e in diritto verrà ulteriormente dedotto ed articolato in corso di causa con tutte le conseguenze di legge e conseguentemente revocare e/o annullare e comunque dichiarare nulli e/o annullabili e/o inefficaci
e/o inesistenti e/o illegittimi e/o irregolari e/o disapplicare con qualsiasi statuizione tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali;
3) Condannare il convenuto al risarcimento CP_5
dei danni da liquidarsi in via equitativa per quanto scritto nella superiore premessa e per quanto verrà ulteriormente dedotto e rilevato in corso di causa;
4) Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A; 5) Si chiede che venga ordinato al CP_5 convenuto l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli avvisi di ricevimento della convocazione per
l'assemblea condominiale del 04.04.2018; Ammettere i mezzi istruttori utili e conducenti che verranno chiesti nel concedendo termine anche in esito alle difese e deduzioni avversarie”.
Si costituiva in giudizio il condominio “Via Polveriera, 3”, in persona dell'amministratore pro tempore Rag. in data 17 novembre 2018, contestando integralmente il contenuto Controparte_6 dell'atto introduttivo del giudizio e chiedendo di “1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 04.04.2018 mancandone i presupposti di legge;
2)
Ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque rigettare perché infondate tutte le domande proposte da parte attrice con l'atto introduttivo del giudizio per le motivazioni di cui in parte narrativa;
3) Conseguentemente confermare la validità della delibera assembleare del
04.04.2018 per le ragioni di cui in parte narrativa;
4) Condannare, gli attori al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio oltre alla condanna ex art. 96, c.p.c”. Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 12 dicembre 2018, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
Con memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., gli attori chiedevano altresì la condanna del CP_5 convenuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., ritenendo le argomentazioni difensive infondate in fatto ed in diritto.
Dopo una serie di rinvii, con ordinanza del 25 giugno 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11 giugno 2021, venivano ritenuta inammissibile la prova testimoniale richiesta da parte attrice e la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 maggio 2022.
All'udienza del 12 gennaio 2024, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dal 30 gennaio 2024.
In data 29 marzo 2024, il sig. dichiarava di rinunciare ex art. 306 c.p.c. agli atti CP_3
del presente giudizio.
Si dà atto che è stato esperito tentativo di mediazione con esito negativo.
IN DIRITTO
Preliminarmente si rileva che la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4
c.p.c. e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (ex multis, Cass., 2/12/2014, n. 25509).
Le censure mosse da parte attrice avverso la delibera assembleare del 4 aprile 2018, adottata dal condominio di “Via Polveriera, n. 3” e in questa sede impugnata, non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si richiama il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti – sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante» (Cass., 2001, n. 5889). Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea (cfr. Cass. Civ. sez. 2, 20.06.2012, n. 10199; Cass. Civ. sez. 2, 20.04.2001 n. 5889;
Cass. Civ. sez. 2, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. 2, 09.07.1971 n. 2217).
Nella fattispecie che ci occupa, dall'esame della documentazione versata in atti, si evince che l'assemblea condominiale tenutasi in II convocazione in data 4.04.2018 si è regolarmente costituita ed ha validamente deliberato alla presenza di 11 condomini su un totale di 17, con voto unanime dei presenti sui punti 2 e 3 previsti dall'Ordine del Giorno, che hanno quindi approvato il bilancio consuntivo anno 2017 ed il bilancio preventivo anno 2018.
Più dettagliatamente, si ritiene che non possa essere accolta la contestazione relativa alla violazione dell'art. 1106 c.c., dell'art. 67 disp. att. c.c. e dell'art. 21 del regolamento di condominio, per aver partecipato e votato, all'assemblea in discorso, tre di quattro comproprietari di una sola unità immobiliare, atteso che tutti i comproprietari di un medesimo appartamento sono titolari del diritto di partecipare all'assemblea e, dunque, di presenziarvi;
come avvenuto nel caso di specie (v. verbale di assemblea che dà atto della presenza di 11 condomini su 17), solo uno tra i comproprietari può votare, esprimendo la volontà comune senza che sia necessaria una apposita delega scritta in quanto tra i comproprietari esiste un rapporto reciproco di rappresentanza, in virtù del quale ciascuno di essi è legittimato a compiere atti di ordinaria amministrazione, ivi comprese la partecipazione all'assemblea, esperibili senza necessità di specifica delega (ex multis, Corte d'App. Milano, sent. n.
1891/2020; Corte d'App. Palermo, sent. n. 368/2021).
Anche il secondo motivo di impugnazione, basato sulla violazione del limite della doppia delega di cui all'art. 21 del regolamento di condominio, è da questo decidente ritenuto pienamente infondato;
infatti, il condomino è stato delegato solo dai signori , Parte_7 Parte_9
e in qualità di comproprietari del medesimo immobile ed ha, Parte_10 Parte_11 quindi, esibito una sola delega, avendo per il resto espresso solo un altro voto per l'immobile di cui è comproprietario in virtù del già citato principio di reciproca rappresentanza.
In virtù di quanto appena osservato, nemmeno l'argomento relativo al mancato raggiungimento della maggioranza prevista e richiesta dalla legge risulta idoneo ad inficiare la legittimità della deliberazione assunta e, nello specifico, della nomina dell'amministratore Rag.
. Controparte_6
Allo stesso modo, non può essere accolta la contestazione relativa al mancato inserimento, all'interno del bilancio, della somma versata, a titolo di quota assicurativa, dal Rag. CP_7
amministratore del condominio “Via Polveriera, 1”, avendo la
[...] Controparte_10
attestato che la copertura assicurativa, a decorrere dal 30 luglio 2017, risulta attiva solo per il condominio “Via Polveriera, 3”.
La questione del , di cui al punto 5, è stata ampiamente vagliata in sede Parte_8 Per_3
assembleare, così come anche quella di cui al punto 4, mentre nessuna decisione è stata adottata sui punti di cui ai nn. 6 e 7 dell' Ordine del Giorno.
In merito all'asserito errato riparto dei costi postali di cui al consuntivo 2017 addebitati agli odierni attori, non essendo stati questi suddivisi in base ai millesimali, ma essendo stati imputati al singolo condomino in base alla corrispondenza intercorsa tra lo stesso e il condominio, appare sufficiente in questa sede osservare che la giurisprudenza più recente ha chiarito che, sebbene la regola generale preveda la ripartizione in base ai millesimi delle spese postali sostenute per esigenze generali del condominio, queste possono essere addebitate al singolo condomino che ha reso necessaria la comunicazione o se quest'ultima è uguale per tutti e il costo dell'invio è uguale per ogni condomino. Sul punto, peraltro, rispetto al , è d'obbligo rilevare il difetto Controparte_11
di legittimazione attiva degli altri attori.
Deve altresì disporsi il rigetto della domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori, non avendo questi fornito in giudizio la prova di aver subito un danno a causa delle delibere assembleari impugnate.
Deve anche rigettarsi la domande di condanna formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ritenere che le parti processuali abbiano agito e resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, come previsto dalla norma.
Per tale ultima ragione, si compensano fra le parti in misura di 1\4 le spese di lite e si condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto dei rimanenti 3\4, liquidati CP_5
come in dispositivo .
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del G.O.T. Avv. Emilia Caleca, disattesa ogni contraria istanza e difesa, definitivamente pronunciando: - rigetta le domande proposte da parte attrice nei confronti del “Via Polveriera, 3”; CP_5
- rigetta la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. proposta dal convenuto CP_5 nei confronti degli attori;
- compensa fra le parti nella misura di 1\4 le spese di lite e condanna in solido parte attrice al pagamento dei rimanenti 3\4, che liquida, già compensati, in € 1.702,00, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge.
Così deciso il 20 febbraio 2025
Il Giudice onorario
(Dott. Emilia Caleca)