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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3457 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18334/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERRUA MAURO che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLINI PAOLO MARIA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale del 26/05/2025 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FALERNA il Parte_1 CP_1 27/09/1992.
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 21/10/2024 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 2 Il sig. si è costituito in data 25/04/2025 aderendo alla domanda di separazione e divorzio. Egli CP_1 formulava, altresì, domanda di godimento della casa coniugale.
All'udienza del 26/05/2025 entrambe le parti comparivano e venivano sentite dal Giudice Delegato.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Parte convenuta ha formalmente rinunciato all'udienza del 26/05/2025 alla domanda sulla casa coniugale e parte ricorrente ha accettato la rinuncia.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18334/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. VERRUA MAURO che Parte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLINI PAOLO MARIA che CP_1 lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da verbale del 26/05/2025 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FALERNA il Parte_1 CP_1 27/09/1992.
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 21/10/2024 il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 2 Il sig. si è costituito in data 25/04/2025 aderendo alla domanda di separazione e divorzio. Egli CP_1 formulava, altresì, domanda di godimento della casa coniugale.
All'udienza del 26/05/2025 entrambe le parti comparivano e venivano sentite dal Giudice Delegato.
Il Giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invitava i difensori a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni, il giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione è accoglibile poichè risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Parte convenuta ha formalmente rinunciato all'udienza del 26/05/2025 alla domanda sulla casa coniugale e parte ricorrente ha accettato la rinuncia.
Atteso che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonchè il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11.7.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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