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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/10/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa EL IL, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 672 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, introitato per la decisione all'udienza del
07.07.2025, previa assegnazione alle parti di termine di sessanta giorni per lo scambio di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per lo scambio di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 24.09.1965, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Spadaro, attore
E
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
CO (RC) il 06.04.1929, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino
Condemi, convenuta avente per oggetto: usucapione.
Conclusioni delle parti
Come da verbale d'udienza del 07.07.2025, in cui si dà atto che:
1 -l'avv. Attilio Cotroneo, per delega dell'avv. Giuseppe Spadaro, ha precisato le conclusioni “riportandosi agli atti ed ai verbali di causa, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate”;
-l'avv. Aurelia Murdolo, anche per delega dell'avv. Antonino Condemi, ha precisato le conclusioni “riportandosi ai propri atti difensivi, ed in particolare alla comparsa di costituzione e risposta ed alle memorie successive ed a tutti gli atti ed i verbali di causa”, chiedendo, pertanto, “il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese competenze ed onorari
e condanna di parte attrice per lite temeraria”.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. ha convenuto in giudizio davanti a questo Parte_1
Tribunale , chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuto Controparte_1
acquisto per usucapione “del fondo sito nel Comune di CO, riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63, p.lla n. 291”, formalmente intestato alla convenuta;
per l'effetto, di “Dichiarare…che l'emananda sentenza costituisce titolo idoneo per la trascrizione, ai sensi dell'art. 2651 c.c. e per la successiva voltura”.
L'attore, a sostegno della domanda, ha dedotto di essere nel possesso pieno, pubblico, pacifico ed ininterrotto, da oltre venti anni del terreno su indicato, avente “superficie ha 1 are 10 ca 00” e “reddito dominicale di €.
45,45”.
§2. Si è costituita in giudizio , contestando “la Controparte_1
manifesta infondatezza dell'azione promossa e la totale falsità dei fatti posti a base della illegittima pretesa attorea”.
In particolare, si legge nella comparsa di costituzione e risposta:
2 -che la domanda è improcedibile per violazione dell'articolo 5 comma 1 bis del d.lgs. n. 28/2010, non avendo l'attore esperito l'obbligatorio e preventivo procedimento di mediazione;
-che, per come formulata, la domanda di parte attrice denota un intento temerario suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
-che , anche coadiuvata dai propri figli, ha sempre Controparte_1
mantenuto la signoria sul fondo oggetto di causa ed ha compiuto ogni atto di gestione dello stesso, anche al fine di mantenerlo libero da persone e cose e di impedire illecite intrusioni;
-che, in specie, ella ha provveduto a recintarlo e a riparare e ripristinare la recinzione ogni qual volta la stessa è stata danneggiata, denunciando alle autorità competenti i danni subiti e l'introduzione abusiva di animali;
-che la convenuta ha ottemperato a qualsiasi onere e spesa relativa al suo legittimo ed esclusivo diritto di proprietà, esercitando ampiamente tutte le facoltà ad esso inerenti;
-che non ha mai posseduto, utilizzato, pulito, coltivato Parte_1
né effettuato interventi manutentivi sul terreno de quo;
-che l'attore ha più volte manifestato alla convenuta, da ultimo nel marzo
2020 e nel gennaio 2021, la volontà di acquistare l'immobile, senza tuttavia formulare alcuna concreta e congrua proposta d'acquisto.
Ha chiesto, allora, nel merito, di “Rigettare totalmente la domanda attorea in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto”; per l'effetto, di “condannare l'attore alla rifusione…di spese, onorari e competenze del presente giudizio, ed ogni altro diritto fatto salvo”.
§3. La causa è stata istruita con la documentazione in atti e mediante l'assunzione di prova testimoniale ed è stata introitata per la decisione all'udienza del 07.07.2025, previa assegnazione alle parti di termine di
3 sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
§4. Ciò premesso, va preliminarmente esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione.
È da ritenere invero, pur a fronte del contrasto giurisprudenziale ravvisabile sul punto e pur se, di recente, si è optato per l'assegnazione di termine per procedere alla mediazione, che non ricorra una ipotesi di mediazione obbligatoria, in ragione della natura del diritto azionato, della funzione e dalla natura della sentenza conclusiva del giudizio e della valutazione dell'efficacia dell'accordo di mediazione.
In particolare, se è pacifico che l'obbligatorietà della mediazione investe anche la materia dei diritti reali, giova tuttavia sottolineare che: a)
l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale,
è un effetto legale, sganciato dalla volontà negoziale delle parti (e del proprietario formale in primis), atteso che la fattispecie acquisitiva si perfeziona ricorrendo i requisiti di legge (cfr., ex multis, Cass. n. 2088 del
1992); b) l'eventuale accordo accertativo può avere ad oggetto il riconoscimento dei fatti che possono dar luogo all'effetto legale dell'usucapione e, quindi, dare certezza dell'esistenza di uno o più presupposti previsti dalle norme di legge, ma non può costituire un titolo su cui fondare un acquisito a titolo originario in assenza di quei requisiti;
c) le dichiarazioni (di scienza o negoziali) della parte convenuta nel giudizio di usucapione sono di per sé insufficienti al fine del relativo acquisto, dovendo comunque passare attraverso il vaglio giurisdizionale, nel contesto dell'intero compendio probatorio acquisito al processo.
4 Ne deriva che il diritto azionato con l'azione di usucapione non rientra tra quelli disponibili, previsti dall'art. 5 d. Lgs. n. 68/2010 e, dunque, per esso non vale la previsione della obbligatorietà della mediazione, potendo soltanto profilarsi la strada di quella facoltativa, il che esclude che si possa pervenire ad una pronuncia di improcedibilità della domanda per omessa attivazione della procedura deflattiva.
Né in senso contrario vale osservare che, a norma dell'art. 2643, comma
12 bis, c.c. (introdotto con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. nella legge 9 agosto 2013, n. 98), “gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” sono trascrivibili nei pubblici registri immobiliari.
Ed infatti, gli accordi in materia di usucapione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione poiché solo queste ultime sono idonee a far nascere in capo all'usucapiente un diritto nuovo che, in base all'art. 2651 c.c. (che disciplina la trascrizione avente valore di pubblicità notizia), sarà opponibile ai terzi, senza i limiti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. (priorità e continuità delle trascrizioni ed effetto c.d. prenotativo), contenendo un accertamento valevole “erga omnes” nel senso che la valutazione giuridica del rapporto operata dal giudice che ha pronunciato la sentenza, pur non esplicando tra la parte ed il terzo rimasto estraneo al giudizio la forza di giudicato nell'aspetto tipico considerato dall'art. 2909 c.c., fa parte tuttavia di quell'affermazione obiettiva di verità
i cui effetti anche i terzi sono tenuti a subire (così Cass. n. 10435 del 2003).
Il negozio di accertamento dell'usucapione, invece, è inidoneo ad incidere su posizioni giuridiche prevalenti, non avendo effetto (al pari degli altri atti elencati nell'art. 2643 c.c.) riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno
5 acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Pertanto, poiché la soluzione del conflitto di interessi tra presunto usucapente e terzi, secondo il meccanismo degli artt. 2644 e 2650 c.c., costituisce la differenza sostanziale tra gli effetti della pubblicità della sentenza di usucapione e gli effetti della pubblicità dell'accordo conciliativo, l'efficacia del verbale di conciliazione non può ritenersi pienamente equiparabile alla sentenza accertativa dell'acquisto per usucapione.
In altre parole, la sentenza dichiarativa dell'usucapione e l'accordo di mediazione accertativo dell'usucapione sono due fattispecie che operano su piani distinti, tanto con riguardo al contenuto quanto con riguardo agli effetti, di talché deve ribadirsi la non obbligatorietà della media- conciliazione nel caso di usucapione immobiliare.
L'eccezione di improcedibilità della domanda va di conseguenza disattesa.
§5. La domanda di usucapione non è meritevole di accoglimento.
§5.1 – Come è noto, affinché si abbia possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e che detta signoria permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapire (cfr., tra le tante, Cass. n. 4332 del 2013; Cass.
n. 14092 del 2010; Cass. n. 1546 del 2007; Cass. n. 15145 del 2004).
Presupposti e requisiti necessari dell'usucapione sono, quindi, il possesso ed il tempo.
Per quanto concerne il primo dei suddetti requisiti, occorre che il possesso non sia viziato, ossia non sia stato acquistato in modo violento o
6 clandestino (cfr. art. 1163 c.c.), sia continuato (cfr. art. 1158 c.c.) e non abbia subito interruzioni. Per quanto riguarda il tempo, l'art. 1158 c.c., ai fini dell'usucapione dei beni immobili, richiede il termine di venti anni, decorrente dal primo giorno successivo all'inizio del possesso fino al compimento dell'ultimo giorno (l'art. 1146 c.c., poi, prevede la successione nel possesso e l'accessione del possesso).
Peraltro, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'espressione “aver posseduto per oltre vent'anni” è talmente generica che lascia indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione. Ovvia conseguenza è che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso”
(Cass. 21837 del 2018).
In altre parole, l'attore ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso del bene altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà (o di altro diritto reale), tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria (cfr. Cass. n. 18215 del 2013;
Cass. n. 975 del 2000).
In specie, “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto
7 dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (cfr. Cass. n. 4863 del 2010; Cass. n. 17462 del 2009;
Cass. n. 19478 del 2007; Cass. n. 8152 del 2001), mentre non risultano sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o comunque atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale (Cass. n. 9325 del
2011).
D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass. n. 20539 del 2017). Ed invero, non può non tenersi conto del fatto che, in caso di usucapione, si è in presenza pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, sicché le prove devono essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui (cfr. Corte App.
Reggio Calabria, n. 102 del 2023).
E' necessario, allora, che: “1) l'acquisto dapprima e l'esercizio poi del possesso siano avvenuti in modo visibile da tutti o almeno da un'apprezzabile e indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità 2di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio
8 particolare rapporto con il possessore medesimo;
2) la condotta di quest'ultimo abbia implicato un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, con la quale sia del tutto incompatibile, avendo la valenza inequivoca di una specifica, esclusiva signoria e non potendo essere, invece, giustificata dalla semplice tolleranza (spirito di condiscendenza, ragioni di amicizia o buon vicinato, parentela) del proprietario (impeditiva, secondo l'art. 1144 c.c., dell'acquisto del possesso); 3) accanto all'evidenza del c.d. "corpus possessionis", si possa desumere l'elemento psicologico del possesso
(consistente non già nella convinzione di essere, ma nella volontà di comportarsi esteriormente come titolare del relativo diritto) da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene” (così,
Trib. Roma, 25 gennaio 2023).
§5.2 - Tanto chiarito in linea di diritto, nel caso in esame è da rilevare che, da un lato, le allegazioni iniziali di parte attrice, attesa la loro genericità, risultano del tutto insufficienti ad integrare la fattispecie dell'acquisto della proprietà per usucapione, dall'altro, le dichiarazioni rese dai testi escussi, da leggere unitamente alla documentazione in atti, non sono idonee a corroborare, nei termini rigorosi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della domanda de qua.
Precisamente, il teste (indifferente) ha dichiarato Testimone_1
(v. verbale dell'udienza del 16/10/2023): “Conosco l'attore in quanto mio compaesano;
lo frequento da circa 30 anni e siamo amici…confermo la
9 circostanza di cui al capo 1)1 della memoria istruttoria n.2 di parte attrice;
io mi sono spesso recato con l'attore nel predetto terreno per dargli una mano nella cura degli animali e per fare il fieno…confermo la circostanza di cui al capo 22 ma solo per avere visto l'attore personalmente accudire il proprio fondo;
io l'ho anche aiutato a posizionare nel confine la rete metallica che l'attore mi disse di avere lui stesso acquistato per il proprio fondo…confermo la circostanza di cui al capo 33; preciso inoltre che il terreno è principalmente adibito per l'allevamento di animali, agnelli e pecore e in qualche anno ci sono stati anche dei cavalli…io e l'attore ci siano presi cura di detti animali a partire all'incirca dagli anni novanta…confermo la circostanza di cui al capo A4 della memoria n.3 di parte attrice nei termini di cui ho già detto;
io ho aiutato l'attore alla collocazione dei paletti in ferro e legno e della rete in metallo nel confine del terreno oggetto di causa;
è stato l'attore a dirmi di avere acquistato i materiali necessari alla recinzione…”.
Il teste (indifferente) ha riferito (v. verbale Parte_1
dell'udienza del 06/05/2024): “conosco l'attore e i luoghi di causa che frequento da circa 25 o 26 anni;
il terreno si trova nei pressi di casa mia;
il detto terreno anzi si vede da casa mia;
preciso che quando ero piccolo la
10 visuale era maggiore perché non vi erano i due palazzi che dopo sono stati costruiti…ho sempre creduto che il terreno oggetto di causa fosse in proprietà dell'attore; io l'ho sempre visto nel terreno prendersi cura dello stesso, della manutenzione della recinzione e ricordo che aveva anche degli animali;
quando ero più piccolo ricordo che nel terreno si erano custoditi due cavalli;
ricordo di avere visto pascolare nel terreno delle pecore, animali che l'attore ha sempre avuto;
ricordo che per la notte li custodiva ordinariamente in un capannone ubicato a fianco del terreno oggetto di causa da cui al mattino le pecore venivano fatte uscire dall'attore per andare a pascolare nel terreno in questione;
a volte mi è capitato di notare che gli animali non venivano rinchiusi nel capannone per la notte, ma lasciati liberi nei terreni;
mi accorgevo che non li aveva richiusi nel capannone perché già di mattina presto notavo le pecore libere nei terreni…ho sempre visto l'attore pulire il terreno oggetto di causa;
a volte l'ho visto aggiustare la recinzione;
a volte fare il fieno;
mi è capitato di vederlo anche in compagnia di persone che lo aiutavano nell'eseguire dette manutenzioni;
questo terreno non credo che sia fornito di acqua in quanto io vedevo l'attore che dal suo capannone portava l'acqua nel terreno;
ricordo che salendo dal capannone, sul lato sinistro del terreno vi erano ubicate due vasche per la raccolta di acqua e dove bevevano gli animali;
dette vasche, che io ricordi, vi sono sempre state;
da ragazzino io giocavo sui luoghi e ricordo di averle viste anche al tempo…nel terreno vi sono due cancelli;
uno è ubicato vicino al capannone dell'attore; l'altro è in fondo, alla fine del terreno;
detto terreno confina anche con un terreno che era di mio zio e ricordo che all'attore spesso capitava che gli scappassero le pecore che veniva a riprendersele nel terreno di mio zio;
preciso che il terreno era ed è tutto recintato e che le pecore dell'attore
11 scappavano in quanto rompevano la recinzione che ho sempre visto riparare all'attore; è per questo motivo che io credevo che il proprietario del terreno in questione fosse l'attore…per quello che io ricordo, circa 25 anni fa, la recinzione nel terreno in questione già c'era; io non ho ricordi del terreno senza recinzione…in linea d'aria da casa mia al terreo vi è una distanza di circa 300 o 400 metri, se non mi sbaglio;
dalla mia casa affacciandomi di fronte vedevo una parte del terreno;
ricordo che vi erano
e vi sono alberi di mandorle;
preciso che io da piccolo mi recavo a giocare nel terreno di mio zio che in parte confina con quello oggetto di causa e io ho sempre visto solo l'attore nel predetto terreno…da casa mia vedevo anche le pecore nel terreno e ricordo i due cavalli…”.
La teste (indifferente) ha affermato (v. Testimone_2
verbale dell'udienza del giorno 01.07.2024): “conosco l'attore fin da quanto ero ragazzina;
conosco i luoghi di causa in quanto mi recavo con mio padre per fare del fieno…confermo il capo 15, nel senso che io ho sempre visto l'attore nel terreno in questione che credevo fosse di sua proprietà; anche di recente mi è capitato di vedere che l'attore continua ad occupare e prendersi cura del terreno…confermo il capo 26; io ho personalmente visto l'attore pulire il terreno da erbe e sterpaglie e provvedere anche alla riparazione della recinzione;
il terreno in questione
è tutto recintato…confermo il capo di 3 di cui in parte ho detto;
vero è che
l'attore a volte conduceva nel terreno per il pascolo delle pecore;
anni fa
12 ricordo che possedeva anche dei cavalli che custodiva nel terreno in questione…il terreno ha due cancelli di accesso;
questi sono chiusi con un lucchetto…nel terreno ci sono due vasche;
vengono riempite di acqua dall'attore che è proprietario anche del terreno limitrofo…salendo dalla strada che conduce al terreno dell'attore, il cancello si trova a sinistra;
l'altro cancello non si trova sulla strada ed è ubicato nel lato opposto rispetto al primo cancello…io non so se sia stato l'attore a recintare il terreno;
l'ho sempre visto provvedere alla riparazione di tratti di recinzione rotti ordinariamente da animali…l'ultima volta che mi sono recata nella zona dove c'è il terreno in questione, è stata circa 15 giorni fa;
nell'occasione ho visto l'attore dentro il terreno, ma non ho fatto caso se vi fossero animali;
nel terreno non vi erano piante ma solo erba secca…non ho mai visto altre persone nel terreno eccetto l'attore; io non conosco la convenuta…le volte che mi sono recata nei luoghi non ho visto
Carabinieri…negli ultimi anni continuo a recarmi nei luoghi perché mio marito è amico dell'attore con cui peraltro ha in comune la professione, fanno lo stesso lavoro”.
Il teste (indifferente) ha dichiarato (v. verbale Tes_3
dell'udienza del 03/03/2025): “conosco l'attore in quanto mio compaesano;
peraltro io sono proprietario di un terreno che si trova a circa un chilometro di quello del , per raggiungere il mio terreno io Pt_1
devo passare per la strada che confina col terreno dell'attore; preciso che fino all'anno 2000 io non vivevo in Calabria, ma vivevo a Torino…in riferimento al capo 17, posso precisare che io fin dall'anno 2000 ho sempre
13 visto possedere il terreno oggetto di causa;
lo vedo a Parte_1
tutt'oggi nel terreno ho avuto modo di entrare nel terreno attoreo;
io accedevo al terreno attraverso una strada che è cementata;
so però che c'è un'altra strada per accedere, infatti ci sono due cancelli;
nel predetto terreno ma nella parte di sotto cioè lato torrente l'attore ha un capannone dove tiene degli animali;
nel terreno antistante il capannone, io ho sempre visto degli animali dell'attore, sempre pecore e per un periodo anche due cavalli;
non ho mai visto l'attore con arnesi da lavoro in mano curare il terreno;
nel terreno, che io ricordi non ci sono alberi;
qualche volta io insieme all'attore abbiamo raccolto dal terreno erba per fare fieno per gli animali, in quanto nel mio terreno io curo conigli e galline…in riferimento al capo 38, posso dire che la recinzione nell'anno 2000 già esisteva e non so chi la ha realizzata;
posso però precisare che l'attore ogni volta che detta recinzione viene divelta o danneggiati dagli animali, la ripara;
anche io ho dato in qualche occasione una mano alla riparazione della recinzione…entrambi i cancelli hanno dei lucchetti e le chiavi li ha il terreno ci sono dei recipienti per l'acqua; ricordo per un Parte_2
periodo due vasche da bagno in plastica o resina posizionate nella parte alta del terreo, non vicino al fabbricato;
dalla strada credo che detti contenitori non si vedano…non riconosco le persone presenti in aula;
non conosco la convenuta né ho mai visto nel terreno la stessa o i signori presenti…non vi è impianto idrico nel terreno;
ho visto che qualche volta
l'attore portava in auto dei contenitori con dell'acqua che poi versava nelle vasche presenti nel terreno…per andare nel mio terreno io non passo
14 dal confine del terreno dell'attore; io non passo dove c'è la recinzione;
al ponticello, per andare al terreno attoreo si svolta a destra mentre io proseguo dritto per un chilometro circa per arrivare al mio, direzione mare-monti…il capannone dell'attore è molto più sotto del terreno;
tra il terreno ed il capannone non vi sono recinzioni…io mi reco quotidianamente nel mio terreno, salvo imprevisti;
a far visita al Pt_1
sono andato fino a qualche giorno fa e c'erano le pecore nel terreno;
nel mio terreno oltre agli animali ho degli alberi;
nel mio terreno ho pochissima erba”.
Orbene, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, non possono ritenersi provati i requisiti richiesti dagli artt. 1158 e ss. c.c. per la configurabilità della fattispecie acquisitiva del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa, non avendo parte attrice dimostrato di avere esercitato per oltre vent'anni, con continuità, pubblicamente e pacificamente sul fondo medesimo il potere di fatto uti dominus.
Dalle dichiarazioni dei testi, difatti, emerge, in primo luogo, incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del dedotto possesso dell'attore, avendo gli stessi fornito al riguardo risposte generiche. E così, i testimoni e si sono limitati a confermare il Testimone_1 Testimone_2
capo 1) dell'articolato di prova, nel quale (per individuare il tempo a partire dal quale godrebbe del possesso del terreno in Parte_1
controversia) viene adoperata l'espressione indefinita “da oltre venti anni,
e cioè dalla metà degli anni '90 del secolo scorso”. Parimenti inidonee a fornire una prova certa circa la data di inizio dell'allegato possesso risultano le dichiarazioni del testimone che ha riferito di Parte_1
avere “sempre creduto che il terreno oggetto di causa fosse in proprietà dell'attore” e di averlo “sempre visto nel terreno…”.
15 Quanto, invece, alla deposizione del teste , va messo in Tes_3
evidenza che lo stesso, pur facendo risalire il possesso all'anno 2000 - epoca a partire dalla quale egli avrebbe visto l'istante “possedere il terreno oggetto di causa” - ha reso, al pari degli altri testi sopra menzionati, dichiarazioni imprecise in merito alle modalità effettive di esercizio del suddetto potere di fatto sul fondo.
Tutti i testimoni indicati dal si sono, per l'appunto, limitati a Pt_1
dichiarare di averlo visto prendersi cura del terreno, pascolare gli animali, raccogliere il fieno e provvedere, in caso di necessità, alla manutenzione della recinzione, senza tuttavia fornire indicazioni specifiche e puntuali circa le modalità concrete di esercizio del preteso possesso uti dominus, non evincendosi oltretutto, in termini netti, che sia stato l'attore a recintare il fondo né tantomeno quando lo avrebbe fatto (v. infra).
Le attività riferite non corrispondono, invero, all'esercizio di quel completo dominio sulla cosa, che è richiesto per la configurabilità del possesso ad usucapionem (cfr. Cass. n. 25498 del 2014), non palesando, in modo inequivocabile, l'intento dell'istante di possedere il bene per sé (v.
Cass. n. 17469 del 2023; Cass. n. 25498 del 2014).
La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, in realtà, “pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale
o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attività idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce
l'espressione tipica del diritto di proprietà, tanto più se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (Cass. n. 1796 del 2022). Infatti, il proprietario può possedere anche solo animo purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia;
soltanto qualora questa possibilità sia di fatto preclusa da altri o
16 da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l'elemento intenzionale non è da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità della cosa”
(così Cass. n. 17469 del 2023).
Né del resto, può attribuirsi rilevanza determinante a quanto dichiarato dai testi suindicati in merito alla recinzione del fondo.
In proposito, è bene ribadire “che il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in
17 relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (Cass. n. 1796 del 2022).
Ed allora, nel caso in esame, va rimarcato che le dichiarazioni rese dai testi suindicati in ordine alla recinzione del fondo risultano tra loro non convergenti e, comunque, inidonee a dimostrare che essa sia stata realizzata dal quale manifestazione di un potere di fatto esclusivo sul bene. Pt_1
In particolare, il teste ha dichiarato di non sapere chi Tes_3
l'abbia originariamente apposta, precisando che “nell'anno 2000 la recinzione già esisteva”, e che l'attore si adoperava a ripararla quando veniva divelta o danneggiata dagli animali, talvolta con il suo stesso aiuto;
analogamente, la teste ha affermato: “non so se sia Testimone_2
stato l'attore a recintare il terreno;
l'ho sempre visto provvedere alla riparazione di tratti di recinzione rotti ordinariamente da animali”.
Quanto al teste questi si è limitato a riferire che “il Parte_1
terreno era ed è tutto recintato”, di aver visto sempre l'attore occuparsi della manutenzione della stessa e che, già da circa venticinque anni, la recinzione era presente.
Di diverso tenore è, invece, la deposizione di , che ha Testimone_1
attribuito l'apposizione della recinzione a sostenendo Parte_1
anche di averlo aiutato nei lavori. Tale dichiarazione, tuttavia, rimasta isolata, non è sufficiente a provare che l'attore abbia effettivamente costruito ex novo la recinzione, risultando, oltre che generica con riguardo
18 all'epoca della sua realizzazione, altresì smentita dalle deposizioni rese dai testi indicati dalla ed in specie dalle dichiarazioni puntuali del teste CP_1
(indifferente), che ha riferito (v. verbale dell'udienza del Testimone_4
16.10.2023) che, all'incirca tra il 2002 e il 2003, su incarico della convenuta, ha realizzato la recinzione del terreno oggetto di causa, collocando paletti in ferro e rete metallica e installando un cancello di ingresso;
ha, inoltre, precisato di averne curato la manutenzione fino al
2015.
A ciò deve aggiungersi che la convenuta, come risulta dalla documentazione dalla stessa prodotta, ha presentato denuncia–querela in occasione della presenza di bestiame intruso nel terreno in controversia, manifestando in tal modo la volontà di contrastare il fenomeno del pascolo abusivo e di opporsi a condotte lesive della propria sfera dominicale. Tali denunce (si cui ha riferito anche il teste : v. verbale dell'udienza Tes_5
del 16.06.2025) costituiscono, difatti, elementi significativi dell'esercizio, da parte della di un potere di fatto sul bene e di un'attività di CP_1
custodia e vigilanza, che palesano l'intenzione di voler esercitare sul terreno le facoltà tipiche del diritto di proprietà.
Ne discende pertanto che non può ritenersi che l'attore abbia assolto allo stringente onere probatorio sul medesimo gravante.
Come è noto, secondo la S.C., “qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni testimoniali sui fatti costitutivi della domanda, e qualora siffatto convincimento venga fondato non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, tale da essere considerato come ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, qualora, con valutazione congruamente motivata, quel giudice reputi non superabile il contrasto
19 sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie (documentali), inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, la conseguente insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Cass. n. 4773 del 2015; cfr. nel medesimo senso anche Cass. n. 3468 del 2010). Inoltre, “l'insufficienza della prova fornita dalla parte interessata in ordine ai fatti costitutivi del diritto per il cui riconoscimento ha promosso il giudizio od in esso ha resistito, in quanto contrastata da prova eguale ed inversa fornita dalla controparte, non può che ridondare a scapito della prima, cui, in tale situazione, incombe … la dimostrazione d'un quid pluris che consenta l'accoglimento della domanda o dell'eccezione...” (Cass. n. 6760 del 2003).
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di usucapione deve essere, per l'effetto, rigettata.
§6. Atteso l'esito della lite, l'attore, soccombente, deve essere condannato a rifondere alla convenuta le spese del giudizio, liquidate - come da dispositivo - in applicazione dei parametri previsti dal D.M.
55/2014, sì come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
§7. Non vi è spazio, invece, per l'invocata condanna dell'istante ex art. 96, comma 3, c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata prevista da tale comma, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, “non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente
l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo
20 sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”
(Cass. n. 13859 del 2022), e che nella specie difettano elementi tali da lasciare intendere un'iniziativa processuale inequivocamente imprudente e pretestuosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Presidente della Sezione, dr.ssa
EL IL, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda di usucapione proposta dall'attore;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate Parte_1
in favore della controparte in €13,60 per esborsi ed in complessivi
€3.808,50 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 30 ottobre 2025.
Il Giudice dr.ssa EL IL
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che il Sig. da oltre venti anni, e cioè dalla metà degli anni '90 del Parte_1 secolo scorso, possiede il fondo sito nel Comune di CO e riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63 p.lla n. 291, in maniera continua, esclusiva ed ininterrotta e che nessun altro lo ha mai posseduto o detenuto. 2 Vero che il Sig. da oltre venti anni e cioè dalla metà degli anni '90 del secolo Parte_1 scorso, provvede personalmente e direttamente alla pulizia e a tutte le spese di manutenzione e di rinnovo del fondo sito nel Comune di CO e riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63 p.lla n. 291, destinandolo principalmente a pascolo. 3 Vero che il Sig. da oltre venti anni e cioè dalla metà degli anni '90 del secolo Parte_1 scorso, ha sempre provveduto personalmente e direttamente alla realizzazione e manutenzione della recinzione del fondo sito nel Comune di CO e riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63 p.lla n. 291, al fine di tutelare gli animali, da lui detenuti, che ivi hanno sempre pascolato 4 Vero che i lavori di recinzione sul fondo di cui è causa, da oltre venti anni (e cioè sin dalla fine del secolo scorso) sono stati realizzati esclusivamente a cura e spese del Sig. Parte_1 5 Vero che il Sig. da oltre venti anni, e cioè dalla metà degli anni '90 del Parte_1 secolo scorso, possiede il fondo sito nel Comune di CO e riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63 p.lla n. 291, in maniera continua, esclusiva ed ininterrotta e che nessun altro lo ha mai posseduto o detenuto. 6 Vero che il Sig. da oltre venti anni e cioè dalla metà degli anni '90 del secolo Parte_1 scorso, provvede personalmente e direttamente alla pulizia e a tutte le spese di manutenzione e di rinnovo del fondo sito nel Comune di CO e riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63 p.lla n. 291, destinandolo principalmente a pascolo. 7 Vero che il Sig. da oltre venti anni, e cioè dalla metà degli anni '90 del secolo Parte_1 scorso, possiede il fondo sito nel Comune di CO e riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63 p.lla n. 291, in maniera continua, esclusiva ed ininterrotta e che nessun altro lo ha mai posseduto o detenuto. 8 Vero che il Sig. da oltre venti anni e cioè dalla metà degli anni '90 del secolo Parte_1 scorso, ha sempre provveduto personalmente e direttamente alla realizzazione e manutenzione della recinzione del fondo sito nel Comune di CO e riportato in Catasto Terreni al Fgl. 63 p.lla n. 291, al fine di tutelare gli animali, da lui detenuti, che ivi hanno sempre pascolato.