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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 1485-2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di LA
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
dott.ssa Sandra Cassoni Consigliere aus. Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile Rg 1485-2024 con ricorso iscritto a ruolo il 17.05.2024
DA
nato in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, cittadino italiano, residente in [...]
16, rappresentato ed assistito, in forza di delega in atti dall'avv. Cesare Dell'Oca del Foro di
Sondrio, con domicilio eletto presso il suo studio in Delebio, Via Stelvio n. 19 ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato con delibera N. 2024/3182 resa in data 16/05/2024 dal COA di
LA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
(RO) e residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Cristian Balatti del Foro di Sondrio, ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti presso lo studio del medesimo in Colico (LC) Via Nazionale, 56. Ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera N. 2024/6100 resa in data 26.09.2024 dal COA di IL .
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale.
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 262/2024 pubblicata il 12/3/2024 dal Tribunale di
Lecco all'esito del giudizio RG n. 1176/2022 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELL' APPELLANTE:
“In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in via principale in totale riforma dell'impugnata sentenza voglia dichiarare che l'appellante nulla versi all'appellata né a titolo di mantenimento proprio né a titolo di mantenimento della figlia né ad altro titolo;
in Per_1 via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare la sentenza impugnata, rideterminare la condanna alle spese di lite alla luce della parziale soccombenza anche dell'appellata.”
CONCLUSIONI DELL' APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di LA adita, contrariis reiectis - dichiarare, già ad esito della prima udienza, inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi rappresentati in atti;
Parte_1
- in via subordinata, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 262/2024, emessa dal Tribunale di Lecco e pubblicata in data 12/03/2024. Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. - in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva
e cpa.”
CONCLUSIONI DEL P.G.:
“rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato il 20.6.2022, chiedeva al Tribunale di Lecco Parte_1 di:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra celebrato CP_1 in RO il 12.11.1991 e trascritto in Italia al Comune di VI;
B) revocare l'assegno di mantenimento di €. 250,00 in favore della ex moglie - perché impiegata con lavoro dipendente - e di revocare l'assegno di mantenimento per i figli divenuti tutti economicamente indipendenti;
C) mantenere invece l'assegnazione della casa familiare (peraltro condotta in locazione) alla moglie, per risiedervi con la figlia.
2. Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo la conferma della sentenza di CP_1 separazione n. 207/2021, pronunciata in data 7/16.04.2021 con la quale il Tribunale di Lecco aveva statuito:
2 -l'assegnazione della casa familiare di VI alla moglie, che vi risiedeva con i figli e Per_2
- il versamento a carico del sig. di un assegno di mantenimento per la Per_1 Parte_1 figlia di €. 250,00 mensili;
Per_1
- il versamento a carico del sig. di un assegno di mantenimento per la moglie Parte_1 di €. 250,00 mensili;
La resistente chiedeva inoltre di onerare il sig. del pagamento del 100% delle Parte_1 spese straordinarie per la figlia e del canone di locazione dell'immobile ALER occupato dalla famiglia.
3. Il Tribunale di Lecco, all'esito dell'istruttoria, definendo il procedimento:
- ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in RO il 12.11.1991 tra Pt_1
(CF. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._3 CP_1
(CF. ), nata BE MI Est (RO) il 2.1.1965, e trascritto nei
[...] C.F._2 registri dello Stato Civile del Comune di VI al n. 1 Parte II Serie C degli atti di matrimonio dell'anno 2007;
- ha assegnato la casa familiare di VI, sita in via Don Invernizzi n. 24, con quanto l'arreda, alla sig.ra quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente indipendente;
- ha posto a carico di (CF. ), a titolo di concorso al Parte_1 C.F._3 mantenimento della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
l'importo di €. 250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità a CP_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie per la figlia;
[...]
- ha posto a carico di (CF. ), a titolo di assegno Parte_1 C.F._3 divorzile in favore di l'importo di €. 250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese per 12 mensilità, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- ha condannato (CF. ) a rifondere le spese processuali Parte_1 C.F._3 per euro 3.627,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dello
Stato, essendo la resistente ammessa al gratuito patrocinio.
4. Il sig. con ricorso in appello iscritto a ruolo il 17.04.2024 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza lamentando:
4.1 l'insussistenza dei presupposti reddituali in capo all'appellante con conseguente insostenibilità del contributo.
Espone l'appellante che l'istruttoria espletata non ha permesso di accertare che lui fruisce di qualche entrata, né dichiarata né occulta;
in realtà lo stesso vive in estrema povertà ed è aiutato dagli amici e correligionari, non percepisce pensione e non è più in grado di svolgere alcuna proficua attività lavorativa.
3 Osserva il sig. che i giudici non motivano né giustificano l'adeguatezza dell'importo Pt_1 richiesto dall'appellata (€.500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie) in rapporto alla sua effettiva capacità reddituale.
4.2. L'insussistenza dei presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne. L'esclusione dell'autonomia economica della figlia da parte dei giudici, secondo l'appellante, è frutto di Per_1 motivazione illogica e comunque sfornita di sostegno probatorio. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la ragazza abbia intrapreso un percorso universitario. Siffatta circostanza, infatti, non è emersa dall'istruttoria e non corrisponde neppure alle dichiarazioni rese dalla stessa appellata che, all'udienza del 30 novembre 2022, si è limitata a dichiarare che la figlia “si è diplomata quest'anno” e che la ragazza è solo “intenzionata ad iscriversi all'università”.
Evidenzia il sig. che, anche la documentazione prodotta dalla appellata, attesta che la Pt_1 figlia ha concluso la scuola superiore già nell'anno scolastico 2021/2022 ma non ha Per_1 documentato l'iscrizione all'università; inoltre dall'istruttoria è emerso che non ha alcun Per_1 problema ad inserirsi nel mercato del lavoro, avendo avuto già occasioni lavorative adeguate alla sua preparazione (istituto alberghiero) addirittura prima di terminare gli studi, come attestato dalla documentazione allegata dalla appellata (Cfr All. 7 relativo ai redditi percepiti da nel 2020 e Per_1 nel 2021) e dalle dichiarazioni rese dal sig. che ha riferito : "ho assunto Testimone_1 nella mia qualità di liquidatore, con un primo contratto a termine part-time 24 ore Persona_3 settimanali dal 2.5.2022 al 30.9.2022 e successivamente sempre part-time, ma a 30 ore settimanali, dal 1.4.2023 sino al 30.9.2023. è addetta all'attività di reception che si svolge presso L'Oasi del
Viandante in VI, Via Valvarrone n.17/B.
Rimarca l'appellante che la figlia dopo un anno dal diploma, già godeva di uno stipendio Per_1 mensile lordo di almeno €.1.090,71 (come si evince dalle dichiarazioni teste Testimone_1 escusso all'udienza del 13/06/2023 sopra richiamato), che in soli sei mesi la figlia avrebbe percepito all'incirca €. 5.688,00 netti, circostanza volutamente non documentata.
Ritiene dunque l'appellante di aver dimostrato che, successivamente alla separazione, sono venute meno le condizioni del diritto al mantenimento della figlia, divenuta nel frattempo maggiorenne, mentre l'appellata, al contrario, non ha assolto il relativo onere probatorio circa sussistenza di circostanze, oggettive ed esterne, che giustifichino il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
4.3) L' insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento della appellata con finalità perequativa e di sostentamento.
Sul punto, l'appellante contesta l'iter motivazionale del collegio, il quale incidentalmente avrebbe accertato l'esistenza di un accordo tra le parti secondo il quale la sig.ra avrebbe sacrificato CP_1 occasioni professionali in favore della famiglia e, da ciò, deduce l'incolpevole ed oggettiva impossibilità per l'appellata di procurarsi un reddito. Invero, siffatto accertamento incidentale è illegittimo giacché la circostanza, sprovvista di riscontro probatorio, modifica impropriamente il regime probatorio gravante sulla appellata;
non è stato minimamente dimostrato che abbia CP_1 mai rinunciato ad alcuna aspirazione professionale in accordo col marito per il bene della famiglia.
4 È piuttosto emerso il contrario, ossia che non ha mai avuto interesse a maturare CP_1 competenze professionali (né linguistiche) neppure quando l'appellante non era in grado da solo di mantenere economicamente lei ed i figli;
la stessa teste , escussa all'udienza del Testimone_2
13/06/2021, dichiarava “Mi sono sempre domandata come facciano a vivere”. Piuttosto che lavorare, o sforzarsi di migliorare la propria situazione, la appellata non esitava a chiedere piccoli prestiti e a far lavorare la figlia Per_1
Evidenzia il sig. che, dalle risultanze istruttorie, è emerso che la appellata sia in grado Pt_1 di svolgere l'attività di collaboratrice domestica prestandosi a tale mansione su richiesta della
“A era stato chiesto dalla signora della di aiutare nella CP_2 CP_1 CP_3 CP_2 Parte_2 pulizia della casa, ma senza che ricevesse alcun compenso perché era già aiutata dalla CP_2
(teste , escussa all'udienza del 13/06/2021); ciò nonostante, la sig.ra Testimone_2 CP_1 non ha intrapreso mai spontaneamente questa attività – che pure avrebbe potuto garantirle qualche entrata;
ad altra conoscente, sentita anch'essa come testimone, la appellata riferiva di essere addirittura malata, onde giustificare l'incomprensibile sua inerzia nella ricerca di un lavoro (cfr. dichiarazioni teste escussa all'udienza del 13/06/2023). Testimone_3
Aggiunge, inoltre, l'appellante che la sig.ra non ha mai dedotto- in sede giudiziaria- di CP_1 avere alcun problema di salute, per cui risulta erroneo, illogico ed infondato l'accertamento di una incolpevole ed oggettiva impossibilità di trovare lavoro da parte della stessa.
Osserva il sig. che il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale Pt_1 implica la preventiva individuazione del coniuge più debole che è legittimato a domandarlo e che , nel caso di specie, non è emersa alcuna sostanziale differenza di capacità reddituale degli ex coniugi, entrambi disoccupati e bisognosi di assistenza;
lui, a causa dell'età, non ha oggettivamente più la capacità reddituale di un tempo, quando poteva aspirare ai redditi simili a quelli che oggi percepisce il figlio che ha intrapreso lo stesso suo lavoro (e dichiara fino a circa 30000,00 Per_2
€. annui).
4.4. Parziale soccombenza dell'odierna appellata – rideterminazione delle spese.
Sul motivo evidenzia l'appellante che la sua controparte, oltre alla condanna al pagamento di un contributo per il mantenimento dell'ex moglie e della figlia ha richiesto la condanna Per_1 dell'esponente al versamento del 100% delle spese extra-assegno nonché del canone d'affitto e che le sue richieste non sono state accolte motivo per cui, a fronte della parziale soccombenza, chiede la riforma della sentenza con una condanna al pagamento delle spese che deve essere rideterminato proporzionalmente.
Conclude il sig. chiedendo, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della Pt_1 sentenza impugnata;
in via principale, dichiarare che nulla deve essere versato alla sig.ra CP_1 né a titolo di mantenimento proprio né a titolo di mantenimento della figlia né ad altro titolo;
Per_1 in via subordinata, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata, rideterminare la condanna alle spese di lite alla luce della parziale soccombenza anche dell'appellata.
5. Si è costituita la sig.ra , la quale, eccepita l'inammissibilità, ex art. 348 bis Controparte_1
c.p.c., dell' atto avversario per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, nel merito, ha chiesto il rigetto deducendo - sul primo motivo di gravame - che la richiesta di revoca o modifica
5 delle condizioni di separazione in sede di divorzio può avvenire solo in presenza di motivi giustificati e sopravvenuti, che stravolgono gli equilibri tra i coniugi rispetto alla situazione in costanza di matrimonio e/o stabilita in sede di separazione-
Evidenzia l'appellata che risulta agli atti che:
- il signor ha esercitato, fin dalla fine degli anni '80, l'attività di venditore ambulante, Pt_1 circostanza riconosciuta con valore confessorio dallo stesso nel corso dell'udienza presidenziale del 30/11/2022 ove ha riferito “…Lavoro saltuariamente…” ed è dimostrata dall'esistenza di un'impresa individuale chiusa la prima volta in data 31/03/2017, poi riaperta il 15/12/2020 e chiusa nuovamente il 21/12/2021, poco dopo la sentenza di separazione;
- il signor ha omesso di prestare qualsivoglia collaborazione al fine di ricostruire la Pt_1 propria situazione reddituale e patrimoniale nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio civile;
- le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno appurato che il signor Pt_1 ha presentato il Modello Unico solo per gli anni di imposta 2020 e 2021, con un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali pari ad 1 euro, indice del fatto che, come sottolineato dal
Tribunale di Lecco nella sentenza, “…Anche quando certamente lavorava, non pare aver denunciato i redditi…”;
- il signor ha esercitato, nel corso degli anni, un commercio di veicoli con il proprio Pt_1 paese di origine (lo stesso ha riferito nel corso del giudizio tenutosi avanti al Tribunale di Lecco che i veicoli venivano acquistati per destinarli all'esportazione verso il RO e conseguentemente alla vendita), intestando tali veicoli a se stesso (dall'indagine della Guardia di Finanza risultano 17 veicoli in 30 anni), ovvero all'appellata (che tuttavia è sprovvista di patente) o al figlio.
Sulla base dei suddetti elementi, osserva , il Tribunale di Lecco ha Controparte_1 correttamente desunto che oggi potrebbe mantenersi per il tramite di redditi occulti e/o Pt_1 tramite risparmi che comunque avrebbe messo da parte in costanza di matrimonio;
aggiunge che le asserzioni contenute nell'atto di appello, secondo le quali il signor vivrebbe in estrema Pt_1 povertà e che sarebbe aiutato da amici e corregionali risultano sprovviste di alcun supporto probatorio, non avendo egli, nel corso del giudizio di scioglimento del matrimonio, fornito alcun elemento a supporto di tale tesi e/o comunque volto a dimostrare un qualsivoglia mutamento delle proprie condizioni patrimoniali e reddituali.
Sul secondo motivo di gravame riferito all'asserita insussistenza dei presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne deduce l'appellata che effettivamente in atti è sempre stato dichiarato che la figlia avrebbe voluto iscriversi all'università, circostanza tuttavia resa Per_1 impossibile dalla totale sottrazione del padre ai propri obblighi materiali;
quanto poi alle considerazioni sulla possibilità di iscriversi all'università, osserva che controparte non considera le spese ulteriori rispetto alle tasse universitarie, come ad esempio quelle di viaggio o per i testi universitari, nonché la necessità, nata proprio dall'inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del padre, che cercasse un'occupazione lavorativa, pur se stagionale e part-time, al fine Per_1 di consentire alla madre di far fronte alle esigenze di vita del nucleo familiare.
6 A parere dell'appellata, la motivazione del Tribunale di Lecco in punto di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia è incensurabile, avendo l'organo giudicante compiutamente valutato nel caso concreto le circostanze che legittimano la permanenza dell'obbligo.
Riguardo poi all' insussistenza – asserita da controparte - dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento alla ex moglie con finalità perequativa e di sostentamento, evidenzia l'appellata, richiamando il proprio atto di costituzione in primo grado (pagg. 4 e 5) come:
- fosse stato il sig. fino al periodo precedente la separazione, ad occuparsi in via Pt_1 esclusiva del sostentamento della famiglia;
- ella non ha mai lavorato e percepito reddito;
- è stato proprio il sig. volere e pretendere che ella si occupasse solo della cura e crescita Pt_1 dei propri figli, ciò anche in ragione del fatto che lui ha sempre alternato periodi in cui risiedeva in
Italia a lunghi periodi in cui tornava da solo in RO.
Sostiene che il Tribunale di Lecco, con adeguata motivazione - richiamando i Controparte_1 principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata sentenza n. 18287/2018 – ha correttamente osservato che la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti fosse riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell'ex moglie, che non aveva mai lavorato, svolgendo sempre l'attività di casalinga e occupandosi dell'accudimento dei figli;
considerata anche la sua non più giovane età e le problematiche relative alla scarsa conoscenza della lingua, la donna non poteva accedere al mondo del lavoro. Quanto, infine, all'asserita possibilità, per l'appellata, di contare sulla presenza e il costante aiuto dei figli, osserva l'appellata come l'assegno divorzile non possa venir meno semplicemente per l'aiuto contingente e momentanei di figli e né si può pretendere che i figli sopperiscano agli obblighi incombenti sul coniuge, tanto più laddove l'assegno divorzile trovi giustificazione e fondamento in finalità perequative e di sostentamento.
Riguardo all'asserita parziale soccombenza, derivante dal mancato accoglimento della domanda di condanna del signor al versamento del 100% delle spese processuali, nonché Parte_1 del canone di affitto, precisa come il principio di soccombenza trovi giustificazione nell'assunto secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa;
diversamente si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.
Conclude, parte appellata, chiedendo alla Corte di dichiarare, già ad esito della prima udienza, inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento l'appello proposto dal sig. - in via subordinata, dichiararlo inammissibile e comunque rigettarlo nel Pt_1 merito, perché destituito di fondamento giuridico e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
6. Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 L'appello proposto dal sig. può essere accolto parzialmente per i motivi di Parte_1 seguito enunciati.
Preliminarmente la Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis cpc, formulata dell'appellata, trattandosi di giudizio che rientra nell'ipotesi di cui al comma II lett. a) con rinvio all'art. 70, comma I, n. 2 c.p.c.;
Passando, quindi, alla valutazione nel merito, lamenta l'odierno appellante, con tre motivi, che il Tribunale di Lecco ha errato nell'accertare e quantificare:
-l'assegno di divorzio determinato in €. 250,00 mensili in favore della sig.ra Controparte_1
-l'assegno di mantenimento determinato in €. 250,00 mensili in favore della figlia Per_1
- la condanna alle spese di lite.
Con riguardo alla valutazione del primo motivo di appello si evidenzia che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
L'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge (cfr.
Cass. 5055/2021, in motivazione).
In alcuni casi può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in base al principio solidaristico, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
8 Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che presuppone “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Alla luce di tali principi, le censure mosse dall'appellante secondo le quali il Tribunale di Lecco non avrebbe correttamente verificato e comparato le condizioni economiche delle parti, risultano infondate.
Il Tribunale, nel corso dell'istruttoria del giudizio di divorzio, analizzando le condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti, la loro età oltre alla durata del matrimonio, nonché
l'apporto fornito dal coniuge richiedente, ha correttamente riconosciuto, in funzione assistenziale e comparativa -perequativa, l'assegno divorziale quantificandolo in €. 250,00 mensili, confermando quanto già dalla stessa percepito in sede di separazione;
ciò anche in ragione delle scelte da lei operate e condivise con il marito durante il matrimonio, avendo ella confermato di essersi dedicata esclusivamente alla crescita dei tre figli esonerando il coniuge da tale incombenza e favorendo il lavoro dello stesso quale ambulante e quale importatore di auto con il RO suo
Paese di origine ove spesso si recava per lunghi periodi.
La Corte condivide la motivazione del Tribunale che ha ritenuto di riconoscere alla CP_1
un assegno divorziale in funzionale assistenziale – perequativa poiché, all'esito
[...] dell'istruttoria è emerso che:
- e hanno contratto matrimonio in RO il 12.11.1991 Parte_1 Controparte_1
e trascritto in Italia al Comune di VI e dalla loro unione sono nati a BE EG (RO) i tre figli il 6/9/1995, il 6/12/1997 e l'8/1/2002; Per_2 Persona_4 Per_1
- la sig.ra non ha mai lavorato e, durante la vita coniugale, si è dedicata alla Controparte_1 crescita ed eduzione dei tre figli per comune volontà del marito circostanza che , sebbene sia stata contestata non è stata smentita con prove e documenti dall'appellante;
- il sig. classe 1950: Parte_1
* ha lavorato in Italia come venditore ambulante dalla fine degli anni '80, come anche confermato dal teste e dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza ove è emerso Testimone_4 che: è stato titolare di un'impresa individuale per il commercio ambulante chiusa il 31.3.2017 e, successivamente, ha aperto il 15.12.2020 una nuova impresa individuale sempre nell'ambito del commercio poi e cessata il 21.12.2021;
* ha esercitato, nel corso degli anni, anche il commercio di veicoli – è risultato proprietario di n. 17 automobili- che venivano acquistati per destinarli all'esportazione verso il RO e conseguentemente alla vendita con il proprio paese di origine come dallo stesso riferito nel corso del giudizio tenutosi avanti al Tribunale di Lecco;
* ha preso in locazione un appartamento in Colico per il biennio 15.3.2021/15.3.2023 al canone di
400,00 euro mensili (doc. 3 della memoria integrativa del ricorrente) e, alla scadenza, si è trasferito in altro immobile in ZA al minor canone di 100,00 euro mensili;
9 * secondo le indagini della Guardia di Finanza, non ha depositato dichiarazioni dei redditi, se non per gli anni 2020 e 2021, pari ad 1,00 euro (v. anche doc. 1 della memoria integrativa del ricorrente);
* ha dichiarato, con atto prodotto in sede di gravame, che nel corso degli ultimi anni 2021-2022 e
2023 è stato disoccupato ed ha percepito un aiuto economico dall'INPS per €. 700,00 mensili
(reddito di inclusione), mentre in data anteriore ha percepito un reddito per lavori saltuari e aiuti solidali dalla comunità religiosa per circa € 4/ 5 mila euro all'anno;
* risulta intestatario di un conto postale aperto ed un altro rapporto con MoneyGram per l'invio di denaro all'estero e, per tali rapporti l'appellante, anche in sede di gravame non ha depositato estratti conto o altra documentazione bancaria per comprovare l'asserita assenza di adeguato patrimonio.
Di contro la sig.ra quasi sessantenne, priva di scolarità, con difficoltà Controparte_1 linguistiche: * non ha mai lavorato ed ha sempre vissuto all'interno della famiglia, occupandosi di marito e dei tre figli;
sino alla separazione, era il marito a preoccuparsi del sostentamento del nucleo familiare circostanza non contestata;
* vive nella casa coniugale sita nel Comune di DERVIO per il quale sostiene un canone annuale di
€. 1.573,60 (doc. 2 della resistente);
* risulta censita in 4 istituti di credito per i quali non ha prodotto estratti conto;
* ha fatto fronte alle esigenze di vita con i lavori part-time della figlia con i redditi dell'altro Per_1 figlio convivente e con gli aiuti della CP_2
Come motivato dal Tribunale e condiviso da questa Corte, pur avendo Parte_1 negato di continuare a lavorare non ha nemmeno specificato con quali risorse faccia fronte alle normali esigenze di vita ed al pagamento del canone di locazione circostanze che portano a desumere o l'esistenza di risparmi o di prestazione di lavori non regolarizzati svolti, presumibilmente, anche nel suo Paese di origine.
L' assegno divorzile stabilito dal Tribunale di Lecco di €. 250,00 mensili, svolge in funzione assistenziale e rappresenta una forma di supporto economico: ella, infatti a seguito del divorzio, ella si trova in una condizione di bisogno economico e non è in grado di mantenersi autonomamente.
Corretta ed esente da censure è l'argomentazione sul punto del Tribunale di Lecco la motivazione principale per l'assegno divorzile in funzione assistenziale ciò al fine di prevenire una situazione di ingiustificata difficoltà economica per uno dei coniugi, quale è quella della che, Controparte_1 sicuramente, ha contribuito in modo significativo alla vita familiare durante il matrimonio anche durante i lunghi periodi in cui il coniuge era in RO , circostanza non contestata.
In sintesi, corretta appare la determinazione e la quantificazione in € 250,00 mensili dell'assegno divorzile in favore della in funzione perequativa - assistenziale ciò al fine sia Controparte_1 di equilibrare le risorse tra le parti tenuto conto delle condizioni di vita precedenti e successive alla
10 separazione e sia di garantire che ella non resti in una condizione di indigenza ingiustificata a causa della fine del matrimonio.
Con riguardo al secondo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza nella parte relativa all'assegno di mantenimento della figlia - nata l'[...] - questa Corte non condivide Per_1
i motivi di censura.
L'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della loro maggiore età. Tuttavia, i genitori non sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni che non si attivano adeguatamente per raggiungere l'indipendenza economica. In altre parole, il figlio non deve abusare del diritto di essere mantenuto dai genitori oltre ragionevoli limiti di tempo, né può ambire a contributi in misura eccessiva: l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si giustifica nei limiti in cui essi proseguano un progetto educativo e di formazione per entrare nel mondo del lavoro (Cass. n. 32406/2021).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente circostanza che nella presente fattispecie non risulta essere stata assolta dal sig. il la cui figlia, dopo aver completato nel Parte_1
2022 gli studi superiori ad indirizzo turistico pare non si sia iscritta – a causa di assenza di risorse economiche - all'Università non essendo stata provata l'iscrizione ed il pagamento della retta.
Nella presente fattispecie, il sig. a sostegno della sua domanda, nulla ha Parte_1 prodotto e documentato sull'effettiva e continuativa attività lavorativa della figlia limitandosi a sostenere che la ragazza, dopo aver conseguito il diploma alberghiero, avrebbe svolto solo lavori stagionali per i mesi estivi presso L'Oasi del Viandante in VI, Via Valvarrone n.17/B. come dichiarato dal tese sig. - liquidatore della società – ; nulla di più è stato Testimone_1 documentato sull'eventuale attuale lavoro e comunque sulla reale ed effettiva autosufficienza economica della ragazza.
Lodevole è il comportamento di che, al fine di rendersi economicamente indipendente e di Per_1 provvedere anch'ella al sostentamento della famiglia si è adoprata per la ricerca di lavori anche stagionali che comunque allo stato non le consentono di conseguire una sufficiente indipendenza economica.
A fronte delle risultanze acquisite, tenuto conto della giovane età di (anni 22) e delle carenti Per_1 allegazioni di parte appellante dev'essere confermato il contributo di €. 250,00 mensili a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia.
Con riferimento al terzo motivo di gravame riferito alla riforma del capo delle spese di lite si osserva che, effettivamente in primo grado la sig.ra aveva richiesto il CP_1 pagamento del canone di locazione per la casa coniugale ed il pagamento del 100% delle spese straordinarie per la figlia, domande che non sono state accolte. In ragione di tale rigetto, deve ritenersi sussistente una reciproca soccombenza tra le parti circostanza che obbliga il giudice dell'appello ad una rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
11 La Corte ritiene di adeguarsi al principio enunciato dalla Cassazione a mente del quale «la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo» (Cass. civ., n.
10113/2018).
A parere della Corte, pertanto, in ragione della soccombenza reciproca, vi sono presupposti per la riforma della sentenza appellata in punto di spese di lite con compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit. essendo il sig.
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di LA definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza n° 262/2024 pubblicata il 12/3/2024
[...] CP_1 dal Tribunale di Lecco all'esito del giudizio RG n. 1176/2022 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in riforma parziale della pronuncia impugnata così provvede:
1) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
2) conferma nel resto la sentenza appellata.
LA, camera consiglio del 16.10.2024
Il Consigliere ausiliario rel. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di LA
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
dott. ssa Paola TANARA Presidente
dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
dott.ssa Sandra Cassoni Consigliere aus. Relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile Rg 1485-2024 con ricorso iscritto a ruolo il 17.05.2024
DA
nato in [...] il [...], Cod. Fisc. Parte_1
, cittadino italiano, residente in [...]
16, rappresentato ed assistito, in forza di delega in atti dall'avv. Cesare Dell'Oca del Foro di
Sondrio, con domicilio eletto presso il suo studio in Delebio, Via Stelvio n. 19 ammesso al
Patrocinio a spese dello Stato con delibera N. 2024/3182 resa in data 16/05/2024 dal COA di
LA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) nata il [...] in [...] Controparte_1 C.F._2
(RO) e residente in [...], rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Cristian Balatti del Foro di Sondrio, ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti presso lo studio del medesimo in Colico (LC) Via Nazionale, 56. Ammessa al Patrocinio a spese dello Stato con delibera N. 2024/6100 resa in data 26.09.2024 dal COA di IL .
APPELLATA
Con l'intervento del Procuratore Generale.
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n° 262/2024 pubblicata il 12/3/2024 dal Tribunale di
Lecco all'esito del giudizio RG n. 1176/2022 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELL' APPELLANTE:
“In via preliminare sospendere l'esecutività della sentenza impugnata in via principale in totale riforma dell'impugnata sentenza voglia dichiarare che l'appellante nulla versi all'appellata né a titolo di mantenimento proprio né a titolo di mantenimento della figlia né ad altro titolo;
in Per_1 via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse di confermare la sentenza impugnata, rideterminare la condanna alle spese di lite alla luce della parziale soccombenza anche dell'appellata.”
CONCLUSIONI DELL' APPELLATA:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di LA adita, contrariis reiectis - dichiarare, già ad esito della prima udienza, inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento l'appello proposto dal sig. per tutti i motivi rappresentati in atti;
Parte_1
- in via subordinata, dichiarare inammissibile e comunque rigettare nel merito, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza Parte_1
n. 262/2024, emessa dal Tribunale di Lecco e pubblicata in data 12/03/2024. Per l'effetto confermare l'impugnata sentenza. - in ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva
e cpa.”
CONCLUSIONI DEL P.G.:
“rilevato che nel procedimento non ci sono figli di minore età; deduce che non vi è interesse a concludere da parte di questo Ufficio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depositato il 20.6.2022, chiedeva al Tribunale di Lecco Parte_1 di:
A) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la sig.ra celebrato CP_1 in RO il 12.11.1991 e trascritto in Italia al Comune di VI;
B) revocare l'assegno di mantenimento di €. 250,00 in favore della ex moglie - perché impiegata con lavoro dipendente - e di revocare l'assegno di mantenimento per i figli divenuti tutti economicamente indipendenti;
C) mantenere invece l'assegnazione della casa familiare (peraltro condotta in locazione) alla moglie, per risiedervi con la figlia.
2. Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo la conferma della sentenza di CP_1 separazione n. 207/2021, pronunciata in data 7/16.04.2021 con la quale il Tribunale di Lecco aveva statuito:
2 -l'assegnazione della casa familiare di VI alla moglie, che vi risiedeva con i figli e Per_2
- il versamento a carico del sig. di un assegno di mantenimento per la Per_1 Parte_1 figlia di €. 250,00 mensili;
Per_1
- il versamento a carico del sig. di un assegno di mantenimento per la moglie Parte_1 di €. 250,00 mensili;
La resistente chiedeva inoltre di onerare il sig. del pagamento del 100% delle Parte_1 spese straordinarie per la figlia e del canone di locazione dell'immobile ALER occupato dalla famiglia.
3. Il Tribunale di Lecco, all'esito dell'istruttoria, definendo il procedimento:
- ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio celebrato in RO il 12.11.1991 tra Pt_1
(CF. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._3 CP_1
(CF. ), nata BE MI Est (RO) il 2.1.1965, e trascritto nei
[...] C.F._2 registri dello Stato Civile del Comune di VI al n. 1 Parte II Serie C degli atti di matrimonio dell'anno 2007;
- ha assegnato la casa familiare di VI, sita in via Don Invernizzi n. 24, con quanto l'arreda, alla sig.ra quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non CP_1 Per_1 economicamente indipendente;
- ha posto a carico di (CF. ), a titolo di concorso al Parte_1 C.F._3 mantenimento della figlia sino al raggiungimento della sua indipendenza economica, Per_1
l'importo di €. 250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità a CP_1
oltre rivalutazione annuale ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie per la figlia;
[...]
- ha posto a carico di (CF. ), a titolo di assegno Parte_1 C.F._3 divorzile in favore di l'importo di €. 250,00 da versare entro il giorno 10 di ogni CP_1 mese per 12 mensilità, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- ha condannato (CF. ) a rifondere le spese processuali Parte_1 C.F._3 per euro 3.627,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, con pagamento a favore dello
Stato, essendo la resistente ammessa al gratuito patrocinio.
4. Il sig. con ricorso in appello iscritto a ruolo il 17.04.2024 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza lamentando:
4.1 l'insussistenza dei presupposti reddituali in capo all'appellante con conseguente insostenibilità del contributo.
Espone l'appellante che l'istruttoria espletata non ha permesso di accertare che lui fruisce di qualche entrata, né dichiarata né occulta;
in realtà lo stesso vive in estrema povertà ed è aiutato dagli amici e correligionari, non percepisce pensione e non è più in grado di svolgere alcuna proficua attività lavorativa.
3 Osserva il sig. che i giudici non motivano né giustificano l'adeguatezza dell'importo Pt_1 richiesto dall'appellata (€.500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie) in rapporto alla sua effettiva capacità reddituale.
4.2. L'insussistenza dei presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne. L'esclusione dell'autonomia economica della figlia da parte dei giudici, secondo l'appellante, è frutto di Per_1 motivazione illogica e comunque sfornita di sostegno probatorio. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la ragazza abbia intrapreso un percorso universitario. Siffatta circostanza, infatti, non è emersa dall'istruttoria e non corrisponde neppure alle dichiarazioni rese dalla stessa appellata che, all'udienza del 30 novembre 2022, si è limitata a dichiarare che la figlia “si è diplomata quest'anno” e che la ragazza è solo “intenzionata ad iscriversi all'università”.
Evidenzia il sig. che, anche la documentazione prodotta dalla appellata, attesta che la Pt_1 figlia ha concluso la scuola superiore già nell'anno scolastico 2021/2022 ma non ha Per_1 documentato l'iscrizione all'università; inoltre dall'istruttoria è emerso che non ha alcun Per_1 problema ad inserirsi nel mercato del lavoro, avendo avuto già occasioni lavorative adeguate alla sua preparazione (istituto alberghiero) addirittura prima di terminare gli studi, come attestato dalla documentazione allegata dalla appellata (Cfr All. 7 relativo ai redditi percepiti da nel 2020 e Per_1 nel 2021) e dalle dichiarazioni rese dal sig. che ha riferito : "ho assunto Testimone_1 nella mia qualità di liquidatore, con un primo contratto a termine part-time 24 ore Persona_3 settimanali dal 2.5.2022 al 30.9.2022 e successivamente sempre part-time, ma a 30 ore settimanali, dal 1.4.2023 sino al 30.9.2023. è addetta all'attività di reception che si svolge presso L'Oasi del
Viandante in VI, Via Valvarrone n.17/B.
Rimarca l'appellante che la figlia dopo un anno dal diploma, già godeva di uno stipendio Per_1 mensile lordo di almeno €.1.090,71 (come si evince dalle dichiarazioni teste Testimone_1 escusso all'udienza del 13/06/2023 sopra richiamato), che in soli sei mesi la figlia avrebbe percepito all'incirca €. 5.688,00 netti, circostanza volutamente non documentata.
Ritiene dunque l'appellante di aver dimostrato che, successivamente alla separazione, sono venute meno le condizioni del diritto al mantenimento della figlia, divenuta nel frattempo maggiorenne, mentre l'appellata, al contrario, non ha assolto il relativo onere probatorio circa sussistenza di circostanze, oggettive ed esterne, che giustifichino il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.
4.3) L' insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento della appellata con finalità perequativa e di sostentamento.
Sul punto, l'appellante contesta l'iter motivazionale del collegio, il quale incidentalmente avrebbe accertato l'esistenza di un accordo tra le parti secondo il quale la sig.ra avrebbe sacrificato CP_1 occasioni professionali in favore della famiglia e, da ciò, deduce l'incolpevole ed oggettiva impossibilità per l'appellata di procurarsi un reddito. Invero, siffatto accertamento incidentale è illegittimo giacché la circostanza, sprovvista di riscontro probatorio, modifica impropriamente il regime probatorio gravante sulla appellata;
non è stato minimamente dimostrato che abbia CP_1 mai rinunciato ad alcuna aspirazione professionale in accordo col marito per il bene della famiglia.
4 È piuttosto emerso il contrario, ossia che non ha mai avuto interesse a maturare CP_1 competenze professionali (né linguistiche) neppure quando l'appellante non era in grado da solo di mantenere economicamente lei ed i figli;
la stessa teste , escussa all'udienza del Testimone_2
13/06/2021, dichiarava “Mi sono sempre domandata come facciano a vivere”. Piuttosto che lavorare, o sforzarsi di migliorare la propria situazione, la appellata non esitava a chiedere piccoli prestiti e a far lavorare la figlia Per_1
Evidenzia il sig. che, dalle risultanze istruttorie, è emerso che la appellata sia in grado Pt_1 di svolgere l'attività di collaboratrice domestica prestandosi a tale mansione su richiesta della
“A era stato chiesto dalla signora della di aiutare nella CP_2 CP_1 CP_3 CP_2 Parte_2 pulizia della casa, ma senza che ricevesse alcun compenso perché era già aiutata dalla CP_2
(teste , escussa all'udienza del 13/06/2021); ciò nonostante, la sig.ra Testimone_2 CP_1 non ha intrapreso mai spontaneamente questa attività – che pure avrebbe potuto garantirle qualche entrata;
ad altra conoscente, sentita anch'essa come testimone, la appellata riferiva di essere addirittura malata, onde giustificare l'incomprensibile sua inerzia nella ricerca di un lavoro (cfr. dichiarazioni teste escussa all'udienza del 13/06/2023). Testimone_3
Aggiunge, inoltre, l'appellante che la sig.ra non ha mai dedotto- in sede giudiziaria- di CP_1 avere alcun problema di salute, per cui risulta erroneo, illogico ed infondato l'accertamento di una incolpevole ed oggettiva impossibilità di trovare lavoro da parte della stessa.
Osserva il sig. che il riconoscimento dell'assegno divorzile con funzione assistenziale Pt_1 implica la preventiva individuazione del coniuge più debole che è legittimato a domandarlo e che , nel caso di specie, non è emersa alcuna sostanziale differenza di capacità reddituale degli ex coniugi, entrambi disoccupati e bisognosi di assistenza;
lui, a causa dell'età, non ha oggettivamente più la capacità reddituale di un tempo, quando poteva aspirare ai redditi simili a quelli che oggi percepisce il figlio che ha intrapreso lo stesso suo lavoro (e dichiara fino a circa 30000,00 Per_2
€. annui).
4.4. Parziale soccombenza dell'odierna appellata – rideterminazione delle spese.
Sul motivo evidenzia l'appellante che la sua controparte, oltre alla condanna al pagamento di un contributo per il mantenimento dell'ex moglie e della figlia ha richiesto la condanna Per_1 dell'esponente al versamento del 100% delle spese extra-assegno nonché del canone d'affitto e che le sue richieste non sono state accolte motivo per cui, a fronte della parziale soccombenza, chiede la riforma della sentenza con una condanna al pagamento delle spese che deve essere rideterminato proporzionalmente.
Conclude il sig. chiedendo, in via preliminare la sospensione dell'esecutività della Pt_1 sentenza impugnata;
in via principale, dichiarare che nulla deve essere versato alla sig.ra CP_1 né a titolo di mantenimento proprio né a titolo di mantenimento della figlia né ad altro titolo;
Per_1 in via subordinata, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata, rideterminare la condanna alle spese di lite alla luce della parziale soccombenza anche dell'appellata.
5. Si è costituita la sig.ra , la quale, eccepita l'inammissibilità, ex art. 348 bis Controparte_1
c.p.c., dell' atto avversario per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, nel merito, ha chiesto il rigetto deducendo - sul primo motivo di gravame - che la richiesta di revoca o modifica
5 delle condizioni di separazione in sede di divorzio può avvenire solo in presenza di motivi giustificati e sopravvenuti, che stravolgono gli equilibri tra i coniugi rispetto alla situazione in costanza di matrimonio e/o stabilita in sede di separazione-
Evidenzia l'appellata che risulta agli atti che:
- il signor ha esercitato, fin dalla fine degli anni '80, l'attività di venditore ambulante, Pt_1 circostanza riconosciuta con valore confessorio dallo stesso nel corso dell'udienza presidenziale del 30/11/2022 ove ha riferito “…Lavoro saltuariamente…” ed è dimostrata dall'esistenza di un'impresa individuale chiusa la prima volta in data 31/03/2017, poi riaperta il 15/12/2020 e chiusa nuovamente il 21/12/2021, poco dopo la sentenza di separazione;
- il signor ha omesso di prestare qualsivoglia collaborazione al fine di ricostruire la Pt_1 propria situazione reddituale e patrimoniale nell'ambito del giudizio di scioglimento del matrimonio civile;
- le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno appurato che il signor Pt_1 ha presentato il Modello Unico solo per gli anni di imposta 2020 e 2021, con un reddito di riferimento per agevolazioni fiscali pari ad 1 euro, indice del fatto che, come sottolineato dal
Tribunale di Lecco nella sentenza, “…Anche quando certamente lavorava, non pare aver denunciato i redditi…”;
- il signor ha esercitato, nel corso degli anni, un commercio di veicoli con il proprio Pt_1 paese di origine (lo stesso ha riferito nel corso del giudizio tenutosi avanti al Tribunale di Lecco che i veicoli venivano acquistati per destinarli all'esportazione verso il RO e conseguentemente alla vendita), intestando tali veicoli a se stesso (dall'indagine della Guardia di Finanza risultano 17 veicoli in 30 anni), ovvero all'appellata (che tuttavia è sprovvista di patente) o al figlio.
Sulla base dei suddetti elementi, osserva , il Tribunale di Lecco ha Controparte_1 correttamente desunto che oggi potrebbe mantenersi per il tramite di redditi occulti e/o Pt_1 tramite risparmi che comunque avrebbe messo da parte in costanza di matrimonio;
aggiunge che le asserzioni contenute nell'atto di appello, secondo le quali il signor vivrebbe in estrema Pt_1 povertà e che sarebbe aiutato da amici e corregionali risultano sprovviste di alcun supporto probatorio, non avendo egli, nel corso del giudizio di scioglimento del matrimonio, fornito alcun elemento a supporto di tale tesi e/o comunque volto a dimostrare un qualsivoglia mutamento delle proprie condizioni patrimoniali e reddituali.
Sul secondo motivo di gravame riferito all'asserita insussistenza dei presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne deduce l'appellata che effettivamente in atti è sempre stato dichiarato che la figlia avrebbe voluto iscriversi all'università, circostanza tuttavia resa Per_1 impossibile dalla totale sottrazione del padre ai propri obblighi materiali;
quanto poi alle considerazioni sulla possibilità di iscriversi all'università, osserva che controparte non considera le spese ulteriori rispetto alle tasse universitarie, come ad esempio quelle di viaggio o per i testi universitari, nonché la necessità, nata proprio dall'inadempimento agli obblighi di mantenimento da parte del padre, che cercasse un'occupazione lavorativa, pur se stagionale e part-time, al fine Per_1 di consentire alla madre di far fronte alle esigenze di vita del nucleo familiare.
6 A parere dell'appellata, la motivazione del Tribunale di Lecco in punto di riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia è incensurabile, avendo l'organo giudicante compiutamente valutato nel caso concreto le circostanze che legittimano la permanenza dell'obbligo.
Riguardo poi all' insussistenza – asserita da controparte - dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento alla ex moglie con finalità perequativa e di sostentamento, evidenzia l'appellata, richiamando il proprio atto di costituzione in primo grado (pagg. 4 e 5) come:
- fosse stato il sig. fino al periodo precedente la separazione, ad occuparsi in via Pt_1 esclusiva del sostentamento della famiglia;
- ella non ha mai lavorato e percepito reddito;
- è stato proprio il sig. volere e pretendere che ella si occupasse solo della cura e crescita Pt_1 dei propri figli, ciò anche in ragione del fatto che lui ha sempre alternato periodi in cui risiedeva in
Italia a lunghi periodi in cui tornava da solo in RO.
Sostiene che il Tribunale di Lecco, con adeguata motivazione - richiamando i Controparte_1 principi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata sentenza n. 18287/2018 – ha correttamente osservato che la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti fosse riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell'ex moglie, che non aveva mai lavorato, svolgendo sempre l'attività di casalinga e occupandosi dell'accudimento dei figli;
considerata anche la sua non più giovane età e le problematiche relative alla scarsa conoscenza della lingua, la donna non poteva accedere al mondo del lavoro. Quanto, infine, all'asserita possibilità, per l'appellata, di contare sulla presenza e il costante aiuto dei figli, osserva l'appellata come l'assegno divorzile non possa venir meno semplicemente per l'aiuto contingente e momentanei di figli e né si può pretendere che i figli sopperiscano agli obblighi incombenti sul coniuge, tanto più laddove l'assegno divorzile trovi giustificazione e fondamento in finalità perequative e di sostentamento.
Riguardo all'asserita parziale soccombenza, derivante dal mancato accoglimento della domanda di condanna del signor al versamento del 100% delle spese processuali, nonché Parte_1 del canone di affitto, precisa come il principio di soccombenza trovi giustificazione nell'assunto secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa;
diversamente si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.
Conclude, parte appellata, chiedendo alla Corte di dichiarare, già ad esito della prima udienza, inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento l'appello proposto dal sig. - in via subordinata, dichiararlo inammissibile e comunque rigettarlo nel Pt_1 merito, perché destituito di fondamento giuridico e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
6. Con decreto presidenziale è stata fissata la trattazione scritta della causa per l'odierna udienza assegnando termine per note ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7 L'appello proposto dal sig. può essere accolto parzialmente per i motivi di Parte_1 seguito enunciati.
Preliminarmente la Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale ex art. 348 bis cpc, formulata dell'appellata, trattandosi di giudizio che rientra nell'ipotesi di cui al comma II lett. a) con rinvio all'art. 70, comma I, n. 2 c.p.c.;
Passando, quindi, alla valutazione nel merito, lamenta l'odierno appellante, con tre motivi, che il Tribunale di Lecco ha errato nell'accertare e quantificare:
-l'assegno di divorzio determinato in €. 250,00 mensili in favore della sig.ra Controparte_1
-l'assegno di mantenimento determinato in €. 250,00 mensili in favore della figlia Per_1
- la condanna alle spese di lite.
Con riguardo alla valutazione del primo motivo di appello si evidenzia che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma
6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
L'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti - assistenziale, perequativa e compensativa -, alla pregressa storia coniugale e familiare, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge (cfr.
Cass. 5055/2021, in motivazione).
In alcuni casi può attribuirsi alla funzione assistenziale una rilevanza prevalente in base al principio solidaristico, così valorizzando la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente (così Cass. n. 21926/2019 e Cass. n. 18681/2020).
8 Ne consegue che, ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa- compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che presuppone “un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Alla luce di tali principi, le censure mosse dall'appellante secondo le quali il Tribunale di Lecco non avrebbe correttamente verificato e comparato le condizioni economiche delle parti, risultano infondate.
Il Tribunale, nel corso dell'istruttoria del giudizio di divorzio, analizzando le condizioni economiche e patrimoniali di entrambe le parti, la loro età oltre alla durata del matrimonio, nonché
l'apporto fornito dal coniuge richiedente, ha correttamente riconosciuto, in funzione assistenziale e comparativa -perequativa, l'assegno divorziale quantificandolo in €. 250,00 mensili, confermando quanto già dalla stessa percepito in sede di separazione;
ciò anche in ragione delle scelte da lei operate e condivise con il marito durante il matrimonio, avendo ella confermato di essersi dedicata esclusivamente alla crescita dei tre figli esonerando il coniuge da tale incombenza e favorendo il lavoro dello stesso quale ambulante e quale importatore di auto con il RO suo
Paese di origine ove spesso si recava per lunghi periodi.
La Corte condivide la motivazione del Tribunale che ha ritenuto di riconoscere alla CP_1
un assegno divorziale in funzionale assistenziale – perequativa poiché, all'esito
[...] dell'istruttoria è emerso che:
- e hanno contratto matrimonio in RO il 12.11.1991 Parte_1 Controparte_1
e trascritto in Italia al Comune di VI e dalla loro unione sono nati a BE EG (RO) i tre figli il 6/9/1995, il 6/12/1997 e l'8/1/2002; Per_2 Persona_4 Per_1
- la sig.ra non ha mai lavorato e, durante la vita coniugale, si è dedicata alla Controparte_1 crescita ed eduzione dei tre figli per comune volontà del marito circostanza che , sebbene sia stata contestata non è stata smentita con prove e documenti dall'appellante;
- il sig. classe 1950: Parte_1
* ha lavorato in Italia come venditore ambulante dalla fine degli anni '80, come anche confermato dal teste e dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza ove è emerso Testimone_4 che: è stato titolare di un'impresa individuale per il commercio ambulante chiusa il 31.3.2017 e, successivamente, ha aperto il 15.12.2020 una nuova impresa individuale sempre nell'ambito del commercio poi e cessata il 21.12.2021;
* ha esercitato, nel corso degli anni, anche il commercio di veicoli – è risultato proprietario di n. 17 automobili- che venivano acquistati per destinarli all'esportazione verso il RO e conseguentemente alla vendita con il proprio paese di origine come dallo stesso riferito nel corso del giudizio tenutosi avanti al Tribunale di Lecco;
* ha preso in locazione un appartamento in Colico per il biennio 15.3.2021/15.3.2023 al canone di
400,00 euro mensili (doc. 3 della memoria integrativa del ricorrente) e, alla scadenza, si è trasferito in altro immobile in ZA al minor canone di 100,00 euro mensili;
9 * secondo le indagini della Guardia di Finanza, non ha depositato dichiarazioni dei redditi, se non per gli anni 2020 e 2021, pari ad 1,00 euro (v. anche doc. 1 della memoria integrativa del ricorrente);
* ha dichiarato, con atto prodotto in sede di gravame, che nel corso degli ultimi anni 2021-2022 e
2023 è stato disoccupato ed ha percepito un aiuto economico dall'INPS per €. 700,00 mensili
(reddito di inclusione), mentre in data anteriore ha percepito un reddito per lavori saltuari e aiuti solidali dalla comunità religiosa per circa € 4/ 5 mila euro all'anno;
* risulta intestatario di un conto postale aperto ed un altro rapporto con MoneyGram per l'invio di denaro all'estero e, per tali rapporti l'appellante, anche in sede di gravame non ha depositato estratti conto o altra documentazione bancaria per comprovare l'asserita assenza di adeguato patrimonio.
Di contro la sig.ra quasi sessantenne, priva di scolarità, con difficoltà Controparte_1 linguistiche: * non ha mai lavorato ed ha sempre vissuto all'interno della famiglia, occupandosi di marito e dei tre figli;
sino alla separazione, era il marito a preoccuparsi del sostentamento del nucleo familiare circostanza non contestata;
* vive nella casa coniugale sita nel Comune di DERVIO per il quale sostiene un canone annuale di
€. 1.573,60 (doc. 2 della resistente);
* risulta censita in 4 istituti di credito per i quali non ha prodotto estratti conto;
* ha fatto fronte alle esigenze di vita con i lavori part-time della figlia con i redditi dell'altro Per_1 figlio convivente e con gli aiuti della CP_2
Come motivato dal Tribunale e condiviso da questa Corte, pur avendo Parte_1 negato di continuare a lavorare non ha nemmeno specificato con quali risorse faccia fronte alle normali esigenze di vita ed al pagamento del canone di locazione circostanze che portano a desumere o l'esistenza di risparmi o di prestazione di lavori non regolarizzati svolti, presumibilmente, anche nel suo Paese di origine.
L' assegno divorzile stabilito dal Tribunale di Lecco di €. 250,00 mensili, svolge in funzione assistenziale e rappresenta una forma di supporto economico: ella, infatti a seguito del divorzio, ella si trova in una condizione di bisogno economico e non è in grado di mantenersi autonomamente.
Corretta ed esente da censure è l'argomentazione sul punto del Tribunale di Lecco la motivazione principale per l'assegno divorzile in funzione assistenziale ciò al fine di prevenire una situazione di ingiustificata difficoltà economica per uno dei coniugi, quale è quella della che, Controparte_1 sicuramente, ha contribuito in modo significativo alla vita familiare durante il matrimonio anche durante i lunghi periodi in cui il coniuge era in RO , circostanza non contestata.
In sintesi, corretta appare la determinazione e la quantificazione in € 250,00 mensili dell'assegno divorzile in favore della in funzione perequativa - assistenziale ciò al fine sia Controparte_1 di equilibrare le risorse tra le parti tenuto conto delle condizioni di vita precedenti e successive alla
10 separazione e sia di garantire che ella non resti in una condizione di indigenza ingiustificata a causa della fine del matrimonio.
Con riguardo al secondo motivo di appello riferito alla riforma della sentenza nella parte relativa all'assegno di mantenimento della figlia - nata l'[...] - questa Corte non condivide Per_1
i motivi di censura.
L'obbligo di mantenimento dei figli non cessa automaticamente al raggiungimento della loro maggiore età. Tuttavia, i genitori non sono obbligati a mantenere i figli maggiorenni che non si attivano adeguatamente per raggiungere l'indipendenza economica. In altre parole, il figlio non deve abusare del diritto di essere mantenuto dai genitori oltre ragionevoli limiti di tempo, né può ambire a contributi in misura eccessiva: l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni si giustifica nei limiti in cui essi proseguano un progetto educativo e di formazione per entrare nel mondo del lavoro (Cass. n. 32406/2021).
Nell'ipotesi in cui uno dei due genitori chieda l'accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne a percepire l'assegno contributivo, spetta al genitore interessato all'estinzione della sua obbligazione l'onere di provare (anche mediante presunzioni) la raggiunta autosufficienza economica del figlio ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito sia imputabile ad un suo comportamento negligente circostanza che nella presente fattispecie non risulta essere stata assolta dal sig. il la cui figlia, dopo aver completato nel Parte_1
2022 gli studi superiori ad indirizzo turistico pare non si sia iscritta – a causa di assenza di risorse economiche - all'Università non essendo stata provata l'iscrizione ed il pagamento della retta.
Nella presente fattispecie, il sig. a sostegno della sua domanda, nulla ha Parte_1 prodotto e documentato sull'effettiva e continuativa attività lavorativa della figlia limitandosi a sostenere che la ragazza, dopo aver conseguito il diploma alberghiero, avrebbe svolto solo lavori stagionali per i mesi estivi presso L'Oasi del Viandante in VI, Via Valvarrone n.17/B. come dichiarato dal tese sig. - liquidatore della società – ; nulla di più è stato Testimone_1 documentato sull'eventuale attuale lavoro e comunque sulla reale ed effettiva autosufficienza economica della ragazza.
Lodevole è il comportamento di che, al fine di rendersi economicamente indipendente e di Per_1 provvedere anch'ella al sostentamento della famiglia si è adoprata per la ricerca di lavori anche stagionali che comunque allo stato non le consentono di conseguire una sufficiente indipendenza economica.
A fronte delle risultanze acquisite, tenuto conto della giovane età di (anni 22) e delle carenti Per_1 allegazioni di parte appellante dev'essere confermato il contributo di €. 250,00 mensili a carico del padre a titolo di concorso nel mantenimento della figlia.
Con riferimento al terzo motivo di gravame riferito alla riforma del capo delle spese di lite si osserva che, effettivamente in primo grado la sig.ra aveva richiesto il CP_1 pagamento del canone di locazione per la casa coniugale ed il pagamento del 100% delle spese straordinarie per la figlia, domande che non sono state accolte. In ragione di tale rigetto, deve ritenersi sussistente una reciproca soccombenza tra le parti circostanza che obbliga il giudice dell'appello ad una rideterminazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
11 La Corte ritiene di adeguarsi al principio enunciato dalla Cassazione a mente del quale «la nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione totale o parziale delle spese processuali, sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo tra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo» (Cass. civ., n.
10113/2018).
A parere della Corte, pertanto, in ragione della soccombenza reciproca, vi sono presupposti per la riforma della sentenza appellata in punto di spese di lite con compensazione delle stesse per entrambi i gradi di giudizio.
Non sussistono i presupposti per l'ulteriore condanna del titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit. essendo il sig.
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di LA definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
contro avverso la sentenza n° 262/2024 pubblicata il 12/3/2024
[...] CP_1 dal Tribunale di Lecco all'esito del giudizio RG n. 1176/2022 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in riforma parziale della pronuncia impugnata così provvede:
1) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
2) conferma nel resto la sentenza appellata.
LA, camera consiglio del 16.10.2024
Il Consigliere ausiliario rel. Il Presidente
Sandra Cassoni Paola Tanara
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