Ordinanza cautelare 2 agosto 2025
Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 4141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4141 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07849/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7849 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della Deliberazione del CSM del 11/06/2025 con la quale è stato deliberato il non luogo a provvedere in merito all'istanza dell'11/04/2025 del ricorrente in quanto l'istituto della riammissione in servizio non è previsto dalla normativa che disciplina lo status giuridico dei Magistrati Onorari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Csm - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ER UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha svolto funzioni di giudice di pace sino all’anno 2021, allorché ha presentato le dimissioni volontarie dall’incarico (14 giugno 2021), poi accettate dal Consiglio superiore della magistratura (26 luglio 2021) e dal Ministro della giustizia (2 settembre 2021).
2. – In data 8 aprile 2025, il ricorrente ha presentato istanza al CSM e al Ministero, affinché provvedessero a revocare in autotutela la delibera di presa d’atto delle sue dimissioni e che, per l’effetto, lo reintegrassero nella carica precedentemente ricoperta.
A sostegno dell’istanza, il ricorrente ha dedotto:
- che, in data 11 giugno 2021, era stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, poiché imputato del reato di cui all’art. 319 ter c.p.;
- che, prostrato dalla (ed ingiusta all’evidenza dei fatti) detenzione in carcere il successivo 14 giugno 2021, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Giudice di Pace;
- che, con sentenza del Tribunale di Roma del 16 gennaio 2025, divenuta irrevocabile il 10 marzo 2025, veniva assolto da tutti i reati ascritti perché il fatto non sussiste;
- che, pertanto, è evidente che le dimissioni erano state rassegnate unicamente a causa delle condizioni di grave prostrazione psico-fisica in cui l’ingiusta detenzione carceraria lo aveva costretto, ma che egli giammai avrebbe voluto lasciare l’attività giurisdizionale;
- che, di conseguenza, una volta acclarata l’infondatezza delle ingiuste accuse mosse nei suoi confronti, l’istante intendeva revocare le proprie dimissioni dalla carica di Giudice di Pace, chiedendo a CSM e Ministero che revocassero a loro volta, in regime di autotutela, il decreto ministeriale di accettazione di tali dimissioni.
3. – Il CSM ha esaminato l’istanza del ricorrente nel corso della seduta dell’11 giugno 2025 e ha deliberato il “ non luogo a provvedere ” sulla stessa “ considerato che l'istituto della riammissione in servizio non è previsto dalla normativa che disciplina lo status giuridico dei magistrati onorari ” e che “ pertanto, che l’istanza in esame non può trovare accoglimento ”.
4. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato quest’ultima delibera del CSM per due motivi.
4.1. – A mezzo del primo, ha lamentato la violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la disparità di trattamento e la violazione dell’art. 3, Protocollo n. 7 della CEDU, deducendo che sarebbe principio immanente nel nostro ordinamento giuridico quello della riparazione degli errori giudiziari sancito dall’art. 24, ultimo comma, della Costituzione.
La Costituzione rimetterebbe alla legge ordinaria il compito di stabilire modalità e termini di detta riparazione.
Per i magistrati ordinari la legge avrebbe previsto un diritto soggettivo alla reintegra reale con l’art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, come modificato dal d.l. 16 marzo 2004 n. 66 (convertito in legge con modificazioni con la Legge 11 maggio 2004 n. 126), applicabile a tutto il pubblico impiego.
Per i magistrati onorari non vi sarebbe analoga disposizione, con la conseguenza che la disciplina andrebbe interpretata in maniera costituzionalmente orientata, riconoscendo anche a loro detto diritto.
Anche la CEDU prevedrebbe la riparazione dell’errore giudiziario, con la conseguenza che il provvedimento impugnato violerebbe anche il protocollo 7, art. 3 della CEDU, in quanto nega in radice detta riparazione.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, anche europea, i giudici onorari sarebbero equiparati ai magistrati ordinari, con la conseguenza che detta disparità di trattamento sarebbe odiosa e non troverebbe fondamento alcuno nell’ordinamento interno ed euro-unitario.
Di conseguenza, ad avviso del ricorrente, se le dimissioni sono state presentate in un contesto di pressione legato a un procedimento in corso (penale o disciplinare) e nel corso della detenzione carceraria e in seguito vi è stata assoluzione piena, il soggetto che ha subito l’errore giudiziario sarebbe legittimato a presentare un’istanza motivata al Ministero della Giustizia richiedendo la riammissione all’incarico, e se del caso nuova nomina, rappresentando che le dimissioni sono state rassegnate in un contesto poi rivelatosi ingiustamente pregiudizievole.
Dette istanze non potrebbero essere rigettate sic et simpliciter tramite un non luogo a procedere per assenza della norma che preveda la riammissione dei Giudici onorari, ma dovrebbero essere valutate nel merito soprattutto se il successivo provvedimento di assoluzione è stato con formula piena, come nel caso di specie.
Di conseguenza il Ministero tramite una valutazione discrezionale sarebbe tenuto a valutare se vi siano posti disponibili, siano ancora rispettati i limiti di età e servizio e non sussistano incompatibilità o altri impedimenti, ecc, ma giammai potrebbe rigettare la domanda con un non luogo a procedere senza entrare nel merito dell’istanza.
4.2. – A mezzo del secondo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, perché il CSM non ha inviato il preavviso di rigetto.
Viene inoltre lamenta la mancata audizione del ricorrente, che aveva formulato istanza in tal senso.
4.3. – In via subordinata, è stata prospettata questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 24 e 3 della Costituzione della normativa vigente e sopra citata, in quanto in maniera ingiustificata prevedrebbe la riparazione degli errori giudiziari in maniera reale per tutto il pubblico impiego e per tutti i magistrati, escludendo in maniera ingiustificata ed incongrua i magistrati onorari.
5. – Si sono costituiti in giudizio il CSM e il Ministero della giustizia, per chiedere il rigetto del ricorso.
6. – Con ordinanza n. 4236 del 2 agosto 2025, il Tribunale ha rigettato l’istanza di tutela cautelare.
L’ordinanza non è stata impugnata in appello.
7. – All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
8. – Il ricorso non è fondato.
9. – Evidenzia, in primo luogo, il Collegio che la vicenda fattuale sottesa alla presente controversia non attiene propriamente ad una ipotesi di “errore giudiziario” nei termini riferiti dal ricorrente.
La cessazione delle funzioni onorarie del ricorrente, infatti, è stata conseguenza esclusiva delle sue dimissioni volontarie, e non, invece, di una decisione del CSM giustificata dalla pendenza del procedimento penale nei confronti del ricorrente.
Né ha rilievo il fatto che le dimissioni siano state in tesi rassegnate unicamente per la situazione psicologica di disagio determinata dal procedimento penale e sotto consiglio degli avvocati dell’epoca, perché ciò si risolve in un’affermazione priva di riscontro probatorio in questo giudizio e che, comunque, attiene, al più, all’ambito dei motivi, come tali irrilevanti.
Conseguentemente, gli esiti positivi del procedimento penale non possono avere una conseguenza diretta sulla cessazione della carica onoraria, avvenuta – lo ripete – solo per effetto delle dimissioni volontarie, le quali sono divenute definitive e non più revocabili una volta accettate dall’Amministrazione.
Se un qualche “errore giudiziario” si è in ipotesi configurato, quindi, esso riguarda solamente il profilo penale, e non certamente quello dei rapporti tra il ricorrente, il CSM e le funzioni onorarie ricoperte.
I rimedi che l’ordinamento appresta per la riparazione dell’errore non possono, pertanto, spingersi sino ad abbracciare una vicenda sostanziale scollegata dalla vicenda penale e che ha trovato causa esclusiva in un atto volontario di dimissioni.
Inconferenti appaiono, così, i richiami normativi e giurisprudenziali formulati in atti dal ricorrente, i quali attengono a fattispecie in cui il procedimento penale o i fatti in esso accertati hanno dato avvio ad un iter amministrativo concluso con l’interruzione del rapporto di servizio del magistrato ordinario.
11. – Ad ogni modo, anche a prescindere da quanto sopra, si evidenzia come non possa essere invocato un preteso diritto del ricorrente alla riammissione in servizio, in forza di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 57, della legge n. 350 del 2003 che estenda anche ai giudici onorari – per il principio di eguaglianza e quindi per garantire la parità di trattamento – le garanzie previste per i giudici professionali.
La normativa riguardante i magistrati professionali non può essere, infatti, tout court applicata ai giudici onorari, considerata la natura onoraria e la temporaneità del rapporto che lega costoro all’Amministrazione della giustizia e che per tanto non è equiparabile ad un rapporto di servizio a tempo indeterminato.
Al riguardo, la giurisprudenza anche di questa Sezione ( cfr . Tar Lazio, Roma, Sez. I, 3 dicembre 2025, n. 21761), richiamando i recenti approdi della Corte di Giustizia, ha evidenziato come non possa essere riconosciuta un’assimilazione totale del giudice onorario al giudice professionale.
Il giudice di pace, pur potendo essere qualificato come lavoratore a tempo determinato, quanto alle condizioni di impiego, ha solo diritto di beneficiare del trattamento spettante al magistrato professionale nel caso in cui si palesino situazioni comparabili ed esclusivamente quoad effectum con riferimento a specifici e singoli aspetti del rapporto, restando ferma l’ineliminabile ontologica differenza tra le due figure.
La condizione di impiego del magistrato onorario è, però, del tutto differente e ha un regime necessariamente diverso rispetto al magistrato di carriera.
Ostano alla equiparabilità delle due categorie di magistrati:
- il fatto che i giudici onorari non sono stati selezionati mediante l’ineliminabile momento di concorso pubblico;
- la natura non esclusiva e continuativa dell’incarico;
- le modalità di svolgimento della prestazione, compatibili con la titolarità di altre attività professionali;
- la limitata natura degli affari che possono essere attribuiti ai giudici onorari, di minore importanza e di minor grado di complessità;
- il carattere meno rigoroso del sistema di valutazione della professionalità, che si risolve in un mero giudizio di idoneità.
Né il rapporto può trasformarsi in virtù del solo fatto che anche sui giudici onorari gravano doveri e responsabilità, inerenti alla delicata funzione giudiziale che essi svolgono.
Tutta la giurisprudenza, europea e interna, si è orientata nei sensi sopra delineati.
A livello europeo vanno ricordate le pronunce del 16 luglio 2020 nella causa C-658/18 della CGUE e la sentenza 7 aprile 2022, le quali hanno precisato come un trattamento analogo ai magistrati togati possa essere ritenuto per gli onorari solo in relazione a determinati aspetti peculiari, dovendosi escludere, in linea generale, la possibilità di una assimilazione dei due stati giuridici.
Anche la giurisprudenza interna è univoca nel ritenere non comparabili le due categorie magistratuali, in ragione degli indici differenziali sopra indicati.
Possono citarsi le sentenze nn. 267/2020 e 41/2021 della Corte Costituzionale, dalle quale si evince come il giudice di pace non sia equiparabile a un pubblico dipendente né a un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari presuppone bensì un rapporto di servizio volontario con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza di elementi caratterizzanti l’impiego pubblico (quali l’accesso alla carica mediante concorso, l’inserimento stabile nell’apparato amministrativo della pubblica amministrazione, lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto tipico del pubblico impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto).
La stessa Corte di Cassazione si è espressa in questo senso (v. sentenze nn. 1397/2022 e 10080/2023).
Alla luce di un articolato iter logico, il giudice di legittimità ha escluso che il rapporto di servizio dei vice procuratori onorari possa inquadrarsi nell’ambito del lavoro subordinato; ed ha negato la possibilità di costituire per via giudiziale un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, altresì apprezzando la nozione di “lavoratore” come delineata dalla Corte europea e giungendo a negare una equiparazione totale delle due figure (solo semmai ammettendosi il godimento, da parte dei giudici onorari, di talune puntuali e limitate prerogative dei magistrati professionali).
La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato si è espressa nei sensi sopra detti, affermando che la posizione giuridico-economica dei magistrati professionali non si presta ad un’estensione automatica nei confronti di magistrati onorari tramite evocazione del principio di eguaglianza, in quanto, tra le altre cose, gli uni esercitano le funzioni giurisdizionali in via esclusiva e gli altri solo in via concorrente.
Il giudice di appello ha ribadito gli indizi e gli elementi normativi distintivi dello status delle due figure, individuati:
- nella differenza nell’assunzione,
- nel carattere non esclusivo e non continuato dell’attività svolta dai giudici onorari,
- nel peculiare regime delle incompatibilità,
- nella durata temporanea del rapporto,
- nelle limitazioni alle quali è sottoposta l’attività svolta dai giudici onorari,
- nel regime della remunerazione dell’attività mediante indennità.
In sostanza, alla luce di un ragionamento giuridico del tutto corretto, il Consiglio di Stato ha statuito che il giudice di pace, potendosi qualificare per singoli aspetti come lavoratore a tempo determinato, non acquista la qualifica di pubblico dipendente automaticamente e non è comparabile con il magistrato professionale, posto che il primo ha in essere solo un rapporto di servizio con l’Amministrazione.
12. – La descritta presentazione di dimissioni volontarie da parte del ricorrente, unita all’assenza di un “errore giudiziario” ad esse riferito, nonché alla mancanza di condizioni per affermare un’equiparazione sul punto dei giudici onorari ai magistrati professionali, comporta anche la manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale della normativa che prevede la riparazione degli errori giudiziari in maniera reale per tutto il pubblico impiego e per tutti i magistrati escludendo i magistrati onorari.
13. – Le considerazioni che precedono portano a ritenere infondato il primo motivo di ricorso.
14. – Infondato è anche il secondo motivo di ricorso inerente alla dedotta violazione dell’art. 10 bis, legge n. 241 del 1990, in quanto nel caso di specie non è stato avviato un procedimento ad istanza di parte conclusosi con un provvedimento di rigetto.
Nel caso di specie non poteva essere pretesa nemmeno l’audizione del ricorrente da parte del CSM non essere tale passaggio procedimentale previsto da alcuna disposizione normativa.
15. – In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
16. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IT, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
ER UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER UG | OB IT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.