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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21918/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ALBA PAVONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ALBA PAVONI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, confermate nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12/02/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 24, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
1 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21918/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. ALBA PAVONI Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ) con l'avv. ALBA PAVONI Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, confermate nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 12/02/1998, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 24, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
1 Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Parte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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