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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3414/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3414/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Grindatto C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Rosi Controparte_1 P.IVA_1
Bernardini e Simonetta Baroncini
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate:
- in data 2.09.2025 per la convenuta;
- in data 4.09.2025 per gli attori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30.11.2022 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la società esponendo di aver acquistato dalla convenuta una Controparte_1 villetta a schiera con atto di compravendita del 22.12.2021, nel quale la società: a) garantiva la conformità di tutti gli impianti, impegnandosi a consegnare agli acquirenti la relativa documentazione amministrativa e tecnica, nonché il relativo libretto uso e manutenzione, entro e non oltre il 31 gennaio
2022; b) si obbligava ad ultimare, a propria cura e spese, tutte le opere mancanti e a presentare la
Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità, entro e non oltre il 31 gennaio 2022; c) si obbligava a consegnare entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori la polizza di assicurazione decennale pagina 1 di 9 postuma prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 122/2005.
Gli attori hanno allegato e documentato un ulteriore accordo (scrittura privata) raggiunto con la venditrice in riferimento ad un elenco di vizi/difetti e lavorazioni (da capitolato ed extra capitolato) ancora da effettuare, che si era obbligata a sanare ed eseguire, a propria cura e spese, Controparte_1
entro sei mesi dal 22.12.2021, versando agli acquirenti la somma di € 10.000,00 quale riduzione del prezzo pagato, con impegno degli acquirenti di versare pari importo all'impresa nell'ipotesi di esatto adempimento.
Ciò premesso, gli attori hanno dedotto l'inadempimento della convenuta sia in ragione della mancata consegna della documentazione amministrativa e tecnica relativa all'immobile, sia rispetto alla realizzazione delle lavorazioni mancanti ed eliminazione dei vizi/difformità, deducendo altresì la comparsa di ulteriori vizi e difetti nell'immobile.
In via principale, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rogito di compravendita e dalla scrittura privata, chiedendo la consegna dei
“titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta” (Certificato di Agibilità, attestazioni di conformità di tutti gli impianti ed i relativi libretti di uso e manutenzione, polizza di assicurazione decennale postuma prevista dall'art. 7 del D.Lgs 122/2005) e l'esecuzione degli interventi necessari a completare le opere previste e ad eliminare vizi e difetti, oltre al risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'immobile.
In subordine, nell'ipotesi di sussistenza di vizi genetici nella formazione del titolo abilitativo (agibilità), gli attori hanno chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita con condanna al risarcimento del danno nella misura pari al prezzo versato e al costo da sostenere per commissionare ad una nuova impresa il completamento delle opere.
2. Con comparsa depositata in data 22.02.2023 si è costituita contestando gli Controparte_1 inadempimenti dedotti dagli attori e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, oltre alla restituzione della somma di € 10.000,00 versata a titolo di cauzione.
3. All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU – avente ad oggetto la verifica delle opere eseguire e di quelle ancora da effettuare, con quantificazione dei relativi costi – depositata in data
10.12.2024.
Ritenuta conclusa l'istruttoria, il G.I. ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con termine antecedente per il deposito di note conclusive;
l'udienza di discussione si è svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. avanti alla scrivente, assegnataria del fascicolo in data 14.07.2025.
pagina 2 di 9 ***
4. In riferimento alla domanda di esatto adempimento circa la consegna dei “titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”, parte convenuta ha dedotto e documentato, nella comparsa di costituzione e risposta, l'invio con mail del 21.04.2022 di copia presentazione fine lavori corredata CP_2
da certificazioni energetiche dell'impianto elettrico, idrico e fotovoltaico (doc. 2 fascicolo convenuta).
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la convenuta ha prodotto diversi documenti – fra cui la polizza decennale postuma, dichiarazioni di conformità dell'impianto fotovoltaico, dell'impianto abitazione, dell'impianto termoidraulico e “Manuale uso casa” – non presenti nella mail prodotta quale doc.
2. Nella memoria n. 3), in risposta alle contestazioni mosse dagli attori a tale documentazione, sono stati prodotti ulteriori documenti.
Gli attori, esaminata la comparsa e la prima memoria, hanno ribadito le già rassegnate conclusioni, e all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. hanno insistito per l'ammissione di una CTU volta
(anche) ad indagare l'esistenza e/o la legittimità dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, “con particolare riguardo al Certificato di Agibilità e alla Polizza assicurativa decennale postuma prevista dall'art. 7 del D.Lgs 122/2005”.
Il G.I. non ha disposto la CTU su tali aspetti, ritenendola esplorativa;
gli attori, pur insistendo nell'ampliamento della CTU, nell'ipotesi di mancata rimessione in istruttoria hanno modificato le proprie conclusioni (cfr. memoria del 20.06.2025): “In ipotesi di mancata rimessione in istruttoria - Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione all'obbligazione di cui all'art. 1477, co 3 c.c., condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti dagli acquirenti come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento che si quantificano in € 3.202,50= per spese CTP oltre a compensi e spese legali del presente procedimento”.
Ebbene, questo Giudice richiama e condivide la valutazione espressa dal G.I. nell'ordinanza istruttoria del 15.05.2024, apparendo la CTU richiesta inammissibile in quanto esplorativa.
Vero è che la maggior parte della documentazione versata in atti dalla convenuta (con le memorie nn. 1 e
3) non era stata trasmessa prima agli attori.
In particolare, la stipula della polizza decennale postuma è addirittura successiva alla pendenza della causa. Tale aspetto non ne inficia, tuttavia, validità e funzione, giacché la stessa ha validità fino al
23.03.2032 (dieci anni dall'ultimazione lavori), e sebbene decorra solo dall'8.05.2023 (anziché dal
23/24.03.2022) non risulta che si siano verificati nel periodo di scopertura eventi coperti dalla polizza.
Lo stesso può dirsi per l'ulteriore documentazione versata in atti dalla convenuta: infatti, a seguito delle produzioni di cui alla terza memoria di non si comprende quali sarebbero le Controparte_1
ulteriori carenze documentali relative agli impianti, né gli attori ne danno specifica menzione. Allo stesso modo, quanto alla Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità ( ), parte attrice ha CP_2
pagina 3 di 9 paventato l'esistenza di “illeciti legati alle false dichiarazioni in atto pubblico nel disbrigo delle pratiche amministrative” senza indicare in quali termini gli stessi possano invalidare la e l'esito positivo della CP_2
stessa (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta), sicché la richiesta di CTU sul punto “al fine di verificare se le numerose criticità rilevate (…) possano in qualche modo inficiare il titolo abilitativo apparentemente conseguito” appare ultronea e superflua, oltre che esplorativa.
Correttamente, allora, gli attori possono dolersi delle spese sostenute per instaurare la causa (senza scendere nel merito della e delle certificazioni energetiche, è pacifico che la polizza decennale CP_2
postuma non era stata consegnata, nonostante fosse scaduto il termine pattuito nel contratto di compravendita – doc. 1 fascicolo attori), purché le stesse siano state effettivamente sostenute e siano state funzionali ad ottenere i “titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”.
Ciò premesso, la somma di “€ 3.202,50= per spese CTP” costituisce un esborso documentato (doc.ti 11 e
12 fascicolo attori) in favore del CTP geom. (acconto e saldo) per “assistenza tecnica per un Persona_1
contenzioso nei confronti della società pertinente a vizi e difetti riscontrati su immobile Controparte_1 ad uso residenziale con annessi servizi posto nel Comune di Faenza (RA) in Via Cimabue n. 26/7”.
Tale importo, considerata la causale della fattura, sembra in realtà riguardare la consulenza prestata in relazione ai vizi, difetti ed opere non ancora eseguite (oggetto della scrittura privata del 22.12.2021).
Tuttavia, se questo esborso non appare correlato alle doglianze relative alla mancata consegna dei titoli/certificazioni, può senz'altro essere riconosciuto in riferimento alle ulteriori domande formulate dagli attori, come si dirà in seguito.
5. La domanda di esatto adempimento inerente ai vizi/difformità, riformulata nelle conclusioni quale condanna della convenuta “a porre in essere tutti gli interventi necessari a completare a regola d'arte le opere previste dal capitolato e quelle concordate extracapitolato come da elenco All.1 alla scrittura del 22.12.2021 e trasfuso nell'elaborato peritale del CTU Geom. è fondata, come riscontrato in esito Persona_2
all'espletamento della CTU.
Il consulente ha verificato le opere (da capitolato ed extra capitolato, in relazione all'allegato alla scrittura privata - doc. 10 attori) e ne ha quantificato i costi. L'esame è stato puntuale e rigoroso e si è svolto nel contradditorio delle parti, escludendo le opere medio tempore realizzate o non oggetto del presente giudizio.
Al di là della quantificazione dei costi relativi alle opere di ripristino/completamento (per € 8.570,00), rileva l'elenco delle lavorazioni indicate in perizia rispetto alle quali il CTU ha riscontrato vizi o mancanze:
VOCE 1 => porta d'ingresso, pannello difettoso, non si riesce a pulire sia parte interna che esterna e maniglia difettosa. Si conferma l'esistenza di macchie sulla parte esterna nonché tracce di colla sulla pannellatura pagina 4 di 9 interna. La maniglia non risulta correttamente montata.
VOCE 2 => guarnizione porta di ingresso rotta. Si conferma l'esistenza di tale vizio.
VOCE 3 => guarnizioni porta ripostiglio. Si conferma la mancata sostituzione della guarnizione mentre la serratura risulta essere stata modificata.
VOCE 4 => posa del lavello (esterno, in area pertinenziale). Il lavello esterno risulta posato. Allo stato attuale non risulta presente il battiscopa ed eseguita la tinteggiatura. NOTA: I CTP comunicano che le parti si sono accordate in data 30/09/2023 affinché tali lavorazioni fossero da eseguirsi a completamento dell'intervento.
VOCE 7 => sistemare videocitofono per evitare che entri acqua nella buchetta della posta. Si rileva in loco l'esistenza di fenditura che non consente per forma la completa adesione della placca del videocitofono.
Occorre realizzare e posare in opera una cornice coprifilo in materiale simile alla placca tipo alluminio satinato argento.
VOCE 8 => spostare tubi per impianto elettrico zona lavello. Intervento tuttora non eseguito. NOTA: I CTP comunicano che le parti si sono accordate in data 30/09/2023 affinché tali lavorazioni fossero da eseguirsi a completamento dell'intervento e che per gli stessi fossero da computarsi n. 6 ore di lavoro.
VOCE 9 => collocare in modo definitivo sonda esterna in quanto ora legata a dei tubi. Si rileva in loco che la sonda esterna della caldaia, risulta fissata in maniera precaria e inidonea alle condutture dell'unità esterna
(ciller) facente capo all'impianto di climatizzazione. Si accoglie l'Osservazione del CTPC con intervento, come per le altre unità abitative facenti parte del comparto di Via Biasola, tramite posizionamento della sonda esterna sul lato nord della pompa di calore, utilizzando specifici supporti per il fissaggio.
VOCI 11-12-13 => Cucina – crepa sotto la finestra, Cucina – imbiancatura soffitto e ritocchi vari, Cucina – stuccatura muri. Si ritiene che i vizi relativi alle presenti voci, riscontati in loco, per entità possano essere ripristinati mediante l'intervento di tinteggiatura di pareti e soffitto del locale cucina, previa stuccatura laddove necessaria.
VOCI 14-15 => Corridoio PT – stuccatura muro, imbiancatura. Si rileva sulla parete disimpegno lato sinistra locale rovina dell'intonaco. Si ritiene che il vizio possa essere risolto tramite semplice locale stuccatura e successiva tinteggiatura della parete
VOCE 16 => Corridoio PT – cornici porte montate male. Si osserva la non perfetta posa in opera dei coprifili delle porte interne di accesso alla cucina e al locale igienico (dal disimpegno). Sarà necessario intervenire mediante corretto montaggio.
VOCE 19 => Bagno PT – coperchio w.c. difettoso. Intervento già eseguito dalla proprietà (parte attrice) la quale dichiara di avere sostenuto un costo pari a € 90.
VOCE 21 => Bagno PT – siliconatura finestra. Si riscontra l'esistenza di fessura tra coprifilo finestra e parete muraria. Intervento da eseguirsi mediante corretta siliconatura.
pagina 5 di 9 Pt_ VOCE 23 => – telaio porta staccato. Si riscontra che il telaio del portoncino di ingresso all'abitazione risulta internamente non perfettamente adeso alla parete per i primi 40 cm. Intervento di ripristino da effettuarsi. Pt_ VOCE 24 => – imbiancatura. Tale intervento di tinteggiatura interna, si ritiene debba essere localizzato al soffitto del locale Soggiorno, alla spalletta dell'Ingresso oltre il guardaroba.
Pt_ VOCE 25 => – tutti i bancali delle finestre scorticati. Da sopraluogo, si rileva che in particolar modo la soglia del portoncino di ingresso ma anche alcune banchine alle finestre presentano tracce di colla, macchie o lievi abrasioni. Si ritiene che il presente vizio, possa essere ripristinato mediante l'intervento a soglie e bancali dell'abitazione tramite pulizia meccanica.
VOCE 26 => Scale – stuccatura pavimento. Si rileva, in corrispondenza della prima alzata della scala interna in muratura, l'assenza di idonea sigillatura del giunto con la piastrella del pavimento.
Intervento di ripristino da effettuarsi.
VOCE 28 => Scale – scale scorticate. Si rileva l'esistenza di macchie con ogni probabilità conseguenti alle lavorazioni di finitura e tinteggiatura interna. Si ritiene che il presente vizio, possa essere ripristinato, come alla precedente voce 25 mediante l'intervento di pulizia meccanica.
VOCE 29 => Scale – ritocchi imbiancatura e intonaco. Si riscontra, nel pianerottolo scala, l'esigenza dei intervenire puntualmente mediante rasatura e successiva ripresa di tinteggiatura.
VOCE 30 => Corridoio P1 – imbiancatura. Si rileva la presenza di macchie a carico della parete muraria in zona sottostante alla finestra. Si ritiene risolutiva la semplice ripresa di tinteggiatura.
VOCE 31 => Corridoio P1 – spalla finestra rotta. Si riscontra la presenza di piccole fessurazioni sulla spalla della finestra;
per effettuare le opere di ripristino sarà necessaria la rimozione del parapetto in vetro e la successiva riapposizione. Intervento da eseguirsi.
VOCE 32 => Camera matrimoniale – crepe muri. Trattasi di piccole cavillature apprezzabili sulla parete destra del locale. Per il tipo di vizio, si ritiene risolutivo l'intervento di tinteggiatura già previsto alla successiva voce
36).
VOCE 33 => Camera matrimoniale – stuccatura battiscopa. Si conferma l'assenza di idonea sigillatura del giunto tra elemento battiscopa e piastrella pavimento. Intervento di ripristino da effettuarsi.
VOCE 34 => Camera matrimoniale – ruggine sul bancale della finestra. Si rileva l'esistenza del vizio lamentato. Si ritiene, come sopra indicato, risolutivo l'intervento puntuale tramite pulizia meccanica.
VOCE 35 => Camera matrimoniale – gommino rotto finestra. Trattasi di lacerazione della guarnizione in gomma. L'intervento di ripristino consiste nella sostituzione della stessa.
VOCE 36 => Camera matrimoniale – imbiancatura. Intervento di tinteggiatura interna da eseguirsi alle pareti del locale (no soffitto), anche in virtù del vizio lamentato alla precedente voce 32.
VOCE 37 => Bagno matrimoniale – bidet difettoso. Da accurata ispezione, si riscontra la presenza di segni pagina 6 di 9 minimi localizzati al bordo del sanitario. L'intervento di ripristino consisterà nella rimozione dell'attuale bidet e la fornitura e posa ex novo di altro sanitario della medesima serie e tonalità cromatica.
VOCE 38 => Bagno matrimoniale – porta verniciatura difettosa. Si riscontra a carico del pannello interno della porta del locale igienico la presenza di limitate puntuali imperfezioni. Visto il tipo di vizio, risulta parere dello scrivente, la necessaria sostituzione della porta.
VOCE 40 => Bagno matrimoniale – buco vicino trave. Risulta incompleta l'esecuzione di finitura puntuale della parete muraria in prossimità dell'orditura lignea di impalcato.
Intervento da realizzarsi.
VOCE 42 => Camera Singola – imbiancatura ritocco. Intervento di tinteggiatura interna da eseguirsi di n. 2 pareti oltre che ripresa per la risoluzione del vizio di cui alla successiva voce 45.
VOCE 44 => Camera Singola – stuccatura battiscopa. Si conferma l'assenza di idonea sigillatura del giunto tra elemento battiscopa e piastrella pavimento. Intervento di ripristino da effettuarsi. Tes_ VOCE 45 => Camera Singola – macchia sotto finestra. localizzato alla parete sotto la finestra. Già ricompreso tra le opere di ripristino di tinteggiatura di cui alla precedente voce 42.
VOCE 46 => Camera Singola – taglio nella trave di legno. Si rileva l'esistenza di fenditura di modeste dimensioni localizzata all'”incastro” di trave di orditura principale, vizio di carattere unicamente estetico.
Si propone l'apposizione di tassello ligneo di tamponamento della medesima essenza.
VOCE 50 => Bagno singolo – silicone staccato nella finestra. Si rileva leggero distacco della siliconatura tra infisso interno e parete localizzato alla finestra lato destro. Vizio risolvibile tramite locale ripresa di silicone.
VOCE 51 => Bagno singolo – nelle porte placca chiave difettose. Si riscontra che la bocchetta quadrata facente parte della maniglia in finitura cromo-satinata appare rovinata. Tale circostanza appare ascrivibile anche alle altre bocchette delle porte interne.
VOCE 52 => Bagno singolo – mancano tutte le piastrelle di scorta. Vizio lamentato ascrivibile all'abitazione nel suo complesso e non solamente al Bagno singolo. NOTA: Il CTPC Arch. comunica che le piastrelle di Tes_2 scorta sono a disposizione.
VOCE 53 => Mancano fermi anti-intrusione in tutte le tapparelle. Vizio lamentato ascrivibile all'abitazione nel suo complesso e non solamente al Bagno singolo. Si ritiene, essendo citati in capitolato, che gli stessi debbano essere posti in opera.
Tenuto conto della domanda formulata dagli attori nelle conclusioni del 4.09.2025, la convenuta dovrà effettuare a proprie spese le predette lavorazioni.
6. La domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta, che precisando le conclusioni ha insistito nella condanna degli attori alla restituzione della somma di € 10.000,00 “una volta che gli interventi disposti
pagina 7 di 9 nella CTU saranno stati eseguiti”, non merita accoglimento.
Essa si fonda sulla scrittura privata intercorsa fra le parti in data 22.12.2021 (dopo la stipula del contratto di compravendita), nella quale la società convenuta si obbligava ad eseguire, a propria cura e spese, entro sei mesi dalla data dell'accordo, tutti gli interventi edilizi concordati fra le parti per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati e per il completamento delle opere da capitolato ed extra capitolato.
Si legge nell'accordo che “versa ai signori la somma di Euro 10.000,00 Controparte_1 Controparte_3
(…) quale riduzione del prezzo pagato. Considerato l'impegno assunto dalla società venditrice di eseguire le opere ed eliminare i vizi entro sei mesi dall'atto di compravendita, i signori si impegnano a pagare la Controparte_3 somma di Euro 10.000,00 (…) al compimento di tutte le opere ancora da eseguire e al ripristino dei vizi riscontrati in un'unica soluzione oppure, su richiesta del venditore, a rate in acconto sulla base dello stato di avanzamento lavori”.
L'obbligo di restituzione, ancorché temporalmente fissato al compimento delle opere pattuite, è (si potrebbe dire a monte) correlato all'obbligo, assunto dal venditore, di eseguire i lavori entro sei mesi dal
22.12.2021. Diversamente opinando, gli attori sarebbero tenuti alla restituzione del suddetto importo anche diversi anni dopo l'esecuzione delle opere. Interpretazione, all'evidenza, contraria a quanto effettivamente voluto e pattuito dalle parti.
Non c'è dubbio, allora, che essendo spirato il termine concordato senza che le opere indicate siano state compiute, gli attori hanno diritto a trattenere la somma.
7. Gli attori hanno chiesto la condanna di parte convenuta “al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenza immediata e diretta del mancato godimento dell'immobile completato in tutte le sue parti, costruito alla regola dell'arte e privo di vizi e difetti fin dall'atto della compravendita da rimettersi ad determinazione del Giudice secondo equità e giustizia”.
La domanda è generica, apodittica nell'affermazione di un danno derivante da vizi/difformità che (già dalla consultazione dell'elenco contenuto nella scrittura privata del 22.12.2021, e a maggior ragione in base alla consulenza depositata in atti) di certo non hanno impedito agli attori di godere dell'immobile, tanto è vero che gli stessi ne hanno preso possesso e vi abitano da prima del rogito (circostanza dedotta dalla convenuta e non oggetto di contestazione). La richiesta risarcitoria deve essere quindi rigettata.
8. In conclusione, la domanda degli attori può trovare accoglimento limitatamente alla condanna di a porre in essere tutti gli interventi necessari a completare a regola d'arte le opere Controparte_1
previste dal capitolato e quelle concordate extra capitolato come descritte dettagliatamente dal CTU
Geom. Persona_2
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e comprendono le spese della consulenza di parte per €
3.202,50 (cfr. da ultimo Cass. n. 26729/2024) non risultando le stesse né eccessive né superflue,
pagina 8 di 9 vertendo (cfr. causale fattura doc. 11 e 12 fascicolo attore) sui vizi/difetti dell'opera, effettivamente riscontrati dal CTU e fondanti la condanna di esatto adempimento.
Le ulteriori spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto, nell'individuazione dello scaglione applicabile, del valore indeterminabile della causa, complessità media, dovendosi considerare non solo il valore delle opere che la convenuta dovrà eseguire
(€ 8.570,00), ma anche le domande aventi ad oggetto la consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, fondate, quantomeno, in relazione alla polizza di assicurazione decennale postuma. Le spese di CTU vanno poste definitivamente e per l'intero a carico della convenuta, con obbligo di rimborso agli attori delle somme da questi eventualmente anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accertato l'inadempimento di ella scrittura privata del 22.12.2021, Controparte_1 condanna quest'ultima a porre in essere tutti gli interventi necessari a completare a regola d'arte le opere previste dal capitolato e quelle concordate extracapitolato come indicate in parte motiva e nell'elaborato peritale del CTU Geom. Persona_2
- Condanna a rimborsare a e Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € in € 3.202,50 per spese di CTP, € Parte_2
545,00 per C.U., € 10.860,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone le spese di CTU (liquidate con decreto del 14.07.2025) in via definitiva a carico di
Controparte_1
Ravenna, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3414/2022 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Grindatto C.F._2
ATTORI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Rosi Controparte_1 P.IVA_1
Bernardini e Simonetta Baroncini
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate:
- in data 2.09.2025 per la convenuta;
- in data 4.09.2025 per gli attori.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 30.11.2022 e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio la società esponendo di aver acquistato dalla convenuta una Controparte_1 villetta a schiera con atto di compravendita del 22.12.2021, nel quale la società: a) garantiva la conformità di tutti gli impianti, impegnandosi a consegnare agli acquirenti la relativa documentazione amministrativa e tecnica, nonché il relativo libretto uso e manutenzione, entro e non oltre il 31 gennaio
2022; b) si obbligava ad ultimare, a propria cura e spese, tutte le opere mancanti e a presentare la
Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia ed Agibilità, entro e non oltre il 31 gennaio 2022; c) si obbligava a consegnare entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori la polizza di assicurazione decennale pagina 1 di 9 postuma prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 122/2005.
Gli attori hanno allegato e documentato un ulteriore accordo (scrittura privata) raggiunto con la venditrice in riferimento ad un elenco di vizi/difetti e lavorazioni (da capitolato ed extra capitolato) ancora da effettuare, che si era obbligata a sanare ed eseguire, a propria cura e spese, Controparte_1
entro sei mesi dal 22.12.2021, versando agli acquirenti la somma di € 10.000,00 quale riduzione del prezzo pagato, con impegno degli acquirenti di versare pari importo all'impresa nell'ipotesi di esatto adempimento.
Ciò premesso, gli attori hanno dedotto l'inadempimento della convenuta sia in ragione della mancata consegna della documentazione amministrativa e tecnica relativa all'immobile, sia rispetto alla realizzazione delle lavorazioni mancanti ed eliminazione dei vizi/difformità, deducendo altresì la comparsa di ulteriori vizi e difetti nell'immobile.
In via principale, gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta all'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rogito di compravendita e dalla scrittura privata, chiedendo la consegna dei
“titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta” (Certificato di Agibilità, attestazioni di conformità di tutti gli impianti ed i relativi libretti di uso e manutenzione, polizza di assicurazione decennale postuma prevista dall'art. 7 del D.Lgs 122/2005) e l'esecuzione degli interventi necessari a completare le opere previste e ad eliminare vizi e difetti, oltre al risarcimento dei danni patiti per il mancato godimento dell'immobile.
In subordine, nell'ipotesi di sussistenza di vizi genetici nella formazione del titolo abilitativo (agibilità), gli attori hanno chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto di compravendita con condanna al risarcimento del danno nella misura pari al prezzo versato e al costo da sostenere per commissionare ad una nuova impresa il completamento delle opere.
2. Con comparsa depositata in data 22.02.2023 si è costituita contestando gli Controparte_1 inadempimenti dedotti dagli attori e chiedendo il rigetto delle domande avversarie, oltre alla restituzione della somma di € 10.000,00 versata a titolo di cauzione.
3. All'esito della prima udienza sono stati concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa è stata istruita con l'espletamento di una CTU – avente ad oggetto la verifica delle opere eseguire e di quelle ancora da effettuare, con quantificazione dei relativi costi – depositata in data
10.12.2024.
Ritenuta conclusa l'istruttoria, il G.I. ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. con termine antecedente per il deposito di note conclusive;
l'udienza di discussione si è svolta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. avanti alla scrivente, assegnataria del fascicolo in data 14.07.2025.
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4. In riferimento alla domanda di esatto adempimento circa la consegna dei “titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”, parte convenuta ha dedotto e documentato, nella comparsa di costituzione e risposta, l'invio con mail del 21.04.2022 di copia presentazione fine lavori corredata CP_2
da certificazioni energetiche dell'impianto elettrico, idrico e fotovoltaico (doc. 2 fascicolo convenuta).
Con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. la convenuta ha prodotto diversi documenti – fra cui la polizza decennale postuma, dichiarazioni di conformità dell'impianto fotovoltaico, dell'impianto abitazione, dell'impianto termoidraulico e “Manuale uso casa” – non presenti nella mail prodotta quale doc.
2. Nella memoria n. 3), in risposta alle contestazioni mosse dagli attori a tale documentazione, sono stati prodotti ulteriori documenti.
Gli attori, esaminata la comparsa e la prima memoria, hanno ribadito le già rassegnate conclusioni, e all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. hanno insistito per l'ammissione di una CTU volta
(anche) ad indagare l'esistenza e/o la legittimità dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, “con particolare riguardo al Certificato di Agibilità e alla Polizza assicurativa decennale postuma prevista dall'art. 7 del D.Lgs 122/2005”.
Il G.I. non ha disposto la CTU su tali aspetti, ritenendola esplorativa;
gli attori, pur insistendo nell'ampliamento della CTU, nell'ipotesi di mancata rimessione in istruttoria hanno modificato le proprie conclusioni (cfr. memoria del 20.06.2025): “In ipotesi di mancata rimessione in istruttoria - Previo accertamento dell'inadempimento contrattuale di parte convenuta in relazione all'obbligazione di cui all'art. 1477, co 3 c.c., condannare quest'ultima a risarcire i danni patiti dagli acquirenti come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento che si quantificano in € 3.202,50= per spese CTP oltre a compensi e spese legali del presente procedimento”.
Ebbene, questo Giudice richiama e condivide la valutazione espressa dal G.I. nell'ordinanza istruttoria del 15.05.2024, apparendo la CTU richiesta inammissibile in quanto esplorativa.
Vero è che la maggior parte della documentazione versata in atti dalla convenuta (con le memorie nn. 1 e
3) non era stata trasmessa prima agli attori.
In particolare, la stipula della polizza decennale postuma è addirittura successiva alla pendenza della causa. Tale aspetto non ne inficia, tuttavia, validità e funzione, giacché la stessa ha validità fino al
23.03.2032 (dieci anni dall'ultimazione lavori), e sebbene decorra solo dall'8.05.2023 (anziché dal
23/24.03.2022) non risulta che si siano verificati nel periodo di scopertura eventi coperti dalla polizza.
Lo stesso può dirsi per l'ulteriore documentazione versata in atti dalla convenuta: infatti, a seguito delle produzioni di cui alla terza memoria di non si comprende quali sarebbero le Controparte_1
ulteriori carenze documentali relative agli impianti, né gli attori ne danno specifica menzione. Allo stesso modo, quanto alla Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità ( ), parte attrice ha CP_2
pagina 3 di 9 paventato l'esistenza di “illeciti legati alle false dichiarazioni in atto pubblico nel disbrigo delle pratiche amministrative” senza indicare in quali termini gli stessi possano invalidare la e l'esito positivo della CP_2
stessa (cfr. doc. 8 fascicolo convenuta), sicché la richiesta di CTU sul punto “al fine di verificare se le numerose criticità rilevate (…) possano in qualche modo inficiare il titolo abilitativo apparentemente conseguito” appare ultronea e superflua, oltre che esplorativa.
Correttamente, allora, gli attori possono dolersi delle spese sostenute per instaurare la causa (senza scendere nel merito della e delle certificazioni energetiche, è pacifico che la polizza decennale CP_2
postuma non era stata consegnata, nonostante fosse scaduto il termine pattuito nel contratto di compravendita – doc. 1 fascicolo attori), purché le stesse siano state effettivamente sostenute e siano state funzionali ad ottenere i “titoli ed i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta”.
Ciò premesso, la somma di “€ 3.202,50= per spese CTP” costituisce un esborso documentato (doc.ti 11 e
12 fascicolo attori) in favore del CTP geom. (acconto e saldo) per “assistenza tecnica per un Persona_1
contenzioso nei confronti della società pertinente a vizi e difetti riscontrati su immobile Controparte_1 ad uso residenziale con annessi servizi posto nel Comune di Faenza (RA) in Via Cimabue n. 26/7”.
Tale importo, considerata la causale della fattura, sembra in realtà riguardare la consulenza prestata in relazione ai vizi, difetti ed opere non ancora eseguite (oggetto della scrittura privata del 22.12.2021).
Tuttavia, se questo esborso non appare correlato alle doglianze relative alla mancata consegna dei titoli/certificazioni, può senz'altro essere riconosciuto in riferimento alle ulteriori domande formulate dagli attori, come si dirà in seguito.
5. La domanda di esatto adempimento inerente ai vizi/difformità, riformulata nelle conclusioni quale condanna della convenuta “a porre in essere tutti gli interventi necessari a completare a regola d'arte le opere previste dal capitolato e quelle concordate extracapitolato come da elenco All.1 alla scrittura del 22.12.2021 e trasfuso nell'elaborato peritale del CTU Geom. è fondata, come riscontrato in esito Persona_2
all'espletamento della CTU.
Il consulente ha verificato le opere (da capitolato ed extra capitolato, in relazione all'allegato alla scrittura privata - doc. 10 attori) e ne ha quantificato i costi. L'esame è stato puntuale e rigoroso e si è svolto nel contradditorio delle parti, escludendo le opere medio tempore realizzate o non oggetto del presente giudizio.
Al di là della quantificazione dei costi relativi alle opere di ripristino/completamento (per € 8.570,00), rileva l'elenco delle lavorazioni indicate in perizia rispetto alle quali il CTU ha riscontrato vizi o mancanze:
VOCE 1 => porta d'ingresso, pannello difettoso, non si riesce a pulire sia parte interna che esterna e maniglia difettosa. Si conferma l'esistenza di macchie sulla parte esterna nonché tracce di colla sulla pannellatura pagina 4 di 9 interna. La maniglia non risulta correttamente montata.
VOCE 2 => guarnizione porta di ingresso rotta. Si conferma l'esistenza di tale vizio.
VOCE 3 => guarnizioni porta ripostiglio. Si conferma la mancata sostituzione della guarnizione mentre la serratura risulta essere stata modificata.
VOCE 4 => posa del lavello (esterno, in area pertinenziale). Il lavello esterno risulta posato. Allo stato attuale non risulta presente il battiscopa ed eseguita la tinteggiatura. NOTA: I CTP comunicano che le parti si sono accordate in data 30/09/2023 affinché tali lavorazioni fossero da eseguirsi a completamento dell'intervento.
VOCE 7 => sistemare videocitofono per evitare che entri acqua nella buchetta della posta. Si rileva in loco l'esistenza di fenditura che non consente per forma la completa adesione della placca del videocitofono.
Occorre realizzare e posare in opera una cornice coprifilo in materiale simile alla placca tipo alluminio satinato argento.
VOCE 8 => spostare tubi per impianto elettrico zona lavello. Intervento tuttora non eseguito. NOTA: I CTP comunicano che le parti si sono accordate in data 30/09/2023 affinché tali lavorazioni fossero da eseguirsi a completamento dell'intervento e che per gli stessi fossero da computarsi n. 6 ore di lavoro.
VOCE 9 => collocare in modo definitivo sonda esterna in quanto ora legata a dei tubi. Si rileva in loco che la sonda esterna della caldaia, risulta fissata in maniera precaria e inidonea alle condutture dell'unità esterna
(ciller) facente capo all'impianto di climatizzazione. Si accoglie l'Osservazione del CTPC con intervento, come per le altre unità abitative facenti parte del comparto di Via Biasola, tramite posizionamento della sonda esterna sul lato nord della pompa di calore, utilizzando specifici supporti per il fissaggio.
VOCI 11-12-13 => Cucina – crepa sotto la finestra, Cucina – imbiancatura soffitto e ritocchi vari, Cucina – stuccatura muri. Si ritiene che i vizi relativi alle presenti voci, riscontati in loco, per entità possano essere ripristinati mediante l'intervento di tinteggiatura di pareti e soffitto del locale cucina, previa stuccatura laddove necessaria.
VOCI 14-15 => Corridoio PT – stuccatura muro, imbiancatura. Si rileva sulla parete disimpegno lato sinistra locale rovina dell'intonaco. Si ritiene che il vizio possa essere risolto tramite semplice locale stuccatura e successiva tinteggiatura della parete
VOCE 16 => Corridoio PT – cornici porte montate male. Si osserva la non perfetta posa in opera dei coprifili delle porte interne di accesso alla cucina e al locale igienico (dal disimpegno). Sarà necessario intervenire mediante corretto montaggio.
VOCE 19 => Bagno PT – coperchio w.c. difettoso. Intervento già eseguito dalla proprietà (parte attrice) la quale dichiara di avere sostenuto un costo pari a € 90.
VOCE 21 => Bagno PT – siliconatura finestra. Si riscontra l'esistenza di fessura tra coprifilo finestra e parete muraria. Intervento da eseguirsi mediante corretta siliconatura.
pagina 5 di 9 Pt_ VOCE 23 => – telaio porta staccato. Si riscontra che il telaio del portoncino di ingresso all'abitazione risulta internamente non perfettamente adeso alla parete per i primi 40 cm. Intervento di ripristino da effettuarsi. Pt_ VOCE 24 => – imbiancatura. Tale intervento di tinteggiatura interna, si ritiene debba essere localizzato al soffitto del locale Soggiorno, alla spalletta dell'Ingresso oltre il guardaroba.
Pt_ VOCE 25 => – tutti i bancali delle finestre scorticati. Da sopraluogo, si rileva che in particolar modo la soglia del portoncino di ingresso ma anche alcune banchine alle finestre presentano tracce di colla, macchie o lievi abrasioni. Si ritiene che il presente vizio, possa essere ripristinato mediante l'intervento a soglie e bancali dell'abitazione tramite pulizia meccanica.
VOCE 26 => Scale – stuccatura pavimento. Si rileva, in corrispondenza della prima alzata della scala interna in muratura, l'assenza di idonea sigillatura del giunto con la piastrella del pavimento.
Intervento di ripristino da effettuarsi.
VOCE 28 => Scale – scale scorticate. Si rileva l'esistenza di macchie con ogni probabilità conseguenti alle lavorazioni di finitura e tinteggiatura interna. Si ritiene che il presente vizio, possa essere ripristinato, come alla precedente voce 25 mediante l'intervento di pulizia meccanica.
VOCE 29 => Scale – ritocchi imbiancatura e intonaco. Si riscontra, nel pianerottolo scala, l'esigenza dei intervenire puntualmente mediante rasatura e successiva ripresa di tinteggiatura.
VOCE 30 => Corridoio P1 – imbiancatura. Si rileva la presenza di macchie a carico della parete muraria in zona sottostante alla finestra. Si ritiene risolutiva la semplice ripresa di tinteggiatura.
VOCE 31 => Corridoio P1 – spalla finestra rotta. Si riscontra la presenza di piccole fessurazioni sulla spalla della finestra;
per effettuare le opere di ripristino sarà necessaria la rimozione del parapetto in vetro e la successiva riapposizione. Intervento da eseguirsi.
VOCE 32 => Camera matrimoniale – crepe muri. Trattasi di piccole cavillature apprezzabili sulla parete destra del locale. Per il tipo di vizio, si ritiene risolutivo l'intervento di tinteggiatura già previsto alla successiva voce
36).
VOCE 33 => Camera matrimoniale – stuccatura battiscopa. Si conferma l'assenza di idonea sigillatura del giunto tra elemento battiscopa e piastrella pavimento. Intervento di ripristino da effettuarsi.
VOCE 34 => Camera matrimoniale – ruggine sul bancale della finestra. Si rileva l'esistenza del vizio lamentato. Si ritiene, come sopra indicato, risolutivo l'intervento puntuale tramite pulizia meccanica.
VOCE 35 => Camera matrimoniale – gommino rotto finestra. Trattasi di lacerazione della guarnizione in gomma. L'intervento di ripristino consiste nella sostituzione della stessa.
VOCE 36 => Camera matrimoniale – imbiancatura. Intervento di tinteggiatura interna da eseguirsi alle pareti del locale (no soffitto), anche in virtù del vizio lamentato alla precedente voce 32.
VOCE 37 => Bagno matrimoniale – bidet difettoso. Da accurata ispezione, si riscontra la presenza di segni pagina 6 di 9 minimi localizzati al bordo del sanitario. L'intervento di ripristino consisterà nella rimozione dell'attuale bidet e la fornitura e posa ex novo di altro sanitario della medesima serie e tonalità cromatica.
VOCE 38 => Bagno matrimoniale – porta verniciatura difettosa. Si riscontra a carico del pannello interno della porta del locale igienico la presenza di limitate puntuali imperfezioni. Visto il tipo di vizio, risulta parere dello scrivente, la necessaria sostituzione della porta.
VOCE 40 => Bagno matrimoniale – buco vicino trave. Risulta incompleta l'esecuzione di finitura puntuale della parete muraria in prossimità dell'orditura lignea di impalcato.
Intervento da realizzarsi.
VOCE 42 => Camera Singola – imbiancatura ritocco. Intervento di tinteggiatura interna da eseguirsi di n. 2 pareti oltre che ripresa per la risoluzione del vizio di cui alla successiva voce 45.
VOCE 44 => Camera Singola – stuccatura battiscopa. Si conferma l'assenza di idonea sigillatura del giunto tra elemento battiscopa e piastrella pavimento. Intervento di ripristino da effettuarsi. Tes_ VOCE 45 => Camera Singola – macchia sotto finestra. localizzato alla parete sotto la finestra. Già ricompreso tra le opere di ripristino di tinteggiatura di cui alla precedente voce 42.
VOCE 46 => Camera Singola – taglio nella trave di legno. Si rileva l'esistenza di fenditura di modeste dimensioni localizzata all'”incastro” di trave di orditura principale, vizio di carattere unicamente estetico.
Si propone l'apposizione di tassello ligneo di tamponamento della medesima essenza.
VOCE 50 => Bagno singolo – silicone staccato nella finestra. Si rileva leggero distacco della siliconatura tra infisso interno e parete localizzato alla finestra lato destro. Vizio risolvibile tramite locale ripresa di silicone.
VOCE 51 => Bagno singolo – nelle porte placca chiave difettose. Si riscontra che la bocchetta quadrata facente parte della maniglia in finitura cromo-satinata appare rovinata. Tale circostanza appare ascrivibile anche alle altre bocchette delle porte interne.
VOCE 52 => Bagno singolo – mancano tutte le piastrelle di scorta. Vizio lamentato ascrivibile all'abitazione nel suo complesso e non solamente al Bagno singolo. NOTA: Il CTPC Arch. comunica che le piastrelle di Tes_2 scorta sono a disposizione.
VOCE 53 => Mancano fermi anti-intrusione in tutte le tapparelle. Vizio lamentato ascrivibile all'abitazione nel suo complesso e non solamente al Bagno singolo. Si ritiene, essendo citati in capitolato, che gli stessi debbano essere posti in opera.
Tenuto conto della domanda formulata dagli attori nelle conclusioni del 4.09.2025, la convenuta dovrà effettuare a proprie spese le predette lavorazioni.
6. La domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta, che precisando le conclusioni ha insistito nella condanna degli attori alla restituzione della somma di € 10.000,00 “una volta che gli interventi disposti
pagina 7 di 9 nella CTU saranno stati eseguiti”, non merita accoglimento.
Essa si fonda sulla scrittura privata intercorsa fra le parti in data 22.12.2021 (dopo la stipula del contratto di compravendita), nella quale la società convenuta si obbligava ad eseguire, a propria cura e spese, entro sei mesi dalla data dell'accordo, tutti gli interventi edilizi concordati fra le parti per l'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati e per il completamento delle opere da capitolato ed extra capitolato.
Si legge nell'accordo che “versa ai signori la somma di Euro 10.000,00 Controparte_1 Controparte_3
(…) quale riduzione del prezzo pagato. Considerato l'impegno assunto dalla società venditrice di eseguire le opere ed eliminare i vizi entro sei mesi dall'atto di compravendita, i signori si impegnano a pagare la Controparte_3 somma di Euro 10.000,00 (…) al compimento di tutte le opere ancora da eseguire e al ripristino dei vizi riscontrati in un'unica soluzione oppure, su richiesta del venditore, a rate in acconto sulla base dello stato di avanzamento lavori”.
L'obbligo di restituzione, ancorché temporalmente fissato al compimento delle opere pattuite, è (si potrebbe dire a monte) correlato all'obbligo, assunto dal venditore, di eseguire i lavori entro sei mesi dal
22.12.2021. Diversamente opinando, gli attori sarebbero tenuti alla restituzione del suddetto importo anche diversi anni dopo l'esecuzione delle opere. Interpretazione, all'evidenza, contraria a quanto effettivamente voluto e pattuito dalle parti.
Non c'è dubbio, allora, che essendo spirato il termine concordato senza che le opere indicate siano state compiute, gli attori hanno diritto a trattenere la somma.
7. Gli attori hanno chiesto la condanna di parte convenuta “al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi conseguenza immediata e diretta del mancato godimento dell'immobile completato in tutte le sue parti, costruito alla regola dell'arte e privo di vizi e difetti fin dall'atto della compravendita da rimettersi ad determinazione del Giudice secondo equità e giustizia”.
La domanda è generica, apodittica nell'affermazione di un danno derivante da vizi/difformità che (già dalla consultazione dell'elenco contenuto nella scrittura privata del 22.12.2021, e a maggior ragione in base alla consulenza depositata in atti) di certo non hanno impedito agli attori di godere dell'immobile, tanto è vero che gli stessi ne hanno preso possesso e vi abitano da prima del rogito (circostanza dedotta dalla convenuta e non oggetto di contestazione). La richiesta risarcitoria deve essere quindi rigettata.
8. In conclusione, la domanda degli attori può trovare accoglimento limitatamente alla condanna di a porre in essere tutti gli interventi necessari a completare a regola d'arte le opere Controparte_1
previste dal capitolato e quelle concordate extra capitolato come descritte dettagliatamente dal CTU
Geom. Persona_2
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e comprendono le spese della consulenza di parte per €
3.202,50 (cfr. da ultimo Cass. n. 26729/2024) non risultando le stesse né eccessive né superflue,
pagina 8 di 9 vertendo (cfr. causale fattura doc. 11 e 12 fascicolo attore) sui vizi/difetti dell'opera, effettivamente riscontrati dal CTU e fondanti la condanna di esatto adempimento.
Le ulteriori spese sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto, nell'individuazione dello scaglione applicabile, del valore indeterminabile della causa, complessità media, dovendosi considerare non solo il valore delle opere che la convenuta dovrà eseguire
(€ 8.570,00), ma anche le domande aventi ad oggetto la consegna dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta, fondate, quantomeno, in relazione alla polizza di assicurazione decennale postuma. Le spese di CTU vanno poste definitivamente e per l'intero a carico della convenuta, con obbligo di rimborso agli attori delle somme da questi eventualmente anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accertato l'inadempimento di ella scrittura privata del 22.12.2021, Controparte_1 condanna quest'ultima a porre in essere tutti gli interventi necessari a completare a regola d'arte le opere previste dal capitolato e quelle concordate extracapitolato come indicate in parte motiva e nell'elaborato peritale del CTU Geom. Persona_2
- Condanna a rimborsare a e Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che si liquidano in € in € 3.202,50 per spese di CTP, € Parte_2
545,00 per C.U., € 10.860,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- pone le spese di CTU (liquidate con decreto del 14.07.2025) in via definitiva a carico di
Controparte_1
Ravenna, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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