Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 649/2025 promosso da:
( ), nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
(FE) alla via Guido Rossa n° 6/A
e
( ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Goro (FE) alla via Nuova n° 37 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. stabilito Luana Turri ( con studio in C.F._3
Mesola (FE) alla via 2 Giugno n. 7, iscritta ai sensi del D.Lgs 96/2001 nella Sezione Speciale degli avvocati stabiliti del Foro di Ferrara, la quale agisce d'intesa con l'avv. Sergio Di Chiara del Foro di
Ferrara, con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: o posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 marzo 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 08/09/1996 a
Comacchio (FE); che dalla unione coniugale sono nate a Lagosanto (FE) il 21/07/2002, Persona_1
(FE) maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
di essersi separati consensualmente giusta decreto di omologa di questo Tribunale n. 744/2022 in data 02/02/2022; che da allora tra di loro non
è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge
898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Omissis;
2) Omissis;
3) Le figlie, entrambe maggiorenni, potranno ovviamente vedere il padre con le modalità che riterranno opportune. 4) Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia Pt_2 [...]
, che non ha ancora concluso il proprio ciclo di studi e non è ancora autosufficiente, l'importo Per_1
di Euro 350,00 mensili da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici Istat, nonché Euro 150,00 mensili per l'affitto dell'alloggio in cui attualmente vive ad Ancona oltre alle spese per le utenze, al fine di consentire a di frequentare i corsi universitari. 5) I coniugi contribuiranno nella misura del Per_1
50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie da concordarsi e non, come stabilito dal
Protocollo del Tribunale di Ferrara e quindi: • spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) spese mediche per visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
• spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, oculistiche e ortodontiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche, artistiche e pertinente abbigliamento ed attrezzature fino al tetto massimo di complessivo di spesa di € 400,00 all'anno,
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) viaggi e vacanze senza genitori;
c) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
d) spese per ricarica mensile del telefono cellulare;
c) costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'automobile della figlia;
d) assicurazione auto, bollo e telepass;
• i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti;
6) con l'adempimento degli accordi di cui al presente atto, i signori e dichiarano di aver definito i loro rapporti Parte_2 Parte_1
economici e patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto indicato nel presente accordo. 7) I coniugi danno atto di aver già prestato il reciproco consenso all'espatrio. 8) Le spese legali e di procedura sono a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
All'udienza in data 16 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti per la prole.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa in data 01/02/2022.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Comacchio (FE) il giorno 08/09/1996 fra , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
a Torremaggiore (FG) il 06/06/1965, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Comacchio di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1996 Atto n. 5 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge Parte_1 che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri