TAR
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2705 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02705 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00543/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2025, proposto dall'Associazione
Gruppo Archeologico Valle dello Jato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonina Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Goethe 71;
contro il Comune di San Giuseppe Jato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Palermo nella Piazza Virgilio n. 4;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 12 febbraio 2025; N. 00543/2025 REG.RIC.
- della diffida di cui alla nota prot. 8132 del 24/03/2025 a firma del Sindaco del
Comune di San Giuseppe Jato;
- di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Jato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ER UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente – Associazione Gruppo Archeologico
Valle dello Jato domanda l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 12 febbraio 2025, notificata alla ricorrente in data 25 febbraio 2025, dichiarata immediatamente esecutiva ed avente ad oggetto “Atto di indirizzo: Revoca della concessione d'uso del Giardino della
Memoria sito in contrada Giambascio all'A.T.S. costituita tra l'Associazione Gruppo
Archeologico Valle dello Jato ed il Comune di San Giuseppe Jato per la realizzazione del progetto”;
- della diffida di cui alla nota prot. 8132 del 24/03/2025 a firma del Sindaco del
Comune di San Giuseppe Jato;
- nonché di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della manifesta irragionevolezza e sproporzione – illogicità N. 00543/2025 REG.RIC.
manifesta – travisamento dei fatti – mancanza di istruttoria - difetto assoluto di motivazione;
b) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 165/2001 – violazione e falsa applicazione del d. lgs. 267/2000 – violazione e falsa applicazione della legge regionale Sicilia n.44/1991 - art. 12 - violazione e falsa applicazione del regolamento per la disciplina dell'utilizzo dei beni confiscati alla mafia ed acquisiti al patrimonio indisponibile del comune di San Giuseppe Jato - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della manifesta irragionevolezza e sproporzione – illogicità manifesta – travisamento dei fatti – mancanza di istruttoria - difetto assoluto di motivazione.
2.- Con decreto cautelare presidenziale n. 168/2025 del 4.4.2025, veniva accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e si disponevano incombenti istruttori
(adempiuti da parte ricorrente con produzione documentale del 7.4.2025).
3.- Si costituiva il Comune di San Giuseppe Jato, che concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
4.- Con ordinanza cautelare n. 195/2025 del 30.4.2025, veniva accolta l'istanza di misure cautelari (collegiali).
5.- Con memoria del 31.10.2025, parte ricorrente insisteva nelle difese articolate, richiamando i propri scritti difensivi.
6.- All'udienza pubblica del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è fondato.
7.1- Osserva il Collegio che:
- sulla base della convenzione stipulata tra l'Associazione ricorrente ed il Comune resistente (art. 6), quest'ultimo è onerato delle opere di manutenzione straordinaria del sito – “Giardino della Memoria”;
- l'Associazione ricorrente, sulla base della documentazione versata in giudizio, si è sempre adoperata per garantire la manutenzione ordinaria delle aree assegnate, ha N. 00543/2025 REG.RIC.
sollecitato ripetutamente il Comune (per la parte di competenza) quanto alle opere di manutenzione straordinaria ed ha perseguito, nella programmazione delle attività, la ricerca dei valori dell'antimafia;
- in sintesi, l'Associazione ricorrente ha sempre fatto un uso del bene in linea con le finalità istituzionali e in aderenza con la ratio del provvedimento concessorio e dell'annesso contratto, di tal che il provvedimento di revoca impugnato appare viziato per difetto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti;
- rispetto a tali circostanze, già evidenziate in sede cautelare, non sono state espletate ulteriori difese e l'Associazione ricorrente ha proseguito nell'utilizzo legittimo del bene;
- all'udienza pubblica, entrambi i difensori delle parti del giudizio hanno evidenziato l'imminente scadenza della concessione (gennaio 2026), circostanza che non elide l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le motivazioni sopra richiamate.
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9.- Quanto alla (rinnovata) richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - già respinta dalla Commissione interna a questo TAR, con i decreti n. 50/2025 e
67/025 - il Collegio ritiene di doverla rigettare, atteso che:
- è stata, comunque, documentata una fonte di reddito (pur se derivante da finanziamento pubblico) eccedente i limiti prescritti dalla normativa di settore;
- non appare dirimente la circostanza che la situazione reddituale del 2024 preveda una “perdita di esercizio” pari ad euro 515,24, atteso che si tratta di effetti conseguenti
– verosimilmente – ad una disattenta pianificazione e gestione delle attività dell'Associazione.
P.Q.M. N. 00543/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva;
- condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato;
- rigetta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dell'Associazione ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER UO LV IA N. 00543/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02705 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00543/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2025, proposto dall'Associazione
Gruppo Archeologico Valle dello Jato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonina Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in Palermo, Via
Goethe 71;
contro il Comune di San Giuseppe Jato, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato in Palermo nella Piazza Virgilio n. 4;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 12 febbraio 2025; N. 00543/2025 REG.RIC.
- della diffida di cui alla nota prot. 8132 del 24/03/2025 a firma del Sindaco del
Comune di San Giuseppe Jato;
- di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Jato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ER UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente – Associazione Gruppo Archeologico
Valle dello Jato domanda l'annullamento:
- della deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 12 febbraio 2025, notificata alla ricorrente in data 25 febbraio 2025, dichiarata immediatamente esecutiva ed avente ad oggetto “Atto di indirizzo: Revoca della concessione d'uso del Giardino della
Memoria sito in contrada Giambascio all'A.T.S. costituita tra l'Associazione Gruppo
Archeologico Valle dello Jato ed il Comune di San Giuseppe Jato per la realizzazione del progetto”;
- della diffida di cui alla nota prot. 8132 del 24/03/2025 a firma del Sindaco del
Comune di San Giuseppe Jato;
- nonché di ogni altro atto ad esso provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost. – eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della manifesta irragionevolezza e sproporzione – illogicità N. 00543/2025 REG.RIC.
manifesta – travisamento dei fatti – mancanza di istruttoria - difetto assoluto di motivazione;
b) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 165/2001 – violazione e falsa applicazione del d. lgs. 267/2000 – violazione e falsa applicazione della legge regionale Sicilia n.44/1991 - art. 12 - violazione e falsa applicazione del regolamento per la disciplina dell'utilizzo dei beni confiscati alla mafia ed acquisiti al patrimonio indisponibile del comune di San Giuseppe Jato - eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della manifesta irragionevolezza e sproporzione – illogicità manifesta – travisamento dei fatti – mancanza di istruttoria - difetto assoluto di motivazione.
2.- Con decreto cautelare presidenziale n. 168/2025 del 4.4.2025, veniva accolta l'istanza di misure cautelari monocratiche e si disponevano incombenti istruttori
(adempiuti da parte ricorrente con produzione documentale del 7.4.2025).
3.- Si costituiva il Comune di San Giuseppe Jato, che concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
4.- Con ordinanza cautelare n. 195/2025 del 30.4.2025, veniva accolta l'istanza di misure cautelari (collegiali).
5.- Con memoria del 31.10.2025, parte ricorrente insisteva nelle difese articolate, richiamando i propri scritti difensivi.
6.- All'udienza pubblica del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è fondato.
7.1- Osserva il Collegio che:
- sulla base della convenzione stipulata tra l'Associazione ricorrente ed il Comune resistente (art. 6), quest'ultimo è onerato delle opere di manutenzione straordinaria del sito – “Giardino della Memoria”;
- l'Associazione ricorrente, sulla base della documentazione versata in giudizio, si è sempre adoperata per garantire la manutenzione ordinaria delle aree assegnate, ha N. 00543/2025 REG.RIC.
sollecitato ripetutamente il Comune (per la parte di competenza) quanto alle opere di manutenzione straordinaria ed ha perseguito, nella programmazione delle attività, la ricerca dei valori dell'antimafia;
- in sintesi, l'Associazione ricorrente ha sempre fatto un uso del bene in linea con le finalità istituzionali e in aderenza con la ratio del provvedimento concessorio e dell'annesso contratto, di tal che il provvedimento di revoca impugnato appare viziato per difetto di motivazione, illogicità manifesta e travisamento dei fatti;
- rispetto a tali circostanze, già evidenziate in sede cautelare, non sono state espletate ulteriori difese e l'Associazione ricorrente ha proseguito nell'utilizzo legittimo del bene;
- all'udienza pubblica, entrambi i difensori delle parti del giudizio hanno evidenziato l'imminente scadenza della concessione (gennaio 2026), circostanza che non elide l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per le motivazioni sopra richiamate.
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati.
8.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
9.- Quanto alla (rinnovata) richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - già respinta dalla Commissione interna a questo TAR, con i decreti n. 50/2025 e
67/025 - il Collegio ritiene di doverla rigettare, atteso che:
- è stata, comunque, documentata una fonte di reddito (pur se derivante da finanziamento pubblico) eccedente i limiti prescritti dalla normativa di settore;
- non appare dirimente la circostanza che la situazione reddituale del 2024 preveda una “perdita di esercizio” pari ad euro 515,24, atteso che si tratta di effetti conseguenti
– verosimilmente – ad una disattenta pianificazione e gestione delle attività dell'Associazione.
P.Q.M. N. 00543/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva;
- condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte ricorrente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato;
- rigetta la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte dell'Associazione ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LV IA, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
ER UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
ER UO LV IA N. 00543/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO