Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 8012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 19-ter d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c. promosso da
(C.F. Cod. , n. in NIGERIA il Parte_1 C.F._1 Parte_2
02/02/1991, con il patrocinio dell'Avv. VALLINI VACCARI NICOLO' MARIA
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso dd. 07/06/2023 ha impugnato il diniego di permesso di soggiorno Parte_1 per motivi sanitari, notificato l'11.5.2023.
Con decreto dd.
8.7.2023 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato e ha fissato udienza per la trattazione.
Il ricorrente ha depositato note autorizzate.
Il non si è costituito in giudizio, nonostante l'avvenuta notificazione degli atti Controparte_1 introduttivi del giudizio.
*
2. Va anzitutto dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta, a cui gli atti introduttivi del giudizio risultano correttamente notificati.
Il ricorso non è fondato per difetto di interesse ad agire.
1
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Verona del 23.5.2022 (identificativo con cui gli è stato negato il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi Numero_1 dell'art. 19, co. 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/1998.
Egli allega di essere stato titolare di protezione umanitaria in forza di ordinanza di questo Tribunale risalente al 2018 (doc. 2) cui seguì il rilascio del corrispondente titolo di soggiorno (doc. 3).
Successivamente, come si ricava dalla motivazione del provvedimento impugnato, a seguito di audizione amministrativa avvenuta il 12.2.2021, la Commissione Territoriale espresse parere favorevole al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche in ragione della perdurante situazione di vulnerabilità del ricorrente documentata, derivante da gravi condizioni di salute. Tuttavia,
l'amministrazione resistente con il provvedimento dd. 23.5.2022 negò il rilascio del titolo di soggiorno richiesto per difetto di documentazione, in quanto agli atti della procedura non risultava acquisito il passaporto del ricorrente o altro documento equipollente ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 286/1998. Il provvedimento venne notificato il 28.11.2022, come si ricava dalla relata di notifica in calce (doc. 6).
Il ricorrente il 27.12.2022 ha proposto ricorso avverso questo provvedimento, da cui si è originato il giudizio rubricato al n. 11601/2023 r.g. di questo Tribunale. Il giudizio è stato definito con ordinanza pronunciata nella camera di consiglio del 12.9.2024 che ha accolto il ricorso, accertando il diritto del ricorrente a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d-bis), d.lgs. 268/1998 (doc. 15).
Nelle more di questo primo giudizio il ricorrente, nel frattempo munitosi di passaporto n. Numero_1 rilasciato il 10.11.2022 dalla Repubblica federale della Nigeria (doc. 7), ha richiesto un appuntamento per formalizzare nuovamente la domanda di permesso di soggiorno per motivi sanitari, che è stato fissato per il giorno 11.5.2023 (doc. 10).
In tale data gli è stato nuovamente notificato il medesimo provvedimento (doc. 1), già in precedenza notificatogli, e che è stato impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
All'esito del giudizio 11601/2023 r.g. di questo Tribunale, il ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava, e cioè l'accertamento del suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Il giudizio originatosi dalla prima impugnazione e il presente hanno medesimi petitum e causa petendi, dal momento che i giudizi si originano dall'impugnazione del medesimo provvedimento e che la loro definizione dipende dall'accertamento dei medesimi fatti costitutivi, e cioè dalla sussistenza di gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, documentate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato con il sistema sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese d'origine.
L'eventuale accoglimento della presente impugnazione non attribuirebbe alcuna utilità ulteriore al ricorrente, giacché egli ha già ottenuto l'accertamento del diritto oggetto di questo giudizio.
Ne deriva che difetta l'interesse ad agire del ricorrente.
2 Nulla va disposto sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente.
Ai fini della liquidazione dei compensi di gratuito patrocinio l'istante dovrà depositare, nel termine di venti giorni dalla comunicazione del presente decreto, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente – con sottoscrizione autenticata dal difensore – in cui il medesimo richiedente attesti la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione al beneficio, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, per tutte le singole annualità, a partire dall'anno precedente l'introduzione del giudizio e sino all'attualità (2025); l'anteriorità dell'istanza di ammissione di gratuito patrocinio rispetto alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia dell'amministrazione resistente;
2. rigetta il ricorso;
3. nulla per le spese di lite;
4. riserva di liquidare con separato provvedimento i compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato all'esito dell'integrazione richiesta.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.
Il Giudice est.
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Alice Zorzi
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