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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2025/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. IANNACONE FILOMENA GIULIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
26/08/1971 Con il patrocinio dell'Avv. SAMPIERI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Pag. 1 2) la casa familiare in GI, via Vecchia Ticino n. 31, di proprietà della signora resta nella esclusiva CP_1 disponibilità della stessa;
il sig. porterà via i propri beni ed effetti personali entro un mese dalla firma del Pt_1 ricorso;
3) con riferimento ai modi di frequentazione e partecipazione dei genitori al mantenimento di le parti Per_1 concordano che lo stesso valuti e decida liberamente presso quale dei due stare nei periodi e per il tempo in cui rientrerà da Bologna ad GI e che gli apporti economici ordinari necessari per il figlio nonché quelli legati allo studio (tasse universitarie, locazione della stanza a Bologna ecc.) continueranno ad essere forniti direttamente dal padre a Per_1 ferma la libera partecipazione materna nelle occasioni in cui la stessa lo riterrà opportuno e il suo man diretto nei periodi che trascorrerà nell'abitazione materna. Per_1
I genitori concorreranno in pari misura al pagamento delle spese mediche straordinarie che eventualmente dovessero occorrere per secondo le modalità che concorderanno tra di loro (ad esempio sostenendone direttamente il Per_1 costo o fornendo anticipatamente la provvista a o all'altro genitore); Per_1
4) l'autovettura intestata alla signora resta nella esclusiva disponibilità della stessa mentre le autovetture CP_1 intestate al sig. restano nella esclusiva disponibilità dello stesso;
Pt_1
5) a definizion porti patrimoniali tra i coniugi, il sig. predisporrà e fornirà alla signora Pt_1 CP_1 sostenendone i relativi costi, gli infissi esterni ed il parquet da installare nei tre appartamenti di proprietà della stessa in GI, in corso di ristrutturazione;
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, salvo quanto indicato al precedente punto 5) di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7) i coniugi, infine, si danno reciprocamente atto che le spese del presente procedimento restano tra di loro compensate;
”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1
GI (NO), in data 24.9.2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, parte I, anno 2000. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente e maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
Pag. 2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
(NO) in data19/01/1967 e , nata in [...] in CP_1 data 26/08/1971;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2025/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. IANNACONE FILOMENA GIULIANA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il CP_1 C.F._2
26/08/1971 Con il patrocinio dell'Avv. SAMPIERI ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Pag. 1 2) la casa familiare in GI, via Vecchia Ticino n. 31, di proprietà della signora resta nella esclusiva CP_1 disponibilità della stessa;
il sig. porterà via i propri beni ed effetti personali entro un mese dalla firma del Pt_1 ricorso;
3) con riferimento ai modi di frequentazione e partecipazione dei genitori al mantenimento di le parti Per_1 concordano che lo stesso valuti e decida liberamente presso quale dei due stare nei periodi e per il tempo in cui rientrerà da Bologna ad GI e che gli apporti economici ordinari necessari per il figlio nonché quelli legati allo studio (tasse universitarie, locazione della stanza a Bologna ecc.) continueranno ad essere forniti direttamente dal padre a Per_1 ferma la libera partecipazione materna nelle occasioni in cui la stessa lo riterrà opportuno e il suo man diretto nei periodi che trascorrerà nell'abitazione materna. Per_1
I genitori concorreranno in pari misura al pagamento delle spese mediche straordinarie che eventualmente dovessero occorrere per secondo le modalità che concorderanno tra di loro (ad esempio sostenendone direttamente il Per_1 costo o fornendo anticipatamente la provvista a o all'altro genitore); Per_1
4) l'autovettura intestata alla signora resta nella esclusiva disponibilità della stessa mentre le autovetture CP_1 intestate al sig. restano nella esclusiva disponibilità dello stesso;
Pt_1
5) a definizion porti patrimoniali tra i coniugi, il sig. predisporrà e fornirà alla signora Pt_1 CP_1 sostenendone i relativi costi, gli infissi esterni ed il parquet da installare nei tre appartamenti di proprietà della stessa in GI, in corso di ristrutturazione;
6) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, salvo quanto indicato al precedente punto 5) di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
7) i coniugi, infine, si danno reciprocamente atto che le spese del presente procedimento restano tra di loro compensate;
”
Per il PM
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1
GI (NO), in data 24.9.2000 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 8, parte I, anno 2000. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente e maggiorenne ed economicamente indipendente. Per_2
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 24.9.2025, le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede:
Pag. 2 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nato in [...] Parte_1
(NO) in data19/01/1967 e , nata in [...] in CP_1 data 26/08/1971;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 2/10/2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott.ssa Maria AMORUSO
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