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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/06/2025, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15008/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15008/2023 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1
con gli avv. Elena Lucrezia Carla Foresti e Simona Maria Domenica Cherubini contro
(C.F. ) quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._2
ECOHOUSE 2.0 DI OC VA CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“… insistono per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, ivi compresa la richiesta di condanna alle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di ATP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che l'attrice, proprietaria di un immobile sito in Brescia via Raffaello n. 303, ha pagina 1 di 3 convenuto in giudizio , titolare della Ecohouse 2.0 di IO SA Controparte_1
deducendo di aver stipulato con quest'ultimo contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile meglio specificati in due preventivi datati 13.7.21 e 29.8.21, di aver corrisposto all'appaltatore la somma di € 110.120,00, che i lavori non erano stati ultimati, che i lavori eseguiti presentavano vizi (tra cui: infiltrazioni, caduta dell'intonaco) tempestivamente denunciati all'appaltatore, che tali vizi erano stati accertati nel corso del procedimento di ATP (n. 13178/22) instaurato da essa attrice, e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex artt. 1667 e 1668 c.c.;
che il convenuto è rimasto contumace;
che, espletata l'istruttoria ed acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.6.25;
che l'art.1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore;
rilevato che la stipula del contratto di appalto, in assenza di documentazione scritta e non avendo parte attrice prodotto i bonifici ma solo i preventivi (firmati dalla sola e le Pt_1
fatture emesse dall'appaltatore, risulta dalla relazione depositata dal CTU nel procedimento di
ATP (nel quale il si era costituito) oltre che dalle dichiarazioni rese dal teste CP_1 [...]
convivente dell'attrice; Tes_1
che la mancata ultimazione dei lavori e l'esistenza di vizi nelle opere è stata confermata dal CTU ing. in sede di ATP;
Persona_1
che, inoltre, il convenuto – rimanendo contumace – non ha fornito alcun elemento volto a smentire le allegazioni di parte attrice;
che il CTU ha quantificato in € 37.698 €, oltre iva i costi per il completamento dei lavori e per l'eliminazione dei vizi;
che, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni va accolta e parte convenuta va pagina 2 di 3 condannata al pagamento in favore dell'attrice di tale importo, cui devono aggiungersi la rivalutazione dalla data di deposito della relazione e gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data della prima contestazione e rivalutata di anno in anno, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
che il convenuto, giusto il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese legali del presente procedimento (liquidate in base ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria tenuto conto dell'audizione di un solo teste e decisoria stante il deposito della sola comparsa conclusionale); che, sempre in base al principio di soccombenza, le spese della consulenza tecnica vanno interamente poste a carico del convenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa n. 3807/13 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna quale titolare della ditta Ecohouse 2.0 di IO SA al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 37.698,00 oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate in complessivi € 3387,00 oltre spese gen., IVA e CPA;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 3056,00 oltre spese gen., IVA e CPA, oltre rimborso spese CTP e mediazione;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata in sede di ATP definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 21/06/2025
Il giudice
Marina Mangosi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Marina Mangosi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15008/2023 promossa da:
C.F. ) ATTRICE Parte_1 C.F._1
con gli avv. Elena Lucrezia Carla Foresti e Simona Maria Domenica Cherubini contro
(C.F. ) quale titolare della ditta Controparte_1 C.F._2
ECOHOUSE 2.0 DI OC VA CONVENUTO contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“… insistono per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, ivi compresa la richiesta di condanna alle spese di lite del presente giudizio e del giudizio di ATP”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che l'attrice, proprietaria di un immobile sito in Brescia via Raffaello n. 303, ha pagina 1 di 3 convenuto in giudizio , titolare della Ecohouse 2.0 di IO SA Controparte_1
deducendo di aver stipulato con quest'ultimo contratto di appalto avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile meglio specificati in due preventivi datati 13.7.21 e 29.8.21, di aver corrisposto all'appaltatore la somma di € 110.120,00, che i lavori non erano stati ultimati, che i lavori eseguiti presentavano vizi (tra cui: infiltrazioni, caduta dell'intonaco) tempestivamente denunciati all'appaltatore, che tali vizi erano stati accertati nel corso del procedimento di ATP (n. 13178/22) instaurato da essa attrice, e chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex artt. 1667 e 1668 c.c.;
che il convenuto è rimasto contumace;
che, espletata l'istruttoria ed acquisito il fascicolo del procedimento di ATP, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 19.6.25;
che l'art.1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art.1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore;
rilevato che la stipula del contratto di appalto, in assenza di documentazione scritta e non avendo parte attrice prodotto i bonifici ma solo i preventivi (firmati dalla sola e le Pt_1
fatture emesse dall'appaltatore, risulta dalla relazione depositata dal CTU nel procedimento di
ATP (nel quale il si era costituito) oltre che dalle dichiarazioni rese dal teste CP_1 [...]
convivente dell'attrice; Tes_1
che la mancata ultimazione dei lavori e l'esistenza di vizi nelle opere è stata confermata dal CTU ing. in sede di ATP;
Persona_1
che, inoltre, il convenuto – rimanendo contumace – non ha fornito alcun elemento volto a smentire le allegazioni di parte attrice;
che il CTU ha quantificato in € 37.698 €, oltre iva i costi per il completamento dei lavori e per l'eliminazione dei vizi;
che, pertanto, la domanda di risarcimento dei danni va accolta e parte convenuta va pagina 2 di 3 condannata al pagamento in favore dell'attrice di tale importo, cui devono aggiungersi la rivalutazione dalla data di deposito della relazione e gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data della prima contestazione e rivalutata di anno in anno, oltre gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al saldo effettivo;
che il convenuto, giusto il principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese legali del presente procedimento (liquidate in base ai parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per la fase istruttoria tenuto conto dell'audizione di un solo teste e decisoria stante il deposito della sola comparsa conclusionale); che, sempre in base al principio di soccombenza, le spese della consulenza tecnica vanno interamente poste a carico del convenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa n. 3807/13 RG, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) condanna quale titolare della ditta Ecohouse 2.0 di IO SA al Controparte_1
pagamento in favore dell'attrice della somma di € 37.698,00 oltre IVA, oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite del presente procedimento liquidate in complessivi € 3387,00 oltre spese gen., IVA e CPA;
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese del procedimento di ATP liquidate in complessivi € 3056,00 oltre spese gen., IVA e CPA, oltre rimborso spese CTP e mediazione;
4) pone le spese della consulenza tecnica espletata in sede di ATP definitivamente a carico di parte convenuta.
Brescia, 21/06/2025
Il giudice
Marina Mangosi
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