Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1705 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo, via Francesco Ferrara n. 8, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Greco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– appellante–
Contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile n. 172, presso lo studio dell'avv. Carmelo Sturiale, che lo rappresenta e difende con l'avv. Giuseppe Bentivegna per mandato in atti
– appellato –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , assumendo di essere erede per la quota di Parte_1
1/16 di deceduta il 30 ottobre 2014, ha adito il Tribunale di Palermo al fine Persona_1 di: “a) Accertare il diritto di alla somma di € 5.958,00 quale quota ereditaria derivante Parte_1 dalla pertinenza attiva del deposito a risparmio n. 43767738 presso poste italiane al momento della apertura della successione della de cuius;
b) Condannare al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 5.958,00 quale quota ereditaria derivante dalla pertinenza attiva del deposito a
[...] risparmio n. 43767738 presso cointestato con la de cuius c) Condannare CP_2 Persona_1
al pagamento delle spese processuali di entrambe le fasi del procedimento”. Controparte_1
Il Tribunale di Palermo – dopo avere disposto, con ordinanza del 19.10.2019, il mutamento del rito da sommario in ordinario – con sentenza n. 1352/2022, emessa in data 29.03.2022, rigettava
Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato, ha chiesto di Parte_1 riformare la sentenza n. 1352/2022, emessa dal Tribunale di Palermo il 29 marzo 2022 e non notificata.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 10.12.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ Motivi
Con un unico articolato motivo di appello, contesta l'erroneità della sentenza Parte_1 di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda del ricorrente sul presupposto che lo stesso non avesse fornito prova della qualità di erede della de cuius
Persona_1
Sul punto occorre precisare che l'appellante aveva chiesto di deferire il giuramento decisorio a
. Con ordinanza del 7 febbraio 2023, questa Corte ha dichiarato Controparte_1 inammissibile l'istanza in quanto la stessa non ha ad oggetto meri fatti e, comunque, enuncia negli articolati circostanze favorevoli non al dichiarante, ma a chi deduce la prova, contrariamente alla natura del mezzo probatorio richiesto.
Ciò posto, l'appello è infondato.
L'accoglimento dell'azione di petizione ereditaria richiede che l'attore dimostri – secondo la regola stabilita dall'art. 2697 c.c. – la propria qualità di erede, oltre che l'appartenenza all'asse ereditario dei beni reclamati. L'appellante si è, invece, limitato ad affermare di essere erede di per la quota di 1/16, senza fornire al giudicante alcun elemento probatorio Persona_1 idoneo a dimostrare né la propria qualità di legittimario né la quota ereditaria di propria pertinenza.
A questo proposito, vale la pena ribadire che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria solamente nei rapporti con la P.A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, laddove, in conformità al principio dell'onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi. E' vero che il Giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione (per cui i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite sono posti sullo stesso piano delle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero ai fini della decisione), il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (cfr. Cass. civ., Sez. un. sentenza 29/05/2014, n. 12065). E' anche vero che nel caso che ci occupa la dichiarazione sostitutiva di notorietà depositata dal ricorrente è estremamente generica, non potendo dalla stessa desumersi né il grado di parentela con la de cuius, né l'eventuale presenza di altri coeredi anch'essi legittimati a partecipare alla distribuzione dell'asse ereditario. In assenza del deposito di un certificato storico di famiglia non può neanche accertarsi l'effettiva quota spettante all'appellante, dallo stesso identificata nella misura di 1/16. Peraltro, l'appellante non ha neanche precisato se il mancato deposito degli atti di stato civile sia dipeso da causa a lui non imputabile, affidando la propria domanda unicamente all'atto di notorietà presentato alle al fine di avere accesso ai CP_2 libretti di deposito intestati alla de cuius e limitandosi con tale atto a dichiarare di “essere erede”. Sul punto, occorre precisare che In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo solo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 12/07/2024, n.19254)
Deve, in definitiva, condividersi l'iter argomentativo del Giudice di primo grado, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
L'appello è, pertanto, rigettato.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannato alla Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 1.900,00, oltre accessori di legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 7 Maggio 2025.
Palermo, 7 Maggio 2025
La Consigliera relatrice Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo