Art. 2. Contributi al Fondo monetario internazionale 1. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a concedere un prestito pari a 210 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), amministrato dal Fondo monetario internazionale (FMI), secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, l'Ufficio italiano dei cambi e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Sul prestito di cui al presente comma e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.
2. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad erogare a favore del "Conto sussidi" dell'ESAF, in dieci rate annuali di uguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la somma di 40 milioni di DSP. L'onere del Tesoro ammonta a circa lire 100 miliardi, valutato sulla base dei tassi correnti lira-DSP, da corrispondere in dieci rate annuali di 4 milioni di DSP, pari a lire 10 miliardi.
3. Qualora gli importi stanziati risultassero insufficienti ai fini indicati, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Sul prestito di cui al presente comma e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.
2. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad erogare a favore del "Conto sussidi" dell'ESAF, in dieci rate annuali di uguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la somma di 40 milioni di DSP. L'onere del Tesoro ammonta a circa lire 100 miliardi, valutato sulla base dei tassi correnti lira-DSP, da corrispondere in dieci rate annuali di 4 milioni di DSP, pari a lire 10 miliardi.
3. Qualora gli importi stanziati risultassero insufficienti ai fini indicati, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.