Versione
12 giugno 1998
12 giugno 1998
Art. 2. Contributi al Fondo monetario internazionale 1. L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a concedere un prestito pari a 210 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato, al "Conto Prestiti" della Enhanced Structural Adjustment Facility (ESAF), amministrato dal Fondo monetario internazionale (FMI), secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, l'Ufficio italiano dei cambi e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Sul prestito di cui al presente comma e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.
2. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad erogare a favore del "Conto sussidi" dell'ESAF, in dieci rate annuali di uguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la somma di 40 milioni di DSP. L'onere del Tesoro ammonta a circa lire 100 miliardi, valutato sulla base dei tassi correnti lira-DSP, da corrispondere in dieci rate annuali di 4 milioni di DSP, pari a lire 10 miliardi.
3. Qualora gli importi stanziati risultassero insufficienti ai fini indicati, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Sul prestito di cui al presente comma e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.
2. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad erogare a favore del "Conto sussidi" dell'ESAF, in dieci rate annuali di uguale importo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la somma di 40 milioni di DSP. L'onere del Tesoro ammonta a circa lire 100 miliardi, valutato sulla base dei tassi correnti lira-DSP, da corrispondere in dieci rate annuali di 4 milioni di DSP, pari a lire 10 miliardi.
3. Qualora gli importi stanziati risultassero insufficienti ai fini indicati, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Giurisprudenza • 2
- 1. CGUE, n. C-297/16, Sentenza della Corte, Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO) contro Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, 01/03/2018Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 1o marzo 2018 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/123/CE – Servizi nel mercato interno – Normativa nazionale che riserva ai soli veterinari il diritto di vendere al dettaglio e utilizzare i prodotti biologici, gli antiparassitari nonché i medicinali veterinari – Libertà di stabilimento – Requisito secondo il quale il capitale degli stabilimenti di distribuzione al dettaglio di medicinali veterinari deve essere detenuto esclusivamente da veterinari – Tutela della sanità pubblica – Proporzionalità» Nella causa C-297/16, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla …Leggi di più...
- direttiva 2006/123/CE·
- art. 15 direttiva 2006/123/CE·
- esclusiva veterinari·
- detenzione capitale sociale·
- tutela della sanità pubblica·
- giurisdizione Corte di giustizia UE·
- commercio al dettaglio medicinali veterinari·
- proporzionalità requisiti·
- libertà di stabilimento