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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 30/05/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1329/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA VINCENZO Parte_1
ricorrente
E
, IN PERSONA DEL L. R. P. T. rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2020, la signora agiva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 3.252,60, trattenuto dall' a seguito della revoca dell'integrazione al trattamento minimo, CP_1
precedentemente riconosciuta sulla pensione di reversibilità di categoria cat. SOART
n.
2. 35831051, per l'anno 2015.
1 3. La ricorrente esponeva di essere titolare, oltre che della suddetta pensione di reversibilità, anche di una pensione diretta di categoria a cat. VO n. 14037953, e che per gli anni 2015, 2016 e 2017 aveva percepito, in aggiunta alla pensione principale,
l'integrazione al minimo per l'importo mensile di € 182,29, stante il possesso dei requisiti reddituali.
4. Tuttavia, con comunicazione del 23 ottobre 2017, l' le notificava la revoca CP_1 dell'integrazione per l'anno 2015, motivata dalla mancata ricezione della dichiarazione reddituale (modello RED) riferita all'anno 2014, e disponeva il ricalcolo della pensione, rideterminandola in € 249,18 mensili, con contestuale avvio del recupero dell'importo ritenuto indebitamente percepito, mediante trattenute mensili a decorrere da maggio 2018.
5. Con successiva istanza di ricostituzione presentata nel luglio 2019, la ricorrente allegava la documentazione reddituale relativa agli anni 2014-2019, ribadendo di aver sempre posseduto i requisiti reddituali richiesti dalla normativa per l'erogazione dell'integrazione, e sostenendo che la revoca era illegittima in quanto fondata su un vizio meramente formale, sanato con la produzione successiva.
6. Si costituiva in giudizio l' , eccependo che la revoca dell'integrazione al minimo CP_1 per l'anno 2015 era stata disposta in applicazione dell'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 122/2010, in quanto la ricorrente non aveva trasmesso, nei termini prescritti, il modello RED relativo al 2014. Rilevava inoltre che tale dichiarazione era stata fornita solo nel 2019, con la domanda di ricostituzione, e che, pertanto, il diritto era decaduto, risultando legittimo il recupero delle somme erogate.
7. La domanda è fondata.
8. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di prestazioni previdenziali collegate al reddito, la mancata o tardiva presentazione del modello RED non comporta automaticamente la decadenza dal diritto, ove sia comunque accertata la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'erogazione della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 25484/2015; n. 29038/2017; n. 723/2019).
9. In particolare, è stato affermato che: «Il diritto alla prestazione non viene meno per la sola tardiva dichiarazione del RED, ove non sia provato che l'Amministrazione ha subito un pregiudizio nell'accertamento tempestivo del diritto» (Cass. n. 723/2019).
2 10. Nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio e allegata all'istanza di ricostituzione del luglio 2019 ha consentito di accertare che la ricorrente, per l'anno
2015, rientrava nei limiti reddituali previsti per l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo, con conseguente spettanza della prestazione.
11. Pertanto, la revoca disposta dall' per il solo motivo della tardiva comunicazione CP_1
reddituale deve ritenersi illegittima, non ricorrendo una causa effettiva di decadenza, né risultando compromesso il potere di controllo dell'Istituto, che ha comunque potuto accertare l'esistenza dei presupposti di legge.
12. Ne consegue l'illegittimità del recupero effettuato mediante trattenute sull'assegno pensionistico e il diritto della ricorrente alla restituzione della somma di € 3.252,60, indebitamente trattenuta.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– Accerta il diritto della ricorrente a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità per l'anno 2015;
– Dichiara illegittimo il recupero operato dall' mediante trattenute sull'assegno CP_1 pensionistico e condanna l'Istituto alla restituzione della somma di € 3.252,60, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo;
– condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 30/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1329/2020, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA VINCENZO Parte_1
ricorrente
E
, IN PERSONA DEL L. R. P. T. rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. GRANDIZIO VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 25 luglio 2020, la signora agiva in Parte_1 giudizio al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 3.252,60, trattenuto dall' a seguito della revoca dell'integrazione al trattamento minimo, CP_1
precedentemente riconosciuta sulla pensione di reversibilità di categoria cat. SOART
n.
2. 35831051, per l'anno 2015.
1 3. La ricorrente esponeva di essere titolare, oltre che della suddetta pensione di reversibilità, anche di una pensione diretta di categoria a cat. VO n. 14037953, e che per gli anni 2015, 2016 e 2017 aveva percepito, in aggiunta alla pensione principale,
l'integrazione al minimo per l'importo mensile di € 182,29, stante il possesso dei requisiti reddituali.
4. Tuttavia, con comunicazione del 23 ottobre 2017, l' le notificava la revoca CP_1 dell'integrazione per l'anno 2015, motivata dalla mancata ricezione della dichiarazione reddituale (modello RED) riferita all'anno 2014, e disponeva il ricalcolo della pensione, rideterminandola in € 249,18 mensili, con contestuale avvio del recupero dell'importo ritenuto indebitamente percepito, mediante trattenute mensili a decorrere da maggio 2018.
5. Con successiva istanza di ricostituzione presentata nel luglio 2019, la ricorrente allegava la documentazione reddituale relativa agli anni 2014-2019, ribadendo di aver sempre posseduto i requisiti reddituali richiesti dalla normativa per l'erogazione dell'integrazione, e sostenendo che la revoca era illegittima in quanto fondata su un vizio meramente formale, sanato con la produzione successiva.
6. Si costituiva in giudizio l' , eccependo che la revoca dell'integrazione al minimo CP_1 per l'anno 2015 era stata disposta in applicazione dell'art. 13, comma 6, lett. c), della legge n. 122/2010, in quanto la ricorrente non aveva trasmesso, nei termini prescritti, il modello RED relativo al 2014. Rilevava inoltre che tale dichiarazione era stata fornita solo nel 2019, con la domanda di ricostituzione, e che, pertanto, il diritto era decaduto, risultando legittimo il recupero delle somme erogate.
7. La domanda è fondata.
8. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di prestazioni previdenziali collegate al reddito, la mancata o tardiva presentazione del modello RED non comporta automaticamente la decadenza dal diritto, ove sia comunque accertata la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'erogazione della prestazione (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 25484/2015; n. 29038/2017; n. 723/2019).
9. In particolare, è stato affermato che: «Il diritto alla prestazione non viene meno per la sola tardiva dichiarazione del RED, ove non sia provato che l'Amministrazione ha subito un pregiudizio nell'accertamento tempestivo del diritto» (Cass. n. 723/2019).
2 10. Nel caso di specie, la documentazione prodotta in giudizio e allegata all'istanza di ricostituzione del luglio 2019 ha consentito di accertare che la ricorrente, per l'anno
2015, rientrava nei limiti reddituali previsti per l'erogazione dell'integrazione al trattamento minimo, con conseguente spettanza della prestazione.
11. Pertanto, la revoca disposta dall' per il solo motivo della tardiva comunicazione CP_1
reddituale deve ritenersi illegittima, non ricorrendo una causa effettiva di decadenza, né risultando compromesso il potere di controllo dell'Istituto, che ha comunque potuto accertare l'esistenza dei presupposti di legge.
12. Ne consegue l'illegittimità del recupero effettuato mediante trattenute sull'assegno pensionistico e il diritto della ricorrente alla restituzione della somma di € 3.252,60, indebitamente trattenuta.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come nel dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
– Accerta il diritto della ricorrente a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità per l'anno 2015;
– Dichiara illegittimo il recupero operato dall' mediante trattenute sull'assegno CP_1 pensionistico e condanna l'Istituto alla restituzione della somma di € 3.252,60, oltre interessi legali dalla data di ciascuna trattenuta al saldo;
– condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.200,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, 30/05/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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