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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/08/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ilaria Pepe Presidente dott. Antonio Stanislao Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 34/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
Controparte_1
(di seguito, per brevità:
[...]
(C.F./P.IVA ), in persona del procuratore speciale avv. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), per atto pubblico (rep. 2150 – Controparte_2 C.F._1
rogito 942) del 25.03.2025 a rogito del Notaio di Roma, con sede legale Persona_1
in Roma, Via Calabria n. 46, assistita e rappresentata dall'avv. Giampaolo Balas (C.F.
) PEC: e dall'avv. C.F._2 Email_1
Marco Andrea Morielli (C.F. PEC: C.F._3
, nonché elettivamente domiciliata Email_2 presso l'avv. Marco Andrea Morielli, con studio in Roma, piazza della Libertà n. 10.
RICORRENTE contro
(p.i. Controparte_3
), nella persona di (C.F. ), quale P.IVA_2 Controparte_4 C.F._4
socio e ultimo liquidatore, nonché di (C.F. ) e CP_5 C.F._5
1 (C.F. ), n.q. di soci, assistita e difesa Controparte_6 C.F._6
dall'avv. prof. Guglielmo Fransoni (C.F. p.e.c. C.F._7
), dall'avv. Sara Formichetti (C.F. Email_3
, p.e.c. ) e dall'avv. C.F._8 Email_4
Selene Gargano (C.F. , p.e.c. C.F._9
), tutti del foro di Roma, ed elettivamente Email_5
domiciliata presso lo studio del prof. avv. Guglielmo Fransoni, con sede in Roma alla via Crescenzio, n. 2.
DEBITORE RESISTENTE ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla ricorrente nei confronti della società Controparte_3 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 21/07/2025; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, come da documentazione depositata in atti dal creditore in data 04/08/2025; constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, si è costituita nel presente procedimento eccependo la prescrizione di parte del credito, l'insussistenza del presupposto oggettivo in quanto impresa minore e l'inesistenza di un attivo da liquidare;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Tagliacozzo (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, titolare di un credito nei
2 confronti della società debitrice risultante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 27/06/2007, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 486.342,53, oltre alle spese e competenze per oltre € 3.000,002; rilevato, inoltre, che il creditore ricorrente ha instaurato dinanzi al Tribunale di
Avezzano una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice, iscritta al n. 70/2017 r.g.e., conclusasi in data 15/11/2023 con l'approvazione del progetto di distribuzione, dalla quale ha ottenuto la somma di € 43.000,00 circa, a soddisfacimento parziale del credito3; ritenuto il ricorso ammissibile in quanto depositato entro un anno dalla cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 33 CCII, risultando la società cancellata dal registro delle imprese in data 01/04/2025; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, peraltro non contestata, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di “conduzione di azienda sociale di zootecnia e agricoltura per l'allevamento razionale del bestiame da carne e da latte in particolare l'allevamento e la vendita di conigli”
(v. visura camerale in atti); rammentato, altresì, che secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore istante ovvero al pubblico ministero fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice
(trattandosi di fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato, pertanto, che l'onere della prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII grava sul debitore;
ritenuto, nel caso di specie, che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, in quanto non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge, avendo unicamente eccepito la prescrizione della “parte preponderante” del credito di € 1.500.000,00, come indicato nel precetto, con riferimento
3 alla quota interessi, e concluso affermando che, pertanto, la debitoria risulterebbe inferiore alla soglia di legge, anche tenuto conto del fatto che la società non ha svolto alcuna attività dal 2009; osservato che dalle allegazione delle parti e dalla documentazione in atti non è possibile qualificare il debitore come “impresa minore”, in quanto:
- dall'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio, relativo all'anno
2007, si evince il superamento degli indici di cui all'art. 2 CCII, con riferimento all'attivo, pari a circa € 470.000,00, e al passivo, pari ad oltre € 647.000,00;
- risulta impossibile ricostruire l'effettivo andamento della società fino alla chiusura, in quanto il debitore non ha depositato alcuna documentazione contabile e, anche se la società è stata posta in liquidazione il 12/01/2010, il liquidatore non risulta aver redatto il piano di liquidazione, né i bilanci di liquidazione, ad eccezione di quello finale, adempimenti prescritti dall'art. 2490 c.c.;
- il bilancio finale di liquidazione dell'08/03/2025 riporta valori che non appaiono giustificabili poiché, da un lato, non indica il credito azionato e rimasto insoddisfatto dell'odierno creditore e, dall'altro, l'assenza dei bilanci non consente di verificare i dati ivi inseriti;
ritenuto, inoltre, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività4; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma 1 lett. b) CCII;
inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
rammentato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della verifica dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte5; ritenuto, pertanto, ove la società sia in liquidazione, che l'accertamento del requisito dell'insolvenza debba essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della decisione, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori;
osservato, inoltre, che l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non possa prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi6 e che la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo possa rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così
5 finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria7; ciò premesso, secondo lo schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
osservato, infine, che l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo;
rilevato, nel caso di specie, che la società è stata in liquidazione per oltre dieci anni, dal
2010 fino alla cancellazione avvenuta in data 01/04/2025 e che il resistente non ha neppure allegato di aver provveduto a soddisfare tutti i creditori sociali;
considerato, in particolare, che l'attualità del debito della ricorrente, quantomeno in considerazione alla quota capitale rimasta insoddisfatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, non appare contestata dal debitore e che non sono emersi elementi attivi del patrimonio sociale ovvero situazioni creditorie che consentano di assicurare l'integrale soddisfacimento del creditore sociale;
ritenuto, pertanto, che lo stato di insolvenza sia reso manifesto: dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva che non ha trovato soddisfacimento nell'ambito della procedura liquidatoria della società; dall'esito solo parzialmente positivo dell'esecuzione immobiliare intrapresa dal creditore;
dalle dichiarazioni negative dei terzi nell'ambito dell'esecuzione presso terzi tentata dal creditore;
dal mancato deposito di bilanci presso il registro delle imprese per un rilevante lasso di tempo, come risulta dalla visura camerale in atti;
dall'assenza di un'attività liquidatoria effettiva, di cui nulla riferisce (e documenta) il debitore resistente e nulla risulta dalla documentazione acquisita;
ritenuto che
, da tutti gli elementi sopra indicati, emerga lo stato di insolvenza della debitrice e l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte;
6 considerato, inoltre, che la debitrice non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la ricostruzione emergente dagli elementi presenti in atti;
anzi, la resistente ha ammesso di essere inattiva da oltre un decennio, così rafforzando il convincimento circa l'impossibilità per la società di far fronte alla debitoria assunta, ancor di più considerato che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese;
inoltre, in assenza di documentazione idonea a consentire il confronto tra elementi attivi e passivi del patrimonio, non è possibile ritenere che il valore di realizzo dei beni aziendali della società in liquidazione fosse in grado di coprire integralmente i debiti sociali esistenti, anche considerato che la società è stata cancellata senza che ciò sia avvenuto;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società resistente risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di legittimità consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare8 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento9
(ora di liquidazione giudiziale); rammentato, infine, che l'utilità della procedura non è un requisito previsto dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed, in ogni caso, sarà valutabile dal curatore il quale, dopo un approfondito esame non solo dell'attivo liquidabile ma anche delle azioni esperibili dalla curatela, potrà azionare gli strumenti più opportuni previsti dalla legge (es. art. 209 e 233 lett. d) CCII); ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
p.i. ); Controparte_3 P.IVA_2
nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_2 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
8 il giorno 14 gennaio 2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
9 Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 13 agosto 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Ilaria Pepe
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 V. doc. n. 1 depositato dal ricorrente. 3 V. doc. n.. 3 e 4 depositati dal ricorrente. 4 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022.
4 5 Cass. Sez. 1, sentenza n. 25167 del 07/12/2016; sentenza n. 14183 del 05/05/2022; Cass. n. 20491 del 2022, Cass.
n. 18511 del 2022, Cass. n. 10516 del 2022, Cass. n. 10509 del 2022 e Cass. n. 20432 del 2021 6 Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 30435 del 23 settembre 2022 (Dep. 17 ottobre 2022) e
Sez. 1, Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 (Rv. 649895 - 01). 7 cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 8 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 9 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ilaria Pepe Presidente dott. Antonio Stanislao Fiduccia Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 34/2025 al sub 1 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
Controparte_1
(di seguito, per brevità:
[...]
(C.F./P.IVA ), in persona del procuratore speciale avv. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), per atto pubblico (rep. 2150 – Controparte_2 C.F._1
rogito 942) del 25.03.2025 a rogito del Notaio di Roma, con sede legale Persona_1
in Roma, Via Calabria n. 46, assistita e rappresentata dall'avv. Giampaolo Balas (C.F.
) PEC: e dall'avv. C.F._2 Email_1
Marco Andrea Morielli (C.F. PEC: C.F._3
, nonché elettivamente domiciliata Email_2 presso l'avv. Marco Andrea Morielli, con studio in Roma, piazza della Libertà n. 10.
RICORRENTE contro
(p.i. Controparte_3
), nella persona di (C.F. ), quale P.IVA_2 Controparte_4 C.F._4
socio e ultimo liquidatore, nonché di (C.F. ) e CP_5 C.F._5
1 (C.F. ), n.q. di soci, assistita e difesa Controparte_6 C.F._6
dall'avv. prof. Guglielmo Fransoni (C.F. p.e.c. C.F._7
), dall'avv. Sara Formichetti (C.F. Email_3
, p.e.c. ) e dall'avv. C.F._8 Email_4
Selene Gargano (C.F. , p.e.c. C.F._9
), tutti del foro di Roma, ed elettivamente Email_5
domiciliata presso lo studio del prof. avv. Guglielmo Fransoni, con sede in Roma alla via Crescenzio, n. 2.
DEBITORE RESISTENTE ha emesso la seguente
SENTENZA letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dalla ricorrente nei confronti della società Controparte_3 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
udita la relazione del giudice relatore, designato con decreto collegiale del 21/07/2025; verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, come da documentazione depositata in atti dal creditore in data 04/08/2025; constatato che la società debitrice, ritualmente convocata, si è costituita nel presente procedimento eccependo la prescrizione di parte del credito, l'insussistenza del presupposto oggettivo in quanto impresa minore e l'inesistenza di un attivo da liquidare;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice (coincidente fino a prova contraria con la sede legale ai sensi dell'art. 27 CCII) sita in Tagliacozzo (AQ), da più di un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione, ai sensi dell'art. 28 CCI;
rilevato che risulta rispettato il disposto dell'art. 82, co. 3, c.p.c., essendo stata depositata in atti la procura conferita dalla ricorrente al difensore;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva della ricorrente1, titolare di un credito nei
2 confronti della società debitrice risultante dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 27/06/2007, con il quale la debitrice è stata condannata a pagare alla ricorrente la somma di € 486.342,53, oltre alle spese e competenze per oltre € 3.000,002; rilevato, inoltre, che il creditore ricorrente ha instaurato dinanzi al Tribunale di
Avezzano una procedura esecutiva immobiliare nei confronti della società debitrice, iscritta al n. 70/2017 r.g.e., conclusasi in data 15/11/2023 con l'approvazione del progetto di distribuzione, dalla quale ha ottenuto la somma di € 43.000,00 circa, a soddisfacimento parziale del credito3; ritenuto il ricorso ammissibile in quanto depositato entro un anno dalla cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 33 CCII, risultando la società cancellata dal registro delle imprese in data 01/04/2025; rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice, peraltro non contestata, avendo la sua impresa ad oggetto principalmente l'attività di “conduzione di azienda sociale di zootecnia e agricoltura per l'allevamento razionale del bestiame da carne e da latte in particolare l'allevamento e la vendita di conigli”
(v. visura camerale in atti); rammentato, altresì, che secondo il generale principio di ripartizione degli oneri della prova disciplinato dall'art. 2697 c.c., spetta al creditore istante ovvero al pubblico ministero fornire la prova del presupposto oggettivo per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, e cioè dello stato di insolvenza dell'impresa debitrice
(trattandosi di fatto costitutivo principale posto a sostegno della domanda), mentre spetta al debitore l'onere di allegazione e di prova dei fatti impedienti l'apertura della liquidazione giudiziale;
considerato, pertanto, che l'onere della prova del possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII grava sul debitore;
ritenuto, nel caso di specie, che il debitore non possa essere qualificato come imprenditore minore, in quanto non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge, avendo unicamente eccepito la prescrizione della “parte preponderante” del credito di € 1.500.000,00, come indicato nel precetto, con riferimento
3 alla quota interessi, e concluso affermando che, pertanto, la debitoria risulterebbe inferiore alla soglia di legge, anche tenuto conto del fatto che la società non ha svolto alcuna attività dal 2009; osservato che dalle allegazione delle parti e dalla documentazione in atti non è possibile qualificare il debitore come “impresa minore”, in quanto:
- dall'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio, relativo all'anno
2007, si evince il superamento degli indici di cui all'art. 2 CCII, con riferimento all'attivo, pari a circa € 470.000,00, e al passivo, pari ad oltre € 647.000,00;
- risulta impossibile ricostruire l'effettivo andamento della società fino alla chiusura, in quanto il debitore non ha depositato alcuna documentazione contabile e, anche se la società è stata posta in liquidazione il 12/01/2010, il liquidatore non risulta aver redatto il piano di liquidazione, né i bilanci di liquidazione, ad eccezione di quello finale, adempimenti prescritti dall'art. 2490 c.c.;
- il bilancio finale di liquidazione dell'08/03/2025 riporta valori che non appaiono giustificabili poiché, da un lato, non indica il credito azionato e rimasto insoddisfatto dell'odierno creditore e, dall'altro, l'assenza dei bilanci non consente di verificare i dati ivi inseriti;
ritenuto, inoltre, sussistere il presupposto oggettivo per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in quanto dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della società debitrice;
rammentato, in diritto, che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale va desunto dall'impossibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività4; considerato che la sussistenza di una condizione di insolvenza deve valutarsi in relazione ad inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, così come previsto art. 2 comma 1 lett. b) CCII;
inoltre lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato;
osservato, invece, che risulta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale;
rammentato, inoltre, che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini della verifica dello stato di insolvenza, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte5; ritenuto, pertanto, ove la società sia in liquidazione, che l'accertamento del requisito dell'insolvenza debba essere basato sulla nozione di insolvenza cd. patrimoniale, vale a dire sulla mera circostanza che, alla data della decisione, la situazione patrimoniale esistente sia tale da far ritenere che gli elementi attivi del patrimonio non siano sufficienti ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori;
osservato, inoltre, che l'accertamento degli elementi attivi del patrimonio sociale, idonei a consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, non possa prescindere dalla valutazione della concretezza ed attualità di tali elementi6 e che la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo possa rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così
5 finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria7; ciò premesso, secondo lo schema ripartitivo dell'onere della prova, nell'ipotesi di società poste in liquidazione (e secondo i principi già affermati da questa Corte e sopra ricordati), dovrà essere il creditore istante a dimostrare lo stato di squilibrio patrimoniale secondo una valutazione statica volta a dimostrare che gli elementi attivi del patrimonio sociale non consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali;
osservato, infine, che l'art. 33 CCII prevede che la liquidazione giudiziale possa essere aperta entro un anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo;
rilevato, nel caso di specie, che la società è stata in liquidazione per oltre dieci anni, dal
2010 fino alla cancellazione avvenuta in data 01/04/2025 e che il resistente non ha neppure allegato di aver provveduto a soddisfare tutti i creditori sociali;
considerato, in particolare, che l'attualità del debito della ricorrente, quantomeno in considerazione alla quota capitale rimasta insoddisfatta nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, non appare contestata dal debitore e che non sono emersi elementi attivi del patrimonio sociale ovvero situazioni creditorie che consentano di assicurare l'integrale soddisfacimento del creditore sociale;
ritenuto, pertanto, che lo stato di insolvenza sia reso manifesto: dalla rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva che non ha trovato soddisfacimento nell'ambito della procedura liquidatoria della società; dall'esito solo parzialmente positivo dell'esecuzione immobiliare intrapresa dal creditore;
dalle dichiarazioni negative dei terzi nell'ambito dell'esecuzione presso terzi tentata dal creditore;
dal mancato deposito di bilanci presso il registro delle imprese per un rilevante lasso di tempo, come risulta dalla visura camerale in atti;
dall'assenza di un'attività liquidatoria effettiva, di cui nulla riferisce (e documenta) il debitore resistente e nulla risulta dalla documentazione acquisita;
ritenuto che
, da tutti gli elementi sopra indicati, emerga lo stato di insolvenza della debitrice e l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte;
6 considerato, inoltre, che la debitrice non ha fornito alcun elemento idoneo a contrastare la ricostruzione emergente dagli elementi presenti in atti;
anzi, la resistente ha ammesso di essere inattiva da oltre un decennio, così rafforzando il convincimento circa l'impossibilità per la società di far fronte alla debitoria assunta, ancor di più considerato che la stessa è stata cancellata dal registro delle imprese;
inoltre, in assenza di documentazione idonea a consentire il confronto tra elementi attivi e passivi del patrimonio, non è possibile ritenere che il valore di realizzo dei beni aziendali della società in liquidazione fosse in grado di coprire integralmente i debiti sociali esistenti, anche considerato che la società è stata cancellata senza che ciò sia avvenuto;
considerato, altresì, che l'esposizione debitoria della società resistente risulta superiore al limite previsto dall'art. 49 co. 5 CCII, in quanto dall'istruttoria svolta emergono debiti scaduti e non pagati di gran lunga superiori ad € 30.000; rammentato che, come da giurisprudenza di legittimità consolidata, per accertare il superamento della soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento, si deve avere riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare8 e accertati alla data in cui il tribunale decide sull'istanza di fallimento9
(ora di liquidazione giudiziale); rammentato, infine, che l'utilità della procedura non è un requisito previsto dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ed, in ogni caso, sarà valutabile dal curatore il quale, dopo un approfondito esame non solo dell'attivo liquidabile ma anche delle azioni esperibili dalla curatela, potrà azionare gli strumenti più opportuni previsti dalla legge (es. art. 209 e 233 lett. d) CCII); ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[...]
p.i. ); Controparte_3 P.IVA_2
nomina la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. , che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_2 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce
8 il giorno 14 gennaio 2026 alle ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R.
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
9 Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 13 agosto 2025
Il Giudice estensore il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott.ssa Ilaria Pepe
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013 (Rv. 624795) di cui si riporta la massima di interesse “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. 2 V. doc. n. 1 depositato dal ricorrente. 3 V. doc. n.. 3 e 4 depositati dal ricorrente. 4 Cass., Sez. 1, Sentenza n. 29913 del 20/11/2018, Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022.
4 5 Cass. Sez. 1, sentenza n. 25167 del 07/12/2016; sentenza n. 14183 del 05/05/2022; Cass. n. 20491 del 2022, Cass.
n. 18511 del 2022, Cass. n. 10516 del 2022, Cass. n. 10509 del 2022 e Cass. n. 20432 del 2021 6 Cass. Civ., Sez. I, ordinanza n. 30435 del 23 settembre 2022 (Dep. 17 ottobre 2022) e
Sez. 1, Sentenza n. 18137 del 10/07/2018 (Rv. 649895 - 01). 7 cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28193 del 10/12/2020 8 Cass. n. 26926 del 14.11.2017 e Cass. n. 14727 del 19.07.2016. 9 Cass. n. 10952 del 27.05.2015.
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