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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3943/2023 promossa da:
, con l'Avv. Stefania De Vincentis (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
[...
, in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Marco Pesenti (PEC: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 853/2023 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 2516/2023 r.g., ottenuto dalla e per essa dalla Controparte_1 mandataria quale cessionaria del credito (trasferito a seguito di operazione di Controparte_2 scissione parziale) derivante dal finanziamento chirografario n. 741659961 di €. 49.500,00, stipulato il
24/02/2014, tra e la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, nei confronti del Parte_2 predetto debitore mutuatario e – per quel che qui interessa - di , quale fideiussore solidale, Parte_1 per il pagamento dell'importo garantito di €. 24.000,00, oltre accessori e le spese del monitorio.
ha proposto opposizione deducendo: l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto perché “concesso Parte_1 sulla base dei soli saldoconti e non della documentazione contabile completa”; il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
l'esistenza di vizi e costi occulti del contratto di finanziamento;
la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust. Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: revocare, preliminarmente, il decreto ingiuntivo opposto n. 853 del 31.05.2023 R.G. n. 2516/2023 in quanto invalido poiché concesso sulla scorta dei soli saldoconti e non di documentazione completa;
in via ulteriormente preliminare dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 853 del 31.05.2023 R.G. n.
2516/2023 per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto;
in via ancora preliminare accertare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalla Sig.ra per contrarietà a norme Parte_1 imperative e la conseguente avvenuta decadenza della società procedente dal diritto di chiedere
l'adempimento al fideiussore;
in via gradata accertare la somma effettivamente dovuta sulla scorta della corretta applicazione dei tassi di interesse e della decurtazione delle maggiori somme indebitamente addebitate;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi in giudizio, la e per essa dalla mandataria Parte_3
ha contestato variamente gli assunti dell'opponente deducendone l'infondatezza, Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.; disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; Nel merito, in via principale : - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata : - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di Euro 24.000,00, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento, con esito negativo, della mediazione espletata in data 05/12/2023 dinanzi all'organismo “InMedio”, all'udienza del 19/01/2024 il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 24/5/2024. Alla predetta udienza la causa veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 28/11/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 28/02/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti. Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare inerente il difetto di legittimazione della società opposta ad esigere il pagamento del credito giudizialmente postulato, sollevata dall'opponente in ragione dell'asserita carenza di prova documentale attestante la cessione.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione è infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dal finanziamento n. 741659961 di €. 49.500,00, stipulato il 24/02/2014 tra e la Banca Monte dei Paschi di Parte_2
Siena S.p.A, in relazione al quale ha formalmente assunto l'obbligazione solidale fideiussoria di Parte_1 restituzione limitatamente all'importo garantito di €. 24.000,00, è stato oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B, nell'ambito di un'operazione di scissione parziale ex art. 2506 c.c. (v. atto per notar dott. Per_1
i Siena del 25.11.2020, rep. 39.399, racc. 20.019)
[...]
L'opponente non ha contestato la stipula di detto contratto tanto meno la paternità delle sottoscrizioni (sicché tale circostanza deve ritenersi pacificamente acquisite in giudizio e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche che investono la (in)idoneità della documentazione allegata dalla ricorrente-opposta a supporto della pretesa creditoria.
Da parte sua, la società opposta ha prodotto in atti già nella fase monitoria: il contratto di finanziamento;
il contratto di fideiussione;
l'Avviso in G.U. del 29/12/2020 attestante il trasferimento, a decorrere dal
1/12/2020, da parte della di un compendio di crediti deteriorati ad ttraverso una CP_3 CP_1 scissione parziale, come da atto notarile;
la formale dichiarazione della cedente, che conferma l'avvenuta cessione dei crediti (Cass. 16/4/2021 n. 10200); l'inclusione del credito in questione, con NDG 99332899, nel compendio trasferito verificabile attraverso il sito web di . CP_1
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Avendo la società opposta fornito la prova documentale della fonte negoziale del proprio diritto, era onere dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (SS. UU. nr.
13533/2001).
Purtuttavia, l'opponente eccepisce la mancanza di prova della specifica inclusione del credito ceduto nell'atto di cessione.
La deduzione – per come formulata - non integra, di per sé, una contestazione specifica di un fatto (allegato dalla società opposta) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. (occorrendo, agli esposti fini, che la parte deduca esplicitamente che il fatto dedotto non è storicamente accaduto), ma si esaurisce nella semplice osservazione della mancanza di prova di quel fatto. L'esame che, in tal caso, il giudice deve condurre deve limitarsi alla valutazione della documentazione versata in atti dal cessionario al fine di stabilire la valenza- adeguatezza della stessa a costituire o meno prova idonea agli esposti fini.
Per inciso, va tenuto presente che, la prova dell'inserimento della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti, non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e, quindi anche in base a presunzioni.
Ad avviso di questo giudicante, la titolarità del credito in capo alla società opposta, quale cessionaria, può inferirsi da un esame congiunto degli elementi evincibili dalla documentazione depositata in atti dalla medesima società.
Nella specie – come detto - dal compendio probatorio versato in atti emergono una serie di elementi documentali sintomatici, ovvero delle circostanze di fatto, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa dell'inclusione della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti e, quindi, della titolarità in capo al cessionario del diritto giudizialmente postulato.
Giova evidenziare, inoltre, che, la prova della cessione e, quindi della titolarità sostanziale del credito azionato, può essere integrata da atti di intimazione del cessionario (citazione, ricorso monitorio, ecc. - cfr. Cass. n.
20495/2020; Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 10200/2021).
Opinare diversamente significherebbe, tra l'altro, privare - senza alcuna apparente ragione logico-giuridica - di qualsiasi valenza probatoria il possesso da parte di di Controparte_1 tutta la documentazione riferita al finanziamento, dei dati e dei documenti personali del debitore ceduto e del fideiussore (Cass. 16/4/2021, n. 10200).
All'uopo, va rilevato che, la pendenza di una procedura di sovraindebitanento attivata dal debitore ai sensi della legge n. 3/2012 incide unicamente sulla procedura esecutiva ma non preclude al creditore di agire in sede giudiziale, con ricorso monitorio, al fine di precostituirsi un titolo esecutivo a tutela delle proprie ragioni di credito. L'opponente deduce inoltre l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto perché “concesso sulla base dei soli saldoconti e non della documentazione contabile completa”.
E' ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato e tale deve considerarsi, vieppiù, la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta, restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore (attore in senso sostanziale).
La contestazione, inoltre, si appalesa irrilevante e non pertinenti alla fattispecie in esame, ove si consideri la specifica tipologia di operazione finanziaria di cui trattasi (che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo). Traendo, infatti, origine la pretesa creditoria da un contratto di finanziamento, attesa la predeterminazione della rata mensile indicata in contratto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società mutuante, è sufficiente la produzione del contratto con il relativo piano di ammortamento.
Avendo la società opposta formito la prova documentale del proprio credito, la richiesta dell'opponente di una
“dettagliata analisi contabile previa esibizione da parte del creditore di TUTTI gli estratti conto riferiti al rapporto”, sul presupposto che, il contratto di finanziamento sarebbe affetto “da molteplici vizi e costi occulti” si appalesa inammissibile siccome formulata in modo generico e priva di puntuali elementi di riscontro probatorio.
In siffatto contesto, alla carenza delle allegazioni di parte opponente non può supplire l'invocata Ctu (che, pur essendo un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, non è un mezzo istruttorio in senso proprio nè costituisce un mezzo sostitutivo dell'onus probandi, gravante sulla parte che deduce presunte anomalie del contratto di finanziamento) tendenzialmente diretta a compiere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'opponente deduce, infine, la nullità della fideiussione prestata per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., in quanto redatta su modulo standard 2003 predisposto dall'ABI e, quindi, stipulato in violazione dell'art. 2 (“divieto di intese anticoncorrenziali”) L. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), in conformità a quanto accertato dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 02/05/2005, alla luce della intervenuta sentenza a Sez. Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021 sulle fideiussini omnibus.
Le clausole incriminate sono: la cosiddetta “clausola di riviviscenza” (art. 2); la “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” (art.6) e la “clausola di sopravvivenza” (art.8).
Sull'argomento la giurisprudenza, anche di legittimità, si era divisa assumendo delle posizioni contrastanti.
La quaestio è stata affrontata e chiarita mediante quattro recentissime pronunce emesse dalla Corte di legittimità nel gennaio 2025. Con tre provvedimenti (nn. 657, 660 e 675) la stessa terza sezione civile ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Di pari tenore la condivisibile Ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17/01/2025.
Con la predetta pronuncia, in particolare, la Corte, confermando le precedenti decisioni, esclusa l'ipotesi di nullità totale della fideiussione, ha infatti circoscritto la possibilità di dichiarare la nullità parziale alle sole fideiussioni omnibus, escludendola per le fideiussioni specifiche.
La Corte ha ribadito, inoltre, che il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia.
La rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole 2, 6, 8, delle fideiussioni, in quanto riproducenti lo schema
ABI già oggetto del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005 è, infatti, subordinata alla circostanza che detta nullità emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
Occorre produrre in giudizio, oltre al contratto di fideiussione omnibus, anche il provvedimento - amministrativo - di Banca d'Italia n. 55/2005 nonchè il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, per verificare l'effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella garanzia contestata rispetto a quelle oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
L'omessa produzione dei predetti documenti implica il rigetto della domanda, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti.
Né al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, da un lato, la sua produzione non può che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, il giudice non può tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce della Suprema Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.
Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni).
A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il citato provvedimento;
men che meno sarà pertanto invocabile, al riguardo, il “fatto” notorio – da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (cfr. Cass. 19/12/2025 n.33472; Cass.
15/02/2024, n. 4182).
Nello specifico, non essendo stato ritualmente prodotto il provvedimento amministrativo di Banca d'Italia n.
55/2005 né lo schema predisposto dall'Abi oggetto dei rilievi della Banca di Italia, è precluso a questo giudice l'accertamento della fondatezza della dedotta corrispondenza ad esso delle clausole in questione.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 853/2023 reso dal Tribunale di Taranto su ricorso Parte_1 della el procedimento monitorio n. 2516/2023 r.g., ogni Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 28/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
AREA CIVILE-Sez. 2°
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Valerio L.G. Seclì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3943/2023 promossa da:
, con l'Avv. Stefania De Vincentis (PEC: Parte_1 Email_1
OPPONENTE contro
per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_2
[...
, in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Marco Pesenti (PEC: Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28/02/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo n. 853/2023 reso dal Tribunale di Taranto nel procedimento monitorio n. 2516/2023 r.g., ottenuto dalla e per essa dalla Controparte_1 mandataria quale cessionaria del credito (trasferito a seguito di operazione di Controparte_2 scissione parziale) derivante dal finanziamento chirografario n. 741659961 di €. 49.500,00, stipulato il
24/02/2014, tra e la cedente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, nei confronti del Parte_2 predetto debitore mutuatario e – per quel che qui interessa - di , quale fideiussore solidale, Parte_1 per il pagamento dell'importo garantito di €. 24.000,00, oltre accessori e le spese del monitorio.
ha proposto opposizione deducendo: l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto perché “concesso Parte_1 sulla base dei soli saldoconti e non della documentazione contabile completa”; il difetto di legittimazione attiva della società opposta;
l'esistenza di vizi e costi occulti del contratto di finanziamento;
la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust. Ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: revocare, preliminarmente, il decreto ingiuntivo opposto n. 853 del 31.05.2023 R.G. n. 2516/2023 in quanto invalido poiché concesso sulla scorta dei soli saldoconti e non di documentazione completa;
in via ulteriormente preliminare dichiarare nullo e/o inefficace e/o revocare, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Taranto n. 853 del 31.05.2023 R.G. n.
2516/2023 per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto;
in via ancora preliminare accertare la nullità parziale della fideiussione omnibus sottoscritta dalla Sig.ra per contrarietà a norme Parte_1 imperative e la conseguente avvenuta decadenza della società procedente dal diritto di chiedere
l'adempimento al fideiussore;
in via gradata accertare la somma effettivamente dovuta sulla scorta della corretta applicazione dei tassi di interesse e della decurtazione delle maggiori somme indebitamente addebitate;
condannare la società convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Costituendosi in giudizio, la e per essa dalla mandataria Parte_3
ha contestato variamente gli assunti dell'opponente deducendone l'infondatezza, Controparte_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese.
Ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, poiché la spiegata opposizione non è fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione ex art. 648 c.p.c.; disporre lo svolgimento della prima udienza mediante collegamenti audiovisivi a distanza, nei modi e nei termini di cui all'art. 127 bis c.p.c. o in subordine, mediante lo scambio di sintetiche note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; Nel merito, in via principale : - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata : - nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque l'opponente al pagamento in favore della convenuta opposta della somma complessiva di Euro 24.000,00, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive”.
Verificata la condizione di procedibilità ex art. 5 D.lgs n. 28/2010, stante l'esperimento, con esito negativo, della mediazione espletata in data 05/12/2023 dinanzi all'organismo “InMedio”, all'udienza del 19/01/2024 il giudizio, di natura documentale, veniva rimesso per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 24/5/2024. Alla predetta udienza la causa veniva riservata per la decisione.
Con ordinanza resa fuori udienza in data 28/11/2024, la causa veniva rimessa sul ruolo per chiarimenti.
Agli esposti fini ed, all'esito, per la decisione previa discussione orale, veniva fissata l'udienza del 28/02/2025.
All'udienza odierna, forniti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione orale, la causa è stata decisa con separato provvedimento mediante lettura alle parti. Ora, con riguardo agli assunti delle parti, deve essere innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare inerente il difetto di legittimazione della società opposta ad esigere il pagamento del credito giudizialmente postulato, sollevata dall'opponente in ragione dell'asserita carenza di prova documentale attestante la cessione.
Il concetto di legittimazione attiva nella specie risulta impropriamente declinato dall'opponente, in quanto la legittimazione ad agire – come noto - difetta solo laddove, dalla stessa prospettazione della domanda, emerga che la società ricorrente-opposta non sia titolare della relativa posizione attiva, attenendo di contro al merito della causa la questione relativa all'effettiva titolarità di detta posizione.
Nel caso di specie, la società opposta, affermandosi titolare esclusiva del credito in forza di contratto di cessione, consente di rilevare dalla sua stessa prospettazione la sussistenza della legitimatio ad causam.
L'eccezione è infondata anche sotto il profilo della effettiva titolarità attiva del diritto azionato.
Dalla documentazione versata in atti dalla società opposta risulta che, il credito derivante dal finanziamento n. 741659961 di €. 49.500,00, stipulato il 24/02/2014 tra e la Banca Monte dei Paschi di Parte_2
Siena S.p.A, in relazione al quale ha formalmente assunto l'obbligazione solidale fideiussoria di Parte_1 restituzione limitatamente all'importo garantito di €. 24.000,00, è stato oggetto di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B, nell'ambito di un'operazione di scissione parziale ex art. 2506 c.c. (v. atto per notar dott. Per_1
i Siena del 25.11.2020, rep. 39.399, racc. 20.019)
[...]
L'opponente non ha contestato la stipula di detto contratto tanto meno la paternità delle sottoscrizioni (sicché tale circostanza deve ritenersi pacificamente acquisite in giudizio e porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c.), limitandosi a contestazioni generiche che investono la (in)idoneità della documentazione allegata dalla ricorrente-opposta a supporto della pretesa creditoria.
Da parte sua, la società opposta ha prodotto in atti già nella fase monitoria: il contratto di finanziamento;
il contratto di fideiussione;
l'Avviso in G.U. del 29/12/2020 attestante il trasferimento, a decorrere dal
1/12/2020, da parte della di un compendio di crediti deteriorati ad ttraverso una CP_3 CP_1 scissione parziale, come da atto notarile;
la formale dichiarazione della cedente, che conferma l'avvenuta cessione dei crediti (Cass. 16/4/2021 n. 10200); l'inclusione del credito in questione, con NDG 99332899, nel compendio trasferito verificabile attraverso il sito web di . CP_1
La pretesa creditoria risulta, pertanto, supportata da riscontri documentali puntuali e specifici, analiticamente indicati ed allegati, costituenti prova idonea e adeguata della pretesa creditoria azionata in via monitoria e della titolarità della relativa posizione soggettiva vantata in giudizio dalla società opposta, anche secondo i canoni del giudizio ordinario di merito.
Avendo la società opposta fornito la prova documentale della fonte negoziale del proprio diritto, era onere dell'opponente (convenuta in senso sostanziale) fornire la prova del fatto estintivo della pretesa creditoria, ovvero dell'avvenuto adempimento, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova (SS. UU. nr.
13533/2001).
Purtuttavia, l'opponente eccepisce la mancanza di prova della specifica inclusione del credito ceduto nell'atto di cessione.
La deduzione – per come formulata - non integra, di per sé, una contestazione specifica di un fatto (allegato dalla società opposta) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. (occorrendo, agli esposti fini, che la parte deduca esplicitamente che il fatto dedotto non è storicamente accaduto), ma si esaurisce nella semplice osservazione della mancanza di prova di quel fatto. L'esame che, in tal caso, il giudice deve condurre deve limitarsi alla valutazione della documentazione versata in atti dal cessionario al fine di stabilire la valenza- adeguatezza della stessa a costituire o meno prova idonea agli esposti fini.
Per inciso, va tenuto presente che, la prova dell'inserimento della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti, non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, anche indiziario e, quindi anche in base a presunzioni.
Ad avviso di questo giudicante, la titolarità del credito in capo alla società opposta, quale cessionaria, può inferirsi da un esame congiunto degli elementi evincibili dalla documentazione depositata in atti dalla medesima società.
Nella specie – come detto - dal compendio probatorio versato in atti emergono una serie di elementi documentali sintomatici, ovvero delle circostanze di fatto, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa dell'inclusione della singola posizione nel novero dei rapporti ceduti e, quindi, della titolarità in capo al cessionario del diritto giudizialmente postulato.
Giova evidenziare, inoltre, che, la prova della cessione e, quindi della titolarità sostanziale del credito azionato, può essere integrata da atti di intimazione del cessionario (citazione, ricorso monitorio, ecc. - cfr. Cass. n.
20495/2020; Cass. n. 12734/2021; Cass. n. 10200/2021).
Opinare diversamente significherebbe, tra l'altro, privare - senza alcuna apparente ragione logico-giuridica - di qualsiasi valenza probatoria il possesso da parte di di Controparte_1 tutta la documentazione riferita al finanziamento, dei dati e dei documenti personali del debitore ceduto e del fideiussore (Cass. 16/4/2021, n. 10200).
All'uopo, va rilevato che, la pendenza di una procedura di sovraindebitanento attivata dal debitore ai sensi della legge n. 3/2012 incide unicamente sulla procedura esecutiva ma non preclude al creditore di agire in sede giudiziale, con ricorso monitorio, al fine di precostituirsi un titolo esecutivo a tutela delle proprie ragioni di credito. L'opponente deduce inoltre l'invalidità del decreto ingiuntivo opposto perché “concesso sulla base dei soli saldoconti e non della documentazione contabile completa”.
E' ius receptum il principio, formatosi sul solco di una giurisprudenza granitica, che, ai fini dell'emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato e tale deve considerarsi, vieppiù, la documentazione allegata in sede monitoria dalla società opposta, restando salvo, nel giudizio di opposizione, lo stabilire la completezza o meno della documentazione allegata dal creditore (attore in senso sostanziale).
La contestazione, inoltre, si appalesa irrilevante e non pertinenti alla fattispecie in esame, ove si consideri la specifica tipologia di operazione finanziaria di cui trattasi (che prevede un'obbligazione restitutoria fissa, sebbene frazionata nel tempo). Traendo, infatti, origine la pretesa creditoria da un contratto di finanziamento, attesa la predeterminazione della rata mensile indicata in contratto, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società mutuante, è sufficiente la produzione del contratto con il relativo piano di ammortamento.
Avendo la società opposta formito la prova documentale del proprio credito, la richiesta dell'opponente di una
“dettagliata analisi contabile previa esibizione da parte del creditore di TUTTI gli estratti conto riferiti al rapporto”, sul presupposto che, il contratto di finanziamento sarebbe affetto “da molteplici vizi e costi occulti” si appalesa inammissibile siccome formulata in modo generico e priva di puntuali elementi di riscontro probatorio.
In siffatto contesto, alla carenza delle allegazioni di parte opponente non può supplire l'invocata Ctu (che, pur essendo un mezzo a disposizione del giudice per l'interpretazione dei fatti di causa, non è un mezzo istruttorio in senso proprio nè costituisce un mezzo sostitutivo dell'onus probandi, gravante sulla parte che deduce presunte anomalie del contratto di finanziamento) tendenzialmente diretta a compiere una indagine meramente esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
L'opponente deduce, infine, la nullità della fideiussione prestata per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., in quanto redatta su modulo standard 2003 predisposto dall'ABI e, quindi, stipulato in violazione dell'art. 2 (“divieto di intese anticoncorrenziali”) L. n. 287/1990 (c.d. legge antitrust), in conformità a quanto accertato dalla Banca d'Italia con il provvedimento del 02/05/2005, alla luce della intervenuta sentenza a Sez. Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30.12.2021 sulle fideiussini omnibus.
Le clausole incriminate sono: la cosiddetta “clausola di riviviscenza” (art. 2); la “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.” (art.6) e la “clausola di sopravvivenza” (art.8).
Sull'argomento la giurisprudenza, anche di legittimità, si era divisa assumendo delle posizioni contrastanti.
La quaestio è stata affrontata e chiarita mediante quattro recentissime pronunce emesse dalla Corte di legittimità nel gennaio 2025. Con tre provvedimenti (nn. 657, 660 e 675) la stessa terza sezione civile ha escluso l'applicabilità alle fideiussioni specifiche della nullità parziale per conformità allo schema ABI.
Di pari tenore la condivisibile Ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17/01/2025.
Con la predetta pronuncia, in particolare, la Corte, confermando le precedenti decisioni, esclusa l'ipotesi di nullità totale della fideiussione, ha infatti circoscritto la possibilità di dichiarare la nullità parziale alle sole fideiussioni omnibus, escludendola per le fideiussioni specifiche.
La Corte ha ribadito, inoltre, che il provvedimento ABI va tempestivamente prodotto in quanto non soggiace al principio iura novit curia.
La rilevabilità d'ufficio della nullità delle clausole 2, 6, 8, delle fideiussioni, in quanto riproducenti lo schema
ABI già oggetto del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2/5/2005 è, infatti, subordinata alla circostanza che detta nullità emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa.
Occorre produrre in giudizio, oltre al contratto di fideiussione omnibus, anche il provvedimento - amministrativo - di Banca d'Italia n. 55/2005 nonchè il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2003, per verificare l'effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella garanzia contestata rispetto a quelle oggetto di censura da parte di Banca d'Italia.
L'omessa produzione dei predetti documenti implica il rigetto della domanda, trattandosi di provvedimenti ed atti amministrativi sottratti al principio iura novit curia e non valutabili dal giudice ove non tempestivamente prodotti.
Né al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, da un lato, la sua produzione non può che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, il giudice non può tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce della Suprema Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia.
Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito, infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del “diritto”, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni).
A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il citato provvedimento;
men che meno sarà pertanto invocabile, al riguardo, il “fatto” notorio – da intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (cfr. Cass. 19/12/2025 n.33472; Cass.
15/02/2024, n. 4182).
Nello specifico, non essendo stato ritualmente prodotto il provvedimento amministrativo di Banca d'Italia n.
55/2005 né lo schema predisposto dall'Abi oggetto dei rilievi della Banca di Italia, è precluso a questo giudice l'accertamento della fondatezza della dedotta corrispondenza ad esso delle clausole in questione.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, confermato il D.I. opposto.
La peculiarità della controversia, l'esistenza stessa di una polifonia interpretativa sulle questioni poste a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 853/2023 reso dal Tribunale di Taranto su ricorso Parte_1 della el procedimento monitorio n. 2516/2023 r.g., ogni Controparte_1 diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Taranto il 28/02/2025.
Il Giudice
dr. Valerio L.G. Seclì