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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10911/2022 R.G.L., avente a oggetto impugnativa provvedimento di sospensione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Salvatore Trigila;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Silvestro CP_1
Vitale e Alessandro Gullo;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 10.11.2022, l'odierno ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) ritenere e dichiarare la nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata con lettera del 17.05.2022 per violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 nonché del procedimento di cui all'art. 72 CCNL di settore;
2) in via di subordine, pronunciare la illegittimità e
l'annullamento della sanzione irrogata con lettera del 17.05.2022 per violazione dell'art.
72 CCNL di settore in considerazione della insussistenza di sanzione disciplinare tipizzata che preveda la sospensione a tempo indeterminato dal lavoro e dalla retribuzione;
3) in via di gradato subordine, pronunciare la illegittimità e l'annullamento della sanzione irrogata con lettera del 17.05.2022 per insussistenza di inadempimento;
4) in ogni caso di accoglimento delle domande articolate ai punti 1), 2) e 3) che precedono, condannare
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma CP_1 di € 1.404,45 a titolo di restituzione della retribuzione indebitamente decurtata al ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare la Società convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di averne fatta anticipazione”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente espone che è stato assunto dalla CP_1
a decorrere dall'1.11.2015 con la qualifica di “operatore ecologico” ex liv. 3
[...]
parametro A del CCNL;
che a seguito della visita medica del 10.1.2020 è stato dichiarato
“…idoneo con limitazioni: controindicato lo svolgimento di compiti che prevedano uso delle braccia al di sopra delle spalle – esclusione dalla stazione eretta prolungata”; che tale giudizio è stato confermato anche nelle visite periodiche successive;
che da novembre
2020 è stato adibito dalla società resistente a mansioni di pulizia dei locali esterni e interni dell'autoparco, al cambio delle schede di marcia degli automezzi aziendali con relativa consegna ai conducenti, alla sanificazione degli automezzi e al trasporto e consegna presso l'isola ecologica dei sacchetti dell'immondizia da consegnare all'utenza che conferisce i relativi rifiuti;
che egli ha sempre svolto le predette mansioni con diligenza;
che nel mese di maggio 2022 la resistente gli ha comunicato l'assegnazione, in aggiunta alle CP_2 mansioni già espletate, dell'attività di pulizia dei servizi igienici posti all'interno dell'autoparco; che tale attività è stata svolta fino al mese di aprile da una cooperativa di pulizie con regolare contratto;
che egli ha da subito manifestato il proprio dissenso a svolgere tali ultime mansioni poiché non rientranti in quelle dell'operatore ecologico né contemplate dal vigente CCNL per tutte le figure di operaio;
che la scelta datoriale è stata dettata da criteri di risparmio di spesa poiché non è stato rinnovato il contratto con la cooperativa di pulizie e la società resistente non è in possesso di alcuna professionalità per tale genere di mansioni;
che con nota del 17.5.2022 la società resistente, richiamando il giudizio medico, gli ha comunicato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con decorrenza immediata e sino a riforma del giudizio del medico competente;
che con nota del 18.5.2022 egli ha contestato il predetto provvedimento invitando l'azienda a riassegnarlo alle mansioni in precedenza svolte;
che tale contestazione è rimasta tuttavia priva di riscontro;
che la resistente con successiva nota del 7.6.2022 ha ribadito CP_2
l'ordine di servizio del 17.5.2022 con riguardo all'assegnazione dell'attività di pulizia dei servizi igienici e lo ha invitato a riprendere servizio con tali mansioni a partire dal
9.6.2022; che con pec del 24.6.2022 egli ha ribadito le proprie ragioni e ha evidenziato che
2 “il rifiuto” indicato dalla società resistente è riferito esclusivamente alla pulizia dei servizi igienici in quanto mansioni inesigibili secondo il CCNL vigente, invitando quindi l'azienda a rivalutare la complessiva situazione che si palesa quale illegittima sanzione disciplinare irrogata senza il rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. n. 300/1970 e di quella dell'art. 72 del CCNL di settore, con illegittima decurtazione di € 936,30 dalla busta paga del mese di maggio;
che la società resistente ha decurtato anche € 468,15 dalla busta paga di giugno e con nota del 12.7.2022 gli ha contestato l'addebito disciplinare per i “rifiuti” espressi in data 17.6.2022, 30.6.2022 e 6.7.2022 “con specifico riferimento alla pulizia dei servizi igienici del suddetto sito aziendale”; che con pec del 18.7.2022 egli ha comunicato le proprie ragioni, ma la società resistente con nota del 21.7.2022 gli ha irrogato la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
che avverso la predetta sanzione del 21.7.2022 egli ha proposto tempestiva impugnazione con richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, con istanza inoltrata dal proprio sindacato in data 25.7.2022; che la società resistente ha ribadito le predette CP_3 mansioni con la disposizione di servizio n. 11/2022 dell'1.10.2022, affissa nella bacheca aziendale dell'autoparco; che egli ha contestato ciò con pec del 14.10.2022; che il provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione datato 17.5.2022 è nullo per violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e dell'art. 72 CCNL di settore, nonché illegittimo per insussistenza dell'inadempimento.
Con memoria difensiva depositata in data 19.1.2023, si è costituita in giudizio la società resistente svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “… ritenere e dichiarare inammissibili le domande di cui al ricorso indicato in epigrafe o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito
2.1. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.2.
Fatti di causa
.
2.2.1. A tal fine, giova innanzitutto richiamare i fatti di causa.
3 Siccome risulta dalla documentazione in atti e incontestato tra le parti, il ricorrente è stato assunto dalla società resistente in data 1.11.2015 con qualifica di operatore ecologico ex livello 3 parametro A del CCNL Fise (cfr. doc. nn. 6 e 7 di parte ricorrente).
Il ricorrente è stato sottoposto a visita medica in data 10.1.2020, 20.7.2020,
18.1.2021 e infine 3.2.2022, ricevendo il seguente giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni: “controindicato lo svolgimento di compiti che prevedano uso delle braccia al di sopra delle spalle – esclusione dalla stazione eretta prolungata” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
Come allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato da parte resistente,
a fronte di tale giudizio medico, la società dal novembre 2020 ha adibito il ricorrente a mansioni di pulizia dei locali esterni ed interni dell'autoparco, al cambio delle schede di marcia degli automezzi aziendali con relativa consegna ai conducenti, alla sanificazione degli automezzi e al trasporto e consegna presso l'isola ecologica dei sacchetti dell'immondizia da consegnare all'utenza che conferisce i relativi rifiuti (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso e pagg. 2 e 3 della memoria difensiva).
Infine, siccome parimenti incontestato tra le parti, nel mese di maggio 2022 la società resistente ha assegnato al ricorrente – in aggiunta alle mansioni già espletate – anche l'attività di pulizia dei servizi igienici posti all'interno dell'autoparco, stante l'avvenuta risoluzione dal mese di aprile dell'appalto precedentemente sussistente con una ditta esterna, mentre il ricorrente ha manifestato il proprio rifiuto a svolgere la predetta attività aggiuntiva (cfr. pag. 2 del ricorso, pag. 3 della memoria difensiva e doc. n. 2 ivi allegato).
2.2.2. A fronte di ciò, con la contestata nota del 17.5.2022 avente a oggetto
“Rapporto di lavoro subordinato. Giudizio di idoneità alla mansione del 03.02.2022”, la società resistente ha comunicato al ricorrente quanto segue: “Con riferimento al provvedimento del medico competente del 03.02.2022, allegato alla presente, con il quale
è stato espresso il giudizio con le seguenti limitazioni: controindicato lo svolgimento di compiti che prevedano uso delle braccia al di sopra delle spalle. ESCLUSIONE DALLA STAZIONE ERETTA PROLUNGATA;
premesso che la S.V. è inquadrata al livello 3 con mansione di operatore ecologico e pertanto non può svolgere nessuna attività, riconducibile a detto profilo professionale;
considerato che
Le è stato attribuito l'incarico di pulizia dell'autoparco aziendale (inclusi i locali aziendali e servizi igienici) che è confacente al suddetto giudizio, ma LA ha manifestato un netto rifiuto;
4 tenuto conto che in azienda non è disponibile alcun'altra attività compatibile con il Suo profilo professionale, disponiamo la Sua sospensione dall'attività normalmente svolta con decorrenza immediata e sino a riforma del giudizio del medico competente.
Quanto sopra ai fini della tutela della Sua salute e della Sua integrità psico-fisica.
Conseguentemente, in assenza di prestazione lavorativa per fatto non imputabile alla società, resterà sospesa la corresponsione del trattamento economico ma non dell'anzianità di servizio” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente e doc. n. 3 di parte resistente).
2.2.3. Il predetto provvedimento di sospensione è stato contestato dal ricorrente a mezzo del proprio sindacato con nota del 18.5.2022 (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Con la citata nota del 18.5.2022, in particolare, è stata contestata “…la sospensione dell'attività lavorativa del sig. , in quanto il sig. svolge il Parte_1 Parte_1 lavoro con le attuali limitazioni già da circa un anno e mezzo presso l'autoparco e la visita effettuata il 3/02/2022 lo ha giudicato idoneo con le limitazioni già note. Si tiene a precisare che i locali aziendali e i servizi igienici fino a circa 2 mesi fa erano affidati ad una ditta esterna che svolgeva le pulizie specifiche. Pertanto invitiamo l'Azienda a integrare immediatamente il sig. al lavoro fin qui svolto…” (cfr. doc. n. 3 di Parte_1
parte ricorrente, cit.).
2.2.4. Con successivo ordine di servizio del 7.6.2022 la ha ribadito CP_1
l'assegnazione delle predette mansioni nei seguenti termini: “…Facendo seguito alla nostra comunicazione del 17.05.2022 e riscontrando la nota sindacale del 18.05.2022, ribadiamo l'ordine di servizio relativo all'espletamento delle mansioni affidatele nell'autoparco aziendale (pulizie delle aree esterne e dei locali interni inclusi i servizi igienici) che sono compatibili con le limitazioni funzionali indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità alla mansione del 03.02.2022. Disponiamo pertanto che la S.V. dal
9.06.2022 svolga le mansioni suindicate. La informiamo che la scrivente società non ha alcuna alternativa nell'affidamento alla S.V. di mansioni che rispondano alle limitazioni funzionali suddette, compresi quelli di spazzamento manuale poiché i servizi di spazzamento sono affidati ad un'impresa in subappalto. […]” (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e doc. n. 4 di parte resistente).
2.2.5. Il ricorrente ha contestato la predetta sospensione del 17.5.2022 con nota del
24.6.2022 (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
2.2.6. Con successiva nota del 12.7.2022 la resistente ha formulato nei CP_2
confronti del ricorrente una contestazione disciplinare per il suo rifiuto di svolgere la mansione di pulizia anche dei servizi igienici del sito aziendale e tale procedimento
5 disciplinare si è concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre giorni;
detto provvedimento è stato impugnato dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 l. 300/1970 mediante istanza di costituzione di collegio di conciliazione e arbitrato (cfr. doc. nn.
8-11 di parte ricorrente e doc. n. 5 di parte resistente).
Siccome precisato da parte ricorrente e confermato da parte resistente, il predetto provvedimento disciplinare non costituisce oggetto del presente giudizio (cfr. pag. 5 del ricorso e pagg. 4 e 5 della memoria difensiva).
2.2.7. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato – unicamente – la sospensione disposta dalla società resistente con il contestato provvedimento del 17.5.2022, eccependone la nullità e l'illegittimità per la mancata preventiva contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7 St. Lav., per violazione dell'art. 72 del CCNL Fise, nonché per l'insussistenza dell'inadempimento.
La società resistente ha invece contestato le prospettazioni attoree, ribadendo la legittimità del provvedimento di sospensione del 17.5.2022.
2.3. Violazione art. 7 l. 300/1970 e art. 72 del CCNL Fise CP_4
2.3.1. Innanzitutto, va esamina a disattesa la censura attorea concernente l'asserita violazione dell'art. 7 St. Lav. e dell'art. 72 del CCNL Fise Assoambiente.
Il richiamato art. 7 St. lav., rubricato “Sanzioni disciplinari”, stabilisce al co. 2 che
“…Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. […]”.
L'art. 72 del CCNL Fise Assoambiente, rubricato “Provvedimenti disciplinari”, ai commi 6 e 7 dispone che: “…6. L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa. 7. Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata […]” (cfr. doc.
n. 14 di parte ricorrente).
Sotto tale profilo, in particolare, il ricorrente ha dedotto che “...La società convenuta con la lettera del 17.05.2022 ha di fatto mosso al Lavoratore un addebito disciplinare e, al tempo stesso, ha inflitto la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a tempo indeterminato (testualmente “sino a riforma del giudizio del medico competente”), senza dargli alcuna possibilità di esporre le proprie giustificazioni e difese.
6 La sanzione così inflitta (che ha portato alla sopra documentata decurtazione della retribuzione per complessivi € 1.404,45) è palesemente nulla e/o inefficace e/o comunque annullabile per aperta violazione del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, avendo la società convenuta proceduto simultaneamente a contestazione, giudizio e condanna senza concedere al lavoratore i tempi e i modi per svolgere le proprie difese e giustificazioni. Peraltro risulta violato anche l'art. 72 CCNL del Controparte_5
21.03.2012 (che si allega in versione integrale- doc. 14), che ricalca esattamente la procedura prevista dal richiamato art. 7 […]” e che “… l'art. 72, clausola 1, lett. d) del richiamato CCNL prevede la sospensione dal lavoro e della retribuzione “fino ad un massimo di dieci giorni”, ragion per cui risulta palese l'abuso e l'arbitrio di CP_1 nella determinazione di una sanzione che non risulta tipizzata dal relativo CCNL. […]”
(cfr. pagg.
6-7 del ricorso).
2.3.2. L'assunto attoreo non appare fondato.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, nella specie non viene in rilievo una sanzione disciplinare – a cui unicamente si applicano le invocate previsioni dell'art. 7 l.
300/1970 e dell'art. 72 CCNL –, quanto piuttosto un provvedimento di sospensione connesso sia al giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni espresso dal medico competente, sia al rifiuto del lavoratore di svolgere l'ulteriore mansione individuata dal datore di lavoro come alternativa e confacente al suo stato di salute.
2.3.3. Sotto tale profilo occorre infatti evidenziare che, per un verso, nel provvedimento di sospensione del 17.5.2022, dopo essere stato richiamato il citato giudizio medico del 3.2.2022, è stato precisato che “…la S.V. è inquadrata al livello 3 con mansioni di operatore ecologico e pertanto non può svolgere nessuna attività, riconducibile a detto profilo professionale”, che “…le è stato attribuito l'incarico di pulizia dell'autoparco aziendale (inclusi i locali aziendali e servizi igienici) che è confacente al suddetto giudizio, ma LA ha manifestato un netto rifiuto” e che “…tenuto conto che in azienda non è disponibile alcun'altra attività compatibile con il Suo profilo professionale, disponiamo la
Sua sospensione dall'attività normalmente svolta con decorrenza immediata e sino a riforma del giudizio del medico competente. [...]” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente, cit.).
Per altro verso, anche nella propria memoria difensiva la società resistente ha ribadito che “...la nota aziendale in questione non è un provvedimento disciplinare non essendo stata contestata allo alcuna violazione comportamentale […]” (cfr. Parte_1
ivi pag. 6).
7 Siccome emerge dalla documentazione in atti oltreché incontestato tra le parti,
d'altronde, il procedimento disciplinare è stato attivato dalla società resistente con successiva contestazione del 12.7.2022 e lo stesso si è concluso con provvedimento del
21.7.2022 (cfr. doc. nn.
8-11 di parte ricorrente e doc. n. 5 di parte resistente, cit.), pacificamente non oggetto del presente procedimento.
2.3.4. Stante quanto sopra, in definitiva, essendo l'impugnato provvedimento di sospensione del 17.5.2022 connesso al giudizio di idoneità alla mansione con limitazione espresso dal medico competente, al rifiuto del ricorrente di svolgere l'ulteriore mansione individuata dal datore di lavoro (id est: pulizia dei servizi igienici dell'autoparco) e alla dedotta indisponibilità di “…alcun'altra attività compatibile con il Suo profilo professionale”, non viene nella specie in rilievo una sanzione disciplinare, sicché non trova applicazione il procedimento – disciplinare – previsto dall'invocato art. 7 St. Lav. né le invocate disposizioni dell'art. 72 del CCNL di settore.
Va, pertanto, disattesa la censura in esame.
2.4. Legittimità sostanziale del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 17.5.2022.
2.4.1. Ciò posto, va esaminata e accolta la censura attorea concernente l'illegittimità del provvedimento di sospensione per insussistenza di un inadempimento idoneo a giustificarla.
2.4.2. Al riguardo deve premettersi e ribadirsi che, da un lato, il ricorrente ha limitato l'oggetto d'esame al solo provvedimento del 17.5.2022, mentre la successiva sanzione disciplinare irrogata in data 21.7.2022 risulta impugnata innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato (cfr. da ultimo verbale di udienza del 29.11.2024); dall'altro lato, la contestata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dal datore di lavoro con la nota del 17.5.2022 non ha natura disciplinare.
2.4.3. Occorre, dunque, verificare se tale sospensione disposta dal datore di lavoro con nota del 17.5.2022 e proseguita sino al 9.6.2022 (cfr. doc. nn. 4 e 6 di parte ricorrente, pag. 4 della memoria difensiva e doc. n. 4 ivi allegato), seppure priva di natura disciplinare, possa comunque ritenersi giustificata – anche ex art. 1460 c.c. – sulla base dell'allegato rifiuto del ricorrente di svolgere la mansione aggiuntiva di pulizia dei servizi igienici richiesta dal mese di maggio 2022.
Sotto tale profilo, in particolare, nelle note conclusionali del 19.1.2024 la società resistente ha precisato che “…Il rifiuto del ricorrente di svolgere le mansioni assegnategli ha invece determinato la frattura del sinallagma contrattuale tipico del contratto di lavoro
8 (prestazione/retribuzione) per cui la senza intraprendere alcun procedimento CP_1 disciplinare, ha ritenuto opportuno sospendere l'attività lavorativa dello in Parte_1 attesa di un nuovo giudizio del Medico Competente. […]”, mentre il ricorrente ha prospettato nei propri scritti difensivi l'illegittimità della disposta sospensione a fronte del contestato inadempimento invocato dal datore di lavoro.
2.4.4. L'assunto di parte resistente posto a fondamento della sospensione de qua appare infondato.
Ed infatti, in disparte ogni considerazione sulla rilevanza disciplinare della condotta ascritta al ricorrente giacché oggetto di un successivo provvedimento estraneo al presente giudizio, il rifiuto del ricorrente di svolgere soltanto le ulteriori mansioni di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco, a fronte dell'incontestato espletamento delle restanti mansioni già assegnategli dal novembre 2020 per l'accertata idoneità con limitazioni, non configura ex se né una totale impossibilità della prestazione lavorativa, né un inadempimento del ricorrente idoneo a giustificare anche ex art. 1460 c.c. l'integrale rifiuto della società resistente di adempiere alla propria obbligazione retributiva (sub specie di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta con la contestata nota del
17.5.2022).
2.4.5. In termini generali, la Suprema Corte ha evidenziato che “…In base agli artt.
1218 e 1256 cod. civ., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti,
è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da un istituto di riabilitazione nei confronti di una lavoratrice in possesso di un diploma di perfezionamento in psicomotricità conseguito a seguito di un corso annuale, ma sprovvista del titolo di studio previsto dal D.Lgs. n.502 del 1992 applicabile "ratione temporis")” (cfr. C. Cass. 15372/2004).
Come parimenti evidenziato dalla Corte di Cassazione, “Nel contratto di lavoro – ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare dell'una
9 corrisponde l'obbligo di remunerazione dell'altra – ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 c.c., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 c.c. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 c.c. […]” (cfr. C.
Cass. 17353/2012; sull'applicabilità in generale dell'art. 1460 c.c. al rapporto di lavoro, cfr.
C. Cass. n. 11181/2002).
Il richiamato articolo 1460 c.c. stabilisce che “
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
2. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Come altresì precisato dalla Suprema Corte, “…nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio comportamento inadempiente con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti anche con riguardo ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle rispettive inadempienze in relazione alla funzione economico-sociale del contratto ed ai diversi obblighi su ciascuna delle parti gravanti. Tanto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta. Ove, in ipotesi, il comportamento "inadempiente", cronologicamente anteriore, seppure accertato non risulti "grave", non è di buona fede e, quindi, non è giustificato, il rifiuto dell'altra parte di adempiere correttamente alla prestazione secondo le istruzioni fornite (cfr. in tal senso Cass.
7.11.2005 n. 21479 e le pronunce ivi richiamate in motivazione: n. 4743/1998, n. 10668/1999, n. 699/2000, n.
8880/2000). […]” (cfr. C. Cass. n. 10553/2013; cfr. altresì C. Cass. 1168/2000, nonché C.
Cass. 13627/2017, C. Cass. 8880/2000, C. Cass. 11430/2006, C. Cass. 15796/2009 e C.
Cass. 22626/2016).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha osservato che “Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 cod. civ. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata
10 da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto” (cfr. C. Cass.
4743/1998 e C. Cass. 1510/2001).
Come evidenziato dalla Suprema Corte anche con riguardo all'ipotesi di sospensione, in definitiva, “Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (cfr. C. Cass.
2720/2009 e C. Cass. 16822/2003).
2.4.6. Nella specie – come detto – è incontestato che, a seguito del giudizio di idoneità con limitazioni espresso dal medico competente e in attuazione dell'obbligo datoriale di adottare “accomodamenti ragionevoli” (cfr., da ultimo, C. Cass. 14307/2024), il ricorrente dal novembre 2020 sia stato adibito dalla società resistente – per quel che qui rileva – alle mansioni di pulizia delle aree interne ed esterne dell'autoparco e che da tale data il predetto abbia svolto tali nuove mansioni senza eccepire alcunché sul punto.
A fronte di ciò e del perdurante possibile svolgimento delle mansioni alternative di pulizia interna ed esterna assegnate dal novembre 2020, in primo luogo, il rifiuto del ricorrente di svolgere dal maggio 2022 soltanto le ulteriori mansioni di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco configura – al più – un parziale inadempimento rispetto alle obbligazioni gravanti sul lavoratore dopo l'integrazione datoriale delle attività da svolgere per la cessazione dell'appalto con la ditta esterna in precedenza incaricata del servizio.
Sotto tale profilo, infatti, le ulteriori mansioni richieste di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco appaiono riconducibili alle – incontestate – “… mansioni di pulizia dei locali esterni ed interni dell'autoparco” già assegnate al ricorrente e da questi pacificamente accettate e svolte dal novembre 2020, a seguito del giudizio di idoneità con limitazioni espresso dal medico competente.
Ed invero, in difetto di decisive circostanze contrarie dedotte e dimostrate da parte ricorrente, nel concetto di “pulizia dei locali… interni dell'autoparco” (cfr. pag. 1 del ricorso) è sussumibile anche la pulizia dei servizi igienici dello stesso, sicché
l'assegnazione di tale ulteriore mansione da parte della società resistente non può ritenersi
11 di per sé illegittima, non venendo neppure in rilievo “…mansioni mortificanti rispetto alla propria qualifica professionale” (cfr. pag. 12 del ricorso).
Né, la pretesa illegittimità dell'assegnazione può discendere dalle mera circostanza che l'attività di pulizia dei servizi igienici sia stata in precedenza svolta da una cooperativa e che la richiesta di tale ulteriore attività “…rispondesse a criteri di risparmio di spesa e, quindi, di mero profitto, posto che non era stato rinnovato il contratto con la cooperativa di pulizie […]”, ovvero dall'ulteriore e generica deduzione attorea di “…non essere in possesso di alcuna professionalità per tale genere di mansioni” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Stante quanto sopra, il rifiuto del ricorrente di svolgere l'ulteriore mansione richiesta di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco appare configurare un parziale inadempimento rispetto alle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro in corso con la società resistente, a fronte delle restanti e incontestate mansioni alternative svolte – e svolgibili – a seguito dell'anzidetta idoneità con limitazione accertata dal medico competente.
2.4.7. Da ciò discende che, in primo luogo, il rifiuto del ricorrente di svolgere la sola attività di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco non configura di per sé una totale impossibilità della prestazione lavorativa, avuto riguardo all'incontestato possibile espletamento delle restanti mansioni già assegnate al ricorrente dal novembre 2020 in ragione della sua riscontrata idoneità con limitazioni.
Sotto tale profilo, dunque, appaiono insussistenti i presupposti per la contestata sospensione unilaterale disposta dalla società resistente con la nota del 17.5.2022.
2.4.8. Ciò posto, occorre altresì verificare se l'anzidetto parziale inadempimento del ricorrente, per la sua rilevanza e gravità, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto di lavoro in maniera tale da legittimare ex art. 1460 co. 2 c.c., causalmente e proporzionalmente, la sospensione disposta dalla società resistente con la citata nota del
17.5.2022.
Ebbene, sulla base delle deduzioni delle parti e della suesposta ricostruzione fattuale, il parziale inadempimento del ricorrente limitato al solo profilo della pulizia dei servizi igienici non appare ex se sufficiente a giustificare – in considerazione dell'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto e sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito dalla parte – la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dalla con la nota del 17.5.2022, a CP_1
fronte delle restanti e complessive mansioni già svolte dallo sin dal novembre Parte_1
12 del 2020 e ancora espletabili – siccome incontestato – anche successivamente al mese di maggio 2022.
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa parte resistente, tale sospensione non disciplinare è durata solamente venti giorni circa, avendo la predetta società “…riammesso in servizio il Lavoratore stesso dopo venti giorni, riassegnandogli le mansioni alternative di cui alle precedenti disposizioni di servizio. […]” (cfr. pag. 7 della memoria difensiva).
Ciò dimostra viepiù l'insussistenza sia di una effettiva impossibilità di adibire il ricorrente alle mansioni già svolte dal novembre 2020, sia – per quel che qui rileva – di un integrale inadempimento del ricorrente tale da determinare “…la frattura del sinallagma contrattuale tipico del contratto di lavoro (prestazione/retribuzione)” e, quindi, da giustificare anche ex art. 1460 c.c. la indeterminata sospensione del rapporto di lavoro de quo (cfr., con riferimento all'ipotesi opposta di art. 1460 c.c. invocato dal lavoratore, C.
Cass. 26199/2022 secondo cui “…L'art. 1460 c.c., invocato dall'odierna ricorrente, è applicabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo (Cass. n. 836/2018) […]”).
A tal fine occorre altresì ribadire che il ricorrente, per un verso, ha pacificamente svolto le restanti e generali “…mansioni di pulizia dei locali esterni ed interni dell'autoparco” (diverse dalla pulizia dei servizi igienici) sin dal novembre 2020 (v. supra)
e, per altro verso, ha continuato a svolgere le suindicate e più limitate mansioni anche nel successivo periodo dal 9.6.2022, dopo il provvedimento di riammissione della società resistente e pur in pendenza dell'impugnazione del provvedimento disciplinare del
21.7.2022 (cfr. pagg. 4 e 7 della memoria difensiva;
cfr. altresì verbale di udienza del
29.11.2024, in cui parte resistente ha evidenziato che “…il lavoratore attualmente è presente al lavoro in autoparco ma non svolge completamente tutte le mansioni assegnate
e non occupa tutto l'orario lavorativo, restando inattivo per alcune ore e ciò in attesa della definizione dei procedimenti pendenti”, mentre parte ricorrente ha contestato “…la predetta circostanza, deducendo che il ricorrente continua a svolgere nell'autoparco le stesse mansioni che svolgeva prima del provvedimento impugnato nel presente procedimento”).
Anche sotto questo profilo, in difetto di decisive prove fornite o richieste sul punto dalla società resistente, il parziale inadempimento concernente il solo aspetto aggiuntivo della pulizia dei servizi igienici – a prescindere dalla sua rilevanza disciplinare poiché non rientrante nella presente controversia – non determina di per sé l'impossibilità per la
13 società resistente di continuare ad adibire il ricorrente alle mansioni già assegnategli dal novembre 2020, né appare di tale gravità e rilevanza da legittimare anche ex art. 1460 c.c.
l'unilaterale sospensione non disciplinare del rapporto di lavoro disposta dalla società resistente con l'impugnata nota del 17.5.2022.
2.4.9. Sulla base di quanto suesposto e assorbito ogni ulteriore profilo (anche relativo alla contestata affissione dell'ordine di servizio nella bacheca aziendale, difettando peraltro specifiche domande sul punto nel presente giudizio), in conclusione, il contestato provvedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione del
17.5.2022 deve ritenersi illegittimo e va pertanto annullato.
Da ciò discende il diritto di parte ricorrente a conseguire – anche a titolo risarcitorio
– le retribuzioni perse per l'intero periodo di sospensione, come risultanti dalle incontestate buste paga in atti, così per complessivi € 1.404,45 (id est: € 936,30 per il mese di maggio
2022 + € 468,15 per il mese di giugno 2022; cfr. doc. nn. 6 e 7 di parte ricorrente, cit.).
2.4.10. Stante quanto sopra, la società resistente deve essere condannata a pagare in favore di parte ricorrente, per la superiore causale, la complessiva somma di € 1.404,45.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
3. Spese.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto del rigetto delle deduzioni attoree concernenti la natura disciplinare del provvedimento di sospensione impugnato e dell'accoglimento del ricorso solamente sotto il differente profilo sopra evidenziato, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione del 17.5.2022, che per l'effetto annulla;
condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 1.404,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi
14 legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
compensa le spese di lite.
Catania, 15 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10911/2022 R.G.L., avente a oggetto impugnativa provvedimento di sospensione,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Salvatore Trigila;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv.ti Silvestro CP_1
Vitale e Alessandro Gullo;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 10.11.2022, l'odierno ricorrente ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) ritenere e dichiarare la nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione irrogata con lettera del 17.05.2022 per violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 nonché del procedimento di cui all'art. 72 CCNL di settore;
2) in via di subordine, pronunciare la illegittimità e
l'annullamento della sanzione irrogata con lettera del 17.05.2022 per violazione dell'art.
72 CCNL di settore in considerazione della insussistenza di sanzione disciplinare tipizzata che preveda la sospensione a tempo indeterminato dal lavoro e dalla retribuzione;
3) in via di gradato subordine, pronunciare la illegittimità e l'annullamento della sanzione irrogata con lettera del 17.05.2022 per insussistenza di inadempimento;
4) in ogni caso di accoglimento delle domande articolate ai punti 1), 2) e 3) che precedono, condannare
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma CP_1 di € 1.404,45 a titolo di restituzione della retribuzione indebitamente decurtata al ricorrente, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare la Società convenuta alle spese e compensi del presente giudizio, con distrazione al sottoscritto procuratore che ai sensi dell'art. 93 c.p.c. dichiara di averne fatta anticipazione”.
A sostegno di quanto sopra, il ricorrente espone che è stato assunto dalla CP_1
a decorrere dall'1.11.2015 con la qualifica di “operatore ecologico” ex liv. 3
[...]
parametro A del CCNL;
che a seguito della visita medica del 10.1.2020 è stato dichiarato
“…idoneo con limitazioni: controindicato lo svolgimento di compiti che prevedano uso delle braccia al di sopra delle spalle – esclusione dalla stazione eretta prolungata”; che tale giudizio è stato confermato anche nelle visite periodiche successive;
che da novembre
2020 è stato adibito dalla società resistente a mansioni di pulizia dei locali esterni e interni dell'autoparco, al cambio delle schede di marcia degli automezzi aziendali con relativa consegna ai conducenti, alla sanificazione degli automezzi e al trasporto e consegna presso l'isola ecologica dei sacchetti dell'immondizia da consegnare all'utenza che conferisce i relativi rifiuti;
che egli ha sempre svolto le predette mansioni con diligenza;
che nel mese di maggio 2022 la resistente gli ha comunicato l'assegnazione, in aggiunta alle CP_2 mansioni già espletate, dell'attività di pulizia dei servizi igienici posti all'interno dell'autoparco; che tale attività è stata svolta fino al mese di aprile da una cooperativa di pulizie con regolare contratto;
che egli ha da subito manifestato il proprio dissenso a svolgere tali ultime mansioni poiché non rientranti in quelle dell'operatore ecologico né contemplate dal vigente CCNL per tutte le figure di operaio;
che la scelta datoriale è stata dettata da criteri di risparmio di spesa poiché non è stato rinnovato il contratto con la cooperativa di pulizie e la società resistente non è in possesso di alcuna professionalità per tale genere di mansioni;
che con nota del 17.5.2022 la società resistente, richiamando il giudizio medico, gli ha comunicato la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione con decorrenza immediata e sino a riforma del giudizio del medico competente;
che con nota del 18.5.2022 egli ha contestato il predetto provvedimento invitando l'azienda a riassegnarlo alle mansioni in precedenza svolte;
che tale contestazione è rimasta tuttavia priva di riscontro;
che la resistente con successiva nota del 7.6.2022 ha ribadito CP_2
l'ordine di servizio del 17.5.2022 con riguardo all'assegnazione dell'attività di pulizia dei servizi igienici e lo ha invitato a riprendere servizio con tali mansioni a partire dal
9.6.2022; che con pec del 24.6.2022 egli ha ribadito le proprie ragioni e ha evidenziato che
2 “il rifiuto” indicato dalla società resistente è riferito esclusivamente alla pulizia dei servizi igienici in quanto mansioni inesigibili secondo il CCNL vigente, invitando quindi l'azienda a rivalutare la complessiva situazione che si palesa quale illegittima sanzione disciplinare irrogata senza il rispetto della procedura di cui all'art. 7 L. n. 300/1970 e di quella dell'art. 72 del CCNL di settore, con illegittima decurtazione di € 936,30 dalla busta paga del mese di maggio;
che la società resistente ha decurtato anche € 468,15 dalla busta paga di giugno e con nota del 12.7.2022 gli ha contestato l'addebito disciplinare per i “rifiuti” espressi in data 17.6.2022, 30.6.2022 e 6.7.2022 “con specifico riferimento alla pulizia dei servizi igienici del suddetto sito aziendale”; che con pec del 18.7.2022 egli ha comunicato le proprie ragioni, ma la società resistente con nota del 21.7.2022 gli ha irrogato la sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
che avverso la predetta sanzione del 21.7.2022 egli ha proposto tempestiva impugnazione con richiesta di costituzione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, con istanza inoltrata dal proprio sindacato in data 25.7.2022; che la società resistente ha ribadito le predette CP_3 mansioni con la disposizione di servizio n. 11/2022 dell'1.10.2022, affissa nella bacheca aziendale dell'autoparco; che egli ha contestato ciò con pec del 14.10.2022; che il provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione datato 17.5.2022 è nullo per violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e dell'art. 72 CCNL di settore, nonché illegittimo per insussistenza dell'inadempimento.
Con memoria difensiva depositata in data 19.1.2023, si è costituita in giudizio la società resistente svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “… ritenere e dichiarare inammissibili le domande di cui al ricorso indicato in epigrafe o comunque rigettarle perché destituite di fondamento in fatto
e in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 15.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito
2.1. Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
2.2.
Fatti di causa
.
2.2.1. A tal fine, giova innanzitutto richiamare i fatti di causa.
3 Siccome risulta dalla documentazione in atti e incontestato tra le parti, il ricorrente è stato assunto dalla società resistente in data 1.11.2015 con qualifica di operatore ecologico ex livello 3 parametro A del CCNL Fise (cfr. doc. nn. 6 e 7 di parte ricorrente).
Il ricorrente è stato sottoposto a visita medica in data 10.1.2020, 20.7.2020,
18.1.2021 e infine 3.2.2022, ricevendo il seguente giudizio di idoneità alla mansione con limitazioni: “controindicato lo svolgimento di compiti che prevedano uso delle braccia al di sopra delle spalle – esclusione dalla stazione eretta prolungata” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di parte resistente).
Come allegato da parte ricorrente e non specificamente contestato da parte resistente,
a fronte di tale giudizio medico, la società dal novembre 2020 ha adibito il ricorrente a mansioni di pulizia dei locali esterni ed interni dell'autoparco, al cambio delle schede di marcia degli automezzi aziendali con relativa consegna ai conducenti, alla sanificazione degli automezzi e al trasporto e consegna presso l'isola ecologica dei sacchetti dell'immondizia da consegnare all'utenza che conferisce i relativi rifiuti (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso e pagg. 2 e 3 della memoria difensiva).
Infine, siccome parimenti incontestato tra le parti, nel mese di maggio 2022 la società resistente ha assegnato al ricorrente – in aggiunta alle mansioni già espletate – anche l'attività di pulizia dei servizi igienici posti all'interno dell'autoparco, stante l'avvenuta risoluzione dal mese di aprile dell'appalto precedentemente sussistente con una ditta esterna, mentre il ricorrente ha manifestato il proprio rifiuto a svolgere la predetta attività aggiuntiva (cfr. pag. 2 del ricorso, pag. 3 della memoria difensiva e doc. n. 2 ivi allegato).
2.2.2. A fronte di ciò, con la contestata nota del 17.5.2022 avente a oggetto
“Rapporto di lavoro subordinato. Giudizio di idoneità alla mansione del 03.02.2022”, la società resistente ha comunicato al ricorrente quanto segue: “Con riferimento al provvedimento del medico competente del 03.02.2022, allegato alla presente, con il quale
è stato espresso il giudizio con le seguenti limitazioni: controindicato lo svolgimento di compiti che prevedano uso delle braccia al di sopra delle spalle. ESCLUSIONE DALLA STAZIONE ERETTA PROLUNGATA;
premesso che la S.V. è inquadrata al livello 3 con mansione di operatore ecologico e pertanto non può svolgere nessuna attività, riconducibile a detto profilo professionale;
considerato che
Le è stato attribuito l'incarico di pulizia dell'autoparco aziendale (inclusi i locali aziendali e servizi igienici) che è confacente al suddetto giudizio, ma LA ha manifestato un netto rifiuto;
4 tenuto conto che in azienda non è disponibile alcun'altra attività compatibile con il Suo profilo professionale, disponiamo la Sua sospensione dall'attività normalmente svolta con decorrenza immediata e sino a riforma del giudizio del medico competente.
Quanto sopra ai fini della tutela della Sua salute e della Sua integrità psico-fisica.
Conseguentemente, in assenza di prestazione lavorativa per fatto non imputabile alla società, resterà sospesa la corresponsione del trattamento economico ma non dell'anzianità di servizio” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente e doc. n. 3 di parte resistente).
2.2.3. Il predetto provvedimento di sospensione è stato contestato dal ricorrente a mezzo del proprio sindacato con nota del 18.5.2022 (cfr. doc. n. 3 di parte ricorrente).
Con la citata nota del 18.5.2022, in particolare, è stata contestata “…la sospensione dell'attività lavorativa del sig. , in quanto il sig. svolge il Parte_1 Parte_1 lavoro con le attuali limitazioni già da circa un anno e mezzo presso l'autoparco e la visita effettuata il 3/02/2022 lo ha giudicato idoneo con le limitazioni già note. Si tiene a precisare che i locali aziendali e i servizi igienici fino a circa 2 mesi fa erano affidati ad una ditta esterna che svolgeva le pulizie specifiche. Pertanto invitiamo l'Azienda a integrare immediatamente il sig. al lavoro fin qui svolto…” (cfr. doc. n. 3 di Parte_1
parte ricorrente, cit.).
2.2.4. Con successivo ordine di servizio del 7.6.2022 la ha ribadito CP_1
l'assegnazione delle predette mansioni nei seguenti termini: “…Facendo seguito alla nostra comunicazione del 17.05.2022 e riscontrando la nota sindacale del 18.05.2022, ribadiamo l'ordine di servizio relativo all'espletamento delle mansioni affidatele nell'autoparco aziendale (pulizie delle aree esterne e dei locali interni inclusi i servizi igienici) che sono compatibili con le limitazioni funzionali indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità alla mansione del 03.02.2022. Disponiamo pertanto che la S.V. dal
9.06.2022 svolga le mansioni suindicate. La informiamo che la scrivente società non ha alcuna alternativa nell'affidamento alla S.V. di mansioni che rispondano alle limitazioni funzionali suddette, compresi quelli di spazzamento manuale poiché i servizi di spazzamento sono affidati ad un'impresa in subappalto. […]” (cfr. doc. n. 4 di parte ricorrente e doc. n. 4 di parte resistente).
2.2.5. Il ricorrente ha contestato la predetta sospensione del 17.5.2022 con nota del
24.6.2022 (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente).
2.2.6. Con successiva nota del 12.7.2022 la resistente ha formulato nei CP_2
confronti del ricorrente una contestazione disciplinare per il suo rifiuto di svolgere la mansione di pulizia anche dei servizi igienici del sito aziendale e tale procedimento
5 disciplinare si è concluso con l'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per tre giorni;
detto provvedimento è stato impugnato dal ricorrente ai sensi dell'art. 7 l. 300/1970 mediante istanza di costituzione di collegio di conciliazione e arbitrato (cfr. doc. nn.
8-11 di parte ricorrente e doc. n. 5 di parte resistente).
Siccome precisato da parte ricorrente e confermato da parte resistente, il predetto provvedimento disciplinare non costituisce oggetto del presente giudizio (cfr. pag. 5 del ricorso e pagg. 4 e 5 della memoria difensiva).
2.2.7. Con l'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato – unicamente – la sospensione disposta dalla società resistente con il contestato provvedimento del 17.5.2022, eccependone la nullità e l'illegittimità per la mancata preventiva contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 7 St. Lav., per violazione dell'art. 72 del CCNL Fise, nonché per l'insussistenza dell'inadempimento.
La società resistente ha invece contestato le prospettazioni attoree, ribadendo la legittimità del provvedimento di sospensione del 17.5.2022.
2.3. Violazione art. 7 l. 300/1970 e art. 72 del CCNL Fise CP_4
2.3.1. Innanzitutto, va esamina a disattesa la censura attorea concernente l'asserita violazione dell'art. 7 St. Lav. e dell'art. 72 del CCNL Fise Assoambiente.
Il richiamato art. 7 St. lav., rubricato “Sanzioni disciplinari”, stabilisce al co. 2 che
“…Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. […]”.
L'art. 72 del CCNL Fise Assoambiente, rubricato “Provvedimenti disciplinari”, ai commi 6 e 7 dispone che: “…6. L'azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato
l'addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa. 7. Salvo che per il richiamo verbale, la tempestiva contestazione dell'azienda deve esser effettuata per iscritto. I provvedimenti disciplinari del caso non possono essere adottati, previa specifica comunicazione scritta, prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla contestazione notificata […]” (cfr. doc.
n. 14 di parte ricorrente).
Sotto tale profilo, in particolare, il ricorrente ha dedotto che “...La società convenuta con la lettera del 17.05.2022 ha di fatto mosso al Lavoratore un addebito disciplinare e, al tempo stesso, ha inflitto la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione a tempo indeterminato (testualmente “sino a riforma del giudizio del medico competente”), senza dargli alcuna possibilità di esporre le proprie giustificazioni e difese.
6 La sanzione così inflitta (che ha portato alla sopra documentata decurtazione della retribuzione per complessivi € 1.404,45) è palesemente nulla e/o inefficace e/o comunque annullabile per aperta violazione del procedimento di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, avendo la società convenuta proceduto simultaneamente a contestazione, giudizio e condanna senza concedere al lavoratore i tempi e i modi per svolgere le proprie difese e giustificazioni. Peraltro risulta violato anche l'art. 72 CCNL del Controparte_5
21.03.2012 (che si allega in versione integrale- doc. 14), che ricalca esattamente la procedura prevista dal richiamato art. 7 […]” e che “… l'art. 72, clausola 1, lett. d) del richiamato CCNL prevede la sospensione dal lavoro e della retribuzione “fino ad un massimo di dieci giorni”, ragion per cui risulta palese l'abuso e l'arbitrio di CP_1 nella determinazione di una sanzione che non risulta tipizzata dal relativo CCNL. […]”
(cfr. pagg.
6-7 del ricorso).
2.3.2. L'assunto attoreo non appare fondato.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, nella specie non viene in rilievo una sanzione disciplinare – a cui unicamente si applicano le invocate previsioni dell'art. 7 l.
300/1970 e dell'art. 72 CCNL –, quanto piuttosto un provvedimento di sospensione connesso sia al giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni espresso dal medico competente, sia al rifiuto del lavoratore di svolgere l'ulteriore mansione individuata dal datore di lavoro come alternativa e confacente al suo stato di salute.
2.3.3. Sotto tale profilo occorre infatti evidenziare che, per un verso, nel provvedimento di sospensione del 17.5.2022, dopo essere stato richiamato il citato giudizio medico del 3.2.2022, è stato precisato che “…la S.V. è inquadrata al livello 3 con mansioni di operatore ecologico e pertanto non può svolgere nessuna attività, riconducibile a detto profilo professionale”, che “…le è stato attribuito l'incarico di pulizia dell'autoparco aziendale (inclusi i locali aziendali e servizi igienici) che è confacente al suddetto giudizio, ma LA ha manifestato un netto rifiuto” e che “…tenuto conto che in azienda non è disponibile alcun'altra attività compatibile con il Suo profilo professionale, disponiamo la
Sua sospensione dall'attività normalmente svolta con decorrenza immediata e sino a riforma del giudizio del medico competente. [...]” (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente, cit.).
Per altro verso, anche nella propria memoria difensiva la società resistente ha ribadito che “...la nota aziendale in questione non è un provvedimento disciplinare non essendo stata contestata allo alcuna violazione comportamentale […]” (cfr. Parte_1
ivi pag. 6).
7 Siccome emerge dalla documentazione in atti oltreché incontestato tra le parti,
d'altronde, il procedimento disciplinare è stato attivato dalla società resistente con successiva contestazione del 12.7.2022 e lo stesso si è concluso con provvedimento del
21.7.2022 (cfr. doc. nn.
8-11 di parte ricorrente e doc. n. 5 di parte resistente, cit.), pacificamente non oggetto del presente procedimento.
2.3.4. Stante quanto sopra, in definitiva, essendo l'impugnato provvedimento di sospensione del 17.5.2022 connesso al giudizio di idoneità alla mansione con limitazione espresso dal medico competente, al rifiuto del ricorrente di svolgere l'ulteriore mansione individuata dal datore di lavoro (id est: pulizia dei servizi igienici dell'autoparco) e alla dedotta indisponibilità di “…alcun'altra attività compatibile con il Suo profilo professionale”, non viene nella specie in rilievo una sanzione disciplinare, sicché non trova applicazione il procedimento – disciplinare – previsto dall'invocato art. 7 St. Lav. né le invocate disposizioni dell'art. 72 del CCNL di settore.
Va, pertanto, disattesa la censura in esame.
2.4. Legittimità sostanziale del provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione del 17.5.2022.
2.4.1. Ciò posto, va esaminata e accolta la censura attorea concernente l'illegittimità del provvedimento di sospensione per insussistenza di un inadempimento idoneo a giustificarla.
2.4.2. Al riguardo deve premettersi e ribadirsi che, da un lato, il ricorrente ha limitato l'oggetto d'esame al solo provvedimento del 17.5.2022, mentre la successiva sanzione disciplinare irrogata in data 21.7.2022 risulta impugnata innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato (cfr. da ultimo verbale di udienza del 29.11.2024); dall'altro lato, la contestata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dal datore di lavoro con la nota del 17.5.2022 non ha natura disciplinare.
2.4.3. Occorre, dunque, verificare se tale sospensione disposta dal datore di lavoro con nota del 17.5.2022 e proseguita sino al 9.6.2022 (cfr. doc. nn. 4 e 6 di parte ricorrente, pag. 4 della memoria difensiva e doc. n. 4 ivi allegato), seppure priva di natura disciplinare, possa comunque ritenersi giustificata – anche ex art. 1460 c.c. – sulla base dell'allegato rifiuto del ricorrente di svolgere la mansione aggiuntiva di pulizia dei servizi igienici richiesta dal mese di maggio 2022.
Sotto tale profilo, in particolare, nelle note conclusionali del 19.1.2024 la società resistente ha precisato che “…Il rifiuto del ricorrente di svolgere le mansioni assegnategli ha invece determinato la frattura del sinallagma contrattuale tipico del contratto di lavoro
8 (prestazione/retribuzione) per cui la senza intraprendere alcun procedimento CP_1 disciplinare, ha ritenuto opportuno sospendere l'attività lavorativa dello in Parte_1 attesa di un nuovo giudizio del Medico Competente. […]”, mentre il ricorrente ha prospettato nei propri scritti difensivi l'illegittimità della disposta sospensione a fronte del contestato inadempimento invocato dal datore di lavoro.
2.4.4. L'assunto di parte resistente posto a fondamento della sospensione de qua appare infondato.
Ed infatti, in disparte ogni considerazione sulla rilevanza disciplinare della condotta ascritta al ricorrente giacché oggetto di un successivo provvedimento estraneo al presente giudizio, il rifiuto del ricorrente di svolgere soltanto le ulteriori mansioni di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco, a fronte dell'incontestato espletamento delle restanti mansioni già assegnategli dal novembre 2020 per l'accertata idoneità con limitazioni, non configura ex se né una totale impossibilità della prestazione lavorativa, né un inadempimento del ricorrente idoneo a giustificare anche ex art. 1460 c.c. l'integrale rifiuto della società resistente di adempiere alla propria obbligazione retributiva (sub specie di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta con la contestata nota del
17.5.2022).
2.4.5. In termini generali, la Suprema Corte ha evidenziato che “…In base agli artt.
1218 e 1256 cod. civ., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti,
è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittima la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta da un istituto di riabilitazione nei confronti di una lavoratrice in possesso di un diploma di perfezionamento in psicomotricità conseguito a seguito di un corso annuale, ma sprovvista del titolo di studio previsto dal D.Lgs. n.502 del 1992 applicabile "ratione temporis")” (cfr. C. Cass. 15372/2004).
Come parimenti evidenziato dalla Corte di Cassazione, “Nel contratto di lavoro – ove le prestazioni sono corrispettive, in quanto all'obbligo di lavorare dell'una
9 corrisponde l'obbligo di remunerazione dell'altra – ciascuna parte può valersi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art 1460 c.c., dovendosi escludere che alla inadempienza del lavoratore il datore di lavoro possa reagire solo con sanzioni disciplinari o, al limite, con il licenziamento, oppure col rifiuto di ricevere la prestazione parziale a norma dell'art 1181 c.c. e con la richiesta di risarcimento. Ne consegue che, nel caso di inadempimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro non è tenuto al pagamento delle retribuzioni ove ricorrano le condizioni dell'art. 1460 c.c. […]” (cfr. C.
Cass. 17353/2012; sull'applicabilità in generale dell'art. 1460 c.c. al rapporto di lavoro, cfr.
C. Cass. n. 11181/2002).
Il richiamato articolo 1460 c.c. stabilisce che “
1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se
l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.
2. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Come altresì precisato dalla Suprema Corte, “…nei contratti a prestazioni corrispettive, quando una delle parti giustifica il proprio comportamento inadempiente con l'inadempimento dell'altra, occorre procedere ad una valutazione comparativa del comportamento dei contraenti anche con riguardo ai rapporti di causalità e di proporzionalità delle rispettive inadempienze in relazione alla funzione economico-sociale del contratto ed ai diversi obblighi su ciascuna delle parti gravanti. Tanto al fine di stabilire se effettivamente il comportamento di una parte giustifichi il rifiuto dell'altra di eseguire la prestazione dovuta. Ove, in ipotesi, il comportamento "inadempiente", cronologicamente anteriore, seppure accertato non risulti "grave", non è di buona fede e, quindi, non è giustificato, il rifiuto dell'altra parte di adempiere correttamente alla prestazione secondo le istruzioni fornite (cfr. in tal senso Cass.
7.11.2005 n. 21479 e le pronunce ivi richiamate in motivazione: n. 4743/1998, n. 10668/1999, n. 699/2000, n.
8880/2000). […]” (cfr. C. Cass. n. 10553/2013; cfr. altresì C. Cass. 1168/2000, nonché C.
Cass. 13627/2017, C. Cass. 8880/2000, C. Cass. 11430/2006, C. Cass. 15796/2009 e C.
Cass. 22626/2016).
In tal senso, la Corte di Cassazione ha osservato che “Il requisito della buona fede previsto dall'art. 1460 cod. civ. per la legittima proposizione della "exceptio inadimplenti non est adimplendum" non sussiste quando l'eccezione ha per oggetto un inadempimento non grave, nel raffronto tra prestazione ineseguita e prestazione rifiutata o sia determinata
10 da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali essa è concessa dalla legge, avuto riguardo all'obbligo di correttezza delle parti (art. 1175 cod. civ.) e alla tutela dell'interesse essenziale perseguito con la conclusione del contratto” (cfr. C. Cass.
4743/1998 e C. Cass. 1510/2001).
Come evidenziato dalla Suprema Corte anche con riguardo all'ipotesi di sospensione, in definitiva, “Nel caso in cui venga opposta, nei contratti con prestazioni corrispettive, l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum", occorre verificare, secondo il principio di buona fede e correttezza sancito dall'art. 1375 cod. civ., in senso oggettivo, se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (cfr. C. Cass.
2720/2009 e C. Cass. 16822/2003).
2.4.6. Nella specie – come detto – è incontestato che, a seguito del giudizio di idoneità con limitazioni espresso dal medico competente e in attuazione dell'obbligo datoriale di adottare “accomodamenti ragionevoli” (cfr., da ultimo, C. Cass. 14307/2024), il ricorrente dal novembre 2020 sia stato adibito dalla società resistente – per quel che qui rileva – alle mansioni di pulizia delle aree interne ed esterne dell'autoparco e che da tale data il predetto abbia svolto tali nuove mansioni senza eccepire alcunché sul punto.
A fronte di ciò e del perdurante possibile svolgimento delle mansioni alternative di pulizia interna ed esterna assegnate dal novembre 2020, in primo luogo, il rifiuto del ricorrente di svolgere dal maggio 2022 soltanto le ulteriori mansioni di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco configura – al più – un parziale inadempimento rispetto alle obbligazioni gravanti sul lavoratore dopo l'integrazione datoriale delle attività da svolgere per la cessazione dell'appalto con la ditta esterna in precedenza incaricata del servizio.
Sotto tale profilo, infatti, le ulteriori mansioni richieste di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco appaiono riconducibili alle – incontestate – “… mansioni di pulizia dei locali esterni ed interni dell'autoparco” già assegnate al ricorrente e da questi pacificamente accettate e svolte dal novembre 2020, a seguito del giudizio di idoneità con limitazioni espresso dal medico competente.
Ed invero, in difetto di decisive circostanze contrarie dedotte e dimostrate da parte ricorrente, nel concetto di “pulizia dei locali… interni dell'autoparco” (cfr. pag. 1 del ricorso) è sussumibile anche la pulizia dei servizi igienici dello stesso, sicché
l'assegnazione di tale ulteriore mansione da parte della società resistente non può ritenersi
11 di per sé illegittima, non venendo neppure in rilievo “…mansioni mortificanti rispetto alla propria qualifica professionale” (cfr. pag. 12 del ricorso).
Né, la pretesa illegittimità dell'assegnazione può discendere dalle mera circostanza che l'attività di pulizia dei servizi igienici sia stata in precedenza svolta da una cooperativa e che la richiesta di tale ulteriore attività “…rispondesse a criteri di risparmio di spesa e, quindi, di mero profitto, posto che non era stato rinnovato il contratto con la cooperativa di pulizie […]”, ovvero dall'ulteriore e generica deduzione attorea di “…non essere in possesso di alcuna professionalità per tale genere di mansioni” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Stante quanto sopra, il rifiuto del ricorrente di svolgere l'ulteriore mansione richiesta di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco appare configurare un parziale inadempimento rispetto alle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro in corso con la società resistente, a fronte delle restanti e incontestate mansioni alternative svolte – e svolgibili – a seguito dell'anzidetta idoneità con limitazione accertata dal medico competente.
2.4.7. Da ciò discende che, in primo luogo, il rifiuto del ricorrente di svolgere la sola attività di pulizia dei servizi igienici dell'autoparco non configura di per sé una totale impossibilità della prestazione lavorativa, avuto riguardo all'incontestato possibile espletamento delle restanti mansioni già assegnate al ricorrente dal novembre 2020 in ragione della sua riscontrata idoneità con limitazioni.
Sotto tale profilo, dunque, appaiono insussistenti i presupposti per la contestata sospensione unilaterale disposta dalla società resistente con la nota del 17.5.2022.
2.4.8. Ciò posto, occorre altresì verificare se l'anzidetto parziale inadempimento del ricorrente, per la sua rilevanza e gravità, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del rapporto di lavoro in maniera tale da legittimare ex art. 1460 co. 2 c.c., causalmente e proporzionalmente, la sospensione disposta dalla società resistente con la citata nota del
17.5.2022.
Ebbene, sulla base delle deduzioni delle parti e della suesposta ricostruzione fattuale, il parziale inadempimento del ricorrente limitato al solo profilo della pulizia dei servizi igienici non appare ex se sufficiente a giustificare – in considerazione dell'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto e sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso in rapporto all'interesse perseguito dalla parte – la sospensione unilaterale del rapporto di lavoro disposta dalla con la nota del 17.5.2022, a CP_1
fronte delle restanti e complessive mansioni già svolte dallo sin dal novembre Parte_1
12 del 2020 e ancora espletabili – siccome incontestato – anche successivamente al mese di maggio 2022.
Peraltro, come riconosciuto dalla stessa parte resistente, tale sospensione non disciplinare è durata solamente venti giorni circa, avendo la predetta società “…riammesso in servizio il Lavoratore stesso dopo venti giorni, riassegnandogli le mansioni alternative di cui alle precedenti disposizioni di servizio. […]” (cfr. pag. 7 della memoria difensiva).
Ciò dimostra viepiù l'insussistenza sia di una effettiva impossibilità di adibire il ricorrente alle mansioni già svolte dal novembre 2020, sia – per quel che qui rileva – di un integrale inadempimento del ricorrente tale da determinare “…la frattura del sinallagma contrattuale tipico del contratto di lavoro (prestazione/retribuzione)” e, quindi, da giustificare anche ex art. 1460 c.c. la indeterminata sospensione del rapporto di lavoro de quo (cfr., con riferimento all'ipotesi opposta di art. 1460 c.c. invocato dal lavoratore, C.
Cass. 26199/2022 secondo cui “…L'art. 1460 c.c., invocato dall'odierna ricorrente, è applicabile solo in caso di totale inadempimento del datore di lavoro o in ipotesi di gravità della condotta tanto grave da incidere in maniera irrimediabile sulle esigenze vitali del lavoratore medesimo (Cass. n. 836/2018) […]”).
A tal fine occorre altresì ribadire che il ricorrente, per un verso, ha pacificamente svolto le restanti e generali “…mansioni di pulizia dei locali esterni ed interni dell'autoparco” (diverse dalla pulizia dei servizi igienici) sin dal novembre 2020 (v. supra)
e, per altro verso, ha continuato a svolgere le suindicate e più limitate mansioni anche nel successivo periodo dal 9.6.2022, dopo il provvedimento di riammissione della società resistente e pur in pendenza dell'impugnazione del provvedimento disciplinare del
21.7.2022 (cfr. pagg. 4 e 7 della memoria difensiva;
cfr. altresì verbale di udienza del
29.11.2024, in cui parte resistente ha evidenziato che “…il lavoratore attualmente è presente al lavoro in autoparco ma non svolge completamente tutte le mansioni assegnate
e non occupa tutto l'orario lavorativo, restando inattivo per alcune ore e ciò in attesa della definizione dei procedimenti pendenti”, mentre parte ricorrente ha contestato “…la predetta circostanza, deducendo che il ricorrente continua a svolgere nell'autoparco le stesse mansioni che svolgeva prima del provvedimento impugnato nel presente procedimento”).
Anche sotto questo profilo, in difetto di decisive prove fornite o richieste sul punto dalla società resistente, il parziale inadempimento concernente il solo aspetto aggiuntivo della pulizia dei servizi igienici – a prescindere dalla sua rilevanza disciplinare poiché non rientrante nella presente controversia – non determina di per sé l'impossibilità per la
13 società resistente di continuare ad adibire il ricorrente alle mansioni già assegnategli dal novembre 2020, né appare di tale gravità e rilevanza da legittimare anche ex art. 1460 c.c.
l'unilaterale sospensione non disciplinare del rapporto di lavoro disposta dalla società resistente con l'impugnata nota del 17.5.2022.
2.4.9. Sulla base di quanto suesposto e assorbito ogni ulteriore profilo (anche relativo alla contestata affissione dell'ordine di servizio nella bacheca aziendale, difettando peraltro specifiche domande sul punto nel presente giudizio), in conclusione, il contestato provvedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione del
17.5.2022 deve ritenersi illegittimo e va pertanto annullato.
Da ciò discende il diritto di parte ricorrente a conseguire – anche a titolo risarcitorio
– le retribuzioni perse per l'intero periodo di sospensione, come risultanti dalle incontestate buste paga in atti, così per complessivi € 1.404,45 (id est: € 936,30 per il mese di maggio
2022 + € 468,15 per il mese di giugno 2022; cfr. doc. nn. 6 e 7 di parte ricorrente, cit.).
2.4.10. Stante quanto sopra, la società resistente deve essere condannata a pagare in favore di parte ricorrente, per la superiore causale, la complessiva somma di € 1.404,45.
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c., su tale somma sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge.
3. Spese.
Stante la peculiarità e complessità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto del rigetto delle deduzioni attoree concernenti la natura disciplinare del provvedimento di sospensione impugnato e dell'accoglimento del ricorso solamente sotto il differente profilo sopra evidenziato, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara, per le causali di cui in motivazione, l'illegittimità del provvedimento di sospensione dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione del 17.5.2022, che per l'effetto annulla;
condanna parte resistente a pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la complessiva somma di € 1.404,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi
14 legali, sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo, come per legge;
compensa le spese di lite.
Catania, 15 aprile 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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