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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17841 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 51724 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 26.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025 ed è stata disposta la celebrazione della medesima udienza mediante trattazione scritta;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.12.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 51724 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv.
NA Di NS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
L' ; Controparte_1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, in via Alcide De Gasperi n. 102, presso lo studio dell'avv. Carlo Troianiello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6327/2024; opposizione avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 6327/2024, con la quale il Giudice Parte_1 di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 09720180042304212000.
A fondamento del gravame, ha rilevato l'intervenuta cessazione della materia Parte_1 del contendere, avendo presentato istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, in relazione alla cartella di pagamento impugnata.
L'appellante ha documentato l'ammissione al beneficio e il pagamento di alcune delle rate scadute.
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, essendo Controparte_1 subordinata l'estinzione del giudizio all'integrale versamento delle somme dovute dal contribuente.
2. Secondo la prospettazione difensiva dell' l'estinzione del Controparte_1 giudizio, in ipotesi di adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, è subordinata al pagamento integrale delle somme dovute.
L'assunto non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025 il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del
2022 l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua Controparte_1 assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, prima del richiamato intervento legislativo, aveva in ogni caso affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei CP_1
3 soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. n.
24428/2024)
Nella specie risulta documentata l'istanza di adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, l'ammissione al beneficio e il pagamento di alcune delle rate già scadute.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio, pur in difetto di prova dell'integrale pagamento del debito.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza (Cass. n. 18603/2025). Il provvedimento quindi, anche se emesso in forma di ordinanza, è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N. 22917/2010)
Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto degli effetti dell'adesione alla definizione agevolata del debito.
4
PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6327/2024 Parte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 19.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
5
TRIBUNALE DI ROMA
Dodicesima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini, visto il provvedimento del 26.11.2025 con il quale la causa è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.12.2025 ed è stata disposta la celebrazione della medesima udienza mediante trattazione scritta;
rilevato che le parti hanno provveduto al deposito delle note finalizzate alla trattazione scritta dell'udienza; letto l'art. 127 ter u.c. c.p.c. in base al quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
Il giudice provvede, come da sentenza che segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice dott.ssa Chiara Serafini
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 18.12.2025 nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 51724 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra:
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via Francesco De Sanctis n. 15 presso lo studio dell'avv.
NA Di NS, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellante -
E
L' ; Controparte_1
elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere, in via Alcide De Gasperi n. 102, presso lo studio dell'avv. Carlo Troianiello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata –
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6327/2024; opposizione avverso estratto di ruolo;
sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025
2 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 6327/2024, con la quale il Giudice Parte_1 di Pace di Roma ha rigettato l'opposizione avverso l'estratto di ruolo relativo alla cartella esattoriale n. 09720180042304212000.
A fondamento del gravame, ha rilevato l'intervenuta cessazione della materia Parte_1 del contendere, avendo presentato istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, in relazione alla cartella di pagamento impugnata.
L'appellante ha documentato l'ammissione al beneficio e il pagamento di alcune delle rate scadute.
L ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, essendo Controparte_1 subordinata l'estinzione del giudizio all'integrale versamento delle somme dovute dal contribuente.
2. Secondo la prospettazione difensiva dell' l'estinzione del Controparte_1 giudizio, in ipotesi di adesione del debitore alla definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, è subordinata al pagamento integrale delle somme dovute.
L'assunto non è condivisibile.
Ai sensi dell'art. 12 bis d. l n. 84/2025 convertito in legge n. 108/2025 il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del
2022 l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell' che sia parte nel giudizio ovvero, in sua Controparte_1 assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, prima del richiamato intervento legislativo, aveva in ogni caso affermato che: “In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione - in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell' su numero, ammontare delle rate e relative scadenze - ed il riscontro documentale dei CP_1
3 soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta” (Cass. n.
24428/2024)
Nella specie risulta documentata l'istanza di adesione dell'appellante alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, l'ammissione al beneficio e il pagamento di alcune delle rate già scadute.
Deve quindi dichiararsi l'estinzione del giudizio, pur in difetto di prova dell'integrale pagamento del debito.
Sulla rinuncia dell'appellante deve provvedersi con sentenza.
Il provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, delibera l'estinzione del giudizio, al di là della veste formale, non è soggetto a reclamo ma, determinando la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, anche se adottato in forma di ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza (Cass. n. 18603/2025). Il provvedimento quindi, anche se emesso in forma di ordinanza, è impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. N. 22917/2010)
Il reclamo previsto dall'art. 308, comma primo, c.p.c., che rinvia all'art. 178, comma terzo, quarto e quinto c.p.c., è infatti previsto, dallo stesso art. 178, comma secondo, c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice istruttore non operi in funzione di giudice unico.
La lacuna normativa concernente il provvedimento di estinzione pronunciato dal giudice istruttore nelle controversie riservate al Tribunale in composizione monocratica non può che essere colmata facendo ricorso al principio generale per cui ha forma di sentenza ogni provvedimento del giudice atto a definire un giudizio dinanzi a sé pendente (cfr., con riferimento appunto alla pronuncia di estinzione emessa del giudice monocratico, anche in forma diversa da quella della sentenza, Cass. n.
8041/2006, Cass. n. 6023/2007, Cass. n. 14592/2007, in quest'ultimo caso con riferimento anche al provvedimento, pronunciato dal giudice unico, di rigetto dell'eccezione di estinzione;
da ultimo cfr.
Cass. n. 20631/2011 per la quale: "L'ordinanza emanata dal tribunale in composizione monocratica, che dichiara l'estinzione del processo, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, secondo comma, cod. proc. civ., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore;
tale provvedimento, pertanto, ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnata con l'appello. La pronuncia conserva invece la natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio se emessa dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale").
In conclusione, deve quindi essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
3. Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto degli effetti dell'adesione alla definizione agevolata del debito.
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PQM
Il Tribunale di Roma in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 6327/2024 Parte_1 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, dichiara estinto il giudizio;
dichiara integralmente compensate le spese processuali.
Roma, 19.12.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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