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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 26.06.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dalla Controparte_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 6133/2022 R.g. Lavoro
avente ad oggetto: mancato superamento del periodo di prova
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Romeo Russo ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
c.f. ), in persona del Presidente del Controparte_1 P.IVA_1
Consiglio di amministrazione e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
D'Avino ed elettivamente domiciliata come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 30.11.2022, la parte ricorrente ha esposto di essere stata assunta alle dipendenze della resistente con contratto a tempo indeterminato in data 07.09.2021 con inquadramento nella categoria dei Dirigenti delle Aziende di Credito;
che il rapporto si è risolto anticipatamente a causa del recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova;
che l'art. 4 del contratto di assunzione dispone che «in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro operato dalla
Banca, per qualsiasi motivo, anche non per giusta causa, per il venir meno del rapporto fiduciario …al Direttore Pt_1 sarà riconosciuto l'importo delle retribuzioni previste per sei mesi. Tale importo sarà riconosciuto a titolo di
[...] risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del contratto di lavoro»; che, in violazione del cit. art. nulla è
Pag. 1 di 3 stato corrisposto.
Tanto premesso, ha chiesto di accertare il diritto al risarcimento del danno da anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, con condanna della resistente al pagamento della somma di € 66.000,00, calcolata tenendo conto di una retribuzione mensile pari ad € 11,000.00 moltiplicata per sei mensilità.
Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la ha chiesto il Controparte_1 rigetto, evidenziando che nessun risarcimento del danno è dovuto alla parte ricorrente. Ha esposto che, ai sensi dell'art. 3 del contratto di assunzione e dell'art. 2096 c.c., il recesso datoriale è avvenuto entro i termini previsti per la libera recedibilità in caso di mancato superamento del periodo di prova, dacché il rapporto di lavoro non si è mai stabilizzato.
Letti gli atti, ritenuto superfluo lo svolgimento di attività istruttoria, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In punto di fatto è pacifica l'assunzione del ricorrente a tempo indeterminato con contratto del
07.09.2021, decorrente dal 08.09.2021, con inquadramento nella categoria dei Dirigenti delle Aziende di
Credito. È altresì pacifico che il rapporto si è interrotto per mancato superamento del periodo di prova in data 28.02.2022 (cfr. lettera di assunzione e di recesso in atti).
Parte ricorrente, quale unico motivo di ricorso (in alcun modo, difatti, è stato impugnato il recesso datoriale), rivendica il diritto ad ottenere l'importo di € 66,000.00 a titolo di risarcimento del danno per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro e tanto in virtù dell'art. 4 del contratto di assunzione a mente del quale «in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro operato dalla Banca, per qualsiasi motivo, anche non per giusta causa, per il venir meno del rapporto fiduciario …al Direttore sarà riconosciuto l'importo Parte_1 delle retribuzioni previste per sei mesi. Tale importo sarà riconosciuto a titolo di risarcimento del danno per l'anticipata risoluzione del contratto di lavoro».
La domanda così come formulata è infondata e, pertanto, va rigettata.
Nel contratto sottoscritto tra le parti, l'art. 3 dispone: «il periodo di prova, ai sensi dell'art. 2096 c.c., è di sei mesi prorogato sin d'ora di altri sei mesi» (cfr. contratto di assunzione in atti).
L'istituto dell'assunzione in prova non è incompatibile con la durata indeterminata del contratto di lavoro e, anzi, è un istituto tipico e frequente nell'ambito di tale tipologia di rapporti.
L'art. 2096 c.c. prevede al comma 3 che «durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o di indennità».
Il successivo comma 4 dispone: «compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro».
Ebbene, dal combinato disposto dei due commi, emerge che il periodo o patto di prova è una
Pag. 2 di 3 condizione che può essere apposta al contratto di lavoro con la quale si subordina il carattere definitivo dell'assunzione al compimento di un periodo di prova. E difatti, il patto di prova, dal punto di vista dall'imprenditore, è strutturalmente finalizzato alla verifica della capacità professionale e della complessiva personalità del lavoratore in relazione alle mansioni affidate ed al contesto aziendale in cui sono destinate a svolgersi, è evidente che la causa del patto di prova vada individuata nell'esperimento in prova della prestazione lavorativa (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 23061 del 5 novembre 2017, nonché Cass., sez. lav., sentenza n. 15960 del 29 luglio 2005, secondo cui “la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto”).
Ebbene, applicando i suddetti principi, può ritenersi che il contratto stipulato tra le parti non abbia mai prodotto il suo effetto principale, ovvero l'assunzione definitiva del ricorrente, non essendo stato pacificamente superato il periodo di prova.
Ne consegue che alcun risarcimento del danno è dovuto alla parte ricorrente.
D'altronde, come evidenziato dalla resistente, l'interpretazione dell'art. 4 del contratto di assunzione fornita dal ricorrente si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 2096 c.c., peraltro anche citato nell'art. 2 del contratto, in quanto giammai il contratto di lavoro avrebbe potuto prevedere in caso di recesso per mancato superamento del periodo di prova il pagamento di una indennità (art. 2096 c.c., comma 3).
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Sono determinata in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, secondo i parametri minimi, attesa la non complessità della questione giuridica affrontata, ed espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 2.109,00 oltre iva e cpa, se dovuti, e rimborso forfettario come per legge.
SI COMUNICHI.
Nola, 26.06.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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