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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6126/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 18/03/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRISINA FRANCESCA;
E
(ROMA (RM), 13/04/1970), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FRISINA FRANCESCA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 01/10/1998 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
1998, n. 01402, p. 2, A02).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta n. 1116/2024 pubbl. il 30/12/2024 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune Roma alla Via Tarquinio Collatino n. 29, scala A, interno 32, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata a;
Controparte_1
3. Il signor verserà direttamente ad ogni figlio entro e non oltre il Parte_1 giorno cinque di ogni mese (con ricarica su PostePay), un contributo per il mantenimento pari ad Euro 200,00 per ciascuno (e così complessivamente € 400,00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie (eventuali corsi di specializzazione e spese mediche non coperte dal SSN) nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%”. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/10/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
6126/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 01/10/1998 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
1998, n. 01402, p. 2, A02) tra ROMA (RM), 18/03/1970) e Parte_1
(ROMA (RM), 13/04/1970), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. Marta Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6126/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 18/03/1970), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
FRISINA FRANCESCA;
E
(ROMA (RM), 13/04/1970), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. FRISINA FRANCESCA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 01/10/1998 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
1998, n. 01402, p. 2, A02).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta n. 1116/2024 pubbl. il 30/12/2024 del
Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
2. Confermare che la dimora coniugale ubicata nel Comune Roma alla Via Tarquinio Collatino n. 29, scala A, interno 32, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta assegnata a;
Controparte_1
3. Il signor verserà direttamente ad ogni figlio entro e non oltre il Parte_1 giorno cinque di ogni mese (con ricarica su PostePay), un contributo per il mantenimento pari ad Euro 200,00 per ciascuno (e così complessivamente € 400,00), assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie (eventuali corsi di specializzazione e spese mediche non coperte dal SSN) nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%”. Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 01/10/1998, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
6126/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 01/10/1998 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno
1998, n. 01402, p. 2, A02) tra ROMA (RM), 18/03/1970) e Parte_1
(ROMA (RM), 13/04/1970), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi