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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 13165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13165/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASALINO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO il 21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 49 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3/11/2011, Persona_1 Persona_2
il 18/03/2013 e il 12/10/2016. Persona_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa familiare sita in Torino, C.so Traiano n. 46, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata a quest'ultima, con gli arredi ivi contenuti;
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, previo accordo con la madre e, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
ii) ii) dal lunedì al venerdì, quando il turno lavorativo termina alle ore 14,00 (turno mattino 6 -
14), prelevandoli dalla casa dei nonni materni alle ore 15,00, con ri accompagnamento presso la casa materna dopo cena, entro le ore 21,00; la settimana successiva, quando il turno lavorativo inizia alle 14,00 (turno pomeridiano 14 – 22), il padre accompagnerà i bambini a scuola prelevandoli dalla casa materna;
e così a seguire con alternanza settimanale;
durante il periodo estivo non scolastico i bambini verranno accompagnati da un genitore al centro estivo ed ivi prelavati dall'altro genitore, sempre con alternanza settimanale;
iii) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che i genitori alterneranno comunque i giorni del 24/12 e 25/12; iv) ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
v) durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 30 aprile e, in difetto di accordo: negli anni dispari le prime due settimane di luglio e, negli anni pari, le ultime due settimane di luglio;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), durante giorni festivi pagina 2 di 3 o ponti scolastici infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiranno alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori. Il signor – tenuto conto delle condizioni di affidamento pressoché paritario – verserà CP_1 comunque alla SI a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anticipatamente Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla presentazione del presente ricorso, la somma di euro
100,00 (cento) per ciascun figlio (e così per complessivi euro 300,00), annualmente aggiornata secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN o da polizza assicurativa intestata alla SI scolastiche, sportive e ricreative, concordate o Pt_1 necessarie e documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, integralmente richiamato e condiviso dalle parti;
DÀ ATTO che l'assegno unico, o altra misura equivalente che dovesse essere istituita in sua eventuale sostituzione, verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli minori e di documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere indipendenti sotto il profilo economico e patrimoniale e di avere redditi propri sufficienti al proprio mantenimento e quindi rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver definitivamente risolto eventuali pendenze economiche sorte, per qualsivoglia titolo, in costanza di rapporto matrimoniale, anche a seguito della separazione e sino alla sottoscrizione del presente accordo, anche con riferimento alla divisione del conto corrente cointestato.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 13165/2024 promossa da:
Parte_1
e
Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CASALINO CLAUDIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
NICHELINO il 21/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 49 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 3/11/2011, Persona_1 Persona_2
il 18/03/2013 e il 12/10/2016. Persona_3
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la casa familiare sita in Torino, C.so Traiano n. 46, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata a quest'ultima, con gli arredi ivi contenuti;
AFFIDA i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza e dimora abituale presso la madre ed esercizio anche separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre potrà vederli e tenerli con sé liberamente, previo accordo con la madre e, in difetto di accordi, secondo il regime seguente:
i) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola;
ii) ii) dal lunedì al venerdì, quando il turno lavorativo termina alle ore 14,00 (turno mattino 6 -
14), prelevandoli dalla casa dei nonni materni alle ore 15,00, con ri accompagnamento presso la casa materna dopo cena, entro le ore 21,00; la settimana successiva, quando il turno lavorativo inizia alle 14,00 (turno pomeridiano 14 – 22), il padre accompagnerà i bambini a scuola prelevandoli dalla casa materna;
e così a seguire con alternanza settimanale;
durante il periodo estivo non scolastico i bambini verranno accompagnati da un genitore al centro estivo ed ivi prelavati dall'altro genitore, sempre con alternanza settimanale;
iii) durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre e, l'anno successivo, dal 31 dicembre al 6 gennaio, precisando che i genitori alterneranno comunque i giorni del 24/12 e 25/12; iv) ad anni alterni durante le vacanze pasquali;
v) durante le ferie estive, per due settimane anche non consecutive da concordare ogni anno con la madre entro il 30 aprile e, in difetto di accordo: negli anni dispari le prime due settimane di luglio e, negli anni pari, le ultime due settimane di luglio;
vi) in deroga ai punti i) e ii) ma salvo quanto previsto ai punti iii), iv) e v), durante giorni festivi pagina 2 di 3 o ponti scolastici infrasettimanali, secondo il criterio dell'alternanza con la madre;
DISPONE che entrambi i coniugi contribuiranno alla cura, all'educazione e all'istruzione dei minori. Il signor – tenuto conto delle condizioni di affidamento pressoché paritario – verserà CP_1 comunque alla SI a titolo di contributo al mantenimento dei figli, anticipatamente Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla presentazione del presente ricorso, la somma di euro
100,00 (cento) per ciascun figlio (e così per complessivi euro 300,00), annualmente aggiornata secondo indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN o da polizza assicurativa intestata alla SI scolastiche, sportive e ricreative, concordate o Pt_1 necessarie e documentate), come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016, integralmente richiamato e condiviso dalle parti;
DÀ ATTO che l'assegno unico, o altra misura equivalente che dovesse essere istituita in sua eventuale sostituzione, verrà richiesto e percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
DÀ ATTO che i genitori si scambiano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto per i figli minori e di documento valido per l'espatrio;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di essere indipendenti sotto il profilo economico e patrimoniale e di avere redditi propri sufficienti al proprio mantenimento e quindi rinunciano a reciproche richieste di mantenimento;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano altresì di aver definitivamente risolto eventuali pendenze economiche sorte, per qualsivoglia titolo, in costanza di rapporto matrimoniale, anche a seguito della separazione e sino alla sottoscrizione del presente accordo, anche con riferimento alla divisione del conto corrente cointestato.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3