Sentenza 2 agosto 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2004, n. 14773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14773 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HERMES AGENZIA IMMOBILIARE DI GOBBI PIERINA & C SAS, in persona della legale rappresentante PI OB Boselli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA APPUNTATO AUGUSTO RIBOTY, presso lo studio dell'avvocato CARLO CECCHI, che la difende unitamente all'avvocato GIORGIO CAVAZZUTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SS CI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 110/00 del Tribunale di PIACENZA, sezione unica emessa il 17/2/2000, depositata il 07/03/00; RG. 485/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/04/04 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 21.9.1994 la RM Agenzia Immobiliare di OB RI e C. s.a.s. conveniva RI LU dinanzi al Pretore di Piacenza chiedendo la condanna del convenuto al pagamento della somma di L.
3.780.000 a titolo di provvigione per la conclusione del contratto stipulato il 22.7.1993 avente ad oggetto la locazione, a uso diverso dall'abitazione, di un immobile di proprietà di GG RI AL.
Il RI, costituitosi in giudizio, eccepiva che il contratto definitivo non era stato concluso, esistendo soltanto una proposta sottoscritta da esso RI e da lui revocata prima dell'accettazione della GG. Escludeva, pertanto, che la provvigione fosse dovuta.
Il Pretore con sentenza del 9.12.1996 rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dal Tribunale di Piacenza con sentenza del 7.3.2000. Avverso tale sentenza la RM agenzia immobiliare di OB RI e C. s.a.s. ha proposto ricorso per Cassazione con cinque motivi. L'intimato RI LU non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 c.c., sostiene nel primo motivo che il giudice di merito ha ignorato l'esistenza di un vincolo contrattuale perfetto fra le parti.
Nel secondo motivo lamenta il difetto di motivazione circa il processo logico seguito per giungere alla conclusione adottata. Nel terzo motivo deduce vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., lamentando che lo stesso giudice abbia disatteso il criterio di interpretazione letterale senza spiegare l'insufficienza di tale criterio.
Nel quarto motivo deduce ulteriore insufficiente motivazione, in quanto non si coglie il processo logico in forza del quale la dizione "salvo ottenimento dell'abitabilità dei locali" (contenuta nel documento sottoscritto da RI e da GG) non dovesse essere considerata, in conformità al contenuto letterale dell'intera dichiarazione, come clausola sospensiva.
Nel quinto motivo la ricorrente agenzia, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1755 c.c. e insufficiente motivazione, deduce che elemento dirimente della causa era il proprio diritto alla provvigione e che la relativa questione non è stata esaminata dal giudice d'appello.
I motivi, unitariamente considerati in quanto connessi, pur se richiedono una correzione della motivazione della sentenza impugnata, sono infondati perché il decisum è corretto.
Osservato che RI LU e GG RI AL sottoscrissero in data 22.7.1993 un documento per la locazione di un immobile ad uso commerciale di proprietà della seconda, in base al quale "il RI versa va la somma di L. 11.000.000 a titolo di caparra confirmatoria alla GG salvo l'ottenimento dell'abitabilità dei locali di C.V.E. 301", il Tribunale, giudice d'appello, ha ritenuto con apprezzamento di fatto - traducendosi l'interpretazione di un contratto in una indagine di fatto affidata al giudice di merito - che la dizione "salvo ottenimento dell'abitabilità dei locali" non poteva che significare che "l'impegno (della GG) era subordinato a tale condizione", fungendo così, questa, come previsione di una condizione sospensiva.
Ha inoltre escluso il giudice d'appello la qualifica di "caparra confirmatoria" alla somma versata, rilevando che essa "valeva (invece) come garanzia della solvibilità e della serietà dell'altra parte".
È, allora, evidente, da un lato, che, anche volendo attribuire alla somma versata la natura di "garanzia della solvibilità", si è creato - contrariamente a quanto opinato dal giudice di merito - un vincolo contrattuale tra le parti (RI e GG), giacché non possono esistere garanzie senza che esista un negozio giuridico e, dall'altro, che l'efficacia di tale contratto è stata subordinata all'ottenimento della licenza di abitabilità dei locali oggetto della locazione.
Ricade di conseguenza la fattispecie nella previsione dell'art. 1757 c.c., secondo cui "se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione".
E poiché nella specie non si è verificata la detta condizione (perlomeno prima che intervenisse la revoca del RI), ne' avendo d'altronde l'agenzia mediatrice dimostrato il contrario, va mantenuto fermo (con correzione, ripetesi, negli esposti termini, della motivazione) il dictum dei giudici di merito, non influito, del resto, dal fatto che, come asserito dalla ricorrente, la GG abbia ritenuto la somma versata dal RI.
Il ricorso, in definitiva, va rigettato. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2004