Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 745/2020 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] lì 11.06.1971, c.f. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo, Piazza G. Amendola n. 12, presso lo studio dell'avv. Pierfranco Puccio, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti;
appellante
CONTRO
Controparte_1
(Fall. n. 13/2017 del Tribunale Termini Imerese) c.f. e P.IVA
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lentini, giusto mandato P.IVA_1
in atti;
appellato
, nato a [...], il [...], c.f. Controparte_2
, in primo grado assistito dall'avv. Francesco Paolo C.F._2
Guagliardo;
appellato, contumace in questo grado
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Bagheria, Via Marco Tullio C.F._3
Cicerone n. 19, presso lo studio dell'avv. Salvatore Tarantino che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti;
appellato/appellante incidentale
TT , nata a [...] il [...], c.f. CP_4
; C.F._4
appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
, n.q. di titolare della omonima impresa, conveniva in giudizio Controparte_2
innanzi al Tribunale di Termini Imerese la società “
[...]
(nel prosieguo anche solo ), Controparte_1 CP_1 Pt_1
, e al fine di ottenere la
[...] Controparte_5 Controparte_3
declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art.2901 c.c., dell'atto di compravendita del 25 settembre 2013 in Notar stipulato tra la prefata Per_1
società, in qualità di venditrice, e , coniugato in regime di comunione Parte_1
legale con la e quali acquirenti, trascritto nei registri CP_5 Controparte_3 3
immobiliari il giorno successivo, avente ad oggetto una unità immobiliare destinata a civile abitazione, ancora allo stato grezzo, ubicata a Termini Imerese
(PA), contrada Bragone, censita al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa n. 5, particella 2597, sub 1, in quanto atto dispositivo lesivo della garanzia del suo credito nei confronti della che era stato riconosciuto CP_1
giudizialmente, con sentenza n.644/2016 del Tribunale di Termini Imerese,
nell'ammontare di € 112.931,97 (su cui anche il credito per le spese legali ivi liquidate, nella misura di € 14.098,00 oltre accessori).
Si costituivano in giudizio la e contestando la CP_1 Controparte_3
sussistenza dei presupposti di cui all'art.2901 c.c..
Nelle fasi introduttive del giudizio sopravveniva il fallimento della e dei CP_6
soci personalmente responsabili, e , e la Controparte_1 CP_1
Curatela interveniva nel giudizio aderendo alle domande formulate da parte attrice e chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti della massa dei creditori.
A seguito di sanatoria della sua evocazione, si costituiva anche il Parte_1
quale, nell'insistere per il rigetto della domanda, chiedeva, in subordine, la condanna del Fallimento della società venditrice “al risarcimento del danno
subito”, pari alla quota da lui corrisposta del prezzo di vendita, ammontante €
58.000,00, oltre al “lucro cessante”, quantificato in € 5.000,00, su cui rivalutazione monetaria e interessi, e ad ulteriore risarcimento ai sensi dell'art 96
c.p.c.. 4
Nella contumacia della con sentenza n. 273 dell'1-16 aprile 2020 il CP_5
Tribunale adito: dichiarava improcedibile la domanda attorea, stante l'intervento operato dalla Curatela ex art. 66 L. Fall.; dichiarava inefficace nei confronti del l'atto di vendita de quo;
rigettava la domanda riconvenzionale CP_1
avanzata da;
condannava i convenuti , e Parte_1 Pt_1 CP_3 CP_5
alla refusione delle spese di lite in favore di e della Curatela. Controparte_2
Ha interposto appello contestando la sussistenza dei presupposti di Parte_1
cui all'art 2901 c.c., e, in particolare, della partecipatio fraudis, nonché
lamentando il mancato accoglimento della sua domanda riconvenzionale.
Anche il , nel costituirsi avanzando appello incidentale, ha censurato le CP_3
argomentazioni spese dal Tribunale a suffragio della declaratoria di inefficacia della vendita ed è tornato ad invocare, in relazione alla sua posizione,
l'operatività del disposto del comma 3 dell'art.2901 c.c..
Ha resistito la Curatela fallimentare, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 22 gennaio 2025, dopo la verifica della regolare evocazione in giudizio della – ragione per la quale era stata in precedenza disposta la CP_5
remissione sul ruolo - la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di e di Controparte_7 [...]
, regolarmente evocati in questo grado del giudizio. CP_5 5
Nel merito va osservato che il giudice di prime cure, dopo avere evidenziato come la Curatela Fallimentare avesse ampiamente dimostrato, mediante la produzione dell'elenco dei protesti elevati a carico della , l'evidente CP_1
pregiudizio alle ragioni dei creditori derivante dalla alienazione del cespite immobiliare sopra descritto, traeva la prova della consapevolezza di esso in capo sia alla società che agli acquirenti dall'esame di una pluralità di dati fattuali (“la
valutazione complessiva della circostanza che la alienazione sia avvenuta
attribuendo agli acquirenti delle quote pro indiviso anomale (55 e 45%), malgrado
non risultino rapporti di parentela tra gli acquirenti, del fatto che il prezzo non sia
stato interamente pagato e che le parti si siano accordate per il pagamento
parziale del medesimo, nonché della mancata iscrizione di ipoteca, malgrado la
società venditrice fosse in difficoltà economiche”).
Con il primo motivo, l'appellante principale si duole dell'errata valutazione compiuta dal giudice prime cure in merito alla sussistenza del requisito di cui all'art 2901 comma 1 n. 2 c.c.. Invoca, in particolare, la mancata conoscenza, al momento della stipula dell'atto di vendita, della situazione debitoria in cui versava la e, quindi, la propria buona fede, adducendo l'inconsistenza dei dati CP_1
“sintomatici” valorizzati nel provvedimento impugnato, in particolare sostenendo che: a) il mancato pagamento immediato dell'intero prezzo era dipeso dal fatto che l'immobile era ancora in corso di costruzione;
b) l'alienazione del bene per quote diverse costituiva non sindacabile estrinsecazione della autonomia negoziale degli stipulanti;
c) l'iscrizione di ipoteca a garanzia della riscossione del 6
saldo prezzo non era obbligatoria ed era stata esclusa per evitare un aggravio di costi.
La doglianza in esame può essere esaminata congiuntamente a quella,
sostanzialmente analoga, proposta nell'appello incidentale del , il quale CP_3
ha sottolineato, al fine di escludere a monte la consapevolezza nei contraenti di pregiudicare le ragioni dello , come il credito di quest'ultimo venne CP_2
accertato solo a distanza di circa tre anni dalla stipula della vendita e che nessun elemento probatorio potesse trarsi dalla circostanza in sé che il contratto fosse stato trascritto nei registri immobiliari solo un giorno prima della trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo ottenuto dal prefato creditore.
Le doglianze sono infondate.
Occorre fin da subito rammentare che l'accertamento della conoscenza da parte del debitore e del terzo di pregiudicare gli interessi del creditore può desumersi,
secondo costante giurisprudenza, anche da presunzioni semplici (Cass. Civ.,
Ordinanza n.10928 del 09 giugno 2020), la cui concreta e puntuale valutazione è
rimessa al prudente apprezzamento del giudice del giudice di merito, da compiersi in applicazione del combinato disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c.
Nella fattispecie odierna, la preesistenza rispetto all'atto dispositivo della notevole esposizione debitoria della società venditrice e della conoscenza di ciò da parte della medesima è dato dimostrato documentale, tenuto conto non solo dei numerosi protesti che erano già stati elevati a carico della (sulla CP_1
presunzione di conoscenza degli stessi, v. Cass. civ. Sent. n. 391 del 13 gennaio
2010; conf. n. 10209 del 4 maggio 2009) ma anche delle cartelle esattoriali e 7
decreti ingiuntivi già ricevuti per crediti erariali e verso terzi fornitori (v. gli allegati della produzione della Curatela). Anche il cospicuo credito dello , come CP_2
si ricava dalla lettura della sentenza n. 644/2016 sopra menzionata, costituiva il corrispettivo per prestazioni di fornitura e la posa in opera di serramenti risalenti agli anni 2010-2011, senza che assuma rilievo l'epoca del suo accertamento in sede giudiziale.
Gli elementi presuntivi della partecipatio fraudis da parte dei due acquirenti sono stati poi congruamente ricavati dal giudice di prime cure dalle condizioni di alienazione del bene, che si presentano certamente anomale a prescindere dal fatto che le parti fosse libere nel convenirle.
Innanzitutto, la vendita dell'immobile, che era destinato a civile abitazione, fu fatta in quote indivise ai due acquirenti che non hanno contestato di non essere legati da alcun legame (di familiarità, amicizia, comunanza di interessi lavorativi o,
quantomeno, di previa conoscenza), vieppiù in diversa entità (rispettivamente la quota del 55% a e quella del 45% a ) e senza Parte_1 Controparte_3
che venisse prevista, almeno nei rapporti interni, una regolamentazione in ordine alla ultimazione e al godimento dell'unità immobiliare.
In secondo luogo, malgrado l'acquisto pro-indiviso, solo il ebbe a Pt_1
corrispondere la sua parte di prezzo mentre per la quota del veniva CP_3
stabilito genericamente che il pagamento sarebbe avvenuto nei successivi due mesi.
Infine, a garanzia dell'adempimento di tale ultima obbligazione, la , pur CP_1
essendo un soggetto professionalmente operante nel settore e malgrado le 8
sopradette difficoltà economiche, non solo rinunciò alla iscrizione della ipoteca legale ma neppure si assicurò con altre forme di tutela certamente non onerose
(ad esempio, pretendendo dal il rilascio di cambiali). CP_3
La giustificazione del pagamento solo parziale del prezzo offerta dall'appellante principale, collegata al fatto che l'unità immobiliare non era ancora ultimata, si presenta priva di pregio nella misura in cui la vendita fu fatta nello stato in cui il bene si trovava e senza previsione in capo alla venditrice di alcuna obbligazione afferente al completamento dei lavori.
I dati valorizzati dal primo giudicante si presentano quindi certamente idonei per ritenere che i due acquirenti fossero consapevoli che l'acquisto avrebbe comportato pregiudizio alle ragioni dei creditori della venditrice, senza necessità
di verificare la conoscenza del fatto che lo si fosse attivato proprio in CP_2
quel periodo per ottenere il sequestro conservativo dell'immobile.
Va solo aggiunto, per completezza, che la documentazione prodotta in primo grado dal a sostegno della preesistenza di trattative di acquisto con la Pt_1
(v. gli allegati alla memoria ex art.183 c.p.c. del 15.5.2018) non prova CP_1
con certezza tale circostanza (in particolare i frontespizi degli assegni non dimostrano l'effettiva negoziazione dei titoli, non essendo peraltro tutti richiamati nel rogito di vendita) e, comunque, la trattativa andrebbe ricondotta ad un diverso immobile sito nel Comune di Casteldaccia, come si desume dalla ricevuta della del 6.2.2007. CP_1
Va parimenti rigettato il motivo di gravame del che lamenta il mancato Pt_1
accoglimento della domanda risarcitoria da lui proposta in via riconvenzionale e 9
subordinata nei confronti della Curatela. La doglianza, che è ai limiti della ammissibilità in quanto priva di un effettivo sostrato argomentativo, è comunque infondata sia per le ragioni già espresse dalla sentenza impugnata sia perché, a monte, la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo con comporta necessariamente e automaticamente la perdita del bene in capo all'acquirente.
Il rigetto delle censure afferenti ai presupposti della revocatoria assorbe quello relativo alla regolamentazione delle spese di lite, basato esclusivamente sul presupposto della fondatezza dei precedenti motivi.
Completando l'esame dell'appello incidentale del – le altre doglianze, CP_3
comuni all'appello principale, sono state affrontate in precedenza - deve escludersi che possa applicarsi in favore di tale parte il disposto dal comma 3
dell'art.2901 c.c..
Il sostiene che l'immobile gli fu ceduto a deconto di un maggior credito CP_3
che egli vantava nei confronti della per prestazioni effettuate a favore CP_1
della predetta e si è doluto della mancata ammissione in primo grado delle prove dedotte per provare tale circostanza.
Va innanzitutto rimarcato il deficit di allegazione in merito alle dedotte prestazioni,
che si è esteso anche alla formulazione degli articolati di prova, che si presentano del tutto generici nella descrizione della attività che il CP_3
avrebbe eseguito in favore della società edile (genericamente indicati come
“diversi lavori di ristrutturazione”) e nella quantificazione del presunto credito oltre che privi di qualsiasi riferimento temporale. 10
Né sfugge che la prova sarebbe stata in contrasto con il contenuto del rogito di vendita, che non solo non menzionava affatto l'asserito
contro
-credito del
[...]
ma prevedeva che lo stesso avrebbe dovuto corrispondere il prezzo nei CP_3
due mesi successivi.
In ogni caso, la datio in solutum non sostanzia un adempimento in senso tecnico,
quale è quello cui fa riferimento la previsione invocata, ma costituisce modalità
anomala e “discrezionale” di soddisfacimento del credito e il , a tutto CP_3
concedere, non ha fornito alcuna prova del fatto che si trattasse dell'unica modalità possibile per adempiere al credito (prova necessaria, secondo la giurisprudenza, v. Cass. 31941/23, 8992/2020, 4244/2020). Incombe infatti sull'acquirente che deduce l'irrevocabilità dell'acquisto adempiere al relativo onere probatorio (Cass. Civ. Sent. n. 17766 del 09 settembre 2016).
Per tali ragioni, la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri tariffari (nei parametri minimi per la fase di trattazione stante l'assenza di attività istruttoria, medi per le altre fasi) con distrazione del pagamento a favore dell'Erario, essendo state attestate le condizioni stabilite dall'art. 144 D.P.R. N.115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia di e Controparte_2
di Controparte_5 11
conferma la sentenza n. 273/2020 del Tribunale di Termini Imerese pubblicata il
16 aprile 2020, rigettando sia l'appello principale proposto da sia Parte_1
l'appello incidentale proposto da . Controparte_3
Condanna e , in solido fra di loro, a rifondere le Parte_1 Controparte_3
spese per la partecipazione a questo grado di giudizio della Curatela
Fallimentare della che liquida in Controparte_8
euro 8.469,00, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. n.55/2014, CPA e IVA
come per legge, disponendone il pagamento a favore dell'Erario.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante principale e di quello incidentale dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002.
Palermo, 19.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo