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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 19/02/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta in primo grado al n. 7316/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Clara Menichella Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. Danila Villasmunta CP_1
RESISTENTE oggetto: Prestazione: infortunio sul lavoro.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/09/2022, ha dedotto di aver subito in data 7/04/2014 Parte_1 un infortunio sul lavoro;
di aver ricevuto dall , per tale evento, il riconoscimento una menomazione CP_1 dell'integrità psico-fisica del 6% e del relativo indennizzo in capitale;
di aver proposto in data 17/02/2020 istanza di revisione, al fine di ottenere l'aggravamento dei postumi permanenti derivati dall'infortunio di cui sopra e del conseguente danno biologico nella misura dell'8%, negato in sede amministrativa.
Ha, pertanto, chiesto “a) dichiarare che i postumi permanenti causati dall'infortunio sul lavoro del 7.4.2014 si sono medio tempore aggravati fino a causare all'istante un danno biologico nella misura minima dell'8% od in quella eventualmente superiore che verrà accertata in corso di causa a mezzo di una disponenda CTU;
b) per l'effetto, condannare l in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della prestazione relativa alla pecentuale come sopra riconosciuta e, precisamente, l'indennizzo in capitale in caso di danno biologico inferiore al 16% e la rendita relativa alla percentuale riconosciuta, se questa è pari o superiore al 16%, oltre, in quest'ultimo caso, alla ulteriore quota di rendita in relazione alla perdita della capacità lavorativa (danno patrimoniale emergente e/o lucro cessante); c) condannare l' , ut supra, al pagamento di tutte le differenze maturate CP_1 dal ricorrente, a far tempo dalla data della domanda, oltre rivalutazione ed interessi, come per legge;
d) condannare l , ut supra, al pagamento dei compensi legali e delle spese del presente procedimento, CP_1 gravati di rimborso forfetario, IVA e CAP, con attribuzione al sottoscritto difensore, antistatario (…).” .
L' , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata. CP_1 Quindi, la causa, istruita in via documentale e con espletamento della CTU medico legale, all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Deve premettersi che la fattispecie in esame è regolata dal D.LGS 38/2000, applicabile ratione temporis al caso in esame (l'infortunio denunciato è occorso sotto l'operatività della nuova legge) in cui si è previsto all'art.13 che “In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.”.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3,
l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, CP_1 primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale;
dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
Nel merito, la domanda non può trovare accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Disposta CTU medico-legale, il dott. previa valutazione della documentazione clinica e Persona_1 dall'esame obiettivo dell'istante, ha accertato che: “In merito alla valutazione dei postumi permanenti, precisiamo che il ns. esame clinico-obiettivo, di cui alla visita Medico-Legale effettuata nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica per l'Ufficio, ha permesso di constatare la assenza di qualsivoglia reliquato di ordine neurologico con residua sintomatologia psichica soggettiva, non obiettivabile, caratterizzata da insonnia ed irrequietezza.” (v. pag. 7 relazione di consulenza tecnica medico-legale depositata in data
16/10/2024).
Il consulente, pertanto, nella quantificazione della percentuale totale di danno riconosciuta all'istante, ha stabilito: “Nel caso di specie, in considerazione della modestissima depressione ossea del tavolato cranico in regione parietale alta destra, esito del pregresso intervento neurochirurgico di craniotomia decompressiva con foro di trapano per l'evacuazione dell'ematoma subdurale cronico, nonché del modesto esito cicatriziale CP_ in regione frontale alta destra, appare del tutto congrua la percentuale del 6 %, già attribuita dall che, in questa sede, integralmente confermiamo” (v. pagg. 7 e 8 relazione di consulenza tecnica medico-legale depositata in data 16/10/2024).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro essere condivise.
Di alcun ausilio in senso contrario si presentano le osservazioni svolte dal ricorrente nelle note di trattazione scritta del 14/02/2025 laddove “(…) impugna e contesta parola per parola l'elaborato peritale del c.t.u. e nel riportarsi alle difese in atti nonché alla documentazione sanitaria prodotta, conclude insistendo per
l'accoglimento del ricorso introduttivo (…).”.
Le predette osservazioni si presentano genericamente poste non specificando alcunché in ordine al concreto vizio logico-giuridico in cui sarebbe incorso il CTU nel ritenere congruo il danno percentuale complessivo nella misura del 6%.
IL CTU ha evidenziato nella relazione all'esito dell'esame obiettivo del ricorrente: “(…) la assenza di qualsivoglia reliquato di ordine neurologico con residua sintomatologia psichica soggettiva, non obiettivabile, caratterizzata da insonnia ed irrequietezza.” (v. pag. 7 relazione di consulenza tecnica medico-legale depositata in data 16/10/2024).
Peraltro, il codice n. 182 per “Sindrome soggettiva del traumatizzato cranico” di cui alle Tabelle del CP_1
Dm 12/7/2000 prevede l'attribuzione una percentuale di danno biologico “fino” a 4 punti.
Ne deriva, pertanto, la conferma delle conclusioni del CTU il quale ha evidenziato puntualmente “(…) del CP_ tutto congrua la percentuale del 6 %, già attribuita dall' che, in questa sede, integralmente confermiamo”.
In definitiva, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite possono ritenersi compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU vanno CP_ altresì poste a carico dell e sono liquidate come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n.
7316/2022, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: - rigetta la domanda;
- compensa le spese processuali;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza del 19/02/2025
IL GL
Dott.ssa Monica Sgarro