Ordinanza cautelare 28 luglio 2022
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/07/2022, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/07/2022
N. 00790/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Perrone e Carlo Scalinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto, prot. -OMISSIS- del 3.05.2022, notificato il 5.5.2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecce ha espresso il divieto nei confronti del ricorrente di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo, nonché
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ed in particolare del decreto della Questura di Lecce, prot. -OMISSIS- del 27.3.2021 di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to P. Perrone;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , in quanto, da un lato, il gravato provvedimento prefettizio si basa correttamente sull’emissione, in data 11.01.2021, da parte del Tribunale penale di Lecce dell’ordinanza coercitiva personale del divieto di avvicinamento (per i reati di minacce e atti persecutori) nei confronti della denunciante, del figlio e del compagno della stessa - mentre appare irrilevante ai fini di causa la sentenza di proscioglimento -OMISSIS- del Tribunale di Lecce per remissione di querela emessa, peraltro, l’08/06/2022 (dopo il provvedimento prefettizio impugnato) - oltreché sul parere negativo all’uso delle armi della Questura di Lecce del 10/04/2021, apparendo evidente la non affidabilità del ricorrente al corretto uso delle armi, anche tenuto conto dell’ampia discrezionalità spettante in “ subiecta materia ” all’Autorità di P.S., e, dall’altro lato, il ricorso appare parzialmente irricevibile per tardività in relazione all’impugnazione del decreto della Questura di Lecce del 27.3.2021, notificato il 31/03/2021, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare di parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.