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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/08/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 5335/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/10/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]14 34100 MUGGIA ITALIA con l'Avv. MARCHINI ISABELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 19 06100 PERUGIA ITALIA con l'Avv. BOGINI STEFANO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SAN GIORGIO A CREMANO il giorno
18/04/1994 (atto n. 17, parte II, serie A, anno 1994).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_2 autonoma.
FATTO
La signora , con ricorso del 07/10/2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, riferendo la propria versione dei fatti che hanno determinato il fallimento della vita coniugale. Il signor si è costituito in giudizio. Pt_2
A seguito di trattative le parti hanno raggiunto un accordo per rassegnare congiuntamente le seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. essendo i coniugi economicamente autosufficienti, entrambi rinunciano al mantenimento ed accettano la reciproca rinuncia e, per parte sua, la ricorrente rinuncia altresì alla richiesta di addebito contenuta nel ricorso introduttivo, con accettazione da parte del SI. ; Parte_2
3. la figlia , studentessa, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_2 continuerà a vivere e risiedere con la madre;
4. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento orinario della figlia, e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la somma mensile di € 300,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, sul conto corrente
IBAN [...] alla stessa intestato;
5. sempre quale partecipazione al mantenimento della figlia, il SI, si obbliga a Parte_2 corrispondere direttamente a costei la somma di € 100,00 mensili, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, sul contro corrente IBAN [...] alla stessa intestato;
6. entrambe le somme sono soggette a rivalutazione annuale ISTAT e l'obbligo di versamento decorrerà dal mese in cui verrà emesso il provvedimento che recepisce il presente accordo;
7. le parti si obbligano a partecipare al 50% alle spese straordinarie come individuate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste, con le forme e le modalità ivi previste e che le parti dichiarano di conoscere ad approvare, includendo espressamente in tali spese straordinarie i costi di frequentazione della palestra ed i viaggi e le vacanze previamente concordati e condivisi;
8. stante la maggior età della figlia e la distanza delle rispettive residenze, gli incontri fra il SI. Parte_2
e la figlia saranno fra loro concordati in relazione alle rispettive esigenze
[...] Persona_2 lavorative, di studio ed agli impegni di ciascuno, in modo che sia assicurato almeno un incontro mensile;
9. quale condizione funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale le parti si obbligano a disciplinare come segue la comproprietà dell'immobile sito in Perugia, via Cristoforo Colombo, n° 19-N, scala A, piano 6°, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 248, particella 821, subalterno 26, con diritti sul bene comune non censibile distinto al foglio 248, particella 1368: la SI.ra si obbliga ad acquistare ed il SI. si obbliga a cedere la propria Parte_1 Parte_2 quota di proprietà al prezzo concordato di € 6.000,00; le parti concordano che la stipula dell'atto di compravendita avverrà entro 2 mesi dalla data dell'omologa della separazione (e comunque entro l'anno
2025), presso il Notaio che sarà indicato dalla SI.ra ; Parte_1
10. spese legali compensate;
11. le parti, infine, dichiarano di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale.”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le conclusioni congiunte dei coniugi possono pertanto esser recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in SAN GIORGIO A CREMANO il 18/04/1994;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07/10/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]14 34100 MUGGIA ITALIA con l'Avv. MARCHINI ISABELLA presso la quale ha eletto domicilio telematico contro
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 19 06100 PERUGIA ITALIA con l'Avv. BOGINI STEFANO presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SAN GIORGIO A CREMANO il giorno
18/04/1994 (atto n. 17, parte II, serie A, anno 1994).
In separazione dei beni. Con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_2 autonoma.
FATTO
La signora , con ricorso del 07/10/2024, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito, riferendo la propria versione dei fatti che hanno determinato il fallimento della vita coniugale. Il signor si è costituito in giudizio. Pt_2
A seguito di trattative le parti hanno raggiunto un accordo per rassegnare congiuntamente le seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. essendo i coniugi economicamente autosufficienti, entrambi rinunciano al mantenimento ed accettano la reciproca rinuncia e, per parte sua, la ricorrente rinuncia altresì alla richiesta di addebito contenuta nel ricorso introduttivo, con accettazione da parte del SI. ; Parte_2
3. la figlia , studentessa, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_2 continuerà a vivere e risiedere con la madre;
4. il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra , quale contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento orinario della figlia, e sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica, la somma mensile di € 300,00, a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, sul conto corrente
IBAN [...] alla stessa intestato;
5. sempre quale partecipazione al mantenimento della figlia, il SI, si obbliga a Parte_2 corrispondere direttamente a costei la somma di € 100,00 mensili, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese, sul contro corrente IBAN [...] alla stessa intestato;
6. entrambe le somme sono soggette a rivalutazione annuale ISTAT e l'obbligo di versamento decorrerà dal mese in cui verrà emesso il provvedimento che recepisce il presente accordo;
7. le parti si obbligano a partecipare al 50% alle spese straordinarie come individuate nel protocollo vigente presso il Tribunale di Trieste, con le forme e le modalità ivi previste e che le parti dichiarano di conoscere ad approvare, includendo espressamente in tali spese straordinarie i costi di frequentazione della palestra ed i viaggi e le vacanze previamente concordati e condivisi;
8. stante la maggior età della figlia e la distanza delle rispettive residenze, gli incontri fra il SI. Parte_2
e la figlia saranno fra loro concordati in relazione alle rispettive esigenze
[...] Persona_2 lavorative, di studio ed agli impegni di ciascuno, in modo che sia assicurato almeno un incontro mensile;
9. quale condizione funzionale ed indispensabile alla soluzione della crisi coniugale le parti si obbligano a disciplinare come segue la comproprietà dell'immobile sito in Perugia, via Cristoforo Colombo, n° 19-N, scala A, piano 6°, distinto al catasto fabbricati del Comune di Perugia al foglio 248, particella 821, subalterno 26, con diritti sul bene comune non censibile distinto al foglio 248, particella 1368: la SI.ra si obbliga ad acquistare ed il SI. si obbliga a cedere la propria Parte_1 Parte_2 quota di proprietà al prezzo concordato di € 6.000,00; le parti concordano che la stipula dell'atto di compravendita avverrà entro 2 mesi dalla data dell'omologa della separazione (e comunque entro l'anno
2025), presso il Notaio che sarà indicato dalla SI.ra ; Parte_1
10. spese legali compensate;
11. le parti, infine, dichiarano di non volersi riconciliare e che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, rinunciando alla comparizione personale.”.
Si è data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le conclusioni congiunte dei coniugi possono pertanto esser recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in SAN GIORGIO A CREMANO il 18/04/1994;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO A CREMANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, il giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Francesca Ajello Anna Lucia Fanelli