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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
14.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2589/2023 r.g. sez. lav., vertente tra nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...] C.F. , nato
[...] C.F._4 CP_4
a Napoli (NA) il 17/07/1957 C.F. , rappresentati e difesi, in virtù C.F._5 di procura in calce all'originale del ricorso notificato in primo grado, dall'avv. Piero
Ferrara (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._6
Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis;
Appellanti
e
( CF-P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_5 P.IVA_1
Ing. , con sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, CP_6 CP_5
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dagli Avvocati
Isabella Selvaggi (c.f. e Luigia Mandes (c.f. C.F._7
), tutti elettivamente domiciliati in Via Comunale del C.F._8 CP_5
Cont Principe, 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del Per_1
05/09/2019;
Appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con separati ricorsi depositati il 28 settembre 2021 dinnanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro i ricorrenti odierni appellanti, sulla premessa di essere dipendenti dell' e di avere prestato l'attività Parte_2 lavorativa, nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020, nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente specificati in ricorso - come attestato dai fogli di servizio allegati -, senza ricevere il compenso con le maggiorazioni previste dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L.
[...]
del 07/04/1999, richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale circa CP_7 la cumulabilità delle indennità previste dall'art. 44 commi 3) e 12) con quelle di cui all'art. 9 CCNL 20.09.2001 e non avendo mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui avevano prestato lavoro nei giorni festivi, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, ai sensi della contrattazione collettiva, con condanna dell'
[...]
al pagamento della somma indicata in ciascun ricorso, Parte_2
o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
1.2 Resisteva in giudizio l'Azienda sanitaria convenuta, eccependo la prescrizione del credito azionato, nonché la nullità del ricorso, deducendo nel merito l'infondatezza dell'avversa pretesa e concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso.
1.3 Con sentenza n. 2844/2023 pubbl. il 27.04.2023 il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Napoli, pur adeguandosi in diritto all'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, in punto di fatto aveva ritenuto infondata la pretesa per non aver i ricorrenti allegato di essere lavoratori turnisti, omettendo altresì di indicare l'articolazione dell'orario di lavoro, nonchè che il lavoro festivo era stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione abbia ecceduto il normale orario di lavoro.
2. Con ricorso depositato in data 27.10.2023 gli odierni appellanti hanno impugnato la citata sentenza, eccependo l'errata valutazione delle allegazioni in fatto e della documentazione prodotta al fine di provare la fondatezza della pretesa. Hanno sottolineato che nel ricorso erano state considerate solo le prestazioni di lavoro rese dai ricorrenti nei giorni festivi infrasettimanali eccendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale esigibile dal datore di lavoro e che la circostanza era stata documentalmente provata con il deposito dei cartellini marcatempo (c.d. “Stampa cartellino”) nei quali, per ciascun giorno, erano indicate l'ora di entrata e quella di uscita. Hanno confutato le Cont argomentazioni difensive esposte dalla in primo grado con riguardo alla fruizione dei riposi compensativi ed hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento della domanda, 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali e per l'effetto 2) condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.251,20 al sig. , € 3.471,45 al sig. , € Parte_1 CP_1
3.732,93 alla sig.ra , € 4.466,51 al sig. e € 3.608,94 Controparte_2 Controparte_3 al sig. giusti conteggi elaborati ai ricorsi introduttivi in primo grado, per i CP_4 suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Cont
2.1 Costituitasi in giudizio, l' ha dedotto l'errata interpretazione della normativa contrattuale di riferimento - art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1, integrativo di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1/9/1995 e dall'art. 34 del CCNL 7/4/99 – effettuata dai ricorrenti che avrebbero equivocato sulla effettiva portata delle pronunce della Suprema
Corte richiamate, intendendo erroneamente che quest'ultima avesse stabilito il principio secondo cui l'indennità ex art. 44 del CCNL del 01.09.1995 è cumulabile, tout court, con il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o in alternativa, con il diritto al compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione
Cont prevista di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001. In buona sostanza ha affermato l' che, trattandosi di personale turnista che, in quanto tale, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali rientrando tale evenienza nella normale articolazione del lavoro in turni, la norma contrattuale invocata da parte avversa, non troverebbe automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, essendo necessario che l'attività lavorativa sia stata dal dipendente turnista “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui è stata resa la prestazione come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma
CCNL 2016/2018, sul presupposto che la maggiorazione percepita prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
3.2 Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez.
Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, Cass. Sez. Lav. n. 20743 del
18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023) le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si
è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
3.3 In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che:
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, è priva di fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
3.4 Si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
3.5 Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez.
Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
3.6 In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In punto di diritto, quindi, deve ribadirsi che la domanda dei ricorrenti è fondata, Cont risultando la difesa riproposta dall in questo grado in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità.
4. Deve, quindi, verificarsi se nella fattispecie parte ricorrente – che ne era onerata – abbia offerto adeguata allegazione e prova del diritto di credito per il periodo controverso, vertendo su questo profilo la pronuncia di rigetto del Tribunale e quindi il motivo principale di doglianza dell'appellante.
4.1 Come rilevato dalla Suprema Corte “…l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
Nell'atto di appello è stato illustrato il meccanismo dell'organizzazione dei turni, con la precisazione che le ore per le quali è stata rivendicata la retribuzione in questo giudizio sono quelle eccedenti l'orario settimanale esigibile dal datore di lavoro, e cioè – per questa tipologia di turnisti – le 30 ore, ovvero le 24 ore in caso di doppia festività ricadente nella settimana. Cont In proposito, come già in primo grado, la sostiene di avere fatto fruire al ricorrente riposi compensativi, anche in misura superiore a quelli spettanti in tutto il periodo in contestazione, sulla base della peculiare articolazione in turni all'uopo predisposta e di aver comunque pienamente compensato il lavoro reso in giorni festivi infrasettimanali. Cont Osserva il collegio che l'eccezione dell' pecca per genericità, anche nei riferimenti al supporto documentale, laddove invece la difesa del lavoratore, oltre ad aver depositato documentazione di riscontro, ha svolto un'analitica esposizione dei dati dei cartellini sanitari, riportando un prospetto riassuntivo in ricorso, per illustrare il meccanismo organizzativo: sono stati evidenziati i giorni festivi infrasettimanali oggetto di ricorso con l'indicazione dell'orario settimanale/mensile esigibile dal datore di lavoro e di quello svolto dal ricorrente, sempre in eccedenza. Cont La neppure nel presente grado di giudizio ha preso specifica posizione sul punto.
Inoltre, deve osservarsi che i riposi invocati dall'azienda in via di eccezione sono quelli “normali”, legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro. Ed infatti, come osservato già in precedenti decisioni di questa Corte per il caso di godimento da parte del lavoratore di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, “la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività”.
In ogni caso, gli odierni appellanti hanno prodotto i “cartellini sanitari” - dai quali è possibile ricavare l'alternarsi di turni, dello smonto e del riposo, nonché il godimento di eventuali riposi compensativi ai sensi dell'art. 9 CCNL 20.9.2001 -, le cui risultanze non sono contestate da controparte;
del resto, si tratta di documentazione di provenienza datoriale.
Da tali atti risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui è stato chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che il ricorrente ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale ed anche quello mensile esigibile dal datore.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, Cont l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate, proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Cont Sarebbe stato precipuo onere dell' provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Le contestazioni contabili sono generiche, di modo che possono recepirsi i conteggi di parte ricorrente.
5. L'appello va, quindi, accolto.
5.1 Da quanto sopra esposto consegue, in riforma della gravata sentenza,
l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo indicato nei rispettivi ricorsi, e per l'effetto la condanna della , in Controparte_5 persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento dell'importo di € 4.251,20 a
€ 3.471,45 , € 3.732,93 a , € 4.466,51 Parte_1 CP_1 Controparte_2
a e € 3.608,94 a oltre interessi legali dalla data di Controparte_3 CP_4 maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo.
6. Le pese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 147/22 tenuto conto, ai fini del valore della lite, degli importi liquidati in sentenza e della maggiorazione per la difesa di più parti, con omissione della fase istruttorie ed attribuzione all'Avv. Piero Ferrara, dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dell'importo di € 4.251,20 Controparte_5
a € 3.471,45 a , € 3.732,93 a , € Parte_1 CP_1 Controparte_2
4.466,51 a e € 3.608,94 a oltre interessi legali dalla data Controparte_3 CP_4 di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo ed eventuale maggior danno ex art. 16 L. 412/91;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_5 che liquida in euro 1.236,00 per il primo grado ed in euro 1.154,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avv. Piero
Ferrara.
Così deciso in Napoli il 14.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
14.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2589/2023 r.g. sez. lav., vertente tra nato a [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._2 [...]
nata a [...] il [...] C.F. CP_2 C.F._3 CP_3
nato a [...] il [...] C.F. , nato
[...] C.F._4 CP_4
a Napoli (NA) il 17/07/1957 C.F. , rappresentati e difesi, in virtù C.F._5 di procura in calce all'originale del ricorso notificato in primo grado, dall'avv. Piero
Ferrara (C.F. ), elettivamente domiciliati presso il suo studio in C.F._6
Portici (NA), alla Via Libertà n. 218 bis;
Appellanti
e
( CF-P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_5 P.IVA_1
Ing. , con sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, CP_6 CP_5
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dagli Avvocati
Isabella Selvaggi (c.f. e Luigia Mandes (c.f. C.F._7
), tutti elettivamente domiciliati in Via Comunale del C.F._8 CP_5
Cont Principe, 13/A presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. 16316 del Per_1
05/09/2019;
Appellato
MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con separati ricorsi depositati il 28 settembre 2021 dinnanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro i ricorrenti odierni appellanti, sulla premessa di essere dipendenti dell' e di avere prestato l'attività Parte_2 lavorativa, nel periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2020, nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente specificati in ricorso - come attestato dai fogli di servizio allegati -, senza ricevere il compenso con le maggiorazioni previste dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria
2016-2018, che ha sostituto l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L.
[...]
del 07/04/1999, richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale circa CP_7 la cumulabilità delle indennità previste dall'art. 44 commi 3) e 12) con quelle di cui all'art. 9 CCNL 20.09.2001 e non avendo mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui avevano prestato lavoro nei giorni festivi, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, ai sensi della contrattazione collettiva, con condanna dell'
[...]
al pagamento della somma indicata in ciascun ricorso, Parte_2
o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite.
1.2 Resisteva in giudizio l'Azienda sanitaria convenuta, eccependo la prescrizione del credito azionato, nonché la nullità del ricorso, deducendo nel merito l'infondatezza dell'avversa pretesa e concludendo, quindi, per il rigetto del ricorso.
1.3 Con sentenza n. 2844/2023 pubbl. il 27.04.2023 il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Napoli, pur adeguandosi in diritto all'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, in punto di fatto aveva ritenuto infondata la pretesa per non aver i ricorrenti allegato di essere lavoratori turnisti, omettendo altresì di indicare l'articolazione dell'orario di lavoro, nonchè che il lavoro festivo era stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione abbia ecceduto il normale orario di lavoro.
2. Con ricorso depositato in data 27.10.2023 gli odierni appellanti hanno impugnato la citata sentenza, eccependo l'errata valutazione delle allegazioni in fatto e della documentazione prodotta al fine di provare la fondatezza della pretesa. Hanno sottolineato che nel ricorso erano state considerate solo le prestazioni di lavoro rese dai ricorrenti nei giorni festivi infrasettimanali eccendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale esigibile dal datore di lavoro e che la circostanza era stata documentalmente provata con il deposito dei cartellini marcatempo (c.d. “Stampa cartellino”) nei quali, per ciascun giorno, erano indicate l'ora di entrata e quella di uscita. Hanno confutato le Cont argomentazioni difensive esposte dalla in primo grado con riguardo alla fruizione dei riposi compensativi ed hanno concluso chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento della domanda, 1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20/09/2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali e per l'effetto 2) condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.251,20 al sig. , € 3.471,45 al sig. , € Parte_1 CP_1
3.732,93 alla sig.ra , € 4.466,51 al sig. e € 3.608,94 Controparte_2 Controparte_3 al sig. giusti conteggi elaborati ai ricorsi introduttivi in primo grado, per i CP_4 suddetti titoli, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo”. Cont
2.1 Costituitasi in giudizio, l' ha dedotto l'errata interpretazione della normativa contrattuale di riferimento - art. 9 del CCNL 20.09.2001 comma 1, integrativo di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1/9/1995 e dall'art. 34 del CCNL 7/4/99 – effettuata dai ricorrenti che avrebbero equivocato sulla effettiva portata delle pronunce della Suprema
Corte richiamate, intendendo erroneamente che quest'ultima avesse stabilito il principio secondo cui l'indennità ex art. 44 del CCNL del 01.09.1995 è cumulabile, tout court, con il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o in alternativa, con il diritto al compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione
Cont prevista di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001. In buona sostanza ha affermato l' che, trattandosi di personale turnista che, in quanto tale, presta ordinariamente attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali rientrando tale evenienza nella normale articolazione del lavoro in turni, la norma contrattuale invocata da parte avversa, non troverebbe automatica applicazione per il sol fatto di aver prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale, essendo necessario che l'attività lavorativa sia stata dal dipendente turnista “straordinariamente” prestata in un giorno festivo rispetto alla normale organizzazione lavorativa.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
3. Il ricorso è fondato.
3.1 La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui è stata resa la prestazione come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma
CCNL 2016/2018, sul presupposto che la maggiorazione percepita prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
3.2 Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez.
Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, Cass. Sez. Lav. n. 20743 del
18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023) le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si
è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
3.3 In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che:
"Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di
Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, è priva di fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
3.4 Si è precisato, inoltre, che non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c) CCNL
14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
3.5 Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez.
Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
3.6 In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del
CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In punto di diritto, quindi, deve ribadirsi che la domanda dei ricorrenti è fondata, Cont risultando la difesa riproposta dall in questo grado in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità.
4. Deve, quindi, verificarsi se nella fattispecie parte ricorrente – che ne era onerata – abbia offerto adeguata allegazione e prova del diritto di credito per il periodo controverso, vertendo su questo profilo la pronuncia di rigetto del Tribunale e quindi il motivo principale di doglianza dell'appellante.
4.1 Come rilevato dalla Suprema Corte “…l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
Nell'atto di appello è stato illustrato il meccanismo dell'organizzazione dei turni, con la precisazione che le ore per le quali è stata rivendicata la retribuzione in questo giudizio sono quelle eccedenti l'orario settimanale esigibile dal datore di lavoro, e cioè – per questa tipologia di turnisti – le 30 ore, ovvero le 24 ore in caso di doppia festività ricadente nella settimana. Cont In proposito, come già in primo grado, la sostiene di avere fatto fruire al ricorrente riposi compensativi, anche in misura superiore a quelli spettanti in tutto il periodo in contestazione, sulla base della peculiare articolazione in turni all'uopo predisposta e di aver comunque pienamente compensato il lavoro reso in giorni festivi infrasettimanali. Cont Osserva il collegio che l'eccezione dell' pecca per genericità, anche nei riferimenti al supporto documentale, laddove invece la difesa del lavoratore, oltre ad aver depositato documentazione di riscontro, ha svolto un'analitica esposizione dei dati dei cartellini sanitari, riportando un prospetto riassuntivo in ricorso, per illustrare il meccanismo organizzativo: sono stati evidenziati i giorni festivi infrasettimanali oggetto di ricorso con l'indicazione dell'orario settimanale/mensile esigibile dal datore di lavoro e di quello svolto dal ricorrente, sempre in eccedenza. Cont La neppure nel presente grado di giudizio ha preso specifica posizione sul punto.
Inoltre, deve osservarsi che i riposi invocati dall'azienda in via di eccezione sono quelli “normali”, legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro. Ed infatti, come osservato già in precedenti decisioni di questa Corte per il caso di godimento da parte del lavoratore di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, “la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività”.
In ogni caso, gli odierni appellanti hanno prodotto i “cartellini sanitari” - dai quali è possibile ricavare l'alternarsi di turni, dello smonto e del riposo, nonché il godimento di eventuali riposi compensativi ai sensi dell'art. 9 CCNL 20.9.2001 -, le cui risultanze non sono contestate da controparte;
del resto, si tratta di documentazione di provenienza datoriale.
Da tali atti risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui è stato chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che il ricorrente ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale ed anche quello mensile esigibile dal datore.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, Cont l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate, proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Cont Sarebbe stato precipuo onere dell' provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Le contestazioni contabili sono generiche, di modo che possono recepirsi i conteggi di parte ricorrente.
5. L'appello va, quindi, accolto.
5.1 Da quanto sopra esposto consegue, in riforma della gravata sentenza,
l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo indicato nei rispettivi ricorsi, e per l'effetto la condanna della , in Controparte_5 persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento dell'importo di € 4.251,20 a
€ 3.471,45 , € 3.732,93 a , € 4.466,51 Parte_1 CP_1 Controparte_2
a e € 3.608,94 a oltre interessi legali dalla data di Controparte_3 CP_4 maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo.
6. Le pese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 147/22 tenuto conto, ai fini del valore della lite, degli importi liquidati in sentenza e della maggiorazione per la difesa di più parti, con omissione della fase istruttorie ed attribuzione all'Avv. Piero Ferrara, dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata sentenza condanna la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento dell'importo di € 4.251,20 Controparte_5
a € 3.471,45 a , € 3.732,93 a , € Parte_1 CP_1 Controparte_2
4.466,51 a e € 3.608,94 a oltre interessi legali dalla data Controparte_3 CP_4 di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo ed eventuale maggior danno ex art. 16 L. 412/91;
- condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_5 che liquida in euro 1.236,00 per il primo grado ed in euro 1.154,00 per il grado di appello, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione all'Avv. Piero
Ferrara.
Così deciso in Napoli il 14.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr Francesca Gomez de Ayala dr. Mariavittoria Papa