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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/04/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1684/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1684/2023 R.G.L., vertente
TRA
LI MI (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1 Reggio Calabria (RC), via Guglielmo Pepe n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Scambia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. , in persona P.IVA_1
del Ministro pro-tempore resistente contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L.
107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/05/2023, AL LE deduceva: - di aver prestato attività lavorativa come docente con contratto a tempo determinato presso diversi istituti scolastici;
- che, in particolare, ha lavorato presso l'Istituto Comprensivo Campo
Calabro dal 07.11.2016 al 30.06.2017; presso l'Istituto San Sperato Cardeto dal
18.10.2017 al 30.06.2018; presso l'Istituto Comprensivo Piria dal 19.11.2018 al
30.06.2019; presso la Scuola Media Spanò Bolani dal 18.09.2019 al 30.06.2020; presso l'Istituto Comprensivo Cinquefrondi dal 24.10.2020 al 30.06.2021 e presso la Scuola
Media Spanò Bolani di RC dal 13.09.2021 al 30.06.2022; - che attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo Brancaleone;
- che per i periodi su indicati non le è stata riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui;
- che ciò si pone in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che ha inoltrato diffida stragiudiziale al Ministero, senza ottenere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via principale: accertare lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del merito come insegnante con contratti a tempo determinato, e riconoscere ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonché dei commi dal 121 al 124 della legge 107/2015 letti in combinato disposto con gli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione di ogni eventuale atto contrario, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il diritto al beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui all'attuale parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici di cui in premessa, e conseguentemente condannare parte intimata al pagamento in suo favore della somma di 3.000,00 anche a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. In via subordinata: sempre per le ragioni sopra esposte condannare parte intimata al rilascio in favore di parte ricorrente di una Carta Docenti avente plafond di spesa pari ad euro 3.000,00. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del giorno 08.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
AL LE agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Nel caso di specie ha documentalmente provato di aver svolto attività di docenza con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: - a.s. 2017/2018 presso l'Istituto Comprensivo Campo Calabro dal 07.11.2016 al 30.06.2017; - a.s. 2018/2019 presso l'Istituto San Sperato Cardeto dal 18.10.2017 al 30.06.2018; - a.s. 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Piria dal 19.11.2018 al 30.06.2019; - a.s. 2019/2020 presso la Scuola Media Spanò Bolani dal 18.09.2019 al 30.06.2020; - a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo Cinquefrondi dal 24.10.2020 al 30.06.2021; - a.s. 2021/2022 presso la Scuola Media Spanò Bolani di RC dal 13.09.2021 al 30.06.2022.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M.
23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento
e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale
o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto Consiglio di Stato, n. 1842 del
16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del
18/05/2022, causa C-450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza.
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro…deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass. 8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli aa.ss. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e che la stessa, nonostante formale richiesta, non ha fruito della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (come avviene nel caso concreto), con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo complessivo di 3.000,00 tramite il sistema della
Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Si evidenzia infine che in base alle deduzioni della parte ed ai documenti allegati alla nota di deposito del 20.10.2024 la ricorrente risulta interna al sistema scolastico in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente, a ciò non ostando la contumacia della stessa e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da LI MI, n. R.G. 1684/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia del Ministero resistente;
- dichiara il diritto di AL LE di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del L.R.P.T., ad attribuire a AL LE, per gli anni scolastici 2016/20217, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, per ciascun anno, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del L.R.P.T., al pagamento in favore di AL LE delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 1684/2023
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1684/2023 R.G.L., vertente
TRA
LI MI (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1 Reggio Calabria (RC), via Guglielmo Pepe n. 31, presso lo studio dell'avv. Maria Scambia, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (c.f. , in persona P.IVA_1
del Ministro pro-tempore resistente contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L.
107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/05/2023, AL LE deduceva: - di aver prestato attività lavorativa come docente con contratto a tempo determinato presso diversi istituti scolastici;
- che, in particolare, ha lavorato presso l'Istituto Comprensivo Campo
Calabro dal 07.11.2016 al 30.06.2017; presso l'Istituto San Sperato Cardeto dal
18.10.2017 al 30.06.2018; presso l'Istituto Comprensivo Piria dal 19.11.2018 al
30.06.2019; presso la Scuola Media Spanò Bolani dal 18.09.2019 al 30.06.2020; presso l'Istituto Comprensivo Cinquefrondi dal 24.10.2020 al 30.06.2021 e presso la Scuola
Media Spanò Bolani di RC dal 13.09.2021 al 30.06.2022; - che attualmente presta servizio presso l'Istituto Comprensivo Brancaleone;
- che per i periodi su indicati non le è stata riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui;
- che ciò si pone in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che ha inoltrato diffida stragiudiziale al Ministero, senza ottenere riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «In via principale: accertare lo svolgimento del lavoro alle dipendenze del Ministero dell'istruzione e del merito come insegnante con contratti a tempo determinato, e riconoscere ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., nonché dei commi dal 121 al 124 della legge 107/2015 letti in combinato disposto con gli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, e previa disapplicazione di ogni eventuale atto contrario, per le ragioni meglio specificate in narrativa, il diritto al beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui all'attuale parte ricorrente, in relazione agli anni scolastici di cui in premessa, e conseguentemente condannare parte intimata al pagamento in suo favore della somma di 3.000,00 anche a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale. In via subordinata: sempre per le ragioni sopra esposte condannare parte intimata al rilascio in favore di parte ricorrente di una Carta Docenti avente plafond di spesa pari ad euro 3.000,00. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del giorno 08.02.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma
2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
AL LE agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta docente di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Nel caso di specie ha documentalmente provato di aver svolto attività di docenza con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: - a.s. 2017/2018 presso l'Istituto Comprensivo Campo Calabro dal 07.11.2016 al 30.06.2017; - a.s. 2018/2019 presso l'Istituto San Sperato Cardeto dal 18.10.2017 al 30.06.2018; - a.s. 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Piria dal 19.11.2018 al 30.06.2019; - a.s. 2019/2020 presso la Scuola Media Spanò Bolani dal 18.09.2019 al 30.06.2020; - a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo Cinquefrondi dal 24.10.2020 al 30.06.2021; - a.s. 2021/2022 presso la Scuola Media Spanò Bolani di RC dal 13.09.2021 al 30.06.2022.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M.
23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento
e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale
o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto Consiglio di Stato, n. 1842 del
16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del
18/05/2022, causa C-450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza.
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro…deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass. 8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero. 2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli aa.ss. 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e che la stessa, nonostante formale richiesta, non ha fruito della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (come avviene nel caso concreto), con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo complessivo di 3.000,00 tramite il sistema della
Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Si evidenzia infine che in base alle deduzioni della parte ed ai documenti allegati alla nota di deposito del 20.10.2024 la ricorrente risulta interna al sistema scolastico in quanto assunta con contratto a tempo indeterminato.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente, a ciò non ostando la contumacia della stessa e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M.
55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da LI MI, n. R.G. 1684/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara la contumacia del Ministero resistente;
- dichiara il diritto di AL LE di percepire il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del L.R.P.T., ad attribuire a AL LE, per gli anni scolastici 2016/20217, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, per ciascun anno, la Carta elettronica del docente dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del L.R.P.T., al pagamento in favore di AL LE delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.030,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Locri, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli