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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 1153/2024 Registro generale Appello Lavoro n. 1048/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 1661/2024, est. dott. Tullio Perillo, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti MARINO MARIA CHIARA e MARINO MANLIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO ITALIA, 50 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti _1 C.F._1
MANINI GIANLUCA e TRAPANI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA OLTROCCHI, 11 20137 MILANO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “NEL MERITO Riformare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro n. 1661/2024 pubblicata il 3.4.2024 dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento R.G. n. 8779/2023, con conseguente integrale rigetto delle domande avversarie. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, previa disposizione di CTU contabile, Voglia il Giudice ridurre la pretesa della signora agli importi verificati come dovuti in corso di _1 causa e/o ritenuti di giustizia, comunque decurtate le somme da quest'ultima già percepite a titolo di retribuzione straordinaria, festiva e/o domenicale. In ogni caso, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante – in persona del legale rappresentante pro tempore - spese legali, competenze ed onorari di causa, I.V.A., C.P.A.
[1] e spese generali (15%) ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, oltre che l'integrale rimborso delle spese vive sostenute (contributo unificato e marca da bollo) in relazione al primo ed al secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Respingere il ricorso in appello promosso dalla società Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la riforma totale della sentenza nr. 1661/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, per tutti i motivi dedotti ed indicati in atto - e per l'effetto confermare il contenuto della suindicata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04.10.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1661/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO in accoglimento della domanda proposta da ha accertato il _1 diritto di quest'ultima all'inquadramento nel 5 livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi per tutta la durata del rapporto intercorso con Parte_1 con svolgimento dell'orario di lavoro come allegato nel ricorso introduttivo, nonché l'illegittimità della trattenuta operata sotto la voce permessi non retribuiti e per l'effetto ha condannato la datrice di lavoro a corrispondere a titolo di differenze retributive la somma lorda di Euro 6.189,28 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere stata assunta da _1 in data 23.12.2021 con un contratto a tempo determinato Parte_1 con inquadramento nel 6 livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi con mansioni di aiuto barista con orario lavorativo di 40 ore settimanali e luogo di lavoro presso l'esercizio commerciale sito in Piazza Alvar Alto a Milano;
che in data 29.04.2022 la datrice di lavoro comunicava la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.05.2022 con sede, orario di lavoro e mansioni invariate;
che in data 06.02.2023 aveva rassegnato le dimissioni;
che per l'intera durata del rapporto si era occupata di servizio alla clientela, dell'apertura e chiusura della cassa, della chiusura fiscale, del controllo del locale con rendicontazione alla responsabile, della formazione dei nuovi arrivati, prestando altresì lavoro straordinario non retribuito;
che per le mansioni disimpegnate aveva maturato il diritto all'inquadramento nel superiore livello 5 CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con diritto alle conseguenti differenze retributive anche per lavoro straordinario in ragione dell'orario effettivamente osservato;
che la datrice aveva illegittimamente effettuato delle trattenute in busta paga sotto la voce “permessi non retribuiti” che tuttavia non aveva mai richiesto e goduto e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento nel livello 5 del CCNL applicato e ottenere dalla convenuta il pagamento delle differenze retributive maturate.
[2] Il TRIBUNALE, richiamata la declaratoria del 6 del CCNL applicato nel quale era stata inquadrata la lavoratrice e quella del 5 livello rivendicato, esperita istruttoria orale, riteneva fondata la domanda della ricorrente.
In particolare, evidenziava che le testi introdotte da parte ricorrente avevano confermato le mansioni (apertura e chiusura negozio, servizi al tavolo, cassa, preparazione caffè, vendita prodotti pasticceria e pulizia locale) allegate nel ricorso introduttivo le cui deposizioni riteneva maggiormente attendibili rispetto al quelle delle testi di parte convenuta che invece avevano fornito un quadro differente e con evidenti contraddizioni anche tra loro.
Il primo Giudice riteneva altresì provato l'orario di lavoro come dedotto dalla ricorrente ritenendo che lo schema dei turni lavorativi prodotti con il documento n. 5 dalla lavoratrice corrispondevano a quello elaborati dai responsabili del negozio a computer e fotografati dai dipendenti per prenderne visione.
Precisava che la società, per quanto avesse allegato che gli orari di lavoro venivano unicamente esposti in bacheca, non aveva dato prova di tale circostanza se non affidandosi alle sole dichiarazioni dei propri responsabili delle quali evidenziava, anche sul punto, le contraddizioni.
Alla luce di tale quadro probatorio, il TRIBUNALE recepiva i conteggi depositati dalla ricorrente in quali risultavano elaborati secondo criteri logici e obiettivi e non specificatamente contestati e per l'effetto condannava Parte_1
a corrispondere a Euro 1.300,94 lordi per differenze retributive _1 maturate per il superiore livello di inquadramento oltre a Euro 96,30 lordi per incidenza sul TFR;
Euro 3.390,34, a titolo di retribuzione straordinaria non corrisposta, Euro 94,33, a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario domenicale, Euro 96,04 per maggiorazioni per lavoro festivo, Euro 273,09 a saldo indennità per ferie non godute ed Euro 147,94 per ROL non usufruiti, oltre a Euro 790,30 per trattenute operate per permessi non retribuiti e così per un totale lordo di Euro 6.189,28 oltre a interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
In ragione della soccombenza è stata altresì condannata a Parte_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.695,00 oltre a spese generali e oneri di legge. propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con un primo motivo si duole della sentenza per “Omessa e/o errata valutazione degli elementi probatori emersi in corso di causa;
motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione al riconoscimento della qualifica di V livello da CCNL – violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.”
[3] Nel merito deduce un mal governo del materiale probatorio, nel quale il TRIBUNALE sarebbe, a suo dire, incorso e specificatamente per avere dato rilevanza alle deposizioni rese da alcune testi piuttosto che ad altre e di aver pertanto erroneamente concluso che le mansioni rese dall'appellata erano inquadrabili nel livello 5 e non nel 6.
In particolare, sostiene che il 6 livello non esclude per l'aiuto - barista la possibilità di preparare caffè e che la descrizione del livello contempla la possibile presenza al bancone a supporto del personale di categoria superiore, svolgendo anche “mansioni promiscue”, intendendosi per tali quelle che non siano
“prevalentemente” di vendita quali il confezionamento, la consegna, il riordino del banco.
Deduce inoltre che solo aveva affermato che l'appellata Persona_1 svolgeva la mansione di barista, ma che tale teste è da ritenere inattendibile in quanto ha in corso un analogo contenzioso con Parte_1
Nella propria ottica, la presenza costante di uno o due responsabili del punto vendita, nonché talvolta del direttore del locale, esclude che l'aiuto barista fosse totalmente autonomo, sia nel rapporto con la clientela, che nella presunta gestione della cassa, essendovi sempre un dipendente di categoria superiore destinato a impartire direttive, a formare e a monitorare il personale.
Lamenta inoltre che le testimoni introdotte da parte ricorrente avevano lavorato solo per taluni periodi in concomitanza con l'appellata e che pertanto non era in grado di riferire in ordine alle mansioni effettivamente dispiegate.
Evidenzia che solo le testi e , citate dalla datrice di Tes_1 Testimone_2 lavoro e dipendenti di per tutta la durata del rapporto Parte_1 intercorso con , erano state in grado di riferire in ordine alle _1 mansioni effettivamente prestate e che come tali, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenerle maggiormente attendibili.
Evidenzia che alcuna rilevanza ha il documento n. 4 prodotto dalla ricorrente, in quanto trattasi di “una anonima schermata di computer”, priva di sottoscrizione, identificativo e generabile da chiunque e dunque inidonea a provare alcunché.
Nella prospettazione della doglianza, rileva che anche qualora la schermata rappresentasse un vero report incassi, dall'esame emerge che la maggior parte degli incassi erano riconducibili alla responsabile e non a Testimone_2 [...]
, il che costituirebbe la prova che quest'ultima fornisse un supporto alla _1 responsabile esclusivamente in un'ottica formativa.
Con un secondo motivo lamenta l'“Omessa e/o errata valutazione degli elementi probatori emersi in corso di causa;
motivazione carente, illogica e contraddittoria in
[4] relazione al riconoscimento di differenze retributive per presunto lavoro straordinario – violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.”
Nella prospettazione del gravame rileva che le affermazioni delle testimoni le quali hanno confermato i turni lavorativi indicati nel prospetto prodotto quale doc. n. 5 dalla ricorrente, non costituiscono la prova che quelli furono effettivamente i turni impartiti a e che siano stati effettivamente rispettati per tutta la _1 durata del rapporto.
Con un terzo motivo lamenta la “Carenza di motivazione e supporto probatorio in ordine alla correttezza dei conteggi esposti da parte avversaria in ordine alla quantificazione delle debenze retributive riferite al presunto lavoro straordinario/domenicale/festivo – violazione artt. 115 e 132 c.p.c”.
A sostegno della lamentela di duole del fatto che il primo Giudice non abbia disposto una CTU, ritenendo, per contro, corretti i conteggi predisposti da controparte, nonostante fossero stati specificatamente contestati.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata di respingere le domande formulate da con il ricorso di primo grado e _1 in subordine, in via istruttoria, previa CTU contabile, di ridurre la pretesa della lavoratrice con condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata il 29.11.2024 ha resistito chiedendo alla _1
, in via preliminare di acquisire la copia della documentazione allegata alle Pt_2 querele proposte nei confronti di e e nel merito Testimone_2 CP_2 difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 10.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
_______________
In via preliminare va respinta la richiesta di volta all'acquisizione _1 della documentazione prodotta con le querele presentate nei confronti delle testi e in quanto irrilevante ai fini della decisione. Testimone_2 CP_2
L'appello è infondato e i relativi motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
E' circostanza pacifica che sia stata assunta dall'odierna appellante _1 in data 23.12.2021 con contratto a tempo determinato poi trasformato con decorrenza dal 01.05.2022 in contratto a tempo indeterminato con inquadramento nel 6 livello CCNL applicato al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
[5] elementari conoscenze professionali e cioè: […] commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezion fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcooliche e superalcooliche”.
Alla declaratoria rivendicata del 5 livello appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: … cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
… banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
[…] barista”.
Il quadro istruttorio, formatosi durante la prima fase processuale, con particolare riferimento alle deposizioni rese dalle testi Testimone_3
e evidenzia la piena
[...] Persona_1 Testimone_4 conformità delle mansioni svolte da a quanto esplicitato dalla _1 declaratoria relativa al 5 livello e non a quelle proprie del livello 6 attribuito.
Nello specifico la teste assunta dall'appellante da Testimone_3 giugno a dicembre 2022, ha così riferito: “io mi occupavo di servizi al tavolo, cassa, preparazione caffè, vendita pasticcini, anche pulizia del locale …; conosco la ricorrente, abbiamo lavorato assieme;
la ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, lì al locale eravamo in 4 oltre alla responsabile e se capitava il direttore;
a inizio turno la responsabile o noi tutti in sua assenza decidevamo i compiti di ciascuno, così anche per la gestione della cassa e in tal caso chi ne veniva adibito si occupava anche della chiusura;
l'apertura o chiusura del negozio dipendeva dai turni, chi iniziava alle 6.30 apriva così come chi finiva alle 20.30 si occupava di chiuderlo;
… io e la ricorrente spesso abbiamo lavorato in turno assieme, molte volte abbiamo fatto chiusura assieme, questo è successo spesso, capitavano anche casi in cui i nostri turni si sovrapponevano …”.
Sulla stessa linea si pone anche la dichiarazione di , Persona_1 assunta da da giugno 2021 a ottobre 2022 la quale, dopo Parte_1 aver confermato di aver lavorato con l'appellata presso l'esercizio di Piazza Alvar Alto, ha dichiarato: “facevo barista, cassa , servizio ai tavoli, banco e addetta alla vendita;
io lavoravo della 6.30 alle 15 – 16.30 se facevo apertura, in chiusura dalle 12 alle 20.30, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo;
… ho lavorato con la ricorrente, lei faceva cassa, banco, barista, servizi ai tavoli;
di turno in turno ognuno si occupava di tutte le mansioni, in base al turno uno di noi si occupava solo della cassa, lo decidevano se presenti o il direttore o la responsabile, sennò gestivamo noi dipendenti le postazioni;
… io e la ricorrente abbiamo fatto insieme sia chiusure che apertura, non ricordo di preciso se abbiamo lavorato assieme più spesso all'apertura o alla chiusura ...”.
[6] E così ha dichiarato la teste : “ho lavorato per da Testimone_4 Pt_1 settembre a dicembre 2022, presso l'esercizio in Corso Italia inizialmente e poi presso l'esercizio mi pare in Piazza Garibaldi, insieme alla ricorrente, se non erro da fine ottobre;
io facevo caffè, alle volte cassa, pulizie e ordini; … la ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, in più stava anche in cassa, come tutti faceva le pulizie e si occupava degli ordini;
la ricorrente vendeva anche prodotti di pasticceria e li confezionava;
quanto alla cassa, si decideva in giornata chi avrebbe lavorato in cassa, avevamo una chiavetta per la cassa con i nostri nomi;
chi era in cassa di turno al pomeriggio si occupava anche della chiusura di cassa;
quanto ai turni poteva capitare che chi faceva quello del pomeriggio il giorno dopo aprisse il negozio;
è capitato spesso che io lavorassi in turno con la ricorrente;
… la ricorrente faceva servizio caffè sia al bancone che ai tavoli, anche quelli fuori;
….ora mi sovvengo che l'esercizio si trova in piazza Gae Aulenti”.
Tali deposizioni convergono tutte nel delineare le mansioni, svolte dall'appellata, come consistenti, in base ai turni, nell'attività di apertura e/o chiusura del punto vendita, in quella di servizio ai clienti al tavolo, di barista, nonché di vendita e confezionamento di prodotti di pasticceria, tutte mansioni che pacificamente rientrano nel 5 livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
“cassiere”, di “banconiere di pasticceria” e “barista”.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, contraddittorie, anche tra loro, risultano essere le deposizioni rese dalle testi e . Testimone_2 Tes_5
Da un lato, la prima ha affermato che “era aiuto barista, mi aiutava _1 nelle mie mansioni come addetta al bancone, pulizia, lavaggio macchina del caffè; io faccio anche cassa, non invece la ricorrente, può al più essere capitato che se ne sia occupata nel periodo di formazione in una ottica futura di sviluppo professionale;
… la ricorrente non faceva servizio al tavolo ma al più sbarazzo, al bancone si occupava come detto delle pulizie e recupero vassoio e tazzine;
vero che la ricorrente mi ha aiutato anche a fare i caffè, ma nell'ottica di una crescita futura e non quotidianamente;
la ricorrente era a conoscenza dei nostri prodotti di pasticceria, le facevamo vedere in ottica di formazione come occuparsene, io ero sempre presente, lei era di supporto, non era una sua mansione fissa anche se si è occupata anche di preparare i vassoi di pasticcini per la vendita”
Dall'altro, la seconda ( ) ha dichiarato “la ricorrente si occupava di Tes_5 lavorare al bancone, era aiuto barista, faceva lavastoviglie, pulizia, riordino, caffè, aveva una formazione per quello che faceva, … la ricorrente si è a volte occupata di cassa, questo perché durante la formazione che può andare da tre mesi a un anno era previsto che si occupasse di cassa, sempre affiancata o da me o da ”. Tes_2
Dalla lettura delle sopra richiamate deposizioni, si evidenzia che Tes_5 esclude che preparasse caffè e svolgesse mansioni di cassa laddove, _1 invece, afferma che l'odierna appellata preparava i caffè e che a Testimone_2
[7] volte si occupava della cassa, circostanza quest'ultima confermata anche dal report di incassi prodotto a titolo esemplificativo con il ricorso introduttivo (cfr. doc. n. 4 fasc. I grado appellata) .
A ciò si aggiunga che queste due ultime testi, nel descrivere le mansioni svolte da fanno riferimento a un periodo di formazione seguito dalla _1 lavoratrice e che quindi, ove aveva svolto mansioni inquadrabili nel 5 livello, le stesse erano prestate in aiuto e/o affiancamento nell'ambito di un progetto formativo del quale tuttavia non vi è traccia, né nel contratto di assunzione, né altrove.
In relazione all'orario lavorativo prestato, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del Giudice (cfr. Cass. 20.02.2018 n. 4076, Cass. 19.06.2018 n. 16150, Cass. 29.01.2003 n. 389; Cass. 25.05.2006 n. 12434; Cass. 03.02.2005 n. 2144; Cass. 12.03.2009 n. 6023; Cass. 28.09.1988 n. 5269; Cass. 21.04.1993 n. 4668; Cass. 22.12.1999 n. 14460).
L'onere probatorio posto a carico del lavoratore investe quindi, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento anche a eventuali pause godute al fine di poter precisamente ricostruire la prestazione resa.
Il lavoratore è pertanto tenuto a fornire non solo genericamente la prova dell'an e cioè di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il Giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni.
Alla luce dei consolidati principi sopra richiamati al fine di accertare la fondatezza della richiesta di pagamento di ore di lavoro straordinario che _1 assume aver svolto oltre alle 40 ore settimanali, occorre esaminare attentamente quanto dichiarato dai testi escussi durante il giudizio di I grado.
In particolare, riferisce: “io mi occupavo di … con Testimone_3 orario dalle 6.30 alle 15 o 15.30 o dalle 12 alla chiusura alle 20.30, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo che variava;
…la ricorrente osservava i miei stessi orari, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo;
… inizialmente i turni erano inviati tramite whatsapp, poi venivano scritti a computer dal direttore o dalla responsabile e noi dipendenti facevamo una foto…. quanto al doc. 5 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce, quantomeno per il periodo da giugno 2022,
[8] confermo che si tratta degli orari di lavoro di cui ho sopra riferito, gli orari sono quelli indicati, al più poteva capitare che si lavorasse mezz'ora in più ma mai di meno”.
ha dichiarato: “… lavoravo dalle 6.30 alle 15 – 15.30 Persona_1 se facevo apertura, in chiusura dalle 12.00 alle 20.30, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo … i turni erano organizzati dalla responsabile Testimone_2 col direttore , e ci venivano comunicati per i primi mesi tramite Tes_5 whatsapp sul gruppo di lavoro, poi facevamo le foto dei turni a computer, non venivano esposti in bacheca … la ricorrente aveva i miei stessi orari, lavoravamo anche in turni diversi, a seconda dei periodi abbiamo fatto molti turni assieme e altri in cui lavoravamo anche in turni diversi … quanto al doc. 5 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce, si tratta degli orari che ci venivano dati di settimana in settimana di cui ho riferito e che coincidono con quelli osservati nel tempo”.
E così anche “…facevo l'apertura alle 6.30 fino alle 15 – Testimone_4
15.30, oppure dalle 12.00 alla chiusura alle 20.30; per i turni ci veniva fornita una tabella a pc che noi fotografavamo oppure mi venivano mandati via whatsapp … quanto al doc. 5 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce lo riconosco, si tratta dei turni di cui ho detto, in alcuni riconosco il mio nome …”
Le testi escusse riferiscono tutte che l'orario lavorativo si svolgeva in turni o dalle dalle 6.30 alle 15/15.30 o dalle 12.00 alle 20.30 per 6 giorni a settimana con turno di riposo variabile e così per un totale complessivo di 48 ore settimanali.
Del pari le stesse hanno confermano le modalità con cui i turni di lavoro venivano organizzati e comunicati dalla datrice di lavoro e cioè predisponendo un file excel sul computer presente nel punto vendita che veniva preso in visione e fotografato dalle lavoratrici.
A ciò si aggiunga che le schermate dei turni di lavoro riproducono il logo di e che appare altresì la scritta che non consentiva di Parte_1 modificare il file (cfr. doc. n. 5 fasc. I grado appellata).
Incongrue sono invece le dichiarazioni delle testi di parte appellante le quali non concordano nemmeno sull'orario di apertura dell'esercizio.
Va inoltre rilevato che parte appellante pur disconoscendo l'anzidetto documento n. 5 e assumendo che gli orari lavorativi venivano comunicati unicamente esponendoli in bacheca, non ha fornito alcuna prova di tale assunto producendo, ad esempio, copia dei turni che sarebbe stato esposto.
Alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni, ha assolto all'onere _1 probatorio sulla medesima gravante circa lo svolgimento di attività lavorativa
[9] eccedente le 40 ore settimanali la cui differenza è stata calcolata sulla base di criteri non specificatamente contestati dall'appellante.
Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione proposta, il gravame deve essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali anche del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/2022 come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 1661/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
[10]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Roberto Vignati Presidente Dott. Giovanni Casella Consigliere Dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di MILANO n. 1661/2024, est. dott. Tullio Perillo, discussa all'udienza collegiale del 10/12/2024 e promossa
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti MARINO MARIA CHIARA e MARINO MANLIO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in CORSO ITALIA, 50 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti _1 C.F._1
MANINI GIANLUCA e TRAPANI GIOVANNI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA OLTROCCHI, 11 20137 MILANO
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “NEL MERITO Riformare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro n. 1661/2024 pubblicata il 3.4.2024 dal Tribunale di Milano a definizione del procedimento R.G. n. 8779/2023, con conseguente integrale rigetto delle domande avversarie. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, previa disposizione di CTU contabile, Voglia il Giudice ridurre la pretesa della signora agli importi verificati come dovuti in corso di _1 causa e/o ritenuti di giustizia, comunque decurtate le somme da quest'ultima già percepite a titolo di retribuzione straordinaria, festiva e/o domenicale. In ogni caso, condannare l'appellata a corrispondere all'appellante – in persona del legale rappresentante pro tempore - spese legali, competenze ed onorari di causa, I.V.A., C.P.A.
[1] e spese generali (15%) ex art. 13, comma 10, della legge n. 247 del 2012, oltre che l'integrale rimborso delle spese vive sostenute (contributo unificato e marca da bollo) in relazione al primo ed al secondo grado di giudizio”.
Per l'appellata: “Respingere il ricorso in appello promosso dalla società Parte_1 in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al fine di ottenere la riforma totale della sentenza nr. 1661/2024 del Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, per tutti i motivi dedotti ed indicati in atto - e per l'effetto confermare il contenuto della suindicata sentenza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 04.10.2024 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1661/24 mediante la quale il TRIBUNALE di MILANO in accoglimento della domanda proposta da ha accertato il _1 diritto di quest'ultima all'inquadramento nel 5 livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi per tutta la durata del rapporto intercorso con Parte_1 con svolgimento dell'orario di lavoro come allegato nel ricorso introduttivo, nonché l'illegittimità della trattenuta operata sotto la voce permessi non retribuiti e per l'effetto ha condannato la datrice di lavoro a corrispondere a titolo di differenze retributive la somma lorda di Euro 6.189,28 oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
A sostegno della domanda aveva dedotto di essere stata assunta da _1 in data 23.12.2021 con un contratto a tempo determinato Parte_1 con inquadramento nel 6 livello CCNL Turismo Pubblici Esercizi con mansioni di aiuto barista con orario lavorativo di 40 ore settimanali e luogo di lavoro presso l'esercizio commerciale sito in Piazza Alvar Alto a Milano;
che in data 29.04.2022 la datrice di lavoro comunicava la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.05.2022 con sede, orario di lavoro e mansioni invariate;
che in data 06.02.2023 aveva rassegnato le dimissioni;
che per l'intera durata del rapporto si era occupata di servizio alla clientela, dell'apertura e chiusura della cassa, della chiusura fiscale, del controllo del locale con rendicontazione alla responsabile, della formazione dei nuovi arrivati, prestando altresì lavoro straordinario non retribuito;
che per le mansioni disimpegnate aveva maturato il diritto all'inquadramento nel superiore livello 5 CCNL Turismo Pubblici Esercizi, con diritto alle conseguenti differenze retributive anche per lavoro straordinario in ragione dell'orario effettivamente osservato;
che la datrice aveva illegittimamente effettuato delle trattenute in busta paga sotto la voce “permessi non retribuiti” che tuttavia non aveva mai richiesto e goduto e pertanto aveva adito il TRIBUNALE al fine di sentir accertare il proprio diritto all'inquadramento nel livello 5 del CCNL applicato e ottenere dalla convenuta il pagamento delle differenze retributive maturate.
[2] Il TRIBUNALE, richiamata la declaratoria del 6 del CCNL applicato nel quale era stata inquadrata la lavoratrice e quella del 5 livello rivendicato, esperita istruttoria orale, riteneva fondata la domanda della ricorrente.
In particolare, evidenziava che le testi introdotte da parte ricorrente avevano confermato le mansioni (apertura e chiusura negozio, servizi al tavolo, cassa, preparazione caffè, vendita prodotti pasticceria e pulizia locale) allegate nel ricorso introduttivo le cui deposizioni riteneva maggiormente attendibili rispetto al quelle delle testi di parte convenuta che invece avevano fornito un quadro differente e con evidenti contraddizioni anche tra loro.
Il primo Giudice riteneva altresì provato l'orario di lavoro come dedotto dalla ricorrente ritenendo che lo schema dei turni lavorativi prodotti con il documento n. 5 dalla lavoratrice corrispondevano a quello elaborati dai responsabili del negozio a computer e fotografati dai dipendenti per prenderne visione.
Precisava che la società, per quanto avesse allegato che gli orari di lavoro venivano unicamente esposti in bacheca, non aveva dato prova di tale circostanza se non affidandosi alle sole dichiarazioni dei propri responsabili delle quali evidenziava, anche sul punto, le contraddizioni.
Alla luce di tale quadro probatorio, il TRIBUNALE recepiva i conteggi depositati dalla ricorrente in quali risultavano elaborati secondo criteri logici e obiettivi e non specificatamente contestati e per l'effetto condannava Parte_1
a corrispondere a Euro 1.300,94 lordi per differenze retributive _1 maturate per il superiore livello di inquadramento oltre a Euro 96,30 lordi per incidenza sul TFR;
Euro 3.390,34, a titolo di retribuzione straordinaria non corrisposta, Euro 94,33, a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario domenicale, Euro 96,04 per maggiorazioni per lavoro festivo, Euro 273,09 a saldo indennità per ferie non godute ed Euro 147,94 per ROL non usufruiti, oltre a Euro 790,30 per trattenute operate per permessi non retribuiti e così per un totale lordo di Euro 6.189,28 oltre a interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo.
In ragione della soccombenza è stata altresì condannata a Parte_1 rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi Euro 2.695,00 oltre a spese generali e oneri di legge. propone appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con un primo motivo si duole della sentenza per “Omessa e/o errata valutazione degli elementi probatori emersi in corso di causa;
motivazione carente, illogica e contraddittoria in relazione al riconoscimento della qualifica di V livello da CCNL – violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.”
[3] Nel merito deduce un mal governo del materiale probatorio, nel quale il TRIBUNALE sarebbe, a suo dire, incorso e specificatamente per avere dato rilevanza alle deposizioni rese da alcune testi piuttosto che ad altre e di aver pertanto erroneamente concluso che le mansioni rese dall'appellata erano inquadrabili nel livello 5 e non nel 6.
In particolare, sostiene che il 6 livello non esclude per l'aiuto - barista la possibilità di preparare caffè e che la descrizione del livello contempla la possibile presenza al bancone a supporto del personale di categoria superiore, svolgendo anche “mansioni promiscue”, intendendosi per tali quelle che non siano
“prevalentemente” di vendita quali il confezionamento, la consegna, il riordino del banco.
Deduce inoltre che solo aveva affermato che l'appellata Persona_1 svolgeva la mansione di barista, ma che tale teste è da ritenere inattendibile in quanto ha in corso un analogo contenzioso con Parte_1
Nella propria ottica, la presenza costante di uno o due responsabili del punto vendita, nonché talvolta del direttore del locale, esclude che l'aiuto barista fosse totalmente autonomo, sia nel rapporto con la clientela, che nella presunta gestione della cassa, essendovi sempre un dipendente di categoria superiore destinato a impartire direttive, a formare e a monitorare il personale.
Lamenta inoltre che le testimoni introdotte da parte ricorrente avevano lavorato solo per taluni periodi in concomitanza con l'appellata e che pertanto non era in grado di riferire in ordine alle mansioni effettivamente dispiegate.
Evidenzia che solo le testi e , citate dalla datrice di Tes_1 Testimone_2 lavoro e dipendenti di per tutta la durata del rapporto Parte_1 intercorso con , erano state in grado di riferire in ordine alle _1 mansioni effettivamente prestate e che come tali, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenerle maggiormente attendibili.
Evidenzia che alcuna rilevanza ha il documento n. 4 prodotto dalla ricorrente, in quanto trattasi di “una anonima schermata di computer”, priva di sottoscrizione, identificativo e generabile da chiunque e dunque inidonea a provare alcunché.
Nella prospettazione della doglianza, rileva che anche qualora la schermata rappresentasse un vero report incassi, dall'esame emerge che la maggior parte degli incassi erano riconducibili alla responsabile e non a Testimone_2 [...]
, il che costituirebbe la prova che quest'ultima fornisse un supporto alla _1 responsabile esclusivamente in un'ottica formativa.
Con un secondo motivo lamenta l'“Omessa e/o errata valutazione degli elementi probatori emersi in corso di causa;
motivazione carente, illogica e contraddittoria in
[4] relazione al riconoscimento di differenze retributive per presunto lavoro straordinario – violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c.”
Nella prospettazione del gravame rileva che le affermazioni delle testimoni le quali hanno confermato i turni lavorativi indicati nel prospetto prodotto quale doc. n. 5 dalla ricorrente, non costituiscono la prova che quelli furono effettivamente i turni impartiti a e che siano stati effettivamente rispettati per tutta la _1 durata del rapporto.
Con un terzo motivo lamenta la “Carenza di motivazione e supporto probatorio in ordine alla correttezza dei conteggi esposti da parte avversaria in ordine alla quantificazione delle debenze retributive riferite al presunto lavoro straordinario/domenicale/festivo – violazione artt. 115 e 132 c.p.c”.
A sostegno della lamentela di duole del fatto che il primo Giudice non abbia disposto una CTU, ritenendo, per contro, corretti i conteggi predisposti da controparte, nonostante fossero stati specificatamente contestati.
Su tali presupposti chiede alla CORTE, in riforma della sentenza impugnata di respingere le domande formulate da con il ricorso di primo grado e _1 in subordine, in via istruttoria, previa CTU contabile, di ridurre la pretesa della lavoratrice con condanna dell'appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Con memoria depositata il 29.11.2024 ha resistito chiedendo alla _1
, in via preliminare di acquisire la copia della documentazione allegata alle Pt_2 querele proposte nei confronti di e e nel merito Testimone_2 CP_2 difendendo la sentenza impugnata della quale chiede la conferma con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
All'udienza di discussione del 10.12.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.
_______________
In via preliminare va respinta la richiesta di volta all'acquisizione _1 della documentazione prodotta con le querele presentate nei confronti delle testi e in quanto irrilevante ai fini della decisione. Testimone_2 CP_2
L'appello è infondato e i relativi motivi di gravame tra loro strettamente connessi vengono trattati congiuntamente.
E' circostanza pacifica che sia stata assunta dall'odierna appellante _1 in data 23.12.2021 con contratto a tempo determinato poi trasformato con decorrenza dal 01.05.2022 in contratto a tempo indeterminato con inquadramento nel 6 livello CCNL applicato al quale appartengono “i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed
[5] elementari conoscenze professionali e cioè: […] commis di bar (ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei riguardi del personale di categoria superiore, eccezion fatta per quelle attività che siano attinenti all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcooliche e superalcooliche”.
Alla declaratoria rivendicata del 5 livello appartengono “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche, svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro e cioè: … cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria, gelateria;
… banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il proprietario non attenda normalmente alla vendita;
[…] barista”.
Il quadro istruttorio, formatosi durante la prima fase processuale, con particolare riferimento alle deposizioni rese dalle testi Testimone_3
e evidenzia la piena
[...] Persona_1 Testimone_4 conformità delle mansioni svolte da a quanto esplicitato dalla _1 declaratoria relativa al 5 livello e non a quelle proprie del livello 6 attribuito.
Nello specifico la teste assunta dall'appellante da Testimone_3 giugno a dicembre 2022, ha così riferito: “io mi occupavo di servizi al tavolo, cassa, preparazione caffè, vendita pasticcini, anche pulizia del locale …; conosco la ricorrente, abbiamo lavorato assieme;
la ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, lì al locale eravamo in 4 oltre alla responsabile e se capitava il direttore;
a inizio turno la responsabile o noi tutti in sua assenza decidevamo i compiti di ciascuno, così anche per la gestione della cassa e in tal caso chi ne veniva adibito si occupava anche della chiusura;
l'apertura o chiusura del negozio dipendeva dai turni, chi iniziava alle 6.30 apriva così come chi finiva alle 20.30 si occupava di chiuderlo;
… io e la ricorrente spesso abbiamo lavorato in turno assieme, molte volte abbiamo fatto chiusura assieme, questo è successo spesso, capitavano anche casi in cui i nostri turni si sovrapponevano …”.
Sulla stessa linea si pone anche la dichiarazione di , Persona_1 assunta da da giugno 2021 a ottobre 2022 la quale, dopo Parte_1 aver confermato di aver lavorato con l'appellata presso l'esercizio di Piazza Alvar Alto, ha dichiarato: “facevo barista, cassa , servizio ai tavoli, banco e addetta alla vendita;
io lavoravo della 6.30 alle 15 – 16.30 se facevo apertura, in chiusura dalle 12 alle 20.30, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo;
… ho lavorato con la ricorrente, lei faceva cassa, banco, barista, servizi ai tavoli;
di turno in turno ognuno si occupava di tutte le mansioni, in base al turno uno di noi si occupava solo della cassa, lo decidevano se presenti o il direttore o la responsabile, sennò gestivamo noi dipendenti le postazioni;
… io e la ricorrente abbiamo fatto insieme sia chiusure che apertura, non ricordo di preciso se abbiamo lavorato assieme più spesso all'apertura o alla chiusura ...”.
[6] E così ha dichiarato la teste : “ho lavorato per da Testimone_4 Pt_1 settembre a dicembre 2022, presso l'esercizio in Corso Italia inizialmente e poi presso l'esercizio mi pare in Piazza Garibaldi, insieme alla ricorrente, se non erro da fine ottobre;
io facevo caffè, alle volte cassa, pulizie e ordini; … la ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, in più stava anche in cassa, come tutti faceva le pulizie e si occupava degli ordini;
la ricorrente vendeva anche prodotti di pasticceria e li confezionava;
quanto alla cassa, si decideva in giornata chi avrebbe lavorato in cassa, avevamo una chiavetta per la cassa con i nostri nomi;
chi era in cassa di turno al pomeriggio si occupava anche della chiusura di cassa;
quanto ai turni poteva capitare che chi faceva quello del pomeriggio il giorno dopo aprisse il negozio;
è capitato spesso che io lavorassi in turno con la ricorrente;
… la ricorrente faceva servizio caffè sia al bancone che ai tavoli, anche quelli fuori;
….ora mi sovvengo che l'esercizio si trova in piazza Gae Aulenti”.
Tali deposizioni convergono tutte nel delineare le mansioni, svolte dall'appellata, come consistenti, in base ai turni, nell'attività di apertura e/o chiusura del punto vendita, in quella di servizio ai clienti al tavolo, di barista, nonché di vendita e confezionamento di prodotti di pasticceria, tutte mansioni che pacificamente rientrano nel 5 livello al quale appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di
“cassiere”, di “banconiere di pasticceria” e “barista”.
A differenza di quanto sostenuto dall'appellante, contraddittorie, anche tra loro, risultano essere le deposizioni rese dalle testi e . Testimone_2 Tes_5
Da un lato, la prima ha affermato che “era aiuto barista, mi aiutava _1 nelle mie mansioni come addetta al bancone, pulizia, lavaggio macchina del caffè; io faccio anche cassa, non invece la ricorrente, può al più essere capitato che se ne sia occupata nel periodo di formazione in una ottica futura di sviluppo professionale;
… la ricorrente non faceva servizio al tavolo ma al più sbarazzo, al bancone si occupava come detto delle pulizie e recupero vassoio e tazzine;
vero che la ricorrente mi ha aiutato anche a fare i caffè, ma nell'ottica di una crescita futura e non quotidianamente;
la ricorrente era a conoscenza dei nostri prodotti di pasticceria, le facevamo vedere in ottica di formazione come occuparsene, io ero sempre presente, lei era di supporto, non era una sua mansione fissa anche se si è occupata anche di preparare i vassoi di pasticcini per la vendita”
Dall'altro, la seconda ( ) ha dichiarato “la ricorrente si occupava di Tes_5 lavorare al bancone, era aiuto barista, faceva lavastoviglie, pulizia, riordino, caffè, aveva una formazione per quello che faceva, … la ricorrente si è a volte occupata di cassa, questo perché durante la formazione che può andare da tre mesi a un anno era previsto che si occupasse di cassa, sempre affiancata o da me o da ”. Tes_2
Dalla lettura delle sopra richiamate deposizioni, si evidenzia che Tes_5 esclude che preparasse caffè e svolgesse mansioni di cassa laddove, _1 invece, afferma che l'odierna appellata preparava i caffè e che a Testimone_2
[7] volte si occupava della cassa, circostanza quest'ultima confermata anche dal report di incassi prodotto a titolo esemplificativo con il ricorso introduttivo (cfr. doc. n. 4 fasc. I grado appellata) .
A ciò si aggiunga che queste due ultime testi, nel descrivere le mansioni svolte da fanno riferimento a un periodo di formazione seguito dalla _1 lavoratrice e che quindi, ove aveva svolto mansioni inquadrabili nel 5 livello, le stesse erano prestate in aiuto e/o affiancamento nell'ambito di un progetto formativo del quale tuttavia non vi è traccia, né nel contratto di assunzione, né altrove.
In relazione all'orario lavorativo prestato, è opportuno richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, in virtù del quale il lavoratore che chiede in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del Giudice (cfr. Cass. 20.02.2018 n. 4076, Cass. 19.06.2018 n. 16150, Cass. 29.01.2003 n. 389; Cass. 25.05.2006 n. 12434; Cass. 03.02.2005 n. 2144; Cass. 12.03.2009 n. 6023; Cass. 28.09.1988 n. 5269; Cass. 21.04.1993 n. 4668; Cass. 22.12.1999 n. 14460).
L'onere probatorio posto a carico del lavoratore investe quindi, sia la prova dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'orario normale, sia quella dell'espletamento della prestazione lavorativa oltre tale orario, sia, infine, quella dell'articolazione di detta prestazione, con riferimento anche a eventuali pause godute al fine di poter precisamente ricostruire la prestazione resa.
Il lavoratore è pertanto tenuto a fornire non solo genericamente la prova dell'an e cioè di aver svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero non solo del quanto, ma anche del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati, senza che il Giudice possa ovviare a carenze probatorie facendo ricorso a valutazioni.
Alla luce dei consolidati principi sopra richiamati al fine di accertare la fondatezza della richiesta di pagamento di ore di lavoro straordinario che _1 assume aver svolto oltre alle 40 ore settimanali, occorre esaminare attentamente quanto dichiarato dai testi escussi durante il giudizio di I grado.
In particolare, riferisce: “io mi occupavo di … con Testimone_3 orario dalle 6.30 alle 15 o 15.30 o dalle 12 alla chiusura alle 20.30, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo che variava;
…la ricorrente osservava i miei stessi orari, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo;
… inizialmente i turni erano inviati tramite whatsapp, poi venivano scritti a computer dal direttore o dalla responsabile e noi dipendenti facevamo una foto…. quanto al doc. 5 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce, quantomeno per il periodo da giugno 2022,
[8] confermo che si tratta degli orari di lavoro di cui ho sopra riferito, gli orari sono quelli indicati, al più poteva capitare che si lavorasse mezz'ora in più ma mai di meno”.
ha dichiarato: “… lavoravo dalle 6.30 alle 15 – 15.30 Persona_1 se facevo apertura, in chiusura dalle 12.00 alle 20.30, da lunedì alla domenica con un giorno di riposo … i turni erano organizzati dalla responsabile Testimone_2 col direttore , e ci venivano comunicati per i primi mesi tramite Tes_5 whatsapp sul gruppo di lavoro, poi facevamo le foto dei turni a computer, non venivano esposti in bacheca … la ricorrente aveva i miei stessi orari, lavoravamo anche in turni diversi, a seconda dei periodi abbiamo fatto molti turni assieme e altri in cui lavoravamo anche in turni diversi … quanto al doc. 5 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce, si tratta degli orari che ci venivano dati di settimana in settimana di cui ho riferito e che coincidono con quelli osservati nel tempo”.
E così anche “…facevo l'apertura alle 6.30 fino alle 15 – Testimone_4
15.30, oppure dalle 12.00 alla chiusura alle 20.30; per i turni ci veniva fornita una tabella a pc che noi fotografavamo oppure mi venivano mandati via whatsapp … quanto al doc. 5 fascicolo ricorrente che il Giudice mi esibisce lo riconosco, si tratta dei turni di cui ho detto, in alcuni riconosco il mio nome …”
Le testi escusse riferiscono tutte che l'orario lavorativo si svolgeva in turni o dalle dalle 6.30 alle 15/15.30 o dalle 12.00 alle 20.30 per 6 giorni a settimana con turno di riposo variabile e così per un totale complessivo di 48 ore settimanali.
Del pari le stesse hanno confermano le modalità con cui i turni di lavoro venivano organizzati e comunicati dalla datrice di lavoro e cioè predisponendo un file excel sul computer presente nel punto vendita che veniva preso in visione e fotografato dalle lavoratrici.
A ciò si aggiunga che le schermate dei turni di lavoro riproducono il logo di e che appare altresì la scritta che non consentiva di Parte_1 modificare il file (cfr. doc. n. 5 fasc. I grado appellata).
Incongrue sono invece le dichiarazioni delle testi di parte appellante le quali non concordano nemmeno sull'orario di apertura dell'esercizio.
Va inoltre rilevato che parte appellante pur disconoscendo l'anzidetto documento n. 5 e assumendo che gli orari lavorativi venivano comunicati unicamente esponendoli in bacheca, non ha fornito alcuna prova di tale assunto producendo, ad esempio, copia dei turni che sarebbe stato esposto.
Alla luce delle sopra richiamate dichiarazioni, ha assolto all'onere _1 probatorio sulla medesima gravante circa lo svolgimento di attività lavorativa
[9] eccedente le 40 ore settimanali la cui differenza è stata calcolata sulla base di criteri non specificatamente contestati dall'appellante.
Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione proposta, il gravame deve essere respinto con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali anche del presente grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/2022 come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 1661/2024 del TRIBUNALE di MILANO.
Condanna l'appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del grado che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre a spese generali e oneri di legge.
Si dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano, 10/12/2024
Il Presidente Il Giudice Ausiliario Relatore Roberto Vignati Francesca Beoni
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