Versione
17 ottobre 1941
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29 novembre 1962
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19 aprile 1968
19 aprile 1968
Art. 1.
E' costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di «Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».
Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044 , per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle localita' attraversate dal canale". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1968, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044 , modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , provvedera' anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi".
E' costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di «Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».
Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044 , per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle localita' attraversate dal canale". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1968, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044 , modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , provvedera' anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2023, n. 29563Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26050/2018 R.G. proposto da CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA PO, ente autonomo di diritto pubblico in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore Giuseppe Lo Prete nella sua qualità di amministratore delegato di Ligestra Due s.r.l., liquidatrice ai sensi della l. 27 febbraio 2009, n. 14, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'Avv.to ROBERTO DELLA VALLE (a seguito della rinuncia al mandato del codifensore Avv. Eugenio EL VA intervenuta il 22 dicembre 2020), elettivamente IRES ACCERTAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 29563 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 25/10/2023 …Leggi di più...
- principio di emendabilità·
- attività commerciale·
- giurisdizione tributaria·
- rimborso tributi·
- dichiarazione dei redditi·
- art. 66 d.l. n. 331/1993·
- art. 74 TUIR·
- esenzione Ires·
- consorzi tra enti locali·
- art. 6 d.P.R. n. 601/1973