Articolo 1 della Legge 24 agosto 1941, n. 1044
Articolo 2
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17 ottobre 1941
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29 novembre 1962
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19 aprile 1968
Art. 1.

E' costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di «Consorzio del canale Milano-Cremona-Po».

Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 10 ottobre 1962, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044 , per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale MilanoCremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle localita' attraversate dal canale". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 28 marzo 1968, n. 295 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044 , modificata ed integrata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549 , provvedera' anche alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonche' al ristabilimento e alla manutenzione delle opere idroviarie e degli impianti medesimi".
Entrata in vigore il 19 aprile 1968
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