CA
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4681 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. riunita in camera di consiglio ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado, iscritta al numero 2979 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2019 e vertente
TRA
ora Parte_1 Parte_2
(Avv. Anna Maria Pomenti) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv.ti Pierluigi Bellardi e Francesco Baccini) PARTE APPELLATA
E
E ON CP_3
(Avv. Marco Grassucci) PARTE APPELLATA e PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E
Controparte_4
(Avv. Emanuele Ceccano) PARTE APPELLATA e PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 608/2019 emessa dal Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 608/2019, ha così statuito “rigetta le domande di riduzione formulate dall'attrice e dai convenuti , ON
e ; dichiara inammissibili le domande di Controparte_4 Controparte_6 accertamento della natura simulata degli atti di compravendita del 28.07.1998 e 15.04.2003 nonché di nullità per difetto di forma;
rigetta le domande restitutorie, risarcitorie e di pagamento dell'indennità d'occupazione avanzate da CP_2 e;
dichiara aperta la successione di
[...] Controparte_6 Persona_1 accerta la qualità di eredi del suddetto di , ,
[...] Parte_1 Controparte_1
, e;
compensa le ON Controparte_4 Controparte_6 spese di causa tra tutte le parti;
pone le spese di CTU a carico di tutte le parti costituite in pari misura e con vincolo di solidarietà tra di esse”.
ora ha proposto appello e, in riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza, ha chiesto “ in accoglimento dell'appello, dichiarare aperta la successione di dichiarare che suoi eredi legittimi sono ora Persona_1 Parte_1
, , , e Pt_2 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_6
, figli;
ridurre le donazioni effettuate a favore dei convenuti nei ON limiti della disponibile;
attribuire all'attrice erede legittima e legittimaria la quota di diritto e di fatto alla stessa spettante come determinata nella CTU espletata, dando tutti i provvedimenti necessari alla esecuzione ivi compreso il rendiconto e/o la condanna al pagamento dei frutti con gli accessori. Rigettare le domande riconvenzionali proposte perché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”.
e si sono costituiti e hanno domandato “1) ON CP_6 rigettare l'appello della sig.ra poiché, infondato in fatto e diritto 2) - in via Parte_1 incidentale e condizionata, nella degnata ipotesi di accoglimento del suddetto appello principale, in riforma dei capi della sentenza n. 608/2019 del Tribunale di Latina con i quali sono state rigettate le domande riconvenzionali di riduzione formulate dai sigg.ri e e dichiarate inammissibili quelle di ON Controparte_6 accertamento della natura simulata degli atti di compravendita del 28-07-1998 e del 15-04-2003 nonché di nullità per difetto di forma: - accertato e dichiarato che l'appellante principale è tenuta al conferimento o comunque all'imputazione ex se di tutti i beni ricevuti in donazione e comunque ad essa pervenuti dal de cuius - accertare e dichiarare la simulazione degli atti di vendita stipulati tra il convenuto CP_1
e er atti del Notaio del
[...] Persona_2 Persona_3
28.07.1998 (rep.39803) e del 15.04.2003 (rep. 57243) quali dissimulanti donazioni;
accertare e dichiarare quindi gli atti suddetti nulli e privi di effetto in quanto carenti dei requisiti formali essenziali richiesti ad substantiam per le donazioni, con ogni consequenziale effetto di legge in ordine alla successione per cui è causa;
in subordine accertare e dichiarare che i suddetti apparenti atti vendita dissimulano comunque negotium mixtum cum donatione e quindi costituiscono donazioni indirette;
- disporre la riduzione nei limiti della disponibile di ogni donazione diretta ed indiretta elargita dal de cuius in favore degli altri coeredi;
- attribuire ai sigg.ri e ON
, quali eredi legittimi legittimari, le quote di diritto Controparte_6 rispettivamente loro spettanti, con ogni consequenziale provvedimento anche di rendiconto, di restituzione e di esecuzione ivi compreso il pagamento dei frutti e degli accessori. In ogni caso in via incidentale, in riforma del capo della sentenza impugnata con il quale sono state rigettate le domande riconvenzionali restitutorie, risarcitorie e di pagamento dell'indennità di occupazione spiegate dai sigg.ri ON
e relativamente ai locali terranei, rispettivamente ai subalterni Controparte_6
9 e 10 del mappale 47: condannare l'appellante (già ) alla Parte_2 Parte_1 restituzione in favore dei sigg.ri e degli ON Controparte_6 immobili locali terranei censiti al NCEU part. 4587 foglio 92 mappale 47 Cat. C/, rispettivamente sub 9 (di mq 26 ) e sub 10 (di mq 29) illegittimamente detenuti , nonché condannare la medesima (già ) al risarcimento di Parte_2 Parte_1 ogni danno in favore dei suddetti e/o al pagamento della indennità per la illegittima occupazione, sino all'effettivo rilascio, oltre interessi come per legge. 4) ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono, per il resto, tutte le domande ed eccezioni ed istanze già formulate dagli odierni comparenti in primo grado 5) si reitera ogni istanza istruttoria formulata in primo grado ed, in particolare, quella di rinnovazione della CTU o comunque di chiarimenti al Consulente dell'Ufficio. 6) il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
ha così concluso “ rigettare l'appello interposto della Controparte_4 sig.ra poiché, infondato in fatto e diritto. in via incidentale e condizionata Parte_1 nella degnata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in riforma dei capi della sentenza n.608/2019 del Tribunale di Latina con i quali è stata rigettata la domanda riconvenzionale di riduzione formulata dal sig. e dichiarata Controparte_4 inammissibile quella di accertamento della natura simulata degli atti di compravendita del 28-07-1998 e del 15-04-2003 nonché di nullità per loro difetto di forma: 1 accertare e dichiarare che l'appellante principale è tenuta al conferimento o comunque all'imputazione ex se di tutti i beni ricevuti in donazione e comunque ad essa pervenuti dal de cuius 2 accertare e dichiarare che gli atti di vendita stipulati tra e i rogiti del Notaio Controparte_1 Persona_2 Per_3
del 28.07.1998 (rep.39803) e del 15.04.2003 (rep. 57243) costituiscono atti
[...] simulati e dissimulanti donazioni;
accertare e dichiarare quindi gli atti suddetti nulli e privi di effetto in quanto carenti dei requisiti formali essenziali richiesti ad substantiam per le donazioni, con ogni consequenziale effetto di legge in ordine alla successione per cui è causa;
in subordine accertare e dichiarare che i suddetti apparenti atti vendita comunque dissimulano e quindi costituiscono donazioni indirette;
il tutto con ogni conseguenza di legge in ordine alla successione 3 disporre comunque la riduzione nei limiti della disponibile di ogni donazione diretta ed indiretta elargita dal de cuius in favore degli altri coeredi tenendo conto della dispensa dalla collazione, nei limiti della disponibile, in favore del sig. ; 4 attribuire al sig. Controparte_4
quale erede legittimo e legittimario la quota di diritto e di Controparte_4 riserva rispettivamente lui spettante, tenendo comunque conto della dispensa dalla collazione nei limiti della disponibile in suo favore;
con ogni consequenziale provvedimento anche di rendiconto, di restituzione e di esecuzione ivi compreso il pagamento dei frutti e degli accessori. 5 ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c si ripropongono, per il resto, tutte le domande ed eccezioni già formulate dagli odierni comparenti in primo grado. 6 Con il favore delle spese e compensi giudizio, oltre rimborso delle spese generali.
ha precisato le seguenti conclusioni ”in via preliminare Controparte_1 dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto ex adverso;
nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra ora , confermando la sentenza n. Parte_1 Parte_2
608/2019 resa dal Tribunale di Latina in data 05-08 marzo 2019, oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modificazioni.
ha optato per la contumacia. Controparte_5
La causa, dopo essere stata trattenuta in decisione è stata rimessa sul ruolo stante la necessità di integrazione della consulenza tecnica già espletata, è stata rinviata – in trattazione scritta - all'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni. In sede di note di trattazione scritta per detta udienza, ciascuna parte ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto un accordo transattivo a definizione di ogni reciproca domanda, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Nel prendere atto della concorde dichiarazione delle parti in merito al venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per la sopravvenuta soluzione stragiudiziale della controversia, la Corte deve constatare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché disporre, come richiesto, la compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
-in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa tra tutte le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
TRA
ora Parte_1 Parte_2
(Avv. Anna Maria Pomenti) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
(Avv.ti Pierluigi Bellardi e Francesco Baccini) PARTE APPELLATA
E
E ON CP_3
(Avv. Marco Grassucci) PARTE APPELLATA e PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E
Controparte_4
(Avv. Emanuele Ceccano) PARTE APPELLATA e PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
E
Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 608/2019 emessa dal Tribunale di Latina RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 608/2019, ha così statuito “rigetta le domande di riduzione formulate dall'attrice e dai convenuti , ON
e ; dichiara inammissibili le domande di Controparte_4 Controparte_6 accertamento della natura simulata degli atti di compravendita del 28.07.1998 e 15.04.2003 nonché di nullità per difetto di forma;
rigetta le domande restitutorie, risarcitorie e di pagamento dell'indennità d'occupazione avanzate da CP_2 e;
dichiara aperta la successione di
[...] Controparte_6 Persona_1 accerta la qualità di eredi del suddetto di , ,
[...] Parte_1 Controparte_1
, e;
compensa le ON Controparte_4 Controparte_6 spese di causa tra tutte le parti;
pone le spese di CTU a carico di tutte le parti costituite in pari misura e con vincolo di solidarietà tra di esse”.
ora ha proposto appello e, in riforma della Parte_1 Parte_2 sentenza, ha chiesto “ in accoglimento dell'appello, dichiarare aperta la successione di dichiarare che suoi eredi legittimi sono ora Persona_1 Parte_1
, , , e Pt_2 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_6
, figli;
ridurre le donazioni effettuate a favore dei convenuti nei ON limiti della disponibile;
attribuire all'attrice erede legittima e legittimaria la quota di diritto e di fatto alla stessa spettante come determinata nella CTU espletata, dando tutti i provvedimenti necessari alla esecuzione ivi compreso il rendiconto e/o la condanna al pagamento dei frutti con gli accessori. Rigettare le domande riconvenzionali proposte perché inammissibili nonché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio”.
e si sono costituiti e hanno domandato “1) ON CP_6 rigettare l'appello della sig.ra poiché, infondato in fatto e diritto 2) - in via Parte_1 incidentale e condizionata, nella degnata ipotesi di accoglimento del suddetto appello principale, in riforma dei capi della sentenza n. 608/2019 del Tribunale di Latina con i quali sono state rigettate le domande riconvenzionali di riduzione formulate dai sigg.ri e e dichiarate inammissibili quelle di ON Controparte_6 accertamento della natura simulata degli atti di compravendita del 28-07-1998 e del 15-04-2003 nonché di nullità per difetto di forma: - accertato e dichiarato che l'appellante principale è tenuta al conferimento o comunque all'imputazione ex se di tutti i beni ricevuti in donazione e comunque ad essa pervenuti dal de cuius - accertare e dichiarare la simulazione degli atti di vendita stipulati tra il convenuto CP_1
e er atti del Notaio del
[...] Persona_2 Persona_3
28.07.1998 (rep.39803) e del 15.04.2003 (rep. 57243) quali dissimulanti donazioni;
accertare e dichiarare quindi gli atti suddetti nulli e privi di effetto in quanto carenti dei requisiti formali essenziali richiesti ad substantiam per le donazioni, con ogni consequenziale effetto di legge in ordine alla successione per cui è causa;
in subordine accertare e dichiarare che i suddetti apparenti atti vendita dissimulano comunque negotium mixtum cum donatione e quindi costituiscono donazioni indirette;
- disporre la riduzione nei limiti della disponibile di ogni donazione diretta ed indiretta elargita dal de cuius in favore degli altri coeredi;
- attribuire ai sigg.ri e ON
, quali eredi legittimi legittimari, le quote di diritto Controparte_6 rispettivamente loro spettanti, con ogni consequenziale provvedimento anche di rendiconto, di restituzione e di esecuzione ivi compreso il pagamento dei frutti e degli accessori. In ogni caso in via incidentale, in riforma del capo della sentenza impugnata con il quale sono state rigettate le domande riconvenzionali restitutorie, risarcitorie e di pagamento dell'indennità di occupazione spiegate dai sigg.ri ON
e relativamente ai locali terranei, rispettivamente ai subalterni Controparte_6
9 e 10 del mappale 47: condannare l'appellante (già ) alla Parte_2 Parte_1 restituzione in favore dei sigg.ri e degli ON Controparte_6 immobili locali terranei censiti al NCEU part. 4587 foglio 92 mappale 47 Cat. C/, rispettivamente sub 9 (di mq 26 ) e sub 10 (di mq 29) illegittimamente detenuti , nonché condannare la medesima (già ) al risarcimento di Parte_2 Parte_1 ogni danno in favore dei suddetti e/o al pagamento della indennità per la illegittima occupazione, sino all'effettivo rilascio, oltre interessi come per legge. 4) ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si ripropongono, per il resto, tutte le domande ed eccezioni ed istanze già formulate dagli odierni comparenti in primo grado 5) si reitera ogni istanza istruttoria formulata in primo grado ed, in particolare, quella di rinnovazione della CTU o comunque di chiarimenti al Consulente dell'Ufficio. 6) il tutto con vittoria di spese e compensi di giudizio.”.
ha così concluso “ rigettare l'appello interposto della Controparte_4 sig.ra poiché, infondato in fatto e diritto. in via incidentale e condizionata Parte_1 nella degnata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in riforma dei capi della sentenza n.608/2019 del Tribunale di Latina con i quali è stata rigettata la domanda riconvenzionale di riduzione formulata dal sig. e dichiarata Controparte_4 inammissibile quella di accertamento della natura simulata degli atti di compravendita del 28-07-1998 e del 15-04-2003 nonché di nullità per loro difetto di forma: 1 accertare e dichiarare che l'appellante principale è tenuta al conferimento o comunque all'imputazione ex se di tutti i beni ricevuti in donazione e comunque ad essa pervenuti dal de cuius 2 accertare e dichiarare che gli atti di vendita stipulati tra e i rogiti del Notaio Controparte_1 Persona_2 Per_3
del 28.07.1998 (rep.39803) e del 15.04.2003 (rep. 57243) costituiscono atti
[...] simulati e dissimulanti donazioni;
accertare e dichiarare quindi gli atti suddetti nulli e privi di effetto in quanto carenti dei requisiti formali essenziali richiesti ad substantiam per le donazioni, con ogni consequenziale effetto di legge in ordine alla successione per cui è causa;
in subordine accertare e dichiarare che i suddetti apparenti atti vendita comunque dissimulano e quindi costituiscono donazioni indirette;
il tutto con ogni conseguenza di legge in ordine alla successione 3 disporre comunque la riduzione nei limiti della disponibile di ogni donazione diretta ed indiretta elargita dal de cuius in favore degli altri coeredi tenendo conto della dispensa dalla collazione, nei limiti della disponibile, in favore del sig. ; 4 attribuire al sig. Controparte_4
quale erede legittimo e legittimario la quota di diritto e di Controparte_4 riserva rispettivamente lui spettante, tenendo comunque conto della dispensa dalla collazione nei limiti della disponibile in suo favore;
con ogni consequenziale provvedimento anche di rendiconto, di restituzione e di esecuzione ivi compreso il pagamento dei frutti e degli accessori. 5 ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c si ripropongono, per il resto, tutte le domande ed eccezioni già formulate dagli odierni comparenti in primo grado. 6 Con il favore delle spese e compensi giudizio, oltre rimborso delle spese generali.
ha precisato le seguenti conclusioni ”in via preliminare Controparte_1 dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto ex adverso;
nel merito rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra ora , confermando la sentenza n. Parte_1 Parte_2
608/2019 resa dal Tribunale di Latina in data 05-08 marzo 2019, oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre Iva e Cpa secondo i parametri del DM 55/2014 e successive modificazioni.
ha optato per la contumacia. Controparte_5
La causa, dopo essere stata trattenuta in decisione è stata rimessa sul ruolo stante la necessità di integrazione della consulenza tecnica già espletata, è stata rinviata – in trattazione scritta - all'udienza del 10 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni. In sede di note di trattazione scritta per detta udienza, ciascuna parte ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, essendo intervenuto un accordo transattivo a definizione di ogni reciproca domanda, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti. Nel prendere atto della concorde dichiarazione delle parti in merito al venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per la sopravvenuta soluzione stragiudiziale della controversia, la Corte deve constatare l'intervenuta cessazione della materia del contendere, nonché disporre, come richiesto, la compensazione delle spese di lite del grado tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
-in riforma della sentenza di primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa tra tutte le parti le spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino