Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/05/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 539/2024 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Livia Gaezza
Appellante
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
), n. q. di liquidatore della “
[...] C.F._2 [...]
” ), entrambi rappresentati e Controparte_3 P.IVA_2
difesi dagli avv.ti Francesco Fazzino e Maria Dolores Caruso
Appellati
OGGETTO: appello - opposizione avverso ordinanze ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 496 del 29 gennaio 2024 il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciando sul ricorso proposto dagli odierni appellati, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. OI-000228521 e annullava ex art. 14 della legge n. 689/1981 le restanti ordinanze opposte (n. OI- 000228520 e n. O.I.-
000228518); condannava l' al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale preliminarmente rigettava l'eccezione sul difetto di legittimazione attiva di nella Controparte_2
veste di legale rappresentante della “ , rilevando come Controparte_3
dalla disamina della documentazione in atti risultasse che le ordinanze opposte erano state emesse, oltre che nei confronti di , anche nei Controparte_1
confronti della “ ”, nella veste di Controparte_3
coobbligato in solido, e prescindendo dalla circostanza che fossero state poi notificate soltanto all'indirizzo del legale rappresentante.
Nel merito, in ordine alle restanti ordinanze n. OI-000228520 e n. O.I.-
000228518, richiamati ai sensi dell'art.118 disp. att. c.p.c. i precedenti dell'ufficio, il Tribunale dichiarava la decadenza dell' dal potere di irrogare Pt_1
la sanzione, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981, anche tenuto conto della sospensione dei termini prevista dall'art. 103, comma 6 bis, del d.l. n.
18/2020.
Premesso che gli atti impugnati risultavano emessi ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463/1983 - come riformulato dal d.lgs. n. 8/2016, che aveva provveduto alla parziale depenalizzazione delle omissioni ivi previste - il giudice riteneva che il dies a quo del termine di decadenza coincidesse con l'entrata in vigore del decreto del 2016. Osservava che dagli atti non erano emersi elementi idonei a giustificare il ritardo nella contestazione della violazione, risolvendosi l'attività di verifica dell' nell'accertamento di Pt_1 3
omissioni contributive automaticamente rilevabili. Rilevava che, pur accordando un ulteriore termine di 30, 60 o 90 giorni all'Istituto per procedere ad ulteriori attività di accertamento, il termine di decadenza - a fronte dei dati desumibili dalle ordinanze ingiunzione opposte - risultava comunque inutilmente decorso.
Appellava la sentenza l'ente previdenziale con atto del 24 luglio 2024.
Resistevano al gravame gli appellati.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 22 maggio 2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per aver disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione di nella Controparte_2
qualità di legale rappresentante della società “ CP_3 Controparte_3
”.
[...]
Premessa la legittimazione ad agire di , destinatario delle Controparte_1
ordinanze-ingiunzione opposte, in quanto autore materiale delle violazioni e obbligato principale, l'ente previdenziale ribadisce l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto da nella veste di Controparte_2
legale rappresentante della società, per difetto di legittimazione processuale, in quanto il destinatario delle ordinanze ingiunzione era, appunto, esclusivamente lo , autore materiale delle violazioni, e non anche la società. CP_3
Evidenzia che ciò si evince anche dall'intestazione delle ordinanze opposte, in cui non risultano indicati né il nominativo né la sede legale della società, nonché dal fatto che alla “ le ordinanze opposte non sono Controparte_3
mai state notificate. Deduce che sono state di contro notificate alla società tre distinte ordinanze ingiunzione per omissioni afferenti le medesime annualità
(2012, 2013 e 2014), intestate a “ , due delle quali (n. OI- Controparte_3 4
000814739 relativa all'anno 2012, e n. OI- 000850569 relativa all'anno 2014), da ritenersi a suo dire definitive e inoppugnabili, non essendo state opposte dalla società ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 150/2011.
Precisa altresì che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la notifica delle ordinanze ingiunzione oggetto di giudizio è stata effettuata a soltanto in proprio, quale autore materiale delle violazioni e Controparte_1
destinatario delle stesse in quanto legale rappresentante della società al tempo della commissione dell'illecito, e non già quale attuale legale rappresentante della “ , essendo il legale Controparte_3 Controparte_2
rappresentante della stessa nel momento in cui le notifiche sono state effettuate.
Premesso che ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 689/1981, la società
è obbligata solidale in aggiunta all'autore materiale della condotta omissiva, assume che la medesima legge, all'art. 22, comma 1, con la dizione di
“interessati”, fa riferimento agli effettivi destinatari dell'ordinanza-ingiunzione e non anche agli obbligati solidali.
Dedotta la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione attiva di
, l'Istituto previdenziale chiede alla Corte di acquisire ex Controparte_2
art. 437 c.p.c. le ordinanze ingiunzione allegate al ricorso in appello, notificate per le medesime annualità alla società quale obbligato solidale, e insiste nell'inammissibilità del ricorso proposto da quale Controparte_2
liquidatore della “ per difetto di interesse ad agire e, in Controparte_3
ogni caso, di legittimazione processuale della società e per essa del suo liquidatore quale rappresentante pro tempore, non essendo la Controparte_3
destinataria delle ordinanze ingiunzione oggetto di giudizio.
[...]
Assume inoltre che dalla fondatezza di tale motivo di gravame consegue la soccombenza in relazione alle spese di lite di , quale Controparte_2
liquidatore della “ . Controparte_3 5
2. Con il secondo motivo lamenta l'omessa pronuncia in ordine alla dedotta tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 14 della legge n. 689/1981, rilevando che la stessa, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, doveva proporsi - a pena di inammissibilità - nel termine di 20 giorni di cui all'art. 617
c.p.c.
3. Con il terzo motivo eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 14 della legge n.
689/1981 alle ipotesi regolate dall'art. 2, comma 1 bis, della legge n. 638/1983, come riformato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016. Assume che la relativa disciplina costituisce un corpus chiuso e compiutamente regolamentato, di talché non è consentita l'applicazione di regole e principi sanciti in generale dalla legge n.
689/1981, se non espressamente richiamati e/o cogenti per il rispetto di principi generali dell'ordinamento. Rileva che tale impostazione appare confermata dalle previsioni di cui agli artt. 12 della legge n. 689/1981 e 6 del d.lgs. n.
8/2016, i quali rispettivamente stabiliscono che “i principi e le disposizioni generali (tra cui il successivo art.14) si osservano, solo in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito” e che, nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si osservano le disposizioni della legge n. 689/1981 “in quanto applicabili”.
4. Con il quarto motivo l'ente appellante lamenta la mancata applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 9 del medesimo decreto, a mente del quale “l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
Premette che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 8/2016, gli effetti della depenalizzazione si estendono anche agli illeciti commessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto stesso, salvo il limite del giudicato. 6
Rileva che la richiamata norma transitoria prescrive una dettagliata disciplina del procedimento - e della sua scansione temporale - cui l'amministrazione è tenuta ad attenersi appena ricevuti e/o restituiti gli atti dall'autorità penale. Evidenzia, quindi, che la citata procedura, pur ricalcando le previsioni di cui all'art. 14 della legge 689/1981, non prevede, quale sanzione in caso di inosservanza dei termini, l'estinzione per decadenza dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta e precisa che, in ogni caso, le norme sulla decadenza non sono soggette a interpretazione/applicazione estensiva.
Afferma di aver comunque proceduto tempestivamente, entro il termine ex art. 14 cit., alla contestazione dell'illecito amministrativo non appena ricevuti gli atti dall'autorità remittente.
5. Con il quinto motivo censura, in subordine, la sentenza di primo grado per aver ritenuto che, alla data di notifica della contestazione, il termine di 90 giorni fosse decorso. Rileva che detto termine, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità, decorre dal momento in cui la P.A. titolare del potere di accertamento e contestazione completa tutte le attività di indagine necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentono la congrua determinazione della sanzione da irrogare al trasgressore.
Sostiene, pertanto, di aver provveduto tempestivamente alla notificazione delle violazioni, all'esito di un complesso procedimento accertativo.
Critica la decisione per aver ritenuto insussistenti “elementi da cui evincere che l'attività da compiere ai fini della omissione fosse particolarmente complessa o laboriosa trattandosi peraltro di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall' ” (cfr. appello, pag. 21), Pt_1 7
lamentando la motivazione meramente apparente sul punto e ribadendo la complessità della procedura di verifica degli illeciti in questione.
6. Infine ripropone le difese spiegate in primo grado avverso gli ulteriori motivi di opposizione non esaminati.
7. Conclude chiedendo condannarsi gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto pagato dall'ente in esecuzione della sentenza di primo grado in favore del difensore, dichiaratosi distrattario.
8. L'appello è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
8.1. Il primo motivo di gravame è fondato.
E invero, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza della S.C., “In tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti del solo rappresentante legale di una persona giuridica, quest'ultima non è legittimata a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e
23 della legge n. 689 del 1981, non essendo sufficiente a conferirle tale legittimazione il vincolo di solidarietà, ai sensi della medesima legge, fra essa ed il proprio rappresentante, in quanto l'interesse - e quindi la legittimazione - all'opposizione nasce solo dall'essere stati destinatari diretti dell'ordinanza ingiunzione” (Cass. 19284/2005; v. anche Cass. 13588/2001; 648/1998; Cass.
12505/1997, ex multis; giurisprudenza citata nell'atto di appello).
Nella specie, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'ente appellante e come emerge dagli atti, le ordinanze ingiunzione oggetto di lite sono state emesse esclusivamente nei confronti di , e a questi Controparte_1
notificate quale autore materiale delle violazioni;
di contro, nei confronti della risultano emesse e notificate ordinanze ingiunzione Controparte_3
differenti, che non costituiscono oggetto del presente giudizio.
In parziale riforma della sentenza impugnata, va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto da , quale Controparte_2 8
liquidatore della per difetto di legittimazione a Controparte_3
impugnare le ordinanze-ingiunzione oggetto di controversia.
8.2 È invece infondato il secondo motivo di gravame.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 617 c.p.c. - in materia di opposizione agli atti esecutivi - in quanto, con il ricorso introduttivo del giudizio, è stata proposta opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 della legge n.
689/1981, specificamente regolata dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
L'eccezione formulata ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981 non ha ad oggetto un vizio formale del procedimento bensì una decadenza sostanziale che estingue il potere sanzionatorio.
8.3. Quanto agli ulteriori motivi deve osservarsi, preliminarmente, che, come evidenziato dal giudice di primo grado, le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall' ai sensi dell'art. 3, Pt_1
comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, norma che, sostituendo l'art. 2, comma 1 bis,
d.l. n. 463/83, conv. con l. n. 638/83, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.
8.4. Nel giudizio de quo, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso d.lgs. n. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8 (“sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”). 9
8.5. Ciò premesso, si osserva che sulla questione oggetto del presente giudizio - che attiene alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione - questa
Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell' dal potere di irrogare la sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024). Pt_1
Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.
In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D. Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma
1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi
2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4).
Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D. Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in 10
vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n.
4345 del 2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n.
689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato 11
di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97
Cost." (Corte cost. n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4,
D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti,
l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi
"inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del 1997, 7093 del
2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile 12
conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost. n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente
(Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte,
l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”.
La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 8/2016, l deve Pt_1
notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi 13
dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D. Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, Pt_1
9015, 9016, 9021, 9022, 9023 del 2025).
8.6. Posto che, dunque, la previsione di cui all'art. 9, comma 4, del d.gs. n.
8/2016 - che impone all'amministrazione di notificare all'interessato gli estremi della violazione nel termine di 90 giorni - deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, che fissa analogo termine a pena di decadenza, ai fini della corretta individuazione del dies a quo, occorre verificare, anzitutto, se vi sia stata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria o se l'attività di verifica abbia richiesto, da parte dell'Istituto, attività istruttoria.
Nel caso di specie, l' limitandosi a riferire di aver “proceduto alla Pt_1
contestazione dell'illecito amministrativo, non appena restituiti gli atti dall'A.G. penale remittente”, non ha, tuttavia, fornito prova alcuna della pregressa pendenza di un eventuale procedimento penale, né della data di ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, né ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti abbiano impedito la notifica nei termini. E anzi, dall'esame degli accertamenti, effettuati nel 2017, risulta che le contestazioni delle violazioni (relative agli anni 2012, 2013, e 2014) sono avvenute a seguito di autonoma verifica dell presso i propri archivi (cfr. atti di Pt_1
accertamento, contenuti nel file “diffide e aa.rr.zip”, allegato 7 alla memoria di costituzione di primo grado dell ). Pt_1
. 14
Anche a fronte delle “particolareggiate” difese spiegate, l'appellante, peraltro, non ha dimostrato la ricorrenza di elementi significativi della
“complessità” delle indagini. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/Uniemens - da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza - e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dagli accertamenti rivolti a parte appellata si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Indimostrate tanto la trasmissione degli atti da parte dell'A.G. remittente, quanto la necessità di ricorrere a complesse attività di indagine, il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di 90 giorni, come chiarito dalla Corte di legittimità sopra citata, deve intendersi decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.02.2016). Pertanto, al momento della notifica degli avvisi di accertamento, nell'agosto del 2017 (cfr. ricevute allegate dall' alla Pt_1
memoria di costituzione di primo grado), lo stesso risultava ampiamente decorso.
9. In definitiva, va accolto soltanto il primo motivo di gravame e, nel resto,
l'appello va rigettato.
10. Le spese processuali di entrambi i gradi possono essere compensate, tenuto conto dell'epoca di pronunciamento della Corte di cassazione e della reciproca soccombenza.
Parte appellata va condannata alla restituzione delle somme corrisposte dall' in esecuzione della sentenza di primo grado. Pt_1
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, 15
In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da nella qualità di liquidatore della Controparte_2
per difetto di legittimazione a impugnare le ordinanze- Controparte_3
ingiunzione; rigetta nel resto l'appello. compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi;
condanna parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte dall' Pt_1
in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 22 maggio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese