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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/02/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 3658/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 20.2.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 3658/2024 R. G.
promosso da:
(1) nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Parte_1
Sul, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._2
, residente in [...], n° 431, nella città di Passo Fundo, nello C.F._1
Stato di Rio Grande do Sul, in Brasile;
(2) nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Parte_2
Sul, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._3
, residente in 1265, Wood Stork Dr, Conway, Sc 29526, nello Stato della C.F._4
Carolina del Sud, Stati Uniti d'America;
(3) nato il [...], a [...], nello Stato di Rio Parte_3
Grande do Sul, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice C.F._5 fiscale , residente in rua Cônego Bernardo, n° 100, CEP , nella C.F._6 C.F._7 città di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(4) nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, Parte_4 in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._8
, residente in rua Cônego Bernardo, n° 100, CEP , nella città di C.F._9 C.F._7
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(5) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_5
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._10
, residente in [...]de Almeida n° 199, CEP , C.F._11 C.F._12 nella città di Lages, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(6) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Parte_6
Catarina, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._13
, residente in [...]de Almeida n° 199, CEP , C.F._14 C.F._12 nella città di Lages, Stato di Santa Catarina, Brasile;
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(7) , nato il [...] a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_7
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._15
, residente in [...]n° 33, CEP 88.502-050, nella città di C.F._16
Lages, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(8) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_8
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._17
residente in [...]n° 70, CEP , nella città di Brusque, C.F._18 C.F._19
Stato di Santa Catarina, Brasile;
(9) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_9
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._20
, residente in [...]n° 532, CEP 88025-090, nella città di C.F._21
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(10) , nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, Parte_10 in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._22
, residente in [...], n° 859, CEP , nella città C.F._23 C.F._24 di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(11) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Parte_11
Catarina, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._25
, residente in rua Palmira Laura Florêncio, n° 1127, CEP , nella C.F._26 C.F._27 città di São José, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(12) , nato il [...], a [...]é, nello Stato di Santa Parte_12
Catarina, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._28
, residente in [...], n° 120, CEP , nella città di C.F._29 C.F._30
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(13) nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_13
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._31
residente in [...], n° 741, CEP , nella città di C.F._32 C.F._33
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(14) nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_14
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._34
, residente in [...]Álvaro de Carvalho, n° 346, CEP , nella città di C.F._35 C.F._36
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(15) , nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_15
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._37
, residente in [...], n° 856, CEP C.F._38
, nella città di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._39
(16) , nata [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, Parte_16 in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._40
, residente in [...], CEP 88.032-001, nella città C.F._41 di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
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(17) , nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_17
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._42
, residente in [...], n° 100, CEP 05417-060, nella città di C.F._43
San Paolo, Stato di San Paulo, Brasile;
(18) nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_18
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._44
, residente in rua Anita Garibaldi, n° 136, CEP , nella città di C.F._45 C.F._46
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile.
TUTTI rappresentati e difendesi dall'avvocato Romano Simone Ruggiero Korenjak, del Foro di
Roma, codice fiscale , con studio in viale Giulio Agricola n° 115, a Roma, C.F._47
Cap 00174, presso il quale eleggono domicilio indirizzo di posta elettronica certificata telefax 06.71510342. Email_1
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...] nato in [...], nel comune di Sesta Godano, in provincia della Spezia, il Persona_1
04/07/1830 italiano emigrato all'estero in Brasile.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia.
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Nello specifico deducevano che:
1.1 è il dante causa, è nato in [...], nel comune di Sesta Persona_1
Godano, in provincia della Spezia, il 04/07/1830, figlio di e di
Persona_1 [...] con nonno paterno e nonno materno Per_2 Persona_1 Persona_3 battezzato il 05/07/1830 nella Parrocchia di S. Cristoforo di Scogna, tuttora esistente nel comune di Sesta Godano (Allegato 01 Atto di nascita e di battesimo , poi
Persona_1 emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi brasiliano (Allegato 02 Certificato negativo di naturalizzazione , si è sposato il 18/08/1866, a Lages, nello Sato
Persona_1 di Santa Catarina, in Brasile, con (Allegato 03 Certificato di Persona_4 matrimonio , è deceduto il 15/07/1916, nella città di Lages, nello
Persona_1
Stato di Santa Catarina, in Brasile (Allegato 04 Certificato di morte Persona_1
Il territorio del comune di Sesta Godano fu inglobato nel Regno di Sardegna nel
[...]
1815, a seguito del Congresso di Vienna del 1814 e, successivamente, nel Regno d'Italia dal 1861. Tra i figli nati dall'unione di con Persona_1 Persona_4
v'è Persona_5
1.2 è parte della prima generazione della famiglia nata in [...], è nato il Persona_5
19/01/1874, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di e Persona_1
(Allegato 05 Certificato di nascita , si è sposato Persona_4 Persona_5 il 28/10/1899, nel territorio del comune che oggi si chiama Campo Belo do Sul, nello Stato di Santa
Catarina, in Brasile, con (Allegato 06 Certificato di matrimonio Controparte_2 Per_5
Dal matrimonio tra e è nato
[...] Persona_5 Controparte_2 Pt_13
[...]
1.3 è parte della seconda generazione della famiglia nata in [...], è nato il Parte_13
04/03/1905, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di e Persona_5 Controparte_2
(Allegato 07 Certificato di nascita , si è sposato il 30/07/1929, con
[...] Parte_13
, che in seguito al matrimonio ha preso il nome di Persona_6 Persona_7
(Allegato 08 Certificato di matrimonio . Dal matrimonio tra
[...] Parte_13 Pt_13
nato
[...] Persona_7 Persona_8
1.4 è parte della terza generazione della famiglia nata in [...], è Persona_8 nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di e Parte_13 [...]
Allegato 09 Certificato di nascita , si è sposato il Persona_7 Persona_8
21/10/1953, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, con , che, dopo il Persona_9 matrimonio, ha adottato il nome completo di (Allegato 10 Persona_10
Certificato di matrimonio . Dal matrimonio tra Persona_8 Persona_8
e sono nati:
[...] Persona_10 Persona_11 [...]
, , Parte_5 Parte_9 Parte_13 [...]
Parte_14 Parte_18
1.5 è parte della quarta generazione della famiglia nata in [...], è nato il Per_8 Parte_3
31/10/1954, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di e Persona_8 [...]
(Allegato 11 Certificato di nascita , si è Persona_10 Persona_11 sposato il 16/12/1978, a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, con
[...]
, che dopo il matrimonio ha iniziato a chiamarsi CP_3 Persona_12
(Allegato 12 Certificato di matrimonio . Dal matrimonio tra Persona_11 Persona_11
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ono nati: Per_1 Persona_12 Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4
1.6 Vanessa è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_1 nata in [...], è nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, è figlia di e (Allegato 13 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12 [...]
si è sposata il 05/05/2022, a Passo Fundo, nello Stato di Rio Grande do Parte_1
Sul, con (Allegato 14 Certificato di matrimonio Persona_13 [...]
Parte_1
1.7 ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Pt_2 Parte_1 in Brasile, è nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, è figlia di
[...]
e (Allegato 15 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12 Parte_2
[...]
1.8 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_3 Parte_1 famiglia nata in [...], è nato il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, è figlio di e (Allegato 16 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12
. Parte_3
1.9 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Parte_4 in Brasile, è nato il [...], a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
e (Allegato 17 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12 Parte_4
[...]
1.10 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_5 nata in [...], è nata col nome di è nata il [...], a Lages, Persona_14 nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e Persona_8 Persona_10
(Allegato 18 Certificato di nascita ), si è sposata il
[...] Parte_5
20/12/1975, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, con , e dopo il Persona_15 matrimonio ha iniziato a chiamarsi (Allegato 19 Certificato di Parte_5 matrimonio ). Dal matrimonio tra e Parte_5 Parte_5
sono nati: , Persona_15 Parte_6 Parte_7
e .
[...] Parte_8
1.11 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_6 famiglia nata in [...], è nata il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e (Allegato 20 Certificato di Persona_14 Persona_15 nascita ). Parte_6
1.12 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Parte_7 in Brasile, è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
e (Allegato 21 Certificato di nascita Persona_14 Persona_15 [...]
). Parte_7
1.13 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_8 nata in [...], è nata il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di
[...]
(Allegato 22 Certificato di nascita Persona_14 Persona_15 [...]
). Parte_8
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1.14 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_9 nata in [...], è nata col nome di è nata il [...], a Lages, Parte_19 nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e Persona_8 Persona_10
(Allegato 23 Certificato di nascita ), si è sposata il
[...] Parte_9
16/01/1981, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, con , Persona_16
e dopo il matrimonio ha iniziato a chiamarsi (Allegato 24 Parte_9
Certificato di matrimonio ). Dal matrimonio tra Parte_9 Parte_9
e sono nati:
[...] Persona_16 Parte_9 Parte_10
e . Pt_9 Parte_11 Parte_12
1.15 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_10 famiglia nata in [...], è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di
[...]
e (Allegato 25 Certificato di Parte_9 Persona_16 nascita ). Parte_10
1.16 è ricorrente, è parte della quinta generazione Parte_11 della famiglia nata in [...], è nata col nome di , è nata il Parte_11
10/07/1984, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlia di e Parte_9
(Allegato 26 Certificato di nascita Persona_16 Parte_11
), si è sposata il 05/03/2013, a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina,
[...] con , e dopo il matrimonio ha adottato il nome completo di Persona_17 [...]
(Allegato 27 Certificato di matrimonio Parte_11 Parte_11
.
[...]
1.17 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_12 nata in [...], è nato il [...], a São José, nello Stato di Santa Catarina, figlio di
[...]
e (Allegato 28 Certificato di Parte_9 Persona_16 nascita ), si è sposato il 30/05/2016, a Florianópolis, nello Stato di Parte_12
Santa Catarina, con , che dal momento del matrimonio ha iniziato a Persona_18 chiamarsi (Allegato 29 Certificato di matrimonio Persona_19 Parte_12
).
[...]
1.18 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_13 nata in [...], è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
(Allegato 30 Certificato di nascita Persona_8 Persona_10 [...]
si è sposato il 05/11/1991, a Brusque, nello Stato di Santa Catarina, con Parte_13
, che dopo il matrimonio ha iniziato a chiamarsi Persona_20 Persona_21
Allegato 31 Certificato di matrimonio .
[...] Parte_13
1.19 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_14 nata in [...], è nata il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di
[...]
(Allegato 32 Certificato di nascita Persona_8 Persona_10 [...]
si è sposata il 12/09/1981, Lages, nello Stato di Santa Catarina, con Parte_14 [...]
(Allegato 33 Certificato di matrimonio . Persona_22 Parte_14
Dal matrimonio tra e sono nati Parte_14 Persona_22 tre figli: , e Parte_15 Parte_16 Parte_17
.
[...]
1.20 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_15 nata in [...], è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di Pt_14
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e (Allegato 34 Certificato di nascita Persona_10 Persona_22
). Parte_15
1.21 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_16 famiglia nata in [...], è nata col nome di , è nata il [...], a Parte_16
Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e Persona_23 Persona_22
(Allegato 35 Certificato di nascita ), si è
[...] Parte_16 sposata il 20/07/2018, a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina, con , Persona_24 iniziando a chiamarsi (Allegato 36 Certificato di matrimonio Parte_16
). Parte_16
1.22 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Parte_17 in Brasile, è nato il [...], a Videira, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
e (Allegato 37 Certificato di nascita Persona_23 Persona_22
). Parte_17
1.23 ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia nata Parte_18 in Brasile, è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di Persona_8
(Allegato 38 Certificato di nascita
[...] Persona_10 Parte_18
[...]
***
Il si è costituito in giudizio, in via preliminare di valutare l'ammissibilità Controparte_1 della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era verosimilmente (attesa la sua data di nascita e data di matrimonio) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente. In particolare evidenziava la sussistenza dell'interesse ad agire (anche producendo decisioni di altri Tribunali nonché ulteriori schermate tratte dal sito delle Ambasciate italiane – circa 2 per ricorrente – nel ricorso ne erano state prodotte 7 per ricorrente)
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
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La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di SESTO
GODANO e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura
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amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
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In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un
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diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
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Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_20 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della
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cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Pt_20
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame si verte, congiuntamente, nell'ipotesi sub 4) e nell'ipotesi sub 5) – nessuna domanda di fatto è stata depositata al del paese di residenza - ma parte ricorrente Pt_21 non si è limitata a invocare “il fatto notorio” adducendo solo i risaputi e cronici ritardi dei
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Consolati italiani all'estero, ma ha anche dedotto e (a suo giudizio) documentato di aver tentato, di prenotare - tramite il sistema di prenotazione online Prenot@Mi - un appuntamento per presentare la documentazione idonea ad ottenere il riconoscimento del suo status civitatis italiano iure sanguinis senza, tuttavia, aver concluso l'operazione ed aver ottenuto una effettiva prenotazione non avendo il sistema informatico accettato l'inserimento/presa in carico della domanda in modalità informatica (cfr. documentazione prodotta).
A fronte dell'impossibilità di esperire la procedura amministrativa, ovvero di poterla esperire in tempi ragionevoli e non di per se stessi pregiudicanti il diritto azionato, la giurisprudenza di merito ha ritenuto sussistente il pieno interesse ad agire del ricorrente (ex multis, sentenza del
Tribunale di Roma n. 13209/2016 del 28.06.2016, n. 14013/2017 del 10.07.2017, n. 21563/2017 del 16.11.2017)
In senso sostanzialmente conforme si registra un'ulteriore recente pronuncia (Tribunale Firenze, Sez. Spec. Immigr., Prot. Inter. e Libera circ. UE, Sent., 10/01/2024, n. 66) secondo cui “Deve riconoscersi l'interesse ad agire dei ricorrenti, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui la P.A. non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'(...) oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto).
L'impossibilità documentata e non solo addotta sulla base di un invocato “fatto notorio” - di prenotare, per un tempo indefinito, l'appuntamento per presentare la documentazione necessaria a ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è certamente parificabile a un diniego sostanziale, tacito e immotivato del riconoscimento della stessa e rende, dunque, concreto ed attuale l'interesse ad agire del ricorrente.
Deve, tuttavia, valutarsi se effettivamente, come sostiene parte ricorrente, la documentazione prodotta sia sufficiente a comprovare di aver presentato effettivamente una domanda
(corredata della necessaria documentazione) senza aver ottenuto, nei termini di legge (o comunque in termini congrui) una risposta da parte del ovvero quantomeno sia tale Pt_21 da comprovare l'assoluta impossibilità materiale di depositare la domanda stessa.
***
Prima di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente deve evidenziarsi che, su questo specifico aspetto, si è di recente pronunciata la Corte di Appello di Genova, con la sentenza n.
1246/2024 del 16.10.2024 che ha accolto l'appello del nella parte in cui si Controparte_1 doleva della mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli odierni appellati.
La Corte che ha, innanzitutto, ribadito “che la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità diplomatico – consolari, nel caso (quale è quello in esame) di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via maschile, non si configura, nell'azione giudiziaria tesa ad ottenere il medesimo status, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), bensì essa costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94.
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La Corte ha quindi dato atto della giurisprudenza di merito prodotta dagli appellati che stigmatizza “la situazione di grave ritardo in cui versano diversi Uffici consolari italiani all'Estero nella gestione delle domande di cittadinanza per discendenza (che) rappresenta un vulnus che fa sorgere l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria in capo a chi abbia tentato, senza riscontro, di adire l'Amministrazione competente.
La Corte evidenzia che dalle sentenze di merito prodotte da parte appellata “si evince che, nelle fattispecie ivi prese in considerazione, i ricorrenti avevano preventivamente proposto un'istanza in sede amministrativa”
Preso atto di ciò la Corte, tuttavia, dichiara che, gli appellati “avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale di Genova sprovvisti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per non aver fornito prova di aver presentato, prima di essersi rivolti al Giudice ordinario, una valida istanza alla
Autorità diplomatico – consolare”.
Ha infatti evidenziato la Corte (con dovizia di motivazione) che le e–mail inviate da un ricorrente (ammissibili nonostante sia stata omessa la loro traduzione (v. Cass. n. 6093/13, Cass. n.
12525/15 e Cass. n. 12365/18), non possono considerarsi alla stregua di istanze rivolte all'Amministrazione idonee ad avviare il procedimento de quo, sia perché si tratta di mera posta elettronica ordinaria, sia perché non sono corredate della documentazione richiesta dal
D.P.R. n. 362/94.
In relazione alle “schermate versate in atti dagli originari ricorrenti, si osserva che esse, a prescindere dagli eventuali intenti strumentali adombrati dal , non consentono di CP_1 verificare se il tentativo di appuntamento sia stato effettuato rispetto alla richiesta di cittadinanza o rispetto ad uno degli altri servizi offerti dalla pagina web dell'Ambasciata italiana, ragion per cui esse appaiono scarsamente rilevanti ai fini della prova dell'interesse ad agire degli odierni appellati” aggiungendo - in relazione ad una specifica schermata ove si legge “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” e a un'altra ove si legge che
“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” – che nel periodo tra i due accessi parrebbe che siano “stati resi disponibili appuntamenti per proporre l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (sempre che, come detto sopra, l'avviso si riferisca proprio a tale servizio web offerto dall'Ambasciata italiana).
In relazione agli screeshot prodotti, pertanto, la Corte ha affermato che “le schermate della pagina web del servizio “Prenotami” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prodotte dagli appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana (a Bogotà) per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Passando ora a prendere in considerazione il riscontro fornito dall'Ambasciata italiana a Bogotà all'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. 241/90 presentata dai difensori degli odierni appellati (cfr. docc. 19 e 20 di parte ricorrente in primo grado), si osserva che il fatto che l'Amministrazione abbia negato di aver mai ricevuto istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei conferma, e non smentisce, la tesi secondo cui essi non hanno fornito valida Pt_22 prova di aver correttamente esperito l'iter amministrativo prima di rivolgersi al Tribunale ordinario.
In ragione di quanto sopra la Corte ha affermato che “non avendo gli appellati dimostrato di aver mai proposto un'istanza all'Ambasciata italiana utilizzando debitamente i canali indicati
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nel sito web di quest'ultima, e non avendo nemmeno fornito prova di aver quantomeno tentato di contattare via PEC l'Autorità diplomatico – consolare trasmettendo la documentazione necessaria (ciò che, per ammissione dello stesso avrebbe eventualmente potuto CP_1 qualificarsi alla stregua di istanza idonea ad avviare il procedimento de quo), deve escludersi che, nel caso di specie, essi abbiano subito un pregiudizio tale da giustificare un loro interesse ad agire in sede giudiziaria a prescindere dalla svolgimento di un previo procedimento amministrativo”.
***
In applicazione dei suddetti condivisibili principi e tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti deve affermarsi come nel caso di specie non sia sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Nello specifico i ricorrenti, per comprovare la sussistenza del loro interesse ad agire, hanno prodotto, in allegato al ricorso, una serie di screenshot/schermate (7 nel ricorso principale per ciascun ricorrente ed ulteriori due – tutte dei giorni 17 e 18 febbraio 2025) tratte dal portale del Consolato italiano di riferimento da cui dovrebbe desumersi l'impossibilità di prenotare un appuntamento.
Prescindendo dalle decisioni richiamate (di cui nei paragrafi precedenti si è dato atto) non può non rilevarsi che le schermate in questa sede prodotte attestano, soltanto, che nel giorno di specifico accesso il servizio non era disponibile e che pertanto l'utenza veniva invitata, con frequenza, a riprovare
Parte ricorrente non ha, però, documentato né di aver con frequenza e per un periodo di tempo significativo tentato di effettuare la prenotazione on line o tentato di contattare diversamente il
(anche per documentare gli attuali reali tempi di evasione della pratica di cittadinanza) Pt_21 né tantomeno ha documentato di aver inviato, ad un indirizzo di posta certificata, una richiesta corredata da tutta la documentazione necessaria per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.
La documentazione prodotta da parte ricorrente, in conformità con i principi dettati dalla Corte di
Appello di Genova, non è pertanto sufficiente a consentire di ritenere sussistente, nel caso di specie, l'interesse ad agire.
Le produzioni delle schermate internet sono, infatti, assolutamente generiche e comunque, anche alla luce anche delle condivisibili considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Genova, non dirimenti per attestare l'invocata assoluta impossibilità di prenotazione/presentazione della domanda di cittadinanza.
Dalla produzione della parte non emerge, infatti, che il deposito delle domande fosse precluso a tempo indeterminato e anzi, l'invito a riprovare con frequenza porta a escludere che il Pt_21 abbia interrotto il “servizio” in modo assoluto e per un periodo indeterminato.
Una simile carenza probatoria (anche in termini di allegazione di un principio di prova sul punto) non consente di ritenere adempiuto l'onere della prova, gravante sul ricorrente, riguardante la dimostrazione del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
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Attesa la natura della controversia la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 3658/2024 R. G.
proposto da:
, (C.F. ) con domicilio eletto presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 20.2.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 3658/2024 R. G.
promosso da:
(1) nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Parte_1
Sul, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._2
, residente in [...], n° 431, nella città di Passo Fundo, nello C.F._1
Stato di Rio Grande do Sul, in Brasile;
(2) nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Parte_2
Sul, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._3
, residente in 1265, Wood Stork Dr, Conway, Sc 29526, nello Stato della C.F._4
Carolina del Sud, Stati Uniti d'America;
(3) nato il [...], a [...], nello Stato di Rio Parte_3
Grande do Sul, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice C.F._5 fiscale , residente in rua Cônego Bernardo, n° 100, CEP , nella C.F._6 C.F._7 città di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(4) nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, Parte_4 in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._8
, residente in rua Cônego Bernardo, n° 100, CEP , nella città di C.F._9 C.F._7
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(5) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_5
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._10
, residente in [...]de Almeida n° 199, CEP , C.F._11 C.F._12 nella città di Lages, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(6) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Parte_6
Catarina, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._13
, residente in [...]de Almeida n° 199, CEP , C.F._14 C.F._12 nella città di Lages, Stato di Santa Catarina, Brasile;
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(7) , nato il [...] a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_7
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._15
, residente in [...]n° 33, CEP 88.502-050, nella città di C.F._16
Lages, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(8) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_8
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._17
residente in [...]n° 70, CEP , nella città di Brusque, C.F._18 C.F._19
Stato di Santa Catarina, Brasile;
(9) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_9
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._20
, residente in [...]n° 532, CEP 88025-090, nella città di C.F._21
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(10) , nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, Parte_10 in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._22
, residente in [...], n° 859, CEP , nella città C.F._23 C.F._24 di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(11) , nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Parte_11
Catarina, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._25
, residente in rua Palmira Laura Florêncio, n° 1127, CEP , nella C.F._26 C.F._27 città di São José, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(12) , nato il [...], a [...]é, nello Stato di Santa Parte_12
Catarina, in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._28
, residente in [...], n° 120, CEP , nella città di C.F._29 C.F._30
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(13) nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_13
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._31
residente in [...], n° 741, CEP , nella città di C.F._32 C.F._33
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(14) nata il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_14
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._34
, residente in [...]Álvaro de Carvalho, n° 346, CEP , nella città di C.F._35 C.F._36
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
(15) , nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_15
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._37
, residente in [...], n° 856, CEP C.F._38
, nella città di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
C.F._39
(16) , nata [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, Parte_16 in Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._40
, residente in [...], CEP 88.032-001, nella città C.F._41 di Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile;
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(17) , nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_17
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._42
, residente in [...], n° 100, CEP 05417-060, nella città di C.F._43
San Paolo, Stato di San Paulo, Brasile;
(18) nato il [...], a [...], nello Stato di Santa Catarina, in Parte_18
Brasile, con CPF (codice fiscale brasiliano) n° , con codice fiscale C.F._44
, residente in rua Anita Garibaldi, n° 136, CEP , nella città di C.F._45 C.F._46
Florianópolis, Stato di Santa Catarina, Brasile.
TUTTI rappresentati e difendesi dall'avvocato Romano Simone Ruggiero Korenjak, del Foro di
Roma, codice fiscale , con studio in viale Giulio Agricola n° 115, a Roma, C.F._47
Cap 00174, presso il quale eleggono domicilio indirizzo di posta elettronica certificata telefax 06.71510342. Email_1
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...] nato in [...], nel comune di Sesta Godano, in provincia della Spezia, il Persona_1
04/07/1830 italiano emigrato all'estero in Brasile.
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia.
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Nello specifico deducevano che:
1.1 è il dante causa, è nato in [...], nel comune di Sesta Persona_1
Godano, in provincia della Spezia, il 04/07/1830, figlio di e di
Persona_1 [...] con nonno paterno e nonno materno Per_2 Persona_1 Persona_3 battezzato il 05/07/1830 nella Parrocchia di S. Cristoforo di Scogna, tuttora esistente nel comune di Sesta Godano (Allegato 01 Atto di nascita e di battesimo , poi
Persona_1 emigrato in Brasile e mai naturalizzatosi brasiliano (Allegato 02 Certificato negativo di naturalizzazione , si è sposato il 18/08/1866, a Lages, nello Sato
Persona_1 di Santa Catarina, in Brasile, con (Allegato 03 Certificato di Persona_4 matrimonio , è deceduto il 15/07/1916, nella città di Lages, nello
Persona_1
Stato di Santa Catarina, in Brasile (Allegato 04 Certificato di morte Persona_1
Il territorio del comune di Sesta Godano fu inglobato nel Regno di Sardegna nel
[...]
1815, a seguito del Congresso di Vienna del 1814 e, successivamente, nel Regno d'Italia dal 1861. Tra i figli nati dall'unione di con Persona_1 Persona_4
v'è Persona_5
1.2 è parte della prima generazione della famiglia nata in [...], è nato il Persona_5
19/01/1874, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di e Persona_1
(Allegato 05 Certificato di nascita , si è sposato Persona_4 Persona_5 il 28/10/1899, nel territorio del comune che oggi si chiama Campo Belo do Sul, nello Stato di Santa
Catarina, in Brasile, con (Allegato 06 Certificato di matrimonio Controparte_2 Per_5
Dal matrimonio tra e è nato
[...] Persona_5 Controparte_2 Pt_13
[...]
1.3 è parte della seconda generazione della famiglia nata in [...], è nato il Parte_13
04/03/1905, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di e Persona_5 Controparte_2
(Allegato 07 Certificato di nascita , si è sposato il 30/07/1929, con
[...] Parte_13
, che in seguito al matrimonio ha preso il nome di Persona_6 Persona_7
(Allegato 08 Certificato di matrimonio . Dal matrimonio tra
[...] Parte_13 Pt_13
nato
[...] Persona_7 Persona_8
1.4 è parte della terza generazione della famiglia nata in [...], è Persona_8 nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di e Parte_13 [...]
Allegato 09 Certificato di nascita , si è sposato il Persona_7 Persona_8
21/10/1953, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, con , che, dopo il Persona_9 matrimonio, ha adottato il nome completo di (Allegato 10 Persona_10
Certificato di matrimonio . Dal matrimonio tra Persona_8 Persona_8
e sono nati:
[...] Persona_10 Persona_11 [...]
, , Parte_5 Parte_9 Parte_13 [...]
Parte_14 Parte_18
1.5 è parte della quarta generazione della famiglia nata in [...], è nato il Per_8 Parte_3
31/10/1954, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di e Persona_8 [...]
(Allegato 11 Certificato di nascita , si è Persona_10 Persona_11 sposato il 16/12/1978, a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, con
[...]
, che dopo il matrimonio ha iniziato a chiamarsi CP_3 Persona_12
(Allegato 12 Certificato di matrimonio . Dal matrimonio tra Persona_11 Persona_11
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ono nati: Per_1 Persona_12 Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3 Parte_4
1.6 Vanessa è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_1 nata in [...], è nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, è figlia di e (Allegato 13 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12 [...]
si è sposata il 05/05/2022, a Passo Fundo, nello Stato di Rio Grande do Parte_1
Sul, con (Allegato 14 Certificato di matrimonio Persona_13 [...]
Parte_1
1.7 ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Pt_2 Parte_1 in Brasile, è nata il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, è figlia di
[...]
e (Allegato 15 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12 Parte_2
[...]
1.8 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_3 Parte_1 famiglia nata in [...], è nato il [...], a Porto Alegre, nello Stato di Rio Grande do Sul, è figlio di e (Allegato 16 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12
. Parte_3
1.9 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Parte_4 in Brasile, è nato il [...], a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
e (Allegato 17 Certificato di nascita Persona_11 Persona_12 Parte_4
[...]
1.10 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_5 nata in [...], è nata col nome di è nata il [...], a Lages, Persona_14 nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e Persona_8 Persona_10
(Allegato 18 Certificato di nascita ), si è sposata il
[...] Parte_5
20/12/1975, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, con , e dopo il Persona_15 matrimonio ha iniziato a chiamarsi (Allegato 19 Certificato di Parte_5 matrimonio ). Dal matrimonio tra e Parte_5 Parte_5
sono nati: , Persona_15 Parte_6 Parte_7
e .
[...] Parte_8
1.11 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_6 famiglia nata in [...], è nata il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e (Allegato 20 Certificato di Persona_14 Persona_15 nascita ). Parte_6
1.12 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Parte_7 in Brasile, è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
e (Allegato 21 Certificato di nascita Persona_14 Persona_15 [...]
). Parte_7
1.13 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_8 nata in [...], è nata il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di
[...]
(Allegato 22 Certificato di nascita Persona_14 Persona_15 [...]
). Parte_8
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1.14 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_9 nata in [...], è nata col nome di è nata il [...], a Lages, Parte_19 nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e Persona_8 Persona_10
(Allegato 23 Certificato di nascita ), si è sposata il
[...] Parte_9
16/01/1981, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, con , Persona_16
e dopo il matrimonio ha iniziato a chiamarsi (Allegato 24 Parte_9
Certificato di matrimonio ). Dal matrimonio tra Parte_9 Parte_9
e sono nati:
[...] Persona_16 Parte_9 Parte_10
e . Pt_9 Parte_11 Parte_12
1.15 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_10 famiglia nata in [...], è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlio di
[...]
e (Allegato 25 Certificato di Parte_9 Persona_16 nascita ). Parte_10
1.16 è ricorrente, è parte della quinta generazione Parte_11 della famiglia nata in [...], è nata col nome di , è nata il Parte_11
10/07/1984, a Lages, nello Stato di Santa Catarina, figlia di e Parte_9
(Allegato 26 Certificato di nascita Persona_16 Parte_11
), si è sposata il 05/03/2013, a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina,
[...] con , e dopo il matrimonio ha adottato il nome completo di Persona_17 [...]
(Allegato 27 Certificato di matrimonio Parte_11 Parte_11
.
[...]
1.17 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_12 nata in [...], è nato il [...], a São José, nello Stato di Santa Catarina, figlio di
[...]
e (Allegato 28 Certificato di Parte_9 Persona_16 nascita ), si è sposato il 30/05/2016, a Florianópolis, nello Stato di Parte_12
Santa Catarina, con , che dal momento del matrimonio ha iniziato a Persona_18 chiamarsi (Allegato 29 Certificato di matrimonio Persona_19 Parte_12
).
[...]
1.18 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_13 nata in [...], è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
(Allegato 30 Certificato di nascita Persona_8 Persona_10 [...]
si è sposato il 05/11/1991, a Brusque, nello Stato di Santa Catarina, con Parte_13
, che dopo il matrimonio ha iniziato a chiamarsi Persona_20 Persona_21
Allegato 31 Certificato di matrimonio .
[...] Parte_13
1.19 è ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia Parte_14 nata in [...], è nata il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di
[...]
(Allegato 32 Certificato di nascita Persona_8 Persona_10 [...]
si è sposata il 12/09/1981, Lages, nello Stato di Santa Catarina, con Parte_14 [...]
(Allegato 33 Certificato di matrimonio . Persona_22 Parte_14
Dal matrimonio tra e sono nati Parte_14 Persona_22 tre figli: , e Parte_15 Parte_16 Parte_17
.
[...]
1.20 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia Parte_15 nata in [...], è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di Pt_14
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e (Allegato 34 Certificato di nascita Persona_10 Persona_22
). Parte_15
1.21 è ricorrente, è parte della quinta generazione della Parte_16 famiglia nata in [...], è nata col nome di , è nata il [...], a Parte_16
Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlia di e Persona_23 Persona_22
(Allegato 35 Certificato di nascita ), si è
[...] Parte_16 sposata il 20/07/2018, a Florianópolis, nello Stato di Santa Catarina, con , Persona_24 iniziando a chiamarsi (Allegato 36 Certificato di matrimonio Parte_16
). Parte_16
1.22 è ricorrente, è parte della quinta generazione della famiglia nata Parte_17 in Brasile, è nato il [...], a Videira, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di
[...]
e (Allegato 37 Certificato di nascita Persona_23 Persona_22
). Parte_17
1.23 ricorrente, è parte della quarta generazione della famiglia nata Parte_18 in Brasile, è nato il [...], a Lages, nello Stato di Santa Catarina, è figlio di Persona_8
(Allegato 38 Certificato di nascita
[...] Persona_10 Parte_18
[...]
***
Il si è costituito in giudizio, in via preliminare di valutare l'ammissibilità Controparte_1 della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito contestando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, in particolare evidenziando che l'avo era verosimilmente (attesa la sua data di nascita e data di matrimonio) emigrato prima della proclamazione del Regno di Italia e della entrata in vigore del codice civile del 1865 e che dunque l'avo capostipite non era mai divenuto, ai sensi della normativa ratione temporis applicabile, cittadino italiano (nel caso di specie l'art. 34 del codice Albertino del 1837 - vedi meglio infra) e chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio
Con nota di trattazione il ricorrente contestava le controdeduzioni di parte resistente. In particolare evidenziava la sussistenza dell'interesse ad agire (anche producendo decisioni di altri Tribunali nonché ulteriori schermate tratte dal sito delle Ambasciate italiane – circa 2 per ricorrente – nel ricorso ne erano state prodotte 7 per ricorrente)
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
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La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, in Liguria, nel Comune di SESTO
GODANO e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura
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amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
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In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un
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diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma
28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente.
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Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Pt_20 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della
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cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Pt_20
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e
Venezuela.
Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame si verte, congiuntamente, nell'ipotesi sub 4) e nell'ipotesi sub 5) – nessuna domanda di fatto è stata depositata al del paese di residenza - ma parte ricorrente Pt_21 non si è limitata a invocare “il fatto notorio” adducendo solo i risaputi e cronici ritardi dei
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Consolati italiani all'estero, ma ha anche dedotto e (a suo giudizio) documentato di aver tentato, di prenotare - tramite il sistema di prenotazione online Prenot@Mi - un appuntamento per presentare la documentazione idonea ad ottenere il riconoscimento del suo status civitatis italiano iure sanguinis senza, tuttavia, aver concluso l'operazione ed aver ottenuto una effettiva prenotazione non avendo il sistema informatico accettato l'inserimento/presa in carico della domanda in modalità informatica (cfr. documentazione prodotta).
A fronte dell'impossibilità di esperire la procedura amministrativa, ovvero di poterla esperire in tempi ragionevoli e non di per se stessi pregiudicanti il diritto azionato, la giurisprudenza di merito ha ritenuto sussistente il pieno interesse ad agire del ricorrente (ex multis, sentenza del
Tribunale di Roma n. 13209/2016 del 28.06.2016, n. 14013/2017 del 10.07.2017, n. 21563/2017 del 16.11.2017)
In senso sostanzialmente conforme si registra un'ulteriore recente pronuncia (Tribunale Firenze, Sez. Spec. Immigr., Prot. Inter. e Libera circ. UE, Sent., 10/01/2024, n. 66) secondo cui “Deve riconoscersi l'interesse ad agire dei ricorrenti, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui la P.A. non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'(...) oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto).
L'impossibilità documentata e non solo addotta sulla base di un invocato “fatto notorio” - di prenotare, per un tempo indefinito, l'appuntamento per presentare la documentazione necessaria a ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è certamente parificabile a un diniego sostanziale, tacito e immotivato del riconoscimento della stessa e rende, dunque, concreto ed attuale l'interesse ad agire del ricorrente.
Deve, tuttavia, valutarsi se effettivamente, come sostiene parte ricorrente, la documentazione prodotta sia sufficiente a comprovare di aver presentato effettivamente una domanda
(corredata della necessaria documentazione) senza aver ottenuto, nei termini di legge (o comunque in termini congrui) una risposta da parte del ovvero quantomeno sia tale Pt_21 da comprovare l'assoluta impossibilità materiale di depositare la domanda stessa.
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Prima di valutare la documentazione prodotta dal ricorrente deve evidenziarsi che, su questo specifico aspetto, si è di recente pronunciata la Corte di Appello di Genova, con la sentenza n.
1246/2024 del 16.10.2024 che ha accolto l'appello del nella parte in cui si Controparte_1 doleva della mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo agli odierni appellati.
La Corte che ha, innanzitutto, ribadito “che la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità diplomatico – consolari, nel caso (quale è quello in esame) di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via maschile, non si configura, nell'azione giudiziaria tesa ad ottenere il medesimo status, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), bensì essa costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94.
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La Corte ha quindi dato atto della giurisprudenza di merito prodotta dagli appellati che stigmatizza “la situazione di grave ritardo in cui versano diversi Uffici consolari italiani all'Estero nella gestione delle domande di cittadinanza per discendenza (che) rappresenta un vulnus che fa sorgere l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria in capo a chi abbia tentato, senza riscontro, di adire l'Amministrazione competente.
La Corte evidenzia che dalle sentenze di merito prodotte da parte appellata “si evince che, nelle fattispecie ivi prese in considerazione, i ricorrenti avevano preventivamente proposto un'istanza in sede amministrativa”
Preso atto di ciò la Corte, tuttavia, dichiara che, gli appellati “avrebbero dovuto essere considerati dal Tribunale di Genova sprovvisti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per non aver fornito prova di aver presentato, prima di essersi rivolti al Giudice ordinario, una valida istanza alla
Autorità diplomatico – consolare”.
Ha infatti evidenziato la Corte (con dovizia di motivazione) che le e–mail inviate da un ricorrente (ammissibili nonostante sia stata omessa la loro traduzione (v. Cass. n. 6093/13, Cass. n.
12525/15 e Cass. n. 12365/18), non possono considerarsi alla stregua di istanze rivolte all'Amministrazione idonee ad avviare il procedimento de quo, sia perché si tratta di mera posta elettronica ordinaria, sia perché non sono corredate della documentazione richiesta dal
D.P.R. n. 362/94.
In relazione alle “schermate versate in atti dagli originari ricorrenti, si osserva che esse, a prescindere dagli eventuali intenti strumentali adombrati dal , non consentono di CP_1 verificare se il tentativo di appuntamento sia stato effettuato rispetto alla richiesta di cittadinanza o rispetto ad uno degli altri servizi offerti dalla pagina web dell'Ambasciata italiana, ragion per cui esse appaiono scarsamente rilevanti ai fini della prova dell'interesse ad agire degli odierni appellati” aggiungendo - in relazione ad una specifica schermata ove si legge “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” e a un'altra ove si legge che
“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” – che nel periodo tra i due accessi parrebbe che siano “stati resi disponibili appuntamenti per proporre l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (sempre che, come detto sopra, l'avviso si riferisca proprio a tale servizio web offerto dall'Ambasciata italiana).
In relazione agli screeshot prodotti, pertanto, la Corte ha affermato che “le schermate della pagina web del servizio “Prenotami” del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale prodotte dagli appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana (a Bogotà) per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.
Passando ora a prendere in considerazione il riscontro fornito dall'Ambasciata italiana a Bogotà all'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. 241/90 presentata dai difensori degli odierni appellati (cfr. docc. 19 e 20 di parte ricorrente in primo grado), si osserva che il fatto che l'Amministrazione abbia negato di aver mai ricevuto istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei conferma, e non smentisce, la tesi secondo cui essi non hanno fornito valida Pt_22 prova di aver correttamente esperito l'iter amministrativo prima di rivolgersi al Tribunale ordinario.
In ragione di quanto sopra la Corte ha affermato che “non avendo gli appellati dimostrato di aver mai proposto un'istanza all'Ambasciata italiana utilizzando debitamente i canali indicati
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nel sito web di quest'ultima, e non avendo nemmeno fornito prova di aver quantomeno tentato di contattare via PEC l'Autorità diplomatico – consolare trasmettendo la documentazione necessaria (ciò che, per ammissione dello stesso avrebbe eventualmente potuto CP_1 qualificarsi alla stregua di istanza idonea ad avviare il procedimento de quo), deve escludersi che, nel caso di specie, essi abbiano subito un pregiudizio tale da giustificare un loro interesse ad agire in sede giudiziaria a prescindere dalla svolgimento di un previo procedimento amministrativo”.
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In applicazione dei suddetti condivisibili principi e tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti deve affermarsi come nel caso di specie non sia sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Nello specifico i ricorrenti, per comprovare la sussistenza del loro interesse ad agire, hanno prodotto, in allegato al ricorso, una serie di screenshot/schermate (7 nel ricorso principale per ciascun ricorrente ed ulteriori due – tutte dei giorni 17 e 18 febbraio 2025) tratte dal portale del Consolato italiano di riferimento da cui dovrebbe desumersi l'impossibilità di prenotare un appuntamento.
Prescindendo dalle decisioni richiamate (di cui nei paragrafi precedenti si è dato atto) non può non rilevarsi che le schermate in questa sede prodotte attestano, soltanto, che nel giorno di specifico accesso il servizio non era disponibile e che pertanto l'utenza veniva invitata, con frequenza, a riprovare
Parte ricorrente non ha, però, documentato né di aver con frequenza e per un periodo di tempo significativo tentato di effettuare la prenotazione on line o tentato di contattare diversamente il
(anche per documentare gli attuali reali tempi di evasione della pratica di cittadinanza) Pt_21 né tantomeno ha documentato di aver inviato, ad un indirizzo di posta certificata, una richiesta corredata da tutta la documentazione necessaria per ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.
La documentazione prodotta da parte ricorrente, in conformità con i principi dettati dalla Corte di
Appello di Genova, non è pertanto sufficiente a consentire di ritenere sussistente, nel caso di specie, l'interesse ad agire.
Le produzioni delle schermate internet sono, infatti, assolutamente generiche e comunque, anche alla luce anche delle condivisibili considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Genova, non dirimenti per attestare l'invocata assoluta impossibilità di prenotazione/presentazione della domanda di cittadinanza.
Dalla produzione della parte non emerge, infatti, che il deposito delle domande fosse precluso a tempo indeterminato e anzi, l'invito a riprovare con frequenza porta a escludere che il Pt_21 abbia interrotto il “servizio” in modo assoluto e per un periodo indeterminato.
Una simile carenza probatoria (anche in termini di allegazione di un principio di prova sul punto) non consente di ritenere adempiuto l'onere della prova, gravante sul ricorrente, riguardante la dimostrazione del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
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Attesa la natura della controversia la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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