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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/11/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott.ssa Roberta Marra
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1661/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nato a [...]
(Germania) il 01/05/1982
E
), nata a [...] il [...], Parte_2 (c.f.: C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Di Mauro Irene;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 08/06/2013; dalla loro unione è nato il figlio
(2013); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata Persona_1
degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 23/04/2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
e Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Asperg (Germania) il 08/06/2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito dei Normanni anno
2014, n.4, parte 2, s. C) alle condizioni depositate congiuntamente il 11/06/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 20/10/2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 25/11/2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Condizioni nel procedimento di separazione tra i coniugi:
CU UC, nata il [...] a [...], C.F.:[...], residente in [...]dei Normanni (Br) in contrada Varvolla sn, cittadina italiana e VE NZ ON, nato il [...] a [...], C.F.:
[...], residente in [...]dei Normanni (Br) in contrada Varvolla sn, cittadino italiano regime: comunione dei beni;
1) nella casa familiare rimarrà a vivere il Sig. EN RO NN;
2) il figlio minore IM ZO EN resterà affidato in regime di affidamento condiviso e sarà collocato presso la madre, nella abitazione in cui la madre vivrà anche con l'altro figlio minore
EN RI nato il [...] a [...]-Bissingen (Germania) da altra relazione;
le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
3) il padre potrà frequentare il figlio, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: per tre pomeriggi a settimana, dall'orario di uscita da scuola (o comunque dalle ore 14:00) alle successive ore 20:00, e a fine settimana alternati dall'orario di uscita da scuola (o comunque dalle ore 14:00) del sabato fino alle ore 20:00 della successiva domenica;
4) salvo diverso accordo, durante le vacanze estive, il minore trascorrerà singolarmente con il padre e singolarmente con la madre 15 giorni consecutivi per un periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) il Sig. EN verserà a titolo di contributo di mantenimento per il figlio IM ZO alla
Signora CU l'importo mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
mediante bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese, fino alla raggiunta autosufficienza economica dello stesso;
;
6) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra CU;
IA CU RO EN 7) contribuzione al 50% delle spese straordinarie come linee guida del Tribunale di Brindisi
dell'8.4.2021 (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono da intendersi straordinarie le spese sanitarie effettuate tramite ssn o presso specialisti privati (in quest'ultimo caso le spese sono da concordarsi); l'acquisto di farmaci (ad eccezione di quelli da banco); l'acquisto di libri di testo;
le spese per gite scolastiche e per attività sportive da documentarsi e previo accordo tra le parti);
8) le spese odontoiatriche e dentistiche per il figlio IM ZO relative alla correzione e alla terapia della mandibola saranno sostenute integralmente dal padre;
9) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla a titolo di mantenimento, vicendevolmente;
10) la signora CU IA trasferisce alla signor EN RO NN il quale dichiara di accettare,
la quota pari a 1/2 indiviso di proprietà dei seguenti immobili: fabbricato sito in agro di San Vito dei
Normanni alla contrada Varvolla sn composto da sei vani catastali al piano terra con cortile, piazzale e terreno circostante di pertinenza della superficie di are 41.68 circa;
Dati catastali: il tutto è riportato nel catasto fabbricati del Comune di San Vito dei Normanni al foglio 48, particella 401, sub. 1, p.t., cat A/3, classe 3, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq 83, totale escluse aree scoperte mq 69, rendita euro 387,34;
in catasto terreni del Comune di San Vito dei Normanni al foglio 48, particella 357 porz AA Uliveto
Classe 1 are 38.00 R.D. euro 28,46 R.A. euro 14,72; porz AB Ficheto Classe 3 are 03.68 R.D. euro
1,90 R.A. euro1,52.
Confini: con RO IU, con RO LL e con strada;
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nelle schede planimetriche allegate.
- Provenienza: immobili pervenuti in virtù di contratto di compravendita in data 23.10.2020 n. 82694
di Rep. e n. 22020 di Racc. del Notaio IU Ambrosi in san Vito dei Normanni iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Brindisi (registrato a Ostuni il 20.11.2020 al n.4461 serie IT e trascritto a
Brindisi il 20.11.2020 al n. 18179 di Reg. Gen. e n. 13940 di Reg. Part.)
IA CU RO EN -Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, le parti dichiarano che sussiste le regolarità urbanistica e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
-Le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità che non esistono formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto iscritte o trascritte successivamente alla data delle certificazioni dell'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale Servizio di pubblicità
immobiliare come innanzi prodotte;
- Il trasferimento è fatto ed accettato a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, usi,
diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, con i proporzionali diritti di comproprietà ed impianti comuni e con le norme, obblighi e restrizioni derivanti dalla legge. La
cessione viene inoltre effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano.
- Le parti dichiarano sotto propria responsabilità che il fabbricato è stato costruito prima del giorno 1
settembre 1967 in base alle norme all'epoca vigenti e che successivamente sono stati rilasciati dal
Comune di San Vito dei Normanni :
- concessione per esecuzione lavori edili, per lavori di ampliamento in data 27 agosto 1990 pratica n.
352/N 8060/Reg;
permesso di costruire per accertamento di conformità piano casa ampliamneto e modifiche rilasciato dal predetto Comune in data 21 febbraio 2019 pratica n. 359/N permesso n. 22/19/PDC.
-- Le parti dichiarano che il fabbricato è dotato di attestato di abitabilità rilasciato dal Comune di San
Vito dei Normanni in data 12.10.1993.
Le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
IA Сина RO EN - Le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità che non esistono ipoteche e formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto;
non vi è neppure residuo
mutuo;
- La Signora CU IA rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale sia sul fabbricato che sul terreno di cui sopra.
- Il valore degli immobili come da atto notarile è pari ad € 75.000,00 di cui € 4.500,00 riferibile a fini meramente fiscali al terreno circostante di pertinenza.;
- Le parti esonerano il conservatore ipotecario da ogni responsabilità;
- L'immobile non fa parte di un condominio e pertanto non ci sono debiti con il condominio e non sono state deliberate spese straordinarie e conseguentemente non vi sono relativi benefici fiscali da dichiarare;
- Le parti si impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione dell'atto e voltura catastale presso il competente Ufficio - Agenzia del Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere
dalla relativa responsabilità;
11) il Sig. EN verserà alla Signora CU IA a titolo di corrispettivo per la cessione della quota degli immobili di cui al punto 10) la somma complessiva di € 9.000,00 da versarsi con rate mensili dell'importo di almeno € 100, ogni 5 del mese a decorrere da aprile 2025
RO EN IA CUСина CU IA EN RO NN
Ju Ni Mana Avv. Irene Di Mauro TRIBUNALE DI BRINDISI
Volontaria Giurisdizione
Procedimento n. 1661/2025 V.G.- trasferimento immobiliare (rif. Protocollo Tribunale di
Brindisi del 19/05/2022 n° 254 prot. int.).
Parti: CU UC nata a [...] il [...]
-VE NZ
ON nato a [...] il [...].
L'Avv.to Irene DI MAURO, procuratrice di entrambe le parti ricorrenti, ha depositato in cancelleria in data 25/09/2025, i seguenti documenti:
1.la copia delle condizioni a firma congiunta delle parti, in cui sono presenti tutti gli elementi previsti dal protocollo per il trasferimento immobiliare, ivi incluse le dichiarazioni previste dalla legge, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 29, c.
1-bis della
Legge n. 52 del 1985;
2. copia degli atti di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferimento;
3. planimetria degli immobili rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Registro generale del Catasto, sottoscritte dalle parti;
4.ispezioni ipotecarie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
5. visure catastali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi - Servizi Catastali;
Tanto si attesta per dovere d'ufficio
Brindisi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NN IO
IO NI
MINISTERO DELLA
[g- GIUSTIZIA
03.10.2025
09:19:50
GMT+00:00
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Gabriella Del Mastro - Presidente est.Dott.ssa
Dott. Vladimiro Gloria
- Giudice
- Giudice Dott.ssa Roberta Marra
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1661/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nato a [...]
(Germania) il 01/05/1982
E
), nata a [...] il [...], Parte_2 (c.f.: C.F. 2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Di Mauro Irene;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 08/06/2013; dalla loro unione è nato il figlio
(2013); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata Persona_1
degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 23/04/2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
e Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Asperg (Germania) il 08/06/2013, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito dei Normanni anno
2014, n.4, parte 2, s. C) alle condizioni depositate congiuntamente il 11/06/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 20/10/2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 25/11/2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro Condizioni nel procedimento di separazione tra i coniugi:
CU UC, nata il [...] a [...], C.F.:[...], residente in [...]dei Normanni (Br) in contrada Varvolla sn, cittadina italiana e VE NZ ON, nato il [...] a [...], C.F.:
[...], residente in [...]dei Normanni (Br) in contrada Varvolla sn, cittadino italiano regime: comunione dei beni;
1) nella casa familiare rimarrà a vivere il Sig. EN RO NN;
2) il figlio minore IM ZO EN resterà affidato in regime di affidamento condiviso e sarà collocato presso la madre, nella abitazione in cui la madre vivrà anche con l'altro figlio minore
EN RI nato il [...] a [...]-Bissingen (Germania) da altra relazione;
le decisioni più importanti nell'interesse del figlio relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso;
3) il padre potrà frequentare il figlio, salvo diverso accordo, secondo il seguente calendario: per tre pomeriggi a settimana, dall'orario di uscita da scuola (o comunque dalle ore 14:00) alle successive ore 20:00, e a fine settimana alternati dall'orario di uscita da scuola (o comunque dalle ore 14:00) del sabato fino alle ore 20:00 della successiva domenica;
4) salvo diverso accordo, durante le vacanze estive, il minore trascorrerà singolarmente con il padre e singolarmente con la madre 15 giorni consecutivi per un periodo da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
5) il Sig. EN verserà a titolo di contributo di mantenimento per il figlio IM ZO alla
Signora CU l'importo mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat
mediante bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese, fino alla raggiunta autosufficienza economica dello stesso;
;
6) l'Assegno Unico sarà percepito integralmente dalla Sig.ra CU;
IA CU RO EN 7) contribuzione al 50% delle spese straordinarie come linee guida del Tribunale di Brindisi
dell'8.4.2021 (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono da intendersi straordinarie le spese sanitarie effettuate tramite ssn o presso specialisti privati (in quest'ultimo caso le spese sono da concordarsi); l'acquisto di farmaci (ad eccezione di quelli da banco); l'acquisto di libri di testo;
le spese per gite scolastiche e per attività sportive da documentarsi e previo accordo tra le parti);
8) le spese odontoiatriche e dentistiche per il figlio IM ZO relative alla correzione e alla terapia della mandibola saranno sostenute integralmente dal padre;
9) i coniugi dichiarano di non pretendere nulla a titolo di mantenimento, vicendevolmente;
10) la signora CU IA trasferisce alla signor EN RO NN il quale dichiara di accettare,
la quota pari a 1/2 indiviso di proprietà dei seguenti immobili: fabbricato sito in agro di San Vito dei
Normanni alla contrada Varvolla sn composto da sei vani catastali al piano terra con cortile, piazzale e terreno circostante di pertinenza della superficie di are 41.68 circa;
Dati catastali: il tutto è riportato nel catasto fabbricati del Comune di San Vito dei Normanni al foglio 48, particella 401, sub. 1, p.t., cat A/3, classe 3, consistenza vani 6, superficie catastale totale mq 83, totale escluse aree scoperte mq 69, rendita euro 387,34;
in catasto terreni del Comune di San Vito dei Normanni al foglio 48, particella 357 porz AA Uliveto
Classe 1 are 38.00 R.D. euro 28,46 R.A. euro 14,72; porz AB Ficheto Classe 3 are 03.68 R.D. euro
1,90 R.A. euro1,52.
Confini: con RO IU, con RO LL e con strada;
Quanto qui forma oggetto di trasferimento è meglio descritto e rappresentato nelle schede planimetriche allegate.
- Provenienza: immobili pervenuti in virtù di contratto di compravendita in data 23.10.2020 n. 82694
di Rep. e n. 22020 di Racc. del Notaio IU Ambrosi in san Vito dei Normanni iscritto al Collegio
Notarile del Distretto di Brindisi (registrato a Ostuni il 20.11.2020 al n.4461 serie IT e trascritto a
Brindisi il 20.11.2020 al n. 18179 di Reg. Gen. e n. 13940 di Reg. Part.)
IA CU RO EN -Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52, le parti dichiarano che sussiste le regolarità urbanistica e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
-Le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità che non esistono formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto iscritte o trascritte successivamente alla data delle certificazioni dell'Agenzia del Territorio Ufficio provinciale Servizio di pubblicità
immobiliare come innanzi prodotte;
- Il trasferimento è fatto ed accettato a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, usi,
diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, se e come esistenti, con i proporzionali diritti di comproprietà ed impianti comuni e con le norme, obblighi e restrizioni derivanti dalla legge. La
cessione viene inoltre effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili attualmente si trovano.
- Le parti dichiarano sotto propria responsabilità che il fabbricato è stato costruito prima del giorno 1
settembre 1967 in base alle norme all'epoca vigenti e che successivamente sono stati rilasciati dal
Comune di San Vito dei Normanni :
- concessione per esecuzione lavori edili, per lavori di ampliamento in data 27 agosto 1990 pratica n.
352/N 8060/Reg;
permesso di costruire per accertamento di conformità piano casa ampliamneto e modifiche rilasciato dal predetto Comune in data 21 febbraio 2019 pratica n. 359/N permesso n. 22/19/PDC.
-- Le parti dichiarano che il fabbricato è dotato di attestato di abitabilità rilasciato dal Comune di San
Vito dei Normanni in data 12.10.1993.
Le parti dichiarano che il trasferimento così operato è decisivo ai fini della soluzione della crisi coniugale e, pertanto, chiedono l'applicazione delle esenzioni fiscali conseguenti.
IA Сина RO EN - Le parti dichiarano espressamente, assumendosene l'esclusiva responsabilità che non esistono ipoteche e formalità pregiudizievoli relativamente a quanto in oggetto;
non vi è neppure residuo
mutuo;
- La Signora CU IA rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale sia sul fabbricato che sul terreno di cui sopra.
- Il valore degli immobili come da atto notarile è pari ad € 75.000,00 di cui € 4.500,00 riferibile a fini meramente fiscali al terreno circostante di pertinenza.;
- Le parti esonerano il conservatore ipotecario da ogni responsabilità;
- L'immobile non fa parte di un condominio e pertanto non ci sono debiti con il condominio e non sono state deliberate spese straordinarie e conseguentemente non vi sono relativi benefici fiscali da dichiarare;
- Le parti si impegnano a curare nel modo più celere la trascrizione dell'atto e voltura catastale presso il competente Ufficio - Agenzia del Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere
dalla relativa responsabilità;
11) il Sig. EN verserà alla Signora CU IA a titolo di corrispettivo per la cessione della quota degli immobili di cui al punto 10) la somma complessiva di € 9.000,00 da versarsi con rate mensili dell'importo di almeno € 100, ogni 5 del mese a decorrere da aprile 2025
RO EN IA CUСина CU IA EN RO NN
Ju Ni Mana Avv. Irene Di Mauro TRIBUNALE DI BRINDISI
Volontaria Giurisdizione
Procedimento n. 1661/2025 V.G.- trasferimento immobiliare (rif. Protocollo Tribunale di
Brindisi del 19/05/2022 n° 254 prot. int.).
Parti: CU UC nata a [...] il [...]
-VE NZ
ON nato a [...] il [...].
L'Avv.to Irene DI MAURO, procuratrice di entrambe le parti ricorrenti, ha depositato in cancelleria in data 25/09/2025, i seguenti documenti:
1.la copia delle condizioni a firma congiunta delle parti, in cui sono presenti tutti gli elementi previsti dal protocollo per il trasferimento immobiliare, ivi incluse le dichiarazioni previste dalla legge, con particolare riguardo agli adempimenti di cui all'art. 29, c.
1-bis della
Legge n. 52 del 1985;
2. copia degli atti di provenienza dei diritti reali oggetto di trasferimento;
3. planimetria degli immobili rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Registro generale del Catasto, sottoscritte dalle parti;
4.ispezioni ipotecarie rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi Servizio di Pubblicità
Immobiliare;
5. visure catastali rilasciate dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi - Servizi Catastali;
Tanto si attesta per dovere d'ufficio
Brindisi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
NN IO
IO NI
MINISTERO DELLA
[g- GIUSTIZIA
03.10.2025
09:19:50
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