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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3410/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3410/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOPRESTI MIRELLA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIROZZI CP_1 C.F._2
MATTEO
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle deduzioni, ragioni, argomentazioni ed istanze che precedono
– in via preliminare, e per quanto di necessità, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato e/o del precetto ovvero dichiarare
pagina 1 di 5 inefficace ed ineseguibile il precetto medesimo, al fine di impedire i danni e nocumenti derivanti all'opponente dalla preannunciata esecuzione, per un importo almeno in parte già corrisposto a titolo di mantenimento e comunque ingente;
– nel merito, accertare e dichiarare la invalidità, nullità nonché l'inefficacia del precetto notificato, per tutto quanto sopra detto ed anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 654, 480 e 479 c.p.c; in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme portate nel precetto opposto, emettendo ogni ulteriore e conseguente provvedimento di ragione e di legge.
- in subordine, dopo accurato esame della documentazione e verifica dei conteggi e dopo aver detratto quanto versato dal nonno paterno nel periodo in esame, rideterminare
l'importo eventualmente dovuto dal signor comparetto alla signora a titolo di CP_1 mantenimento dei figli minori.
- con vittoria di spese e competenze di lite.
Per CP_1
In via preliminare:
Respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto per
l'assoluta mancanza dei requisiti ex lege previsti.
In via principale:
Ogni contraria istanza e domanda disattesa e reietta, rigettarsi l'opposizione proposta dal
e confermarsi integralmente l'atto di precetto notificato dalla signora Parte_1 [...] al signor in data 09/11/2022 oggi opposto. CP_1 Parte_1
Previo accertamento che il signor ha agito in giudizio pur essendo a Parte_1 conoscenza dell'infondatezza della propria domanda, ed essendo quindi presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 96 c.p.c., condannarsi l'attore opponente per responsabilità aggravata a corrispondere alla signora una somma da determinarsi da CP_1 questo Ill.mo Tribunale secondo equità.
In ogni caso:
pagina 2 di 5 Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfetario ai sensi di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che propose opposizione al precetto notificato da per Parte_1 CP_1
l'importo di € 23.411,84 a titolo di arretrati per assegni di mantenimento non corrisposti a favore dei quattro figli della coppia e della stessa ex coniuge, eccependo:
1) che per le somme precettate relative al periodo antecedente il 2018 non sia stato notificato alcun titolo esecutivo;
2) che per le somme successive al 2018, vi sia la necessità di una preventiva disamina della documentazione in possesso del datore di lavoro dello stesso attore;
3) che dall'assegno di mantenimento vada detratto il contributo che i nonni paterni versano alla signora dal mese di ottobre 2018; CP_1
4) che interessi e anticipazioni non sono dovuti perché il procedimento è esente;
che si costituì contestando partitamente le avverse eccezioni, evidenziando CP_1 la insussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva del precetto e sostenendo la esistenza dei presupposti per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.;
che la causa venne istruita in via documentale, previa reiezione della istanza di sospensione, ed è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nelle more nel ruolo del precedente GI;
Ritenuto:
che la causa risulti sufficientemente istruita e che i capitoli di prova orale dedotti da parte attrice siano inammissibili per testimoni, in presenza di opposizione di controparte, ex art. 2726 c.c.;
che sia infondata l'eccezione di difetto di notifica di titolo esecutivo per le somme precettate relative al periodo anteriore al 2018, ove risulta in via documentale che ebbe CP_1
a notificare in data 31/10/2017 (doc. 3) ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di pagina 3 di 5 Mantova in data 11/5/2016 e atto di precetto, peraltro richiamato nel successivo precetto del
2/11/2022;
che parimenti infondata sia l'eccezione relativa all'intervenuto pagamento delle poste indicate in ricorso, ove si osservi che la documentazione prodotta a sostegno di detta eccezione (segnatamente docc. 2, 3 e 4) consente di evincere il pagamento della mensilità di gennaio 2020 (tramite trattenuta della retribuzione), che risulta in via documentale non sia stata oggetto di precetto, oltre a quello della mensilità di novembre 2020, tuttavia accreditata nel mese successivo di dicembre (doc. 5 di parte opposta, contenente estratto conto carta
Postepay, che il successivo docc. 8 dimostra essere di titolarità della convenuta opposta), e tale ultima mensilità non risulta oggetto di richiesta da parte della creditrice;
che non possa condividersi il rilievo circa la necessità di detrarre il contributo versato dal nonno paterno alla convenuta opposta, ove si osservi che il titolo azionato (doc. 6 di parte convenuta opposta) non prevede la restituzione di quanto versato, una volta venuto meno l'inadempimento;
che, infine, quanto alla generica contestazione dell'addebito di “interessi e alle anticipazioni” perché il procedimento di famiglia è esente, è documentale (doc. 7) che siano state poste a carico le anticipazioni interenti le spese postali di notifica (e non importi non dovuti nel procedimento di famiglia), arrotondate, oltre agli interessi medio tempore maturati, dovuti ex lege e rispetto ai quali non risulta alcuna specifica contestazione dell'importo ex art. 115
c.p.c., con indicazione di quello ritenuto corretto, sicchè in via assorbente trattasi di contestazione troppo genericamente formulata per potersi considerare validamente proposta;
che per tali complessive ragioni la svolta opposizione è infondata e va rigettata;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue in applicazione del dm 55/14 e ss modifiche, avuto riguardo alla contenuta articolazione delle fasi istruttoria e decisionale:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
pagina 4 di 5 Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00 ;
che, in merito alla domanda ex art. 96 c.p.c., non siano emersi elementi per ritenere sussistente mala fede o colpa grave nella proposizione della svolta opposizione, essendo peraltro le eccezioni svolte superate all'esito della instaurazione del contraddittorio e della produzione di documentazione da parte della convenuta opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto a procedere in via esecutiva di in forza del precetto opposto;
CP_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre CP_1
a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3410/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LOPRESTI MIRELLA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TIROZZI CP_1 C.F._2
MATTEO
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'ecc.mo tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle deduzioni, ragioni, argomentazioni ed istanze che precedono
– in via preliminare, e per quanto di necessità, sospendere inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato e/o del precetto ovvero dichiarare
pagina 1 di 5 inefficace ed ineseguibile il precetto medesimo, al fine di impedire i danni e nocumenti derivanti all'opponente dalla preannunciata esecuzione, per un importo almeno in parte già corrisposto a titolo di mantenimento e comunque ingente;
– nel merito, accertare e dichiarare la invalidità, nullità nonché l'inefficacia del precetto notificato, per tutto quanto sopra detto ed anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 654, 480 e 479 c.p.c; in ogni caso accertare e dichiarare non dovute le somme portate nel precetto opposto, emettendo ogni ulteriore e conseguente provvedimento di ragione e di legge.
- in subordine, dopo accurato esame della documentazione e verifica dei conteggi e dopo aver detratto quanto versato dal nonno paterno nel periodo in esame, rideterminare
l'importo eventualmente dovuto dal signor comparetto alla signora a titolo di CP_1 mantenimento dei figli minori.
- con vittoria di spese e competenze di lite.
Per CP_1
In via preliminare:
Respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto per
l'assoluta mancanza dei requisiti ex lege previsti.
In via principale:
Ogni contraria istanza e domanda disattesa e reietta, rigettarsi l'opposizione proposta dal
e confermarsi integralmente l'atto di precetto notificato dalla signora Parte_1 [...] al signor in data 09/11/2022 oggi opposto. CP_1 Parte_1
Previo accertamento che il signor ha agito in giudizio pur essendo a Parte_1 conoscenza dell'infondatezza della propria domanda, ed essendo quindi presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 96 c.p.c., condannarsi l'attore opponente per responsabilità aggravata a corrispondere alla signora una somma da determinarsi da CP_1 questo Ill.mo Tribunale secondo equità.
In ogni caso:
pagina 2 di 5 Con vittoria di spese e compensi di causa oltre rimborso forfetario ai sensi di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato:
che propose opposizione al precetto notificato da per Parte_1 CP_1
l'importo di € 23.411,84 a titolo di arretrati per assegni di mantenimento non corrisposti a favore dei quattro figli della coppia e della stessa ex coniuge, eccependo:
1) che per le somme precettate relative al periodo antecedente il 2018 non sia stato notificato alcun titolo esecutivo;
2) che per le somme successive al 2018, vi sia la necessità di una preventiva disamina della documentazione in possesso del datore di lavoro dello stesso attore;
3) che dall'assegno di mantenimento vada detratto il contributo che i nonni paterni versano alla signora dal mese di ottobre 2018; CP_1
4) che interessi e anticipazioni non sono dovuti perché il procedimento è esente;
che si costituì contestando partitamente le avverse eccezioni, evidenziando CP_1 la insussistenza dei presupposti per la sospensione della efficacia esecutiva del precetto e sostenendo la esistenza dei presupposti per la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.;
che la causa venne istruita in via documentale, previa reiezione della istanza di sospensione, ed è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, subentrata nelle more nel ruolo del precedente GI;
Ritenuto:
che la causa risulti sufficientemente istruita e che i capitoli di prova orale dedotti da parte attrice siano inammissibili per testimoni, in presenza di opposizione di controparte, ex art. 2726 c.c.;
che sia infondata l'eccezione di difetto di notifica di titolo esecutivo per le somme precettate relative al periodo anteriore al 2018, ove risulta in via documentale che ebbe CP_1
a notificare in data 31/10/2017 (doc. 3) ordinanza emessa dal Presidente del Tribunale di pagina 3 di 5 Mantova in data 11/5/2016 e atto di precetto, peraltro richiamato nel successivo precetto del
2/11/2022;
che parimenti infondata sia l'eccezione relativa all'intervenuto pagamento delle poste indicate in ricorso, ove si osservi che la documentazione prodotta a sostegno di detta eccezione (segnatamente docc. 2, 3 e 4) consente di evincere il pagamento della mensilità di gennaio 2020 (tramite trattenuta della retribuzione), che risulta in via documentale non sia stata oggetto di precetto, oltre a quello della mensilità di novembre 2020, tuttavia accreditata nel mese successivo di dicembre (doc. 5 di parte opposta, contenente estratto conto carta
Postepay, che il successivo docc. 8 dimostra essere di titolarità della convenuta opposta), e tale ultima mensilità non risulta oggetto di richiesta da parte della creditrice;
che non possa condividersi il rilievo circa la necessità di detrarre il contributo versato dal nonno paterno alla convenuta opposta, ove si osservi che il titolo azionato (doc. 6 di parte convenuta opposta) non prevede la restituzione di quanto versato, una volta venuto meno l'inadempimento;
che, infine, quanto alla generica contestazione dell'addebito di “interessi e alle anticipazioni” perché il procedimento di famiglia è esente, è documentale (doc. 7) che siano state poste a carico le anticipazioni interenti le spese postali di notifica (e non importi non dovuti nel procedimento di famiglia), arrotondate, oltre agli interessi medio tempore maturati, dovuti ex lege e rispetto ai quali non risulta alcuna specifica contestazione dell'importo ex art. 115
c.p.c., con indicazione di quello ritenuto corretto, sicchè in via assorbente trattasi di contestazione troppo genericamente formulata per potersi considerare validamente proposta;
che per tali complessive ragioni la svolta opposizione è infondata e va rigettata;
che le spese di lite seguano la soccombenza di parte opponente e vadano liquidate come segue in applicazione del dm 55/14 e ss modifiche, avuto riguardo alla contenuta articolazione delle fasi istruttoria e decisionale:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
pagina 4 di 5 Fase decisionale, valore minimo: € 851,00
Compenso tabellare € 3.387,00 ;
che, in merito alla domanda ex art. 96 c.p.c., non siano emersi elementi per ritenere sussistente mala fede o colpa grave nella proposizione della svolta opposizione, essendo peraltro le eccezioni svolte superate all'esito della instaurazione del contraddittorio e della produzione di documentazione da parte della convenuta opposta;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. Rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, accerta il diritto a procedere in via esecutiva di in forza del precetto opposto;
CP_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
che liquida in complessivi euro 3.387,00 per compenso professionale, oltre CP_1
a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 13 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 5 di 5