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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2469/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5572/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240097816801000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1909/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24.3.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120240097816801000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 225,6 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizion del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 1.4.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica dell'atto sotteso all'odierno in contestazione e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con Ordinanza dell'11.11.2025 questo Giudicante ordinava a parte ricrrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania avendo sollevato eccezioni nei suoi confronti.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che dichiararlo inammissibile.
Il d.lgs. n.220/2023 ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 14 d.lgs. n.546/1992, il quale prevede un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Pertanto, ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'art.14 del d.lgs. n.546/1992, per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente è tenuto a notificare l'atto introduttivo sia all'Agente delle riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso in una ipotesi di litisconcorzio necessario.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente, pur avendo avuto l'opportunità di integrare il contraddittorio a seguito dell'Ordinanza summenzionata, non ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 100, 00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5572/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240097816801000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1909/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 24.3.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120240097816801000 ai fini della Tassa Automobilistica per l'anno d'imposta 2017, scaturente da un ruolo emesso dalla Regione Campania e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 225,6 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato, in via preliminare, per l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento e, in via subordinata, per l'intervenuta prescrizion del diritto alla riscossione, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 1.4.2025, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, nel costituirsi in giudizio, in via pregiudiziale, eccepiva la propria carenza di legittimazione in merito all'eccepita omessa notifica dell'atto sotteso all'odierno in contestazione e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Con Ordinanza dell'11.11.2025 questo Giudicante ordinava a parte ricrrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione Campania avendo sollevato eccezioni nei suoi confronti.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che dichiararlo inammissibile.
Il d.lgs. n.220/2023 ha aggiunto il comma 6 bis all'art. 14 d.lgs. n.546/1992, il quale prevede un litisconsorzio necessario tra Ente impositore e Concessionario dei servizi di riscossione, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato.
Pertanto, ai sensi del nuovo comma 6-bis dell'art.14 del d.lgs. n.546/1992, per i giudizi instaurati a decorrere dal 4 gennaio 2024, laddove nel ricorso introduttivo sia eccepito il vizio di notificazione dell'atto presupposto emesso da un soggetto diverso da chi ha emesso l'atto impugnato, il ricorrente è tenuto a notificare l'atto introduttivo sia all'Agente delle riscossione che all'Ente impositore, vertendosi in tal caso in una ipotesi di litisconcorzio necessario.
Nel caso che ci occupa, parte ricorrente, pur avendo avuto l'opportunità di integrare il contraddittorio a seguito dell'Ordinanza summenzionata, non ha provveduto ad ottemperare a quanto richiesto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 100, 00 (cento) oltre oneri accessori se dovuti in favore dell' Agenzia delle Entrate e Riscossione.
Napoli 3.2.2026