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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/07/2025, n. 2494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2494 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CE IS Presidente dott. EN DO DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3129/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Silvia Assennato Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Ivanoe Ciocca CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 920/2024 del Tribunale del lavoro di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 4 luglio 2022 – titolare di assegno sociale Parte_1
– adiva il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto una nota dell' datata 4 novembre 2021 che le richiedeva la restituzione CP_1 della somma di € 37.363,95 a titolo di indebito asseritamente maturato sul trattamento indicato per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2021, derivante dal ricalcolo dell'assegno in godimento in ragione della percezione della reversibilità al decesso del coniuge, risalente al 12 aprile 2018; deduceva che l'indebito in questione non era dipeso dalla sua condotta ma piuttosto da quella dell'istituto, che non aveva “mai provveduto
Pag. 1 di 8 alla sospensione del beneficio in modo tale da evitare il protrarsi ma anche il formarsi dell'indebito richiesto che oggi si impugna”, così invocando il proprio stato di buona fede, avendo comunicato “i redditi rilevanti per il periodo 2017-2018 (recte, 2018-2019) in data 10.3.2021, come risulta dalla documentazione che si produce a supporto del presente ricorso”; lamentava il decorso di oltre 4 anni tra la assunta maturazione dell'indebito e la richiesta di restituzione e la mancata sospensione della prestazione ai sensi dell'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1998, ribadendo il proprio affidamento nella correttezza delle somme erogate e richiamando la loro destinazione al proprio sostentamento.
Concludeva richiedendo di “1) dichiarare totalmente o parzialmente irripetibile
l'indebito contestato per i periodi di cui alla narrativa, e di conseguenza integralmente
o parzialmente non dovuta la somma di € 37.363,95. 2) condannare l' alla CP_1 restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a titolo di indebito, oltre interessi legali fino al soddisfo”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' evidenziando che il CP_1 matrimonio della ricorrente risaliva al marzo 2018, di guisa che l'assegno sociale era dovuto per l'annualità 2017, come da nuova liquidazione del 10 gennaio 2023, e ribadendo la correttezza dei propri conteggi per il periodo successivo in ragione dei redditi percepiti dalla per via della reversibilità corrispostale. Ne conseguiva che Pt_1
l'indebito andava determinato nella minor somma di € 31.746,35 essendo dovuto l'assegno sociale soltanto in misura ridotta per il 2018 e non spettando per gli anni successivi.
Istruita in forma documentale, la causa era quindi decisa con la sentenza n. 920/2024, depositata il 2 giugno 2024, che respingeva il ricorso sul presupposto che la era Pt_1 consapevole dell'esistenza di fatti che determinavano la cessazione e/o la riduzione della prestazione, dichiarando irripetibili le spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 13 novembre 2024 la interponeva Pt_1 tempestivo appello dolendosi della affermazione di legittimità dell'avvenuto recupero atteso il proprio stato di buona fede e stante la mancata sospensione del trattamento, avente funzione alimentare, a cura dello stesso istituto, anche in considerazione del possesso delle informazioni sui propri redditi ritualmente comunicati e del lungo tempo
Pag. 2 di 8 trascorso prima della contestazione dell'indebito. Ne discendeva che l' avrebbe CP_1 potuto procedere al recupero delle somme erogate solo dal 4 novembre 2021, data del provvedimento di revoca, e non già con portata retroattiva, così concludendo per la riforma della sentenza e per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo rigettarsi il CP_1 gravame, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e al contenuto delle proprie difese in primo grado.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte (da ultimo, si veda Cass. n. 17411/2025, ma in precedenza già Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 5606/2023), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
In particolare, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l'istituto già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto CP_1 dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che l'art. 42 del d.l. n. 269/2003 onera l' della attivazione CP_1 dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Va aggiunto che in casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale, oppure siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza
Pag. 3 di 8 richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie,
Cass. n. 11498/1996; Cass. n. 8731/2019; Cass n. 16088/2020).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n.
431/1993, ma anche in precedenza Cass. n. 1446/2008).
Tanto chiarito, come è noto, nell'ambito dell'indebito assistenziale la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, si è affermato fin da Cass. n. 1446/2008, citata, che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la
Pag. 4 di 8 regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (in particolare, ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturalmente già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla base di tanto, si è affermato il principio secondo il quale “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (in tali termini Cass. n. 26036/2019 e già in precedenza Cass n. 28771/2018).
Orbene, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del d.l. n. 269/2003, convertito con la legge n. CP_1
326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni con la legge n.
102/2009, il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengano informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso CP_1 principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13 del d.l. n. 78/2010, convertito con
Pag. 5 di 8 modificazioni dalla legge n. 122/2010, il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso l del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni CP_1 in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Risulta perciò confermato che essi non devono comunicare all la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35 del d.l. n. 207/2008, convertito con la legge n.
14/2009, e ha introdotto il comma 10-bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Ne deriva ulteriormente che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dallo stesso e che quindi l'istituto già conosce, o quantomeno avrebbe l'onere di CP_1 diligenza di conoscere.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dall'assistito nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse sopra esposte. Tanto più che l'art. 42 del
Pag. 6 di 8 d.l. n. 269/2003 citato onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente un'ipotetica omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere, siccome da esso stesso erogati. CP_1
Inoltre, come anticipato, l'art. 13 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”. Il secondo comma stabilisce, quindi, che “Il Casellario costituisce
l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no-profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali”.
Si può quindi ribadire che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498/1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431/1993, citata).
Tirando le fila dell'articolato discorso svolto fino a questo punto, in mancanza dell'allegazione di qualsiasi forma di dolo da addebitare all'assicurata, non ricorrono nel caso oggetto del presente giudizio le condizioni perché l' possa ripetere quanto CP_1
Pag. 7 di 8 erroneamente versato in eccesso atteso che si tratta pacificamente di redditi derivanti esclusivamente da prestazioni erogate dallo stesso ente.
L'appello va pertanto accolto e va dichiarata l'irripetibilità di quanto versato dall'istituto fino all'epoca dell'accertamento, con le ricadute in ordine anche alla regolazione delle spese processuali, che seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con loro distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri
n. 920/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non ripetibili le somme richieste dall' con la nota datata 4 novembre 2021; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, che si CP_1 liquidano in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del CP_1 giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
EN DO DO TO CE IS
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza composta dai signori magistrati: dott. TO CE IS Presidente dott. EN DO DO Consigliere relatore dott. Maria Giulia Cosentino Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 9 luglio
2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3129/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
con l'avv. Silvia Assennato Parte_1
APPELLANTE
E
con l'avv. Ivanoe Ciocca CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 920/2024 del Tribunale del lavoro di Velletri
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato il 4 luglio 2022 – titolare di assegno sociale Parte_1
– adiva il Tribunale di Velletri in funzione di giudice del lavoro esponendo di avere ricevuto una nota dell' datata 4 novembre 2021 che le richiedeva la restituzione CP_1 della somma di € 37.363,95 a titolo di indebito asseritamente maturato sul trattamento indicato per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2021, derivante dal ricalcolo dell'assegno in godimento in ragione della percezione della reversibilità al decesso del coniuge, risalente al 12 aprile 2018; deduceva che l'indebito in questione non era dipeso dalla sua condotta ma piuttosto da quella dell'istituto, che non aveva “mai provveduto
Pag. 1 di 8 alla sospensione del beneficio in modo tale da evitare il protrarsi ma anche il formarsi dell'indebito richiesto che oggi si impugna”, così invocando il proprio stato di buona fede, avendo comunicato “i redditi rilevanti per il periodo 2017-2018 (recte, 2018-2019) in data 10.3.2021, come risulta dalla documentazione che si produce a supporto del presente ricorso”; lamentava il decorso di oltre 4 anni tra la assunta maturazione dell'indebito e la richiesta di restituzione e la mancata sospensione della prestazione ai sensi dell'art. 37, comma 8, della legge n. 448/1998, ribadendo il proprio affidamento nella correttezza delle somme erogate e richiamando la loro destinazione al proprio sostentamento.
Concludeva richiedendo di “1) dichiarare totalmente o parzialmente irripetibile
l'indebito contestato per i periodi di cui alla narrativa, e di conseguenza integralmente
o parzialmente non dovuta la somma di € 37.363,95. 2) condannare l' alla CP_1 restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente già trattenuto a titolo di indebito, oltre interessi legali fino al soddisfo”, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' evidenziando che il CP_1 matrimonio della ricorrente risaliva al marzo 2018, di guisa che l'assegno sociale era dovuto per l'annualità 2017, come da nuova liquidazione del 10 gennaio 2023, e ribadendo la correttezza dei propri conteggi per il periodo successivo in ragione dei redditi percepiti dalla per via della reversibilità corrispostale. Ne conseguiva che Pt_1
l'indebito andava determinato nella minor somma di € 31.746,35 essendo dovuto l'assegno sociale soltanto in misura ridotta per il 2018 e non spettando per gli anni successivi.
Istruita in forma documentale, la causa era quindi decisa con la sentenza n. 920/2024, depositata il 2 giugno 2024, che respingeva il ricorso sul presupposto che la era Pt_1 consapevole dell'esistenza di fatti che determinavano la cessazione e/o la riduzione della prestazione, dichiarando irripetibili le spese processuali.
Con atto depositato presso questa Corte il 13 novembre 2024 la interponeva Pt_1 tempestivo appello dolendosi della affermazione di legittimità dell'avvenuto recupero atteso il proprio stato di buona fede e stante la mancata sospensione del trattamento, avente funzione alimentare, a cura dello stesso istituto, anche in considerazione del possesso delle informazioni sui propri redditi ritualmente comunicati e del lungo tempo
Pag. 2 di 8 trascorso prima della contestazione dell'indebito. Ne discendeva che l' avrebbe CP_1 potuto procedere al recupero delle somme erogate solo dal 4 novembre 2021, data del provvedimento di revoca, e non già con portata retroattiva, così concludendo per la riforma della sentenza e per l'accoglimento delle domande formulate in ricorso, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi.
Nuovamente radicato il contraddittorio, si costituiva l' richiedendo rigettarsi il CP_1 gravame, riportandosi alla motivazione della sentenza impugnata e al contenuto delle proprie difese in primo grado.
All'esito della discussione orale e della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto per le ragioni che si illustrano a seguire.
Come ben chiarito dalla Suprema Corte (da ultimo, si veda Cass. n. 17411/2025, ma in precedenza già Cass. n. 28771/2018; Cass. n. 13223/2020; Cass. n. 5606/2023), in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
In particolare, va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l'istituto già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto CP_1 dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che l'art. 42 del d.l. n. 269/2003 onera l' della attivazione CP_1 dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. CP_1
Va aggiunto che in casi simili allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale, oppure siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza
Pag. 3 di 8 richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie,
Cass. n. 11498/1996; Cass. n. 8731/2019; Cass n. 16088/2020).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n.
431/1993, ma anche in precedenza Cass. n. 1446/2008).
Tanto chiarito, come è noto, nell'ambito dell'indebito assistenziale la giurisprudenza della Suprema Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
In termini generali, si è affermato fin da Cass. n. 1446/2008, citata, che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento”.
Sulla esistenza di questo principio si è basata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la
Pag. 4 di 8 regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (in particolare, ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte costituzionale ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturalmente già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Sulla base di tanto, si è affermato il principio secondo il quale “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (in tali termini Cass. n. 26036/2019 e già in precedenza Cass n. 28771/2018).
Orbene, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 del d.l. n. 269/2003, convertito con la legge n. CP_1
326/2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni con la legge n.
102/2009, il quale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengano informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiati, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le CP_1 banche dati a loro disposizione, relative a titolari e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso CP_1 principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13 del d.l. n. 78/2010, convertito con
Pag. 5 di 8 modificazioni dalla legge n. 122/2010, il quale al comma 1 prevede l'istituzione presso l del “Casellario dell'Assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni CP_1 in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Risulta perciò confermato che essi non devono comunicare all la CP_1 propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
La norma (che ha modificato l'articolo 35 del d.l. n. 207/2008, convertito con la legge n.
14/2009, e ha introdotto il comma 10-bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di, quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Ne deriva ulteriormente che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dallo stesso e che quindi l'istituto già conosce, o quantomeno avrebbe l'onere di CP_1 diligenza di conoscere.
In questa ipotesi l'affidamento riposto dall'assistito nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse sopra esposte. Tanto più che l'art. 42 del
Pag. 6 di 8 d.l. n. 269/2003 citato onera l' della attivazione dei controlli reddituali in via CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente un'ipotetica omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere, siccome da esso stesso erogati. CP_1
Inoltre, come anticipato, l'art. 13 del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni con la legge n. 122/2010, al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del “Casellario CP_1 dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”. Il secondo comma stabilisce, quindi, che “Il Casellario costituisce
l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no-profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali”.
Si può quindi ribadire che in casi simili, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498/1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431/1993, citata).
Tirando le fila dell'articolato discorso svolto fino a questo punto, in mancanza dell'allegazione di qualsiasi forma di dolo da addebitare all'assicurata, non ricorrono nel caso oggetto del presente giudizio le condizioni perché l' possa ripetere quanto CP_1
Pag. 7 di 8 erroneamente versato in eccesso atteso che si tratta pacificamente di redditi derivanti esclusivamente da prestazioni erogate dallo stesso ente.
L'appello va pertanto accolto e va dichiarata l'irripetibilità di quanto versato dall'istituto fino all'epoca dell'accertamento, con le ricadute in ordine anche alla regolazione delle spese processuali, che seguono la soccombenza in riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, con loro distrazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato il 13 novembre 2024 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Velletri
n. 920/2024, così provvede:
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata dichiara non ripetibili le somme richieste dall' con la nota datata 4 novembre 2021; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, che si CP_1 liquidano in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione;
condanna l' al pagamento delle spese del presente grado del CP_1 giudizio, che si liquidano in € 5.000,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con distrazione.
Roma, 9 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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