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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 906/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.906/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.05.2023, promossa da (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ) rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. dall'Avv. Fernando Amoroso;
-APPELLANTI-
Contro
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Cosimina Piscopiello;
- APPELLATO-
E nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 _3
(C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Isabella
[...] C.F._5
Fersini;
- APPELLATI -
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 24.05.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data 4.05.2017 il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
di Lecce i sig.ri , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e al fine di ottenere la declaratoria di
[...] Parte_2
simulazione assoluta ex art. 1414 ss. c.c. e, in subordine, di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto pubblico di compravendita per notar
n. 16.028 del 23.05.2012 trascritto in data Persona_1
25.05.2012 al n. 17.700 del Registro Generale e al numero 14.257 del
Registro Particolare dell' del Territorio di Lecce avente ad Pt_3
oggetto immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
RI al foglio 41 particella 374 (subalterno 1, piano T, cat. A/3, classe 3, vani 5,5 rendita € 284,05; - subalterno 5 graffato;
- subalterno 3, piano I, lastrico solare, S.R.; - subalterno 9 graffato;
- subalterno 7 piano S1, cat. C/2, classe 2^, mq 38, rendita 100,09, sito in via Baracca al n. 10 bis), nonché dell'atto pubblico di compravendita per notar del 04.06.2013, Rep. Persona_1
n. 17.999 trascritto in data 21 giugno 2013 al n. 19238 del Registro
Generale e al n. 14.491 del Registro Particolare avente ad oggetto vano garage censito nel Catasto Fabbricati del Comune di RI al foglio 41, particella 374 subalterno 11, sito in via Francesco Baracca
Piano T, cat C/6, cl. 2^, mq 24, rendita € 63,21).
Premetteva che con decreto ingiuntivo n. 662/14 il Tribunale di Lecce aveva ingiunto a il pagamento, in favore Controparte_2 dell'odierno attore, della somma di € 15.493,71 portata da assegno n.
0000002678-00 tratto sul c/c 198 acceso presso Rolo Banca fil. Di
RI, oltre interessi legali, nonché alle relative spese legali e accessori di legge. Lo aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con CP_2
giudizio RG 4483/14 pendente presso questo Tribunale.
Tuttavia, in data 23.5.2012 con atto pubblico per notar Persona_1
Rep. n. 16.028 i sig.ri e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
in regime di comunione legale dei beni, avevano alienato ai sig.ri
e , per il prezzo dichiarato di € Parte_1 Parte_2
140.000,00, la piena proprietà di una civile abitazione sita in RI via Baracca, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di RI al foglio 41 particella 374 subalterno 1.
Dopo poco più di un anno, con atto pubblico per notar Persona_1
del 04.06.2013, Rep. n. 17.999 trascritto in data 21 giugno
[...]
2013 al n. 19238 del Registro Generale e al n. 14.491 del Registro
Particolare, i medesimi venditori avevano alienato ai medesimi acquirenti per il prezzo dichiarato di € 7600,00 un vano garage sito in RI censito nel Catasto Fabbricati al foglio 41, particella 374 subalterno 11, sito in via Francesco Baracca.
Deduceva quindi che con i suddetti atti si era Controparte_2
spogliato del proprio patrimonio immobiliare allo scopo di sottrarre al creditore i beni oggetto della garanzia patrimoniale ex art. 2740
c.c., posto che il credito era anteriore agli atti di disposizione.
Tanto premesso, esercitava in via principale azione di simulazione assoluta degli atti di compravendita e in via subordinata azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
In entrambi i casi evidenziava il rapporto di parentela tra alienanti e acquirenti – essendo fratello di - Parte_1 Controparte_3
nonchè la circostanza che il debitore continuasse ad avere il possesso dell'immobile alienato presso il quale era tuttora residente e convivente con la moglie. Inoltre gli acquirenti risultavano residenti a
RI (alla via L. Pirandello 17) in un appartamento condotto in locazione, non essendo intestatati di ulteriori immobili, con la conseguenza che i medesimi risultavano pagare canoni di locazione pur a fronte della proprietà di una civile abitazione sita nelle vicinanze della loro abitazione effettiva. Aggiungeva che sull'immobile acquistato i coniugi Persona_2
avevano acceso un mutuo per € 109.052,28 pur essendo
[...] rimasti soltanto € 87.000,00 per raggiungere la somma di €
140.000,00 come prezzo dell'immobile, e che l'immobile acquistato era stato anche oggetto di una procedura esecutiva immobiliare promossa da BNL nei confronti di e Controparte_2 _3
, ove il prezzo base era pari ad € 190.000,00, con la conseguenza
[...]
che vi erano forti indizi nel ritenere che la coppia _4
avesse evitato di perdere la proprietà dell'immobile nella
[...]
procedura esecutiva RGE 250/03 al solo fine di rivenderlo, a distanza di pochi anni, ai cognati per un prezzo
(di 140.000,00) inferiore di 50.000,00 rispetto a quello stimato dal
CTU.
Per tale motivo vi erano tutti i presupposti per ritenere simulati gli atti di vendita in questione.
In ogni caso, le medesime circostanze già evidenziate deponevano per la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana di cui all'art. 2901
c.c., avendo i convenuti sottratto i beni in questione alla garanzia del credito dell'attore.
Concludevano pertanto chiedendo in via principale, accertata la simulazione assoluta ex art 1414 c.c. e ss., di dichiarare nulli gli atti de quibus, e di condannare il competente Conservatore dei Competenti
Registri Immobiliari di Lecce ad annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione degli atti pubblici di cui sopra;
In via subordinata, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revoca degli atti di compravendita
e dichiarare i medesimi atti inefficaci nei confronti del sig.
[...]
; con vittoria di spese e onorari di giudizio. CP_1
Si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'azione di simulazione per assenza della prova di accordo simulatorio tra le parti, nonché il rigetto dell'azione revocatoria per assenza, quanto meno, della partecipatio fraudis del terzo, come si evinceva dalla stipulazione di un mutuo ipotecario per
l'acquisto dell'immobile. Concludevano pertanto chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio anche e Controparte_2 _3
, contestando la ricostruzione dei fatti e la fondatezza della
[...] domanda avversa, a partire dal presunto credito dell'attore, che in realtà era portato da un assegno non solo ancora oggetto di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sub iudice, ma soprattutto oggetto di indagini in sede penale per le quali il AR era stato definitivamente condannato per reati di usura e tentata estorsione ai danni di , come risultava dalla sentenza del Controparte_2
Tribunale di Lecce n. 164/06 del 10.5.2006 di condanna penale del
AR cui era conseguita altresì una condanna risarcitoria in favore dello nonché dal provvedimento emesso dal Tribunale CP_2
penale di Lecce in data 7.07.2014 con cui era stata ordinata la confisca (anche) dell'assegno n. 0000002678-00 oggetto del presente giudizio. Tanto vero che tale circostanza era stata ritenuta rilevante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice aveva, per tale motivo, rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione e rilevato che la “la sentenza penale, ormai irrevocabile, ha accertato
l'esistenza di un prestito in favore dell'intimato di lire 51.600.000 e la restituzione in suo favore da parte dell'opponente di lire 58.118.000, somma superiore al capitale versato”.
Conseguentemente, non vantando l'attore un diritto di credito ragionevolmente certo nei confronti dello difettava anche CP_2
l'interesse in capo all'attore a proporre un'azione di simulazione, per la quale occorreva un possibile concreto pregiudizio, nella specie insussistente. A ciò si aggiungeva che parte alienante era stata anche, assieme allo la moglie di questi per la quota di ½. CP_2
A maggior ragione difettavano i presupposti per l'azione revocatoria, non risultando sussistenti e in ogni caso provati l'attualità ed esigibilità del credito, la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo contraente. Concludevano per il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con documenti e prova testimoniale.
All'esito, sopravvenuta l'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.03.2021 con trattazione scritta il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. In particolare, con le note di trattazione l'attore precisava che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contrassegnato col n. 4483/14 RG era terminato con la sentenza n.2382/19 del 09.07.2019 con cui era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente era stato annullato il decreto ingiuntivo n. 662/14 emesso Tribunale di Lecce in data 11.03.2014. Aggiungeva che la sentenza n.2382/19 era stato impugnata innanzi alla Corte di Appello di Lecce nel procedimento contrassegnato col n. 165/2020 RG e sarebbe stata chiamata all'udienza del 15.06.2022”.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2190 del 20.07.2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la simulazione dei contratti oggetto del giudizio, autorizzando la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari ed ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda di simulazione la circostanza che la sentenza n.2382/2019 con cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 662/14 (relativo al credito azionato da verso il sig. fosse stata impugnata CP_1 CP_2
innanzi alla Corte di Appello di Lecce nel procedimento contrassegnato col n. 165/2020 RG e non ancora definito.
A sostegno dell'assunto ha osservato come per la legittimazione ad agire con l'azione di simulazione sia sufficiente un pregiudizio per il terzo anche potenziale, e quindi anche solo la dimostrazione del pericolo di lesione o di mancato soddisfacimento del credito e della maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento. Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello, con distinti atti, sia i sigg. e rappresentati Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Fersini, sia i sigg. e , Parte_1 Parte_2 rappresentati dall'avv. Amoroso, instando acché, in riforma della sentenza impugnata le domande attoree fossero dichiarate inammissibili e/o rigettate;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, il sig. si è Controparte_1
costituito in entrambi i giudizi con distinte comparse di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Nel procedimento contrassegnato dal n.906.2021 si sono costituiti altresì e , instando per la declaratoria Controparte_5 Parte_2
di inammissibilità o per il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Disposta la riunione dei gravami sotto il n.R.G.609/2021, all'udienza del 24.05.2023 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello e Controparte_2 Controparte_3 lamentano “violazione ed errata applicazione dell'art. 1416 c.c.. inammissibilità dell'azione di simulazione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore in primo grado”.
Secondo gli appellanti il sig. non sarebbe qualificabile come CP_1 creditore del simulato alienante e pertanto l'azione da lui proposta sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi degli artt.1416 c.c. e 100 c.p.c..
In particolare secondo i coniugi il non Parte_4 CP_1
potrebbe ritenersi creditore di in quanto lo stesso Controparte_2
con una sentenza divenuta definitiva sarebbe stato condannato per usura e tentata estorsione in danno di e ritenuto Controparte_2
responsabile per i danni conseguenti nei confronti dello stesso di conseguenza il sarebbe debitore nei Controparte_2 CP_1 confronti di quest'ultimo.
Secondo gli appellanti, inoltre, la sussistenza del credito di AR nei confronti di dovrebbe escludersi sulla base della sentenza n° CP_2
2382/2019 del Tribunale di Lecce, gravata da appello, che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo n° 662/14 Trib. Lecce statuendo che:
“l'odierno opposto non possa pretendere alcunché a titolo di restituzione del capitale, in quanto l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, supera l'importo della residua sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71”.
Deducono infine gli appellanti come l'assegno indicato come prova dell'asserito credito del sia stato fatto oggetto di confisca con CP_1
provvedimento emesso dal Tribunale Penale di Lecce del 07.07.2014, ormai definitivo e pertanto non possa essere fatto valere come titolo esecutivo.
Con il secondo motivo di gravame e Controparte_2 _3
si dolgono della “violazione ed errata applicazione dell'art.
[...]
1414 c.c.”.
Passando all'esame dell'appello proposto dai sigg. e Parte_1
si rileva che con il primo motivo di gravame vengono Parte_2 censurate “violazione e falsa applicazione degli artt.1415 e s.s.c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione dell'art.2729 c.c., violazione dell'art.112 c.p.c., omessa pronuncia e/o valorizzazione di fatti decisivi”.
In particolare, secondo gli appellanti la domanda di simulazione, proposta in via principale dal andrebbe dichiarata CP_1
inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione dello stesso, atteso che la legittimazione a proporre la domanda di simulazione andrebbe eccezionalmente riconosciuta al terzo creditore solo in virtù di un credito non litigioso ma certo, che nel caso di specie difetterebbe.
Contestano i sigg. e come il giudice Parte_1 Parte_2
di prime cure abbia ritenuto sussistente l'accordo simulatorio, sulla base di indizi inconferenti ed abbia di contro trascurato il dato rilevante della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo in favore degli alienanti.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti contestano la sussistenza dei presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda revocatoria ritenuta assorbita dal giudice di prime cure.
La censura relativa all'inammissibilità dell'azione di simulazione per carenza di interesse e per difetto di legittimazione del sig. CP_1
sollevata in entrambi gli appelli, è fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente osservare che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni
e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium, elementi da cui si prescinde nella simulazione.
Per vero la tutela offerta dall'azione di simulazione è molto più penetrante, atteso che tale rimedio produce effetto restitutorio del bene nel patrimonio del simulato alienante, previa declaratoria di nullità del contratto simulato, rispetto all'azione revocatoria che effetto di tal genere non produce e che comporta unicamente l'inefficacia dell'atto dispositivo verso il creditore (Cass. n. 10909/2010).
Proprio in considerazione della diversità degli effetti esistenti tra azione di simulazione ed azione revocatoria, si ritiene necessario che con l'azione di simulazione il creditore del simulato alienante che agisca per far valere la simulazione che pregiudica i suoi diritti ai sensi dell'art.1416 co.1 c.c., provi con maggior compiutezza il suo concreto ed attuale interesse ad agire al momento della proposizione della domanda e cioè l'esistenza di un credito certo, altrimenti vanificato dal simulato trasferimento del bene da parte del suo debitore;
mentre nell'azione pauliana può bastare l'affermazione, pur supportata da elementi di fondamento, dell'esistenza di una semplice ragione di credito anche in futuro accertanda.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene” (Cass. n. 5961/2008), così come ha ribadito che “la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta, non solo la allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito ma anche la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene”, tanto che “la domanda di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante costituisce esercizio di quello specifico credito attraverso il giudizio e vale pertanto ad interromperne la prescrizione secondo quanto dispone l'art. 2943 cc” (Cass. n. 9679/1997).
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità, quando ha riconosciuto la legittimazione all'azione di simulazione al creditore, per l'ipotesi di crediti illiquidi e non ancora esigibili, ha comunque riaffermato quale presupposto per la legittimazione del creditore la circostanza dell'esistenza del credito seppur esercitabile una volta scaduto il termine ovvero una volta quantificato il suo ammontare.
(Cass. n. 644/1990).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla questione dei riflessi di una sentenza di primo grado non passata in giudicato che, come nel caso di specie, accerti l'inesistenza del credito sulla causa avente ad oggetto la domanda di simulazione proposta dal creditore nonché sulla causa di cui all'art. 2901 cod.civ.
In proposito va richiamato il principio di diritto affermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n.30106 del 21.11.2024) secondo cui “Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).
Deve osservarsi come il suindicato principio, espresso in relazione alla domanda ex art.2901c.c., sia applicabile a fortiori alla causa avente ad oggetto la domanda di simulazione alla luce dei rilievi innanzi espressi in ordine alla diversità dei presupposti richiesti per proporre le due azioni.
Ed invero, come in precedenza osservato, se nell'azione pauliana può bastare l'affermazione dell'esistenza di una semplice ragione di credito anche eventuale nel caso dell'azione di simulazione è necessario allegare l'esistenza di un credito certo, pregiudicato anche solo potenzialmente dal simulato trasferimento del bene da parte del debitore.
Ebbene nel caso di specie nell'atto di citazione il sig. ha CP_1
allegato un credito fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Lecce in data 11.03.2014 avverso cui Controparte_2
aveva proposto un giudizio di opposizione n. 4483/2014. Nelle more del primo grado del presente giudizio il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2382/2019 ha revocato il decreto ingiuntivo citato ritenendo insussistente il credito azionato dal sig. CP_1
La suindicata pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte di appello
Lecce nel procedimento contrassegnato con il numero 165/2020 R.G. non ancora definito.
Orbene, in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte con la citata ordinanza n.30106 del 21.11.2024, ritiene questo Collegio di condividere la statuizione della sentenza n. 2382/2019 con cui è stata rilevata l'insussistenza del credito del sig. in quanto si è CP_1
ritenuto che questi “non possa pretendere alcunché a titolo di restituzione del capitale, in quanto l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, supera l'importo della residua sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71”.
Ed invero dagli atti di causa e, segnatamente dalla sentenza del
Tribunale penale di Lecce n. 164/04, pacificamente passata in giudicato, con cui è stato condannato per il Controparte_1
reato di usura commesso in danno di dal Controparte_2 maggio 1998 sino al marzo 2002, si evince l'avvenuta estinzione del credito vantato dal AR, avendo la pronuncia accertato l'esistenza di un prestito nei confronti di di lire L. 51.600.000 e la CP_2
restituzione in favore di AR della somma di lire 58.118.000 nonché il carattere usurario degli interessi corrisposti.
La fondatezza del giudizio di opposizione pendente davanti alla Corte
d'Appello di Lecce risulta altresì supportata dalla circostanza che l'ordinanza del Tribunale penale di Lecce del 07.07.14 in atti abbia disposto la confisca dell'assegno posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo rendendolo privo di efficacia esecutiva.
La rilevata insussistenza del credito vantato dal sig. fa ritenere CP_1
la domanda di simulazione inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'appellato. La declaratoria di inammissibilità delle domande proposte, in accoglimento dell'appello proposto, assorbe le ulteriori censure sollevate dagli appellanti.
La presente pronuncia è titolo per ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 cc.
Le spese di lite, sia di prime cure che del presente giudizio di appello, liquidate da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata del Tribunale di
Lecce n. 2190/2021, pubblicata in data 31 luglio 2021, così provvede:
1.Dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'azione di simulazione assoluta avente ad oggetto i contratti di compravendita immobiliare intervenuti tra gli appellanti e meglio descritti in atti;
2.Dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione della domanda di simulazione;
3. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro
5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e , nonché in Controparte_2 Controparte_3
complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e Parte_1 Parte_2
con distrazione in favore del procuratore antistatario Fernando
[...]
Amoroso; per il presente grado in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e , con distrazione in Controparte_2 Controparte_3
favore del procuratore antistatario Avv. Isabella Fersini nonché in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e Parte_1 Parte_2
con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.
[...]
Fernando Amoroso;
4. Condanna l'appellato a restituire quanto a titolo di spese sia stato corrisposto dagli appellanti in forza della sentenza appellata. Lecce, 12.02.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel.
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.906/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.05.2023, promossa da (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e (C.F.: ) rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. dall'Avv. Fernando Amoroso;
-APPELLANTI-
Contro
(C.F.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'avv. Cosimina Piscopiello;
- APPELLATO-
E nei confronti di
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4 _3
(C.F.: rappresentati e difesi dall'avv. Isabella
[...] C.F._5
Fersini;
- APPELLATI -
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 24.05.2023, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data 4.05.2017 il sig. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Controparte_1
di Lecce i sig.ri , , Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
e al fine di ottenere la declaratoria di
[...] Parte_2
simulazione assoluta ex art. 1414 ss. c.c. e, in subordine, di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto pubblico di compravendita per notar
n. 16.028 del 23.05.2012 trascritto in data Persona_1
25.05.2012 al n. 17.700 del Registro Generale e al numero 14.257 del
Registro Particolare dell' del Territorio di Lecce avente ad Pt_3
oggetto immobile censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
RI al foglio 41 particella 374 (subalterno 1, piano T, cat. A/3, classe 3, vani 5,5 rendita € 284,05; - subalterno 5 graffato;
- subalterno 3, piano I, lastrico solare, S.R.; - subalterno 9 graffato;
- subalterno 7 piano S1, cat. C/2, classe 2^, mq 38, rendita 100,09, sito in via Baracca al n. 10 bis), nonché dell'atto pubblico di compravendita per notar del 04.06.2013, Rep. Persona_1
n. 17.999 trascritto in data 21 giugno 2013 al n. 19238 del Registro
Generale e al n. 14.491 del Registro Particolare avente ad oggetto vano garage censito nel Catasto Fabbricati del Comune di RI al foglio 41, particella 374 subalterno 11, sito in via Francesco Baracca
Piano T, cat C/6, cl. 2^, mq 24, rendita € 63,21).
Premetteva che con decreto ingiuntivo n. 662/14 il Tribunale di Lecce aveva ingiunto a il pagamento, in favore Controparte_2 dell'odierno attore, della somma di € 15.493,71 portata da assegno n.
0000002678-00 tratto sul c/c 198 acceso presso Rolo Banca fil. Di
RI, oltre interessi legali, nonché alle relative spese legali e accessori di legge. Lo aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con CP_2
giudizio RG 4483/14 pendente presso questo Tribunale.
Tuttavia, in data 23.5.2012 con atto pubblico per notar Persona_1
Rep. n. 16.028 i sig.ri e ,
[...] Controparte_2 Controparte_3
in regime di comunione legale dei beni, avevano alienato ai sig.ri
e , per il prezzo dichiarato di € Parte_1 Parte_2
140.000,00, la piena proprietà di una civile abitazione sita in RI via Baracca, censita nel Catasto Fabbricati del Comune di RI al foglio 41 particella 374 subalterno 1.
Dopo poco più di un anno, con atto pubblico per notar Persona_1
del 04.06.2013, Rep. n. 17.999 trascritto in data 21 giugno
[...]
2013 al n. 19238 del Registro Generale e al n. 14.491 del Registro
Particolare, i medesimi venditori avevano alienato ai medesimi acquirenti per il prezzo dichiarato di € 7600,00 un vano garage sito in RI censito nel Catasto Fabbricati al foglio 41, particella 374 subalterno 11, sito in via Francesco Baracca.
Deduceva quindi che con i suddetti atti si era Controparte_2
spogliato del proprio patrimonio immobiliare allo scopo di sottrarre al creditore i beni oggetto della garanzia patrimoniale ex art. 2740
c.c., posto che il credito era anteriore agli atti di disposizione.
Tanto premesso, esercitava in via principale azione di simulazione assoluta degli atti di compravendita e in via subordinata azione revocatoria ex art. 2901 c.c..
In entrambi i casi evidenziava il rapporto di parentela tra alienanti e acquirenti – essendo fratello di - Parte_1 Controparte_3
nonchè la circostanza che il debitore continuasse ad avere il possesso dell'immobile alienato presso il quale era tuttora residente e convivente con la moglie. Inoltre gli acquirenti risultavano residenti a
RI (alla via L. Pirandello 17) in un appartamento condotto in locazione, non essendo intestatati di ulteriori immobili, con la conseguenza che i medesimi risultavano pagare canoni di locazione pur a fronte della proprietà di una civile abitazione sita nelle vicinanze della loro abitazione effettiva. Aggiungeva che sull'immobile acquistato i coniugi Persona_2
avevano acceso un mutuo per € 109.052,28 pur essendo
[...] rimasti soltanto € 87.000,00 per raggiungere la somma di €
140.000,00 come prezzo dell'immobile, e che l'immobile acquistato era stato anche oggetto di una procedura esecutiva immobiliare promossa da BNL nei confronti di e Controparte_2 _3
, ove il prezzo base era pari ad € 190.000,00, con la conseguenza
[...]
che vi erano forti indizi nel ritenere che la coppia _4
avesse evitato di perdere la proprietà dell'immobile nella
[...]
procedura esecutiva RGE 250/03 al solo fine di rivenderlo, a distanza di pochi anni, ai cognati per un prezzo
(di 140.000,00) inferiore di 50.000,00 rispetto a quello stimato dal
CTU.
Per tale motivo vi erano tutti i presupposti per ritenere simulati gli atti di vendita in questione.
In ogni caso, le medesime circostanze già evidenziate deponevano per la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana di cui all'art. 2901
c.c., avendo i convenuti sottratto i beni in questione alla garanzia del credito dell'attore.
Concludevano pertanto chiedendo in via principale, accertata la simulazione assoluta ex art 1414 c.c. e ss., di dichiarare nulli gli atti de quibus, e di condannare il competente Conservatore dei Competenti
Registri Immobiliari di Lecce ad annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione degli atti pubblici di cui sopra;
In via subordinata, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., disporre la revoca degli atti di compravendita
e dichiarare i medesimi atti inefficaci nei confronti del sig.
[...]
; con vittoria di spese e onorari di giudizio. CP_1
Si costituivano in giudizio e , Parte_1 Parte_2 chiedendo il rigetto dell'azione di simulazione per assenza della prova di accordo simulatorio tra le parti, nonché il rigetto dell'azione revocatoria per assenza, quanto meno, della partecipatio fraudis del terzo, come si evinceva dalla stipulazione di un mutuo ipotecario per
l'acquisto dell'immobile. Concludevano pertanto chiedendo il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Si costituivano in giudizio anche e Controparte_2 _3
, contestando la ricostruzione dei fatti e la fondatezza della
[...] domanda avversa, a partire dal presunto credito dell'attore, che in realtà era portato da un assegno non solo ancora oggetto di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sub iudice, ma soprattutto oggetto di indagini in sede penale per le quali il AR era stato definitivamente condannato per reati di usura e tentata estorsione ai danni di , come risultava dalla sentenza del Controparte_2
Tribunale di Lecce n. 164/06 del 10.5.2006 di condanna penale del
AR cui era conseguita altresì una condanna risarcitoria in favore dello nonché dal provvedimento emesso dal Tribunale CP_2
penale di Lecce in data 7.07.2014 con cui era stata ordinata la confisca (anche) dell'assegno n. 0000002678-00 oggetto del presente giudizio. Tanto vero che tale circostanza era stata ritenuta rilevante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove il giudice aveva, per tale motivo, rigettato la richiesta di provvisoria esecuzione e rilevato che la “la sentenza penale, ormai irrevocabile, ha accertato
l'esistenza di un prestito in favore dell'intimato di lire 51.600.000 e la restituzione in suo favore da parte dell'opponente di lire 58.118.000, somma superiore al capitale versato”.
Conseguentemente, non vantando l'attore un diritto di credito ragionevolmente certo nei confronti dello difettava anche CP_2
l'interesse in capo all'attore a proporre un'azione di simulazione, per la quale occorreva un possibile concreto pregiudizio, nella specie insussistente. A ciò si aggiungeva che parte alienante era stata anche, assieme allo la moglie di questi per la quota di ½. CP_2
A maggior ragione difettavano i presupposti per l'azione revocatoria, non risultando sussistenti e in ogni caso provati l'attualità ed esigibilità del credito, la conoscenza del pregiudizio in capo al debitore, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo contraente. Concludevano per il rigetto di tutte le domande, con vittoria di spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con documenti e prova testimoniale.
All'esito, sopravvenuta l'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.03.2021 con trattazione scritta il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.. In particolare, con le note di trattazione l'attore precisava che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo contrassegnato col n. 4483/14 RG era terminato con la sentenza n.2382/19 del 09.07.2019 con cui era stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conseguentemente era stato annullato il decreto ingiuntivo n. 662/14 emesso Tribunale di Lecce in data 11.03.2014. Aggiungeva che la sentenza n.2382/19 era stato impugnata innanzi alla Corte di Appello di Lecce nel procedimento contrassegnato col n. 165/2020 RG e sarebbe stata chiamata all'udienza del 15.06.2022”.
La causa è stata decisa con sentenza n. 2190 del 20.07.2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato la simulazione dei contratti oggetto del giudizio, autorizzando la trascrizione della sentenza nei registri immobiliari ed ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.
In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante ai fini dell'ammissibilità della domanda di simulazione la circostanza che la sentenza n.2382/2019 con cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 662/14 (relativo al credito azionato da verso il sig. fosse stata impugnata CP_1 CP_2
innanzi alla Corte di Appello di Lecce nel procedimento contrassegnato col n. 165/2020 RG e non ancora definito.
A sostegno dell'assunto ha osservato come per la legittimazione ad agire con l'azione di simulazione sia sufficiente un pregiudizio per il terzo anche potenziale, e quindi anche solo la dimostrazione del pericolo di lesione o di mancato soddisfacimento del credito e della maggiore difficoltà o onerosità dell'adempimento. Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello, con distinti atti, sia i sigg. e rappresentati Controparte_2 Controparte_3 dall'avv. Fersini, sia i sigg. e , Parte_1 Parte_2 rappresentati dall'avv. Amoroso, instando acché, in riforma della sentenza impugnata le domande attoree fossero dichiarate inammissibili e/o rigettate;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, il sig. si è Controparte_1
costituito in entrambi i giudizi con distinte comparse di costituzione e risposta, chiedendo il rigetto del gravame, con condanna dell'appellante alle spese di lite.
Nel procedimento contrassegnato dal n.906.2021 si sono costituiti altresì e , instando per la declaratoria Controparte_5 Parte_2
di inammissibilità o per il rigetto dell'appello con condanna degli appellanti al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
Disposta la riunione dei gravami sotto il n.R.G.609/2021, all'udienza del 24.05.2023 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di appello e Controparte_2 Controparte_3 lamentano “violazione ed errata applicazione dell'art. 1416 c.c.. inammissibilità dell'azione di simulazione per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attore in primo grado”.
Secondo gli appellanti il sig. non sarebbe qualificabile come CP_1 creditore del simulato alienante e pertanto l'azione da lui proposta sarebbe inammissibile per carenza di interesse ad agire ai sensi degli artt.1416 c.c. e 100 c.p.c..
In particolare secondo i coniugi il non Parte_4 CP_1
potrebbe ritenersi creditore di in quanto lo stesso Controparte_2
con una sentenza divenuta definitiva sarebbe stato condannato per usura e tentata estorsione in danno di e ritenuto Controparte_2
responsabile per i danni conseguenti nei confronti dello stesso di conseguenza il sarebbe debitore nei Controparte_2 CP_1 confronti di quest'ultimo.
Secondo gli appellanti, inoltre, la sussistenza del credito di AR nei confronti di dovrebbe escludersi sulla base della sentenza n° CP_2
2382/2019 del Tribunale di Lecce, gravata da appello, che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_2
revocato il decreto ingiuntivo n° 662/14 Trib. Lecce statuendo che:
“l'odierno opposto non possa pretendere alcunché a titolo di restituzione del capitale, in quanto l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, supera l'importo della residua sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71”.
Deducono infine gli appellanti come l'assegno indicato come prova dell'asserito credito del sia stato fatto oggetto di confisca con CP_1
provvedimento emesso dal Tribunale Penale di Lecce del 07.07.2014, ormai definitivo e pertanto non possa essere fatto valere come titolo esecutivo.
Con il secondo motivo di gravame e Controparte_2 _3
si dolgono della “violazione ed errata applicazione dell'art.
[...]
1414 c.c.”.
Passando all'esame dell'appello proposto dai sigg. e Parte_1
si rileva che con il primo motivo di gravame vengono Parte_2 censurate “violazione e falsa applicazione degli artt.1415 e s.s.c.c., erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione dell'art.2729 c.c., violazione dell'art.112 c.p.c., omessa pronuncia e/o valorizzazione di fatti decisivi”.
In particolare, secondo gli appellanti la domanda di simulazione, proposta in via principale dal andrebbe dichiarata CP_1
inammissibile per difetto di interesse e di legittimazione dello stesso, atteso che la legittimazione a proporre la domanda di simulazione andrebbe eccezionalmente riconosciuta al terzo creditore solo in virtù di un credito non litigioso ma certo, che nel caso di specie difetterebbe.
Contestano i sigg. e come il giudice Parte_1 Parte_2
di prime cure abbia ritenuto sussistente l'accordo simulatorio, sulla base di indizi inconferenti ed abbia di contro trascurato il dato rilevante della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del prezzo in favore degli alienanti.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti contestano la sussistenza dei presupposti richiesti per l'accoglimento della domanda revocatoria ritenuta assorbita dal giudice di prime cure.
La censura relativa all'inammissibilità dell'azione di simulazione per carenza di interesse e per difetto di legittimazione del sig. CP_1
sollevata in entrambi gli appelli, è fondata nei termini e per le ragioni di seguito esposte.
Occorre preliminarmente osservare che l'azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l'esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullità; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell'eventus damni
e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell'esistenza del consilium, elementi da cui si prescinde nella simulazione.
Per vero la tutela offerta dall'azione di simulazione è molto più penetrante, atteso che tale rimedio produce effetto restitutorio del bene nel patrimonio del simulato alienante, previa declaratoria di nullità del contratto simulato, rispetto all'azione revocatoria che effetto di tal genere non produce e che comporta unicamente l'inefficacia dell'atto dispositivo verso il creditore (Cass. n. 10909/2010).
Proprio in considerazione della diversità degli effetti esistenti tra azione di simulazione ed azione revocatoria, si ritiene necessario che con l'azione di simulazione il creditore del simulato alienante che agisca per far valere la simulazione che pregiudica i suoi diritti ai sensi dell'art.1416 co.1 c.c., provi con maggior compiutezza il suo concreto ed attuale interesse ad agire al momento della proposizione della domanda e cioè l'esistenza di un credito certo, altrimenti vanificato dal simulato trasferimento del bene da parte del suo debitore;
mentre nell'azione pauliana può bastare l'affermazione, pur supportata da elementi di fondamento, dell'esistenza di una semplice ragione di credito anche in futuro accertanda.
Ed invero la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta l'allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito, nonché la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene” (Cass. n. 5961/2008), così come ha ribadito che “la domanda di simulazione proposta da chi si dichiari legittimato in quanto creditore del simulato alienante comporta, non solo la allegazione, come fatto di legittimazione, di uno specifico credito ma anche la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall'alienazione del bene”, tanto che “la domanda di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante costituisce esercizio di quello specifico credito attraverso il giudizio e vale pertanto ad interromperne la prescrizione secondo quanto dispone l'art. 2943 cc” (Cass. n. 9679/1997).
Va osservato che la giurisprudenza di legittimità, quando ha riconosciuto la legittimazione all'azione di simulazione al creditore, per l'ipotesi di crediti illiquidi e non ancora esigibili, ha comunque riaffermato quale presupposto per la legittimazione del creditore la circostanza dell'esistenza del credito seppur esercitabile una volta scaduto il termine ovvero una volta quantificato il suo ammontare.
(Cass. n. 644/1990).
Tanto premesso, occorre soffermarsi sulla questione dei riflessi di una sentenza di primo grado non passata in giudicato che, come nel caso di specie, accerti l'inesistenza del credito sulla causa avente ad oggetto la domanda di simulazione proposta dal creditore nonché sulla causa di cui all'art. 2901 cod.civ.
In proposito va richiamato il principio di diritto affermato dalla recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n.30106 del 21.11.2024) secondo cui “Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).
Deve osservarsi come il suindicato principio, espresso in relazione alla domanda ex art.2901c.c., sia applicabile a fortiori alla causa avente ad oggetto la domanda di simulazione alla luce dei rilievi innanzi espressi in ordine alla diversità dei presupposti richiesti per proporre le due azioni.
Ed invero, come in precedenza osservato, se nell'azione pauliana può bastare l'affermazione dell'esistenza di una semplice ragione di credito anche eventuale nel caso dell'azione di simulazione è necessario allegare l'esistenza di un credito certo, pregiudicato anche solo potenzialmente dal simulato trasferimento del bene da parte del debitore.
Ebbene nel caso di specie nell'atto di citazione il sig. ha CP_1
allegato un credito fondato sul decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Lecce in data 11.03.2014 avverso cui Controparte_2
aveva proposto un giudizio di opposizione n. 4483/2014. Nelle more del primo grado del presente giudizio il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2382/2019 ha revocato il decreto ingiuntivo citato ritenendo insussistente il credito azionato dal sig. CP_1
La suindicata pronuncia è stata impugnata innanzi alla Corte di appello
Lecce nel procedimento contrassegnato con il numero 165/2020 R.G. non ancora definito.
Orbene, in applicazione del principio affermato dalla Suprema Corte con la citata ordinanza n.30106 del 21.11.2024, ritiene questo Collegio di condividere la statuizione della sentenza n. 2382/2019 con cui è stata rilevata l'insussistenza del credito del sig. in quanto si è CP_1
ritenuto che questi “non possa pretendere alcunché a titolo di restituzione del capitale, in quanto l'ammontare degli interessi illeciti corrisposti, ma non dovuti ai sensi dell'art. 1815, co 2 c.c., pari ad €
20.951,62, supera l'importo della residua sorte capitale originariamente mutuata di € 15.493,71”.
Ed invero dagli atti di causa e, segnatamente dalla sentenza del
Tribunale penale di Lecce n. 164/04, pacificamente passata in giudicato, con cui è stato condannato per il Controparte_1
reato di usura commesso in danno di dal Controparte_2 maggio 1998 sino al marzo 2002, si evince l'avvenuta estinzione del credito vantato dal AR, avendo la pronuncia accertato l'esistenza di un prestito nei confronti di di lire L. 51.600.000 e la CP_2
restituzione in favore di AR della somma di lire 58.118.000 nonché il carattere usurario degli interessi corrisposti.
La fondatezza del giudizio di opposizione pendente davanti alla Corte
d'Appello di Lecce risulta altresì supportata dalla circostanza che l'ordinanza del Tribunale penale di Lecce del 07.07.14 in atti abbia disposto la confisca dell'assegno posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo rendendolo privo di efficacia esecutiva.
La rilevata insussistenza del credito vantato dal sig. fa ritenere CP_1
la domanda di simulazione inammissibile per difetto di legittimazione attiva dell'appellato. La declaratoria di inammissibilità delle domande proposte, in accoglimento dell'appello proposto, assorbe le ulteriori censure sollevate dagli appellanti.
La presente pronuncia è titolo per ordinare al Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2668 comma 2 cc.
Le spese di lite, sia di prime cure che del presente giudizio di appello, liquidate da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata del Tribunale di
Lecce n. 2190/2021, pubblicata in data 31 luglio 2021, così provvede:
1.Dichiara inammissibile per difetto di legittimazione attiva l'azione di simulazione assoluta avente ad oggetto i contratti di compravendita immobiliare intervenuti tra gli appellanti e meglio descritti in atti;
2.Dispone l'annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione della domanda di simulazione;
3. Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore degli appellanti che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi euro
5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e , nonché in Controparte_2 Controparte_3
complessivi euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e Parte_1 Parte_2
con distrazione in favore del procuratore antistatario Fernando
[...]
Amoroso; per il presente grado in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e , con distrazione in Controparte_2 Controparte_3
favore del procuratore antistatario Avv. Isabella Fersini nonché in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% a favore di e Parte_1 Parte_2
con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv.
[...]
Fernando Amoroso;
4. Condanna l'appellato a restituire quanto a titolo di spese sia stato corrisposto dagli appellanti in forza della sentenza appellata. Lecce, 12.02.2025
Il Consigliere Est. Il
Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott.
Riccardo Mele)
Si attesta che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Barbara
Fioretto nell'ambito dell'Ufficio per il Processo.