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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio IA Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2061/2021 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il 18 maggio C.F._1 Parte_2
1992 (c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Giampiero C.F._2
Saverino, elettivamente domiciliate in Palermo, Via Dei Tigli n. 2, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti in via principale,
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tulone, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Resuttana n. 360, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via incidentale.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Giampiero Saverino per e Parte_1 Parte_2
“…senza recesso da quanto dedotto e argomentato nell'atto di appello principale, conclude come da domande nel merito ivi formulate, da intendersi tutte richiamate e trascritte e CHIEDE CHE VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO porre in decisione la causa assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”;
avv. Fabio Tulone per la Parte_3
“… Respinta ogni contraria eccezione e difesa:
- preliminarmente, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata ritenuta fondata la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e per l'effetto: accertare ritenere e dichiarare che la in Parte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della sig.ra Pt_1 nata a [...] il [...], C.F. della somma di
[...] C.F._3
Euro 24.285,71; accertare ritenere e dichiarare che la in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della sig.ra , nata a [...]
Palermo il 18.05.1992, C.F. , residente in [...]
n. 02, della somma di Euro 24.285,71.
- conseguentemente condannare le sigg.re e a corrispondere Parte_1 Parte_2
l'importo di Euro 24.285,71 ciascuna in favore della oltre interessi come per Parte_3 legge;
- in ogni caso, rigettare, perché infondato, l'appello proposto dalle sigg.re e Parte_1
avverso la Sentenza n. 2046/2021 del Tribunale Civile di Palermo, Parte_2 pubblicata il giorno 11.05.2021, con conferma della sentenza impugnata sul punto.
- con vittoria di spese di ciascun grado di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 dicembre 2021, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 2046/2021 Parte_2
Reg. Sent., dell'11 maggio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 19060/2016 R.G..
Con comparsa di risposta depositata l'11 marzo 2022, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva Parte_3 appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la esponendo: Parte_3
- di avere intimato sfratto per morosità alla convenuta, conduttrice, a fini commerciali, dell'immobile sito in Palermo, via Enrico Albanese nn. 112 e 114, di loro proprietà;
- che, a seguito dell'opposizione allo sfratto e del conseguente giudizio, con sentenza n. 170/2015 del 14 gennaio 2015, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e, conseguentemente, ordinato il rilascio del bene, da eseguirsi entro il 14 aprile 2015;
- che, non avendo la società rilasciato spontaneamente il bene, avevano dovuto instaurare procedura esecutiva, conclusasi il giorno 31 luglio 2015;
- che, in tale occasione, la conduttrice aveva consegnato l'immobile libero da persone ma ingombro di mobili, attrezzature mediche, frigoriferi e medicinali la cui rimozione poteva essere effettuata solo a seguito del rilascio di nulla osta ad opera della , previo Controparte_1
3 accertamento del venir meno del vincolo di natura radio-protezionistica previamente concesso per la specifica attività ivi esercitata dalla società;
- che, per tale ragione, era stata nominata custode dei beni e Parte_1 delle attrezzature presenti all'interno dell'immobile;
- che, sebbene la avesse rilasciato il proprio nulla osta nel mese di CP_1 novembre 2015, la conduttrice aveva provveduto a liberare completamente i locali soltanto a fine marzo 2016,
e chiedendo al giudice adito di: “accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 e seguenti c.c. della in persona del leg. rappr. pro tempore in relazione ai fatti per Parte_3 cui è causa;
dire e dichiarare che gli immobili in Palermo Via Enrico Albanese n. 112 e 114 sono rimasti privi di fruibilità commerciale fino al giorno 08 marzo 2016 in quanto ingombri di beni mobili e attrezzature medico-diagnostiche di proprietà della convenuta, e in quanto privi di idonea certificazione di assenza di vincoli radio protezionistici, a causa della colpa e della negligenza della condannare la in persona del leg. rappr. Parte_3 Parte_3
Pro tempore a corrispondere alle attrici - a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in relazione ai fatti sopra esposti e documentati - la somma di € 24.000,00, prudenzialmente determinata dalla perdita economica dovuta oggettivamente alla impossibilità di affittare o sfruttare economicamente i predetti immobili dal mese di agosto 2015 e fino al mese di marzo 2016; nonché dal degrado e dal deterioramento dei predetti immobili, consegnati in pessimo stato d'uso e di manutenzione a causa della cattiva conduzione da parte della convenuta, come da relazione fotografica che offrirà in produzione nel corso della fase istruttoria;
determinata, ancora, dall'attività di custodia svolta dalla custode proporzionatamente alla Parte_1 remunerazione chiesta nel verbale di immissione in possesso del 31 luglio 2015 e all'attività svolta dalla stessa per consentire gli accessi richiesti dalla determinata, infine, Parte_3 dall'ingiustificato arricchimento della che, pur rilasciando formalmente il possesso Parte_3 degli immobili in data 31 luglio 2015, rimuoveva i beni e le attrezzature ivi insistenti soltanto nel mese di marzo 2016, utilizzava i predetti immobili come deposito accedendo all'interno degli stessi immobili ripetutamente per asportare quanto di volta in volta riteneva necessario”.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto delle domande e, in Parte_3 via riconvenzionale, l'accertamento di un proprio controcredito di €48.284,71, vantato nei confronti delle attrici, con conseguentemente condanna delle stesse al relativo pagamento.
4 Riunita alla causa quella recante il n. 312/2017 - avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla al precetto intimatole dalle attrici per il pagamento Parte_3 dei canoni di locazione scaduti - esperita consulenza tecnica ed assunta prova testimoniale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando, Rigetta, integralmente, le domande attoree poiché ritenute infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
Dichiara fondata l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, spiegata da parte attrice, stante che il credito vantato dalla è relativo a rapporti societari e non già Parte_3 ereditari, conseguentemente rigetta la domanda riconvenzionale introdotta dalla società convenuta;
Considerati i profili della questione nonché la accertata reciproca soccombenza in capo alle parti costituite, si ravvisano i presupposti ai fini di una totale compensazione delle spese legali, rimanendo a carico di parte attrice le spese della disposta ctu tecnica”.
*****
Proponendo impugnazione, e si Parte_1 Parte_2 dolgono del rigetto della domanda risarcitoria.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando come la società convenuta abbia dimostrato di aver tenuto un comportamento diligente ed attivo, finalizzato al rilascio dell'immobile - pur nel rispetto della lunga procedura amministrativa, imposta dalla legge, per lo sgombero di attrezzature e materiali contenuti in un laboratorio diagnostico - tale da escludere ogni responsabilità a carico della stessa.
In particolare, evidenzia che già in data 30 marzo 2015 la aveva Parte_3 avanzato proposta di locazione di altro locale ad un terzo, accettata il successivo 10 aprile, e in data 08 aprile 2015 aveva conferito incarico ad un architetto per la realizzazione di un nuovo laboratorio;
quindi, reperita una nuova sede con decorrenza contrattuale dal 15 maggio 2015, già il 23 giugno aveva inviato alla Commissione Provinciale di Radioprotezione la relazione sulle procedure da seguire per la cessazione dell'attività di medicina nucleare in vivo ed in vitro, verificatasi il 05 agosto 2015; solo con nota del 21 ottobre 2015 il Dipartimento di Prevenzione aveva autorizzato la disattivazione dell'installazione ed il 03 novembre i funzionari vevano accertato che il sito non era contaminato. CP_1
5 Gli appellanti contestano la valutazione delle prove svolta dal primo giudice, ripercorrendo i vari passaggi ed accadimenti che hanno caratterizzato la vicenda e sottolineando il colpevole ed ingiustificato ritardo con cui la convenuta si era attivata prima per conseguire il nulla osta, necessario alla rimozione del vincolo radioprotezionistico ed allo spostamento di attrezzature e materiali dall'immobili, e poi, ottenute tutte le autorizzazioni, per liberare definitivamente il bene, in precedenza ingombro di materiali e, per questo, di fatto inutilizzabile.
L'appello è fondato.
Con la sentenza n. 170/15 del 14 gennaio 2015, il Tribunale di Palermo ordinava alla il rilascio dell'immobile dalla stessa condotto in locazione, Parte_3 fissando a tal fine la data del 14 aprile 2015.
Non ottemperando la conduttrice a tale obbligo, le locatrici si vedevano costrette a ricorrere alla procedura esecutiva, che culminava con il rilascio dell'immobile, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 31 luglio 2015; in tale occasione, però, il bene restava ingombro di materiali, attrezzature mediche e mobili di vario genere appartenenti alla società, che venivano definitivamente rimossi solo in data 03 marzo 2016.
Ritiene la Corte, diversamente da quanto affermato in sentenza, che, nel caso in esame, la si sia resa inadempiente, fino a tale ultima data, Parte_3 dell'obbligo di rilasciare il bene, scaturente dal titolo giudiziale sopra richiamato, non avendo provato che ciò fosse dovuto ad una causa ad essa non imputabile ed essendo, al contrario, emerso da parte sua un comportamento gravemente negligente.
In effetti, già anche a voler partire dalla data di emissione della sentenza che condannava al rilascio dell'immobile, fissando a tal fine un termine posto a tre mesi e mezzo di distanza, il contegno tenuto dalla conduttrice risulta palesemente inadempiente, ove si consideri che solo nel mese di giugno 2015 (dunque, a termine abbondantemente già decorso) si registra la comunicazione della alla di cessare l'attività sin lì assentita e svolta nei locali Pt_3 CP_1 oggetto di causa (cfr. comunicazione di cessazione del 23 giugno, con mail in pari data inviata da ZA IA NA al Dipartimento di Prevenzione della A.S.P. di Palermo).
6 Tale iniziativa veniva, peraltro, intrapresa solo a seguito del sollecito pervenuto dalla stessa (cfr. mail del 16 giugno 2015, con cui il Dipartimento di CP_1
Prevenzione, preso atto della comunicazione, risalente al mese precedente, della intenzione di trasferire l'ambulatorio, chiedeva alla società di “volere avviare con sollecitudine le procedure previste per la revoca o conversione del Nulla Osta di convalida…nonché dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di medicina nucleare”).
Dunque, per ben cinque mesi, incurante dell'ordine di rilascio impartitole (fra l'altro, da una sentenza che non ha neppure impugnato), la società ometteva di avviare una pratica che, come a lei, esperta esercente del settore, non poteva non essere ben noto, avrebbe richiesto per l'espletamento un congruo lasso di tempo, nella piena consapevolezza che il ritardo avrebbe di fatto procrastinato l'impossibilità di utilizzo dell'immobile da parte delle proprietarie, a causa della presenza di materiale radioattivo non altrimenti suscettibile di rimozione.
In proposito, del tutto irrilevanti risultano le azioni (risalenti comunque a marzo 2015), valorizzate dal primo giudice, poste in essere dalla società per procurarsi uno stabile alternativo ai fini della prosecuzione dell'attività, attenendo a problematica della conduttrice sicuramente non opponibile alle proprietarie.
Se possibile ancora meno giustificato e giustificabile risulta l'ulteriore lasso di tempo trascorso tra il 03 novembre 2015 - data in cui la aveva accertato CP_1
l'assenza di tracce di contaminazione significativa e di valori di esposizione superiori al fondo, così di fatto dando il via libera alla completa liberazione dell'immobile - ed il mese di marzo 2016, allorchè soltanto il bene era stato definitivamente svuotato (cfr. verbali di accesso in atti), senza che la società convenuta abbia dato conto di concrete e specifiche circostanze, estranea alla sua sfera volitiva ed organizzativa, che abbiano imposto un simile ulteriore ritardo.
Nessun dubbio ricorre in ordine al fatto che l'immobile, dal 31 luglio 2015 al marzo 2016, pur rilasciato quanto alla struttura, non fosse suscettibile di alcuna utilizzazione da parte delle proprietarie, a causa della presenza di beni di vario genere appartenenti alla conduttrice.
Ciò si desume ampiamente dai verbali redatti dall'ufficiale giudiziario, da quelli successivi attestanti i vari accessi eseguiti per dare corso allo sgombero e dal
7 verbale del 03 novembre 2015, in cui si dava atto della presenza di impianti, attrezzature, arredi, materiali di ufficio, frigoriferi, fusti radioattivi, materiale ferroso, rifiuti speciali, che la legale rappresentante della società si impegnava a rimuovere.
La circostanza trova, in ogni caso, conferma nella deposizione di Tes_1
la quale ha riferito che l'immobile era ingombro di beni mobili ed
[...] attrezzature varie che lo rendevano inutilizzabile (sul punto cfr. la pacifica giurisprudenza, in materia di art. 1591 c.c., secondo cui l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, poiché il cespite resta inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente: Cass. Civ., sez. III, n. 8675/2017; sez. III, n. 2452/1982).
Non pertinenti risultano i richiami, peraltro alquanto generici, operati dalla convenuta alle disposizioni in materia di mora del creditore ed alla vendita di beni mobili sottoposti a pegno.
Altrettanto generica ed infondata risulta la censura di mancato assolvimento, da parte del custode, degli oneri previsti dall'art. 609 c.p.c..
In proposito è sufficiente rimarcare la circostanza, con carattere assorbente, che nella fattispecie non poteva neppure ragionevolmente ipotizzarsi un trasporto presso altro luogo dei beni in questione a cura del custode, proprio in ragione della peculiarità delle apparecchiature e dei materiali presenti all'interno dei locali, suscettibili di essere rimossi dopo il nulla della (che, si Pt_4 CP_1 ribadisce, era onere ed interesse della conduttrice richiedere tempestivamente) ed a mezzo di personale specializzato, come poi in effetti avvenuto con grave ritardo imputabile alla condotta inerte della Parte_3
Nessun rilievo ai fini di causa, in assenza di concrete e chiare allegazioni al riguardo, può annettersi alla realizzazione di una divisione fra i locali appartenenti alle attrici e quelli, pure interessati dall'attività commerciale della società conduttrice, appartenenti a terzi, non avendo al riguardo la difesa della convenuta specificato in cosa tale accadimento avrebbe ostacolato il rilascio dell'immobile.
8 Non vi è dubbio che la mancata disponibilità dell'unità immobiliare per il periodo agosto 2015 – marzo 2016 abbia causato alle proprietarie il danno, espressamente allegato e rivendicato, consistente nel mancato sfruttamento commerciale della stessa.
In proposito, è sufficiente richiamare il principio, di recente espresso dalla Suprema Corta a Sezioni Unite, secondo cui, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
tale danno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Civ., SS.UU., n. 33645/2022).
Nel caso di specie, le attrici hanno compiutamente allegato il danno derivante dalla mancata possibilità di sfruttare nuovamente dal punto di vista commerciale il bene, la cui concreta attitudine alla locazione per usi non abitativi si desume ampiamente dal rapporto pluriennale intercorso fra le parti.
Il valore locativo del bene, invece, può agevolmente ricavarsi dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il consulente tecnico, architetto esaminate le caratteristiche Persona_1
e l'ubicazione dell'immobile, ne ha determinato il valore locativo moltiplicandone la superficie commerciale (mq. 233,74, tenendo conto in diversa percentuale di superfici calpestabili, pareti portanti interne e perimetrali, pareti portanti comuni a più unità abitative e balconi) per il reddito unitario desumibile dai dati forniti dalla Agenzia del Territorio per gli immobili di categoria uffici, con riferimento al secondo semestre 2015 ed alla zona centrale del Comune di Palermo contrassegnata da codice B20 (pari a €10,3 mq).
Il valore locativo relativo al periodo agosto 2015 - marzo 2016 è stato, quindi, individuato in €2.407,52 al mese, per un totale di €19.260,18.
L'ausiliario ha, poi, spiegato di considerare tale importo maggiormente congruo rispetto a quello riferito ai canoni di cui al contratto intercorso tra le parti (di
9 €3.605,00 mensili), in ragione della notevole flessione dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari, in particolare di quelle ad uso non abitativo, registrato nel periodo compreso tra il 2009 e l'agosto 2015 (data in cui si sarebbe potuto stipulare un nuovo contratto ove il bene fosse stato rilasciato).
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u., ampiamente e chiaramente argomentate e non adeguatamente contrastate dalle parti, sono meritevoli di condivisione.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, la va condannata al Parte_3 pagamento, in favore di e della somma di Parte_1 Parte_2
€19.260,18, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in conformità con le conclusioni rassegnate in sede di atto di impugnazione, non risultando adeguatamente allegate o provate le ulteriori voci di danno (riguardanti il degrado dell'immobile imputabile alla convenuta, il compenso per l'attività di custodia e l'ingiustificato arricchimento della per aver utilizzato Pt_3
l'immobile dopo il formale rilascio quale deposito).
Proponendo impugnazione incidentale, la censura la sentenza Parte_3 nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale, tesa al riconoscimento di un credito vantato dalla società nei confronti delle attrici come emergente dalla scrittura privata del 28 febbraio 2011, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dello stesso, sull'assunto che esso attenesse a rapporti societari e non ereditari.
Secondo la tesi, in questa sede ribadita, dell'appellante, nella scrittura in questione si rinverrebbe un formale riconoscimento, da parte degli eredi di
, di un debito da quest'ultimo contratto nei confronti della società Persona_2 per prelevamenti dalle casse sociali indebitamente eseguiti, per l'importo di
€170.000,00, nella sua veste di amministratore di fatto.
Di tale obbligazione tutti gli eredi del sarebbero chiamati a rispondere, Pt_3 secondo la transazione, nella misura di 1/7 ciascuno, sicchè la Pt_3 vanterebbe un credito di €24.285,71 verso ciascuna delle attrici.
Simile credito, a dire dell'appellante, non attiene a rapporti societari, secondo la più corretta interpretazione dell'art. 2949 c.c., bensì ereditari, sicchè sfuggirebbe al termine di prescrizione quinquennale, per restare assoggettato a quello decennale.
10 L'appello non merita accoglimento.
Il Tribunale, oltre a rilevare l'intervenuta prescrizione del credito, ha altresì espressamente rilevato come lo stesso sia rimasto del tutto sfornito di prova.
Tale affermazione, e ciò ha valore assorbente rispetto ad ogni questione in ordine alla natura del rapporto sottostante, risulta pienamente condivisibile.
Nella scrittura privata (“Atto di transazione stragiudiziale”) del 28 febbraio 2011 non è, infatti, rinvenibile alcun riconoscimento, da parte degli eredi di ER
, di un debito da questi maturato nei confronti della e su di
[...] Parte_3 essi gravante a seguito della successione.
Nella premessa dell'atto, si dà conto dei contrasti insorti fra gli eredi dopo la apertura della successione di . Persona_2
In tale ambito, si rappresenta che la aveva chiesto a Parte_3 Pt_1
per il periodo in cui aveva svolto l'incarico di amministratore unico
[...] della società ed anche dopo, fino al 31 dicembre 2009, la restituzione di “flussi finanziari in uscita asseritamente privi di documenti contabili giustificativi”, per l'importo di €170.000,00, nonché del fatto che la aveva contestato tale richiesta, Pt_1 precisando, “fra l'altro”, che amministratore di fatto era il marito Persona_2
e che le movimentazioni contabili, comunque, trovavano preciso riscontro, quali accrediti, nella contabilità di quest'ultimo.
Con l'art. 3, la e gli altri soci e/o amministratori della società Parte_3 rinunciano a qualsiasi diritto ed azione nei confronti della per qualsiasi Pt_1 atto o fatto relativo allo svolgimento dell'incarico di amministratore unico e, in particolare, ad ogni diritto ed azione volti a far valere la responsabilità della stessa per la restituzione dell'importo di €170.000,00.
A margine di numerose altre rinunce e convenzioni, con l'art. 12 tutti gli eredi di si obbligano ad estinguere i debiti gravanti sull'eredità Persona_2
“specificati nell'allegato elenco “A””, nonché quelli di cui dovessero venire a conoscenza in data successiva alla sottoscrizione dell'accordo, nella misura di 1/7 ciascuno.
11 L'elenco in questione, allegato “A”, non contiene alcun riferimento al debito di
€170.000,00 gravante sulla eredità del Pt_3
In definitiva, tale debito viene menzionato nella transazione esclusivamente quale oggetto di una originaria rivendicazione della società nei confronti del suo amministratore, da questa contestata, a fronte della quale si era pervenuti poi alla rinuncia di ogni reciproca pretesa fra le parti.
Nessun elemento consente, invece, come detto, di affermare che gli eredi di ne abbiano riconosciuto l'esistenza, che non può altrimenti Persona_2 desumersi, nella totale assenza di ulteriori elementi probatori.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù del superiore principio, la soccombente sia sulla domanda Parte_3 di controparte che sulla riconvenzionale spiegata, va condannata al pagamento, in favore di e delle spese di entrambi i gradi Parte_1 Parte_2 di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €7.864,00, di cui
€7.600,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.700,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.800,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.900,00 per la fase decisionale) ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €7.962,00, di cui €7.580,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €2.060,00 per la fase di studio della controversia, €1.420,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.500,00 per la fase decisionale) ed €382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
12 Anche le spese della c.t.u. vanno poste, definitivamente, interamente a carico della Parte_3
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché la versi un ulteriore importo a titolo di Parte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli. Principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
e dalla avverso la sentenza n. 2046/2021 Reg. Parte_2 Parte_3
Sent., dell'11 maggio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 19060/2016 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di e Parte_3 Parte_1
della somma di €19.260,18, oltre interessi dalla domanda Parte_2 al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna la al pagamento, in favore di e Parte_3 Parte_1
13 , delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, Parte_2 per il primo grado, in complessivi €7.864,00, di cui €7.600,00 per compensi ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €7.962,00, di cui €7.580,00 per compensi ed €382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico della Parte_3
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché la versi un ulteriore importo a titolo Parte_3 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio IA Laudadio Giuseppe Lupo
14
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio IA Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 2061/2021 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e , nata a [...] il 18 maggio C.F._1 Parte_2
1992 (c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Giampiero C.F._2
Saverino, elettivamente domiciliate in Palermo, Via Dei Tigli n. 2, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellanti in via principale,
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Tulone, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Resuttana n. 360, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante in via incidentale.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avv. Giampiero Saverino per e Parte_1 Parte_2
“…senza recesso da quanto dedotto e argomentato nell'atto di appello principale, conclude come da domande nel merito ivi formulate, da intendersi tutte richiamate e trascritte e CHIEDE CHE VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO porre in decisione la causa assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.”;
avv. Fabio Tulone per la Parte_3
“… Respinta ogni contraria eccezione e difesa:
- preliminarmente, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui non è stata ritenuta fondata la domanda riconvenzionale formulata in primo grado e per l'effetto: accertare ritenere e dichiarare che la in Parte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della sig.ra Pt_1 nata a [...] il [...], C.F. della somma di
[...] C.F._3
Euro 24.285,71; accertare ritenere e dichiarare che la in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, è creditrice nei confronti della sig.ra , nata a [...]
Palermo il 18.05.1992, C.F. , residente in [...]
n. 02, della somma di Euro 24.285,71.
- conseguentemente condannare le sigg.re e a corrispondere Parte_1 Parte_2
l'importo di Euro 24.285,71 ciascuna in favore della oltre interessi come per Parte_3 legge;
- in ogni caso, rigettare, perché infondato, l'appello proposto dalle sigg.re e Parte_1
avverso la Sentenza n. 2046/2021 del Tribunale Civile di Palermo, Parte_2 pubblicata il giorno 11.05.2021, con conferma della sentenza impugnata sul punto.
- con vittoria di spese di ciascun grado di giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 dicembre 2021, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 2046/2021 Parte_2
Reg. Sent., dell'11 maggio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 19060/2016 R.G..
Con comparsa di risposta depositata l'11 marzo 2022, si costituiva in giudizio la la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva Parte_3 appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'01 marzo 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
In sintesi, si espone che e evocavano in Parte_1 Parte_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la esponendo: Parte_3
- di avere intimato sfratto per morosità alla convenuta, conduttrice, a fini commerciali, dell'immobile sito in Palermo, via Enrico Albanese nn. 112 e 114, di loro proprietà;
- che, a seguito dell'opposizione allo sfratto e del conseguente giudizio, con sentenza n. 170/2015 del 14 gennaio 2015, il Tribunale di Palermo aveva dichiarato risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e, conseguentemente, ordinato il rilascio del bene, da eseguirsi entro il 14 aprile 2015;
- che, non avendo la società rilasciato spontaneamente il bene, avevano dovuto instaurare procedura esecutiva, conclusasi il giorno 31 luglio 2015;
- che, in tale occasione, la conduttrice aveva consegnato l'immobile libero da persone ma ingombro di mobili, attrezzature mediche, frigoriferi e medicinali la cui rimozione poteva essere effettuata solo a seguito del rilascio di nulla osta ad opera della , previo Controparte_1
3 accertamento del venir meno del vincolo di natura radio-protezionistica previamente concesso per la specifica attività ivi esercitata dalla società;
- che, per tale ragione, era stata nominata custode dei beni e Parte_1 delle attrezzature presenti all'interno dell'immobile;
- che, sebbene la avesse rilasciato il proprio nulla osta nel mese di CP_1 novembre 2015, la conduttrice aveva provveduto a liberare completamente i locali soltanto a fine marzo 2016,
e chiedendo al giudice adito di: “accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 e seguenti c.c. della in persona del leg. rappr. pro tempore in relazione ai fatti per Parte_3 cui è causa;
dire e dichiarare che gli immobili in Palermo Via Enrico Albanese n. 112 e 114 sono rimasti privi di fruibilità commerciale fino al giorno 08 marzo 2016 in quanto ingombri di beni mobili e attrezzature medico-diagnostiche di proprietà della convenuta, e in quanto privi di idonea certificazione di assenza di vincoli radio protezionistici, a causa della colpa e della negligenza della condannare la in persona del leg. rappr. Parte_3 Parte_3
Pro tempore a corrispondere alle attrici - a titolo di risarcimento del danno patrimoniale in relazione ai fatti sopra esposti e documentati - la somma di € 24.000,00, prudenzialmente determinata dalla perdita economica dovuta oggettivamente alla impossibilità di affittare o sfruttare economicamente i predetti immobili dal mese di agosto 2015 e fino al mese di marzo 2016; nonché dal degrado e dal deterioramento dei predetti immobili, consegnati in pessimo stato d'uso e di manutenzione a causa della cattiva conduzione da parte della convenuta, come da relazione fotografica che offrirà in produzione nel corso della fase istruttoria;
determinata, ancora, dall'attività di custodia svolta dalla custode proporzionatamente alla Parte_1 remunerazione chiesta nel verbale di immissione in possesso del 31 luglio 2015 e all'attività svolta dalla stessa per consentire gli accessi richiesti dalla determinata, infine, Parte_3 dall'ingiustificato arricchimento della che, pur rilasciando formalmente il possesso Parte_3 degli immobili in data 31 luglio 2015, rimuoveva i beni e le attrezzature ivi insistenti soltanto nel mese di marzo 2016, utilizzava i predetti immobili come deposito accedendo all'interno degli stessi immobili ripetutamente per asportare quanto di volta in volta riteneva necessario”.
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto delle domande e, in Parte_3 via riconvenzionale, l'accertamento di un proprio controcredito di €48.284,71, vantato nei confronti delle attrici, con conseguentemente condanna delle stesse al relativo pagamento.
4 Riunita alla causa quella recante il n. 312/2017 - avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla al precetto intimatole dalle attrici per il pagamento Parte_3 dei canoni di locazione scaduti - esperita consulenza tecnica ed assunta prova testimoniale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
“Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando, Rigetta, integralmente, le domande attoree poiché ritenute infondate in fatto ed in diritto, e non provate;
Dichiara fondata l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale, spiegata da parte attrice, stante che il credito vantato dalla è relativo a rapporti societari e non già Parte_3 ereditari, conseguentemente rigetta la domanda riconvenzionale introdotta dalla società convenuta;
Considerati i profili della questione nonché la accertata reciproca soccombenza in capo alle parti costituite, si ravvisano i presupposti ai fini di una totale compensazione delle spese legali, rimanendo a carico di parte attrice le spese della disposta ctu tecnica”.
*****
Proponendo impugnazione, e si Parte_1 Parte_2 dolgono del rigetto della domanda risarcitoria.
Il Tribunale ha motivato la propria decisione rilevando come la società convenuta abbia dimostrato di aver tenuto un comportamento diligente ed attivo, finalizzato al rilascio dell'immobile - pur nel rispetto della lunga procedura amministrativa, imposta dalla legge, per lo sgombero di attrezzature e materiali contenuti in un laboratorio diagnostico - tale da escludere ogni responsabilità a carico della stessa.
In particolare, evidenzia che già in data 30 marzo 2015 la aveva Parte_3 avanzato proposta di locazione di altro locale ad un terzo, accettata il successivo 10 aprile, e in data 08 aprile 2015 aveva conferito incarico ad un architetto per la realizzazione di un nuovo laboratorio;
quindi, reperita una nuova sede con decorrenza contrattuale dal 15 maggio 2015, già il 23 giugno aveva inviato alla Commissione Provinciale di Radioprotezione la relazione sulle procedure da seguire per la cessazione dell'attività di medicina nucleare in vivo ed in vitro, verificatasi il 05 agosto 2015; solo con nota del 21 ottobre 2015 il Dipartimento di Prevenzione aveva autorizzato la disattivazione dell'installazione ed il 03 novembre i funzionari vevano accertato che il sito non era contaminato. CP_1
5 Gli appellanti contestano la valutazione delle prove svolta dal primo giudice, ripercorrendo i vari passaggi ed accadimenti che hanno caratterizzato la vicenda e sottolineando il colpevole ed ingiustificato ritardo con cui la convenuta si era attivata prima per conseguire il nulla osta, necessario alla rimozione del vincolo radioprotezionistico ed allo spostamento di attrezzature e materiali dall'immobili, e poi, ottenute tutte le autorizzazioni, per liberare definitivamente il bene, in precedenza ingombro di materiali e, per questo, di fatto inutilizzabile.
L'appello è fondato.
Con la sentenza n. 170/15 del 14 gennaio 2015, il Tribunale di Palermo ordinava alla il rilascio dell'immobile dalla stessa condotto in locazione, Parte_3 fissando a tal fine la data del 14 aprile 2015.
Non ottemperando la conduttrice a tale obbligo, le locatrici si vedevano costrette a ricorrere alla procedura esecutiva, che culminava con il rilascio dell'immobile, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 31 luglio 2015; in tale occasione, però, il bene restava ingombro di materiali, attrezzature mediche e mobili di vario genere appartenenti alla società, che venivano definitivamente rimossi solo in data 03 marzo 2016.
Ritiene la Corte, diversamente da quanto affermato in sentenza, che, nel caso in esame, la si sia resa inadempiente, fino a tale ultima data, Parte_3 dell'obbligo di rilasciare il bene, scaturente dal titolo giudiziale sopra richiamato, non avendo provato che ciò fosse dovuto ad una causa ad essa non imputabile ed essendo, al contrario, emerso da parte sua un comportamento gravemente negligente.
In effetti, già anche a voler partire dalla data di emissione della sentenza che condannava al rilascio dell'immobile, fissando a tal fine un termine posto a tre mesi e mezzo di distanza, il contegno tenuto dalla conduttrice risulta palesemente inadempiente, ove si consideri che solo nel mese di giugno 2015 (dunque, a termine abbondantemente già decorso) si registra la comunicazione della alla di cessare l'attività sin lì assentita e svolta nei locali Pt_3 CP_1 oggetto di causa (cfr. comunicazione di cessazione del 23 giugno, con mail in pari data inviata da ZA IA NA al Dipartimento di Prevenzione della A.S.P. di Palermo).
6 Tale iniziativa veniva, peraltro, intrapresa solo a seguito del sollecito pervenuto dalla stessa (cfr. mail del 16 giugno 2015, con cui il Dipartimento di CP_1
Prevenzione, preso atto della comunicazione, risalente al mese precedente, della intenzione di trasferire l'ambulatorio, chiedeva alla società di “volere avviare con sollecitudine le procedure previste per la revoca o conversione del Nulla Osta di convalida…nonché dell'autorizzazione sanitaria all'esercizio dell'attività di medicina nucleare”).
Dunque, per ben cinque mesi, incurante dell'ordine di rilascio impartitole (fra l'altro, da una sentenza che non ha neppure impugnato), la società ometteva di avviare una pratica che, come a lei, esperta esercente del settore, non poteva non essere ben noto, avrebbe richiesto per l'espletamento un congruo lasso di tempo, nella piena consapevolezza che il ritardo avrebbe di fatto procrastinato l'impossibilità di utilizzo dell'immobile da parte delle proprietarie, a causa della presenza di materiale radioattivo non altrimenti suscettibile di rimozione.
In proposito, del tutto irrilevanti risultano le azioni (risalenti comunque a marzo 2015), valorizzate dal primo giudice, poste in essere dalla società per procurarsi uno stabile alternativo ai fini della prosecuzione dell'attività, attenendo a problematica della conduttrice sicuramente non opponibile alle proprietarie.
Se possibile ancora meno giustificato e giustificabile risulta l'ulteriore lasso di tempo trascorso tra il 03 novembre 2015 - data in cui la aveva accertato CP_1
l'assenza di tracce di contaminazione significativa e di valori di esposizione superiori al fondo, così di fatto dando il via libera alla completa liberazione dell'immobile - ed il mese di marzo 2016, allorchè soltanto il bene era stato definitivamente svuotato (cfr. verbali di accesso in atti), senza che la società convenuta abbia dato conto di concrete e specifiche circostanze, estranea alla sua sfera volitiva ed organizzativa, che abbiano imposto un simile ulteriore ritardo.
Nessun dubbio ricorre in ordine al fatto che l'immobile, dal 31 luglio 2015 al marzo 2016, pur rilasciato quanto alla struttura, non fosse suscettibile di alcuna utilizzazione da parte delle proprietarie, a causa della presenza di beni di vario genere appartenenti alla conduttrice.
Ciò si desume ampiamente dai verbali redatti dall'ufficiale giudiziario, da quelli successivi attestanti i vari accessi eseguiti per dare corso allo sgombero e dal
7 verbale del 03 novembre 2015, in cui si dava atto della presenza di impianti, attrezzature, arredi, materiali di ufficio, frigoriferi, fusti radioattivi, materiale ferroso, rifiuti speciali, che la legale rappresentante della società si impegnava a rimuovere.
La circostanza trova, in ogni caso, conferma nella deposizione di Tes_1
la quale ha riferito che l'immobile era ingombro di beni mobili ed
[...] attrezzature varie che lo rendevano inutilizzabile (sul punto cfr. la pacifica giurisprudenza, in materia di art. 1591 c.c., secondo cui l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato resta inadempiuta qualora il locatore non ne riacquisti la completa disponibilità, così da poterne fare uso secondo la sua destinazione, poiché il cespite resta inutilizzabile perché ancora occupato da beni mobili del conduttore che non debbano consegnarsi al locatore, a nulla rilevando che il rilascio sia avvenuto coattivamente: Cass. Civ., sez. III, n. 8675/2017; sez. III, n. 2452/1982).
Non pertinenti risultano i richiami, peraltro alquanto generici, operati dalla convenuta alle disposizioni in materia di mora del creditore ed alla vendita di beni mobili sottoposti a pegno.
Altrettanto generica ed infondata risulta la censura di mancato assolvimento, da parte del custode, degli oneri previsti dall'art. 609 c.p.c..
In proposito è sufficiente rimarcare la circostanza, con carattere assorbente, che nella fattispecie non poteva neppure ragionevolmente ipotizzarsi un trasporto presso altro luogo dei beni in questione a cura del custode, proprio in ragione della peculiarità delle apparecchiature e dei materiali presenti all'interno dei locali, suscettibili di essere rimossi dopo il nulla della (che, si Pt_4 CP_1 ribadisce, era onere ed interesse della conduttrice richiedere tempestivamente) ed a mezzo di personale specializzato, come poi in effetti avvenuto con grave ritardo imputabile alla condotta inerte della Parte_3
Nessun rilievo ai fini di causa, in assenza di concrete e chiare allegazioni al riguardo, può annettersi alla realizzazione di una divisione fra i locali appartenenti alle attrici e quelli, pure interessati dall'attività commerciale della società conduttrice, appartenenti a terzi, non avendo al riguardo la difesa della convenuta specificato in cosa tale accadimento avrebbe ostacolato il rilascio dell'immobile.
8 Non vi è dubbio che la mancata disponibilità dell'unità immobiliare per il periodo agosto 2015 – marzo 2016 abbia causato alle proprietarie il danno, espressamente allegato e rivendicato, consistente nel mancato sfruttamento commerciale della stessa.
In proposito, è sufficiente richiamare il principio, di recente espresso dalla Suprema Corta a Sezioni Unite, secondo cui, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
tale danno, se non può essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cass. Civ., SS.UU., n. 33645/2022).
Nel caso di specie, le attrici hanno compiutamente allegato il danno derivante dalla mancata possibilità di sfruttare nuovamente dal punto di vista commerciale il bene, la cui concreta attitudine alla locazione per usi non abitativi si desume ampiamente dal rapporto pluriennale intercorso fra le parti.
Il valore locativo del bene, invece, può agevolmente ricavarsi dalla c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Il consulente tecnico, architetto esaminate le caratteristiche Persona_1
e l'ubicazione dell'immobile, ne ha determinato il valore locativo moltiplicandone la superficie commerciale (mq. 233,74, tenendo conto in diversa percentuale di superfici calpestabili, pareti portanti interne e perimetrali, pareti portanti comuni a più unità abitative e balconi) per il reddito unitario desumibile dai dati forniti dalla Agenzia del Territorio per gli immobili di categoria uffici, con riferimento al secondo semestre 2015 ed alla zona centrale del Comune di Palermo contrassegnata da codice B20 (pari a €10,3 mq).
Il valore locativo relativo al periodo agosto 2015 - marzo 2016 è stato, quindi, individuato in €2.407,52 al mese, per un totale di €19.260,18.
L'ausiliario ha, poi, spiegato di considerare tale importo maggiormente congruo rispetto a quello riferito ai canoni di cui al contratto intercorso tra le parti (di
9 €3.605,00 mensili), in ragione della notevole flessione dell'andamento del mercato delle locazioni immobiliari, in particolare di quelle ad uso non abitativo, registrato nel periodo compreso tra il 2009 e l'agosto 2015 (data in cui si sarebbe potuto stipulare un nuovo contratto ove il bene fosse stato rilasciato).
Le conclusioni rassegnate dal c.t.u., ampiamente e chiaramente argomentate e non adeguatamente contrastate dalle parti, sono meritevoli di condivisione.
In riforma della sentenza impugnata, pertanto, la va condannata al Parte_3 pagamento, in favore di e della somma di Parte_1 Parte_2
€19.260,18, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, in conformità con le conclusioni rassegnate in sede di atto di impugnazione, non risultando adeguatamente allegate o provate le ulteriori voci di danno (riguardanti il degrado dell'immobile imputabile alla convenuta, il compenso per l'attività di custodia e l'ingiustificato arricchimento della per aver utilizzato Pt_3
l'immobile dopo il formale rilascio quale deposito).
Proponendo impugnazione incidentale, la censura la sentenza Parte_3 nella parte in cui ha rigettato la domanda riconvenzionale, tesa al riconoscimento di un credito vantato dalla società nei confronti delle attrici come emergente dalla scrittura privata del 28 febbraio 2011, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale dello stesso, sull'assunto che esso attenesse a rapporti societari e non ereditari.
Secondo la tesi, in questa sede ribadita, dell'appellante, nella scrittura in questione si rinverrebbe un formale riconoscimento, da parte degli eredi di
, di un debito da quest'ultimo contratto nei confronti della società Persona_2 per prelevamenti dalle casse sociali indebitamente eseguiti, per l'importo di
€170.000,00, nella sua veste di amministratore di fatto.
Di tale obbligazione tutti gli eredi del sarebbero chiamati a rispondere, Pt_3 secondo la transazione, nella misura di 1/7 ciascuno, sicchè la Pt_3 vanterebbe un credito di €24.285,71 verso ciascuna delle attrici.
Simile credito, a dire dell'appellante, non attiene a rapporti societari, secondo la più corretta interpretazione dell'art. 2949 c.c., bensì ereditari, sicchè sfuggirebbe al termine di prescrizione quinquennale, per restare assoggettato a quello decennale.
10 L'appello non merita accoglimento.
Il Tribunale, oltre a rilevare l'intervenuta prescrizione del credito, ha altresì espressamente rilevato come lo stesso sia rimasto del tutto sfornito di prova.
Tale affermazione, e ciò ha valore assorbente rispetto ad ogni questione in ordine alla natura del rapporto sottostante, risulta pienamente condivisibile.
Nella scrittura privata (“Atto di transazione stragiudiziale”) del 28 febbraio 2011 non è, infatti, rinvenibile alcun riconoscimento, da parte degli eredi di ER
, di un debito da questi maturato nei confronti della e su di
[...] Parte_3 essi gravante a seguito della successione.
Nella premessa dell'atto, si dà conto dei contrasti insorti fra gli eredi dopo la apertura della successione di . Persona_2
In tale ambito, si rappresenta che la aveva chiesto a Parte_3 Pt_1
per il periodo in cui aveva svolto l'incarico di amministratore unico
[...] della società ed anche dopo, fino al 31 dicembre 2009, la restituzione di “flussi finanziari in uscita asseritamente privi di documenti contabili giustificativi”, per l'importo di €170.000,00, nonché del fatto che la aveva contestato tale richiesta, Pt_1 precisando, “fra l'altro”, che amministratore di fatto era il marito Persona_2
e che le movimentazioni contabili, comunque, trovavano preciso riscontro, quali accrediti, nella contabilità di quest'ultimo.
Con l'art. 3, la e gli altri soci e/o amministratori della società Parte_3 rinunciano a qualsiasi diritto ed azione nei confronti della per qualsiasi Pt_1 atto o fatto relativo allo svolgimento dell'incarico di amministratore unico e, in particolare, ad ogni diritto ed azione volti a far valere la responsabilità della stessa per la restituzione dell'importo di €170.000,00.
A margine di numerose altre rinunce e convenzioni, con l'art. 12 tutti gli eredi di si obbligano ad estinguere i debiti gravanti sull'eredità Persona_2
“specificati nell'allegato elenco “A””, nonché quelli di cui dovessero venire a conoscenza in data successiva alla sottoscrizione dell'accordo, nella misura di 1/7 ciascuno.
11 L'elenco in questione, allegato “A”, non contiene alcun riferimento al debito di
€170.000,00 gravante sulla eredità del Pt_3
In definitiva, tale debito viene menzionato nella transazione esclusivamente quale oggetto di una originaria rivendicazione della società nei confronti del suo amministratore, da questa contestata, a fronte della quale si era pervenuti poi alla rinuncia di ogni reciproca pretesa fra le parti.
Nessun elemento consente, invece, come detto, di affermare che gli eredi di ne abbiano riconosciuto l'esistenza, che non può altrimenti Persona_2 desumersi, nella totale assenza di ulteriori elementi probatori.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
In virtù del superiore principio, la soccombente sia sulla domanda Parte_3 di controparte che sulla riconvenzionale spiegata, va condannata al pagamento, in favore di e delle spese di entrambi i gradi Parte_1 Parte_2 di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per il primo grado, in complessivi €7.864,00, di cui
€7.600,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €1.700,00 per la fase di studio della controversia, €1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.800,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.900,00 per la fase decisionale) ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €7.962,00, di cui €7.580,00 per compensi (scaglione valore da €26.000,01 a €52.000,00; €2.060,00 per la fase di studio della controversia, €1.420,00 per la fase introduttiva del giudizio,
€1.600,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €2.500,00 per la fase decisionale) ed €382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
12 Anche le spese della c.t.u. vanno poste, definitivamente, interamente a carico della Parte_3
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione incidentale, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché la versi un ulteriore importo a titolo di Parte_3 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli. Principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
e dalla avverso la sentenza n. 2046/2021 Reg. Parte_2 Parte_3
Sent., dell'11 maggio 2021, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nel procedimento già iscritto al n. 19060/2016 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la al pagamento, in favore di e Parte_3 Parte_1
della somma di €19.260,18, oltre interessi dalla domanda Parte_2 al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna la al pagamento, in favore di e Parte_3 Parte_1
13 , delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, Parte_2 per il primo grado, in complessivi €7.864,00, di cui €7.600,00 per compensi ed €264,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, e, per il secondo grado, in complessivi €7.962,00, di cui €7.580,00 per compensi ed €382,00 per spese, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- pone definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio interamente a carico della Parte_3
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché la versi un ulteriore importo a titolo Parte_3 di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio IA Laudadio Giuseppe Lupo
14