Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3812 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE SPECIALIZZATA
IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5027 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 (al quale è riunito il procedimento n. 5141/22), passata in decisione all'udienza cartolare del 17 giugno 2025 e vertente tra
TRA
(P.I. ), nonché (cf: ) , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Pt_3
(cf: ) (cf: ),
[...] C.F._2 Parte_4 C.F._3 Pt_5
(cf: , (cf: ), tutti rappresentati
[...] C.F._4 Parte_6 C.F._5
e difesi dall'Avv. Nicola Di Tomassi per procura in atti;
APPELLANTI ED APPELLATI
E
quale mandataria di [(nuova denominazione Controparte_1 CP_2 Con assunta da Codice Fiscale e Partita IVA: , rapp.ta e difesa dall'Avv. Pt_7 P.IVA_2
Teodoro Carsillo per procura in atti;
APPELLATA ED APPELLANTE
1) (c.f. , partita IVA n. ) – quale mandataria di CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4
CONTUMACE Parte_8
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA e MOTIVI DELLA DECISIONE
I e , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ad essi notificato da per
[...] Parte_8 il pagamento della somma di €.178.570,56 oltre interessi successivi a far data dal 20.09.16 per saldo negativo di conto corrente, chiedendone la revoca.
Resisteva parte opposta.
Interveniva quale successore ex art. 111 CPC Controparte_1
Il Tribunale adito ha così deciso: “ “ respinta ogni diversa ed ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti, così provvede: 1) revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma
n.2537/16 del 20.10.16; 2) Condanna la , , e Parte_9 Pt_2 Pt_6 Pt_5 Parte_3 in solido, al pagamento in favore della , e per essa in favore della mandataria
[...] Parte_8
della somma di €.169.877,87 oltre interessi dalla data di notifica del decreto ingiuntivo;
CP_4
3) dichiara compensate in ragione di un terzo le spese del presente giudizio che liquida per l'intero in
€.15.000,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore della opposta dei restanti due terzi;
4) pone le spese di
CTU definitivamente a carico delle parti in misura di due terzi a carico degli attori e di un terzo a carico della convenuta”.
Gli originari opponenti hanno proposto gravame (n. 5027/22 R.G. ).
E' rimasta contumace , mentre si è costituito il successore già intervenuto in primo Parte_8 grado.
Quest'ultimo, inoltre, ha proposto a sua volta appello (n. 5141/22 R.G.) per ottenere correzione di errore materiale
Con le note depositate per via telematica per l'odierna udienza – sostituita dalla trattazione cartolare
– la parte appellante ha allegato l'intervenuta notifica, da parte Controparte_1 degli originari opponenti oggi appellanti, con cui essi hanno dichiarato di rinunciare all'appello, accettando espressamente tale rinuncia e formulando, a sua volta, rinuncia al proprio gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
Pertanto, può essere dichiarato estinto il processo per intervenuta rinuncia all'azione, nulla dovendo disporsi per le spese.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti contro la sentenza n. n.2781/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara estinto il giudizio;
2. Nulla per le spese del grado;
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore