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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona Accertamento tecnico preventivo del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Assegno ordinario di invalidità TE
(con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 0379/2025 R.G. Affari Civili
Contenziosi, discusso nel termine del giorno 14.05.2025, avente ad oggetto: Registro Generale
“Accertamento tecnico preventivo per il riconoscimento dell'assegno ordinario N. 0379/25 di invalidità ex lege n. 222/1984”;
e vertente CRONOLOGICO
N. _______________ tra
REPERTORIO
rappresentato e difeso dall'avv. F. Rosa del Foro di Parte_1
N. _______________ Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso n. 059/2025 R.B.Prev. lo studio del difensore in Salerno, Via Carmine, n. 92;
Ricorrente
Discusso nel termine
e del 14.05.2025 con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc
in persona del Controparte_1
Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande;
Deposito minuta
Resistente
_________________
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.05.2025 nessuno è comparso ovvero ha
Pubblicazione in data trasmesso in via telematica le note scritte ex art. 127 ter cpc;
__________________
Giudizio n. 0379/25 R.G. Forlenza c/o pag. 1 CP_1 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ., depositato in data 20.01.2025, adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva il Parte_1
riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84, con condanna dell'Istituto alla corresponsione dei relativi ratei, oltre accessori di legge, e vittoria di spese con attribuzione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
CP_ Nel termine del giorno 28.03.2025 il GdL, preso atto dell'omessa notifica all' del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, rigettava l'istanza della parte ricorrente di rimessione in termini e fissava udienza per la discussione.
Di poi, nel termine fissato del giorno 14.05.2025 il Giudice del Lavoro, non ritenendo applicabile al procedimento di atp la disciplina dettata dagli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. (riferita essenzialmente ai giudizi di merito ordinari), ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del diritto Parte_1 all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/1984 è inammissibile.
Invero, il termine fissato per la notifica del ricorso e del decreto ha carattere perentorio, alla stregua del disposto degli artt. 694, 696 e 696 bis cod. proc. civ., come richiamati espressamente dall'art. 445 bis cod. proc. civ.: peraltro, la parte ricorrente, nel caso di specie, non può essere rimessa in termini, a norma dell'art. 153 cod. proc. civ., in quanto, come già evidenziato nell'ordinanza emessa in data
14.02.2024, non ha fornito prova alcuna di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte resistente non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha sostenuto spese rimborsabili.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente
CP_ pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1
con ricorso depositato in data 20.01.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
Giudizio n. 0379/25 R.G. Forlenza c/o pag. 2 CP_1
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Salerno in data 14.05.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 0379/25 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 CP_1