Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
n. 613/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo il 22/02/2021 al numero 613/2021 del Registro generale avente a oggetto: impugnativa di lodo arbitrale pendente fra
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. dall'Avv. GREBLO FRANCESCA
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._1 giusta procura in atti;
PARTE IMPUGNANTE contro
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore - non in proprio ma in nome e per conto di CP_2
( ) nonché in nome e per conto di
[...] P.IVA_3 Controparte_3
( ), cessionarie rispettivamente del bene e del credito oggetto di P.IVA_4 causa già nella titolarità di
[...]
( ) - Controparte_4 P.IVA_5 rappresentata e difesa dall'Avv. GIORDANO BALOSSI ) ed C.F._2
1
( ), giusta procura in atti;
C.F._3
PARTE IMPUGNATA sulle seguenti conclusioni:
Parte impugnante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, accertare e dichiarare l'invalidità della clausola arbitrale inserita nell'art. 8 delle clausole particolari del contratto di locazione finanziaria n. 1163530 del 08.05.2008 per i motivi di cui in parte narrativa e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale definitivo emesso dal Collegio Arbitrale in composto da Avv. Luigi CP_4
Moscarino (terzo arbitro con funzioni di presidente), Avv. Marco Sangalli (arbitro di parte procedente) e Avv. Simone Maino (arbitro di parte resistente) nell'arbitrato tra (procedente), Controparte_4 [...]
(resistente), sottoscritto il Controparte_5
12.11.2019 e comunicato a mezzo Pec il 12.11.2019, non notificato, e del lodo arbitrale non definitivo emesso dallo stesso Collegio Arbitrale nel medesimo arbitrato, sottoscritto il 03.05.2019 e comunicato a mezzo Pec il 03.05.2019, non notificato, intendendosi riproposte tutte le domande ed eccezioni formulate in primo grado. Sussistendo gravi e fondati motivi, si richiede che la Corte d'Appello ne sospenda l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 830 ultimo comma c.p.c.”
Parte impugnata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze adita, disattesa ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione: In via preliminare e/o pregiudiziale: - rigettare la generica richiesta di sospensione della esecutività del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli,
Luigi Moscarino e Simone Maino avente sede in pronunciato in data 12 CP_4 novembre 2019 unitamente al lodo arbitrale non definitivo emesso dal medesimo
Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Luigi Moscarino e Simone
Maino avente sede in pronunciato in data 03 maggio 2019, a norma degli CP_4 artt. 830 e 283 c.p.c. non sussistendone manifestamente i presupposti legittimanti, come meglio esposto in atto;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli
Avv.ti Marco Sangalli, Luigi Moscarino e Simone Maino avente sede in CP_4 pronunciato in data 12 novembre 2019 unitamente al lodo arbitrale non definitivo emesso dal medesimo Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Luigi
Moscarino e Simone Maino avente sede in pronunciato in data 03 maggio CP_4
2 2019, anche a norma dell'art. 829 c.p.c. non sussistendo alcuna tassativa ipotesi ivi prevista per quanto concerne le ulteriori questioni di merito genericamente richiamate, come analiticamente esposto in narrativa e con tutte le conseguenze di legge anche in punto spese del giudizio;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli
Avv.ti Marco Sangalli, Luigi Moscarino e Simone Maino avente sede in CP_4 pronunciato in data 12 novembre 2019 unitamente al lodo arbitrale non definitivo emesso dal medesimo Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Luigi
Moscarino e Simone Maino avente sede in pronunciato in data 03 maggio CP_4
2019, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo;
- dichiarare inammissibile l'appello prestato avverso il lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Luigi Moscarino e Simone Maino avente sede in pronunciato in data 12 novembre 2019 unitamente al lodo CP_4 arbitrale non definitivo emesso dal medesimo Collegio arbitrale composto dagli
Avv.ti.Marco Sangalli, Luigi Moscarino e Simone Maino avente sede in CP_4 pronunciato in data 03 maggio 2019, anche a norma degli artt. 829 e 342 c.p.c., in quanto manifestamente infondato e privo di specificità dei motivi, come meglio esposto in atto e con ogni conseguente provvedimento di conferma dell'impugnato lodo;
Nel merito: - nella denegata ipotesi in cui l'Ill.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile l'appello prestato da rigettarlo integralmente in quanto Parte_1 totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa, con conferma del lodo arbitrale emesso dal Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti
Marco Sangalli, Luigi Moscarino e Simone Maino avente sede in pronunciato CP_4 in data 12 novembre 2019 unitamente al lodo arbitrale non definitivo emesso dal medesimo Collegio arbitrale composto dagli Avv.ti Marco Sangalli, Luigi Moscarino
e Simone Maino avente sede in pronunciato in data 03 maggio 2019. Con CP_4 vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con la conferma della condanna di al rimborso di tutte le somme già anticipate o Parte_1 anticipande per il pagamento dei compensi del Collegio arbitrale come sopra determinati nonché al rimborso delle spese e competenze legali liquidate in Euro
16.616,00 di cui Euro 416,00 per bolli oltre spese, rimb. Forf 15%, Cpa ed Iva come per legge.”
3 *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. L' ha impugnato per nullità ai sensi degli artt. 827 e ss. c.p.c. il Parte_1 lodo arbitrale definitivo emesso dal collegio arbitrale nell'arbitrato tra
[...]
Controparte_4
Contr (di seguito, per brevità, solo e del 12.11.2019,
[...] Parte_1 unitamente al lodo arbitrale non definitivo emesso dallo stesso collegio nel medesimo arbitrato in data 3.5.1019, per avere detto collegio, con statuizione contenuta nel lodo arbitrale non definitivo confermata nel lodo arbitrale definitivo, respinto l'eccezione di nullità della clausola arbitrale. Contr Va premesso che proponeva domanda di arbitrato al fine di accertare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 1163530, con la Contr condanna de a restituire a il bene immobile oggetto del Parte_1 contratto (“fondo costituito da locale di vendita con accesso da Via Borgo San
Frediano, della superficie di mq. 82, wc e anti wc di mq. 4 e al primo da deposito farina e spogliatoio della superficie di mq. 24, sito nel Comune di Firenze, censito nel catasto fabbricati al foglio di mappa 169, ptc.lla 90 sub. 500, z.c. 1, categoria
C/3, classe 7, consistenza 171, superficie catastale mq. 192”).
L' costituendosi, eccepiva preliminarmente la nullità della clausola Parte_1 arbitrale contenuta nell'art. 8 delle condizioni particolari del contratto di leasing e l'improcedibilità dell'arbitrato per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 Dlgs 28/2010, vertendosi in materia di contratti bancari e/o finanziari;
sempre in via preliminare, chiedeva di disporre la sospensione dell'arbitrato per connessione con la causa RG n. 1569/2018 pendente avanti al Contr Tribunale di Siena;
nel merito, eccepiva che aveva applicato tassi usurari e, conseguentemente, il contratto doveva ritenersi gratuito per cui non Parte_1
Contr poteva ritenersi ancora inadempiente alla data in cui si era avvalsa della facoltà di risoluzione espressa.
In data 3.5.2019, il collegio arbitrale pronunciava a maggioranza lodo non definitivo, con il quale, per quanto di rilievo, rigettava le eccezioni e le richieste preliminari di parte resistente. Con ordinanza emessa in pari data, il collegio arbitrale disponeva CTU contabile, all'esito della quale, con lodo definitivo del
4.11.2019, previa conferma della validità della clausola arbitrale, dichiarava
4 l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per l'effetto Contr condannando alla restituzione immediata a del fondo oggetto Parte_1 di leasing, e, respinte le domande ed eccezioni svolte da poneva a Parte_1 carico della medesima le spese di arbitrato.
In particolare, quanto alla eccezione di nullità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 8 delle condizioni particolari del contratto di locazione finanziaria n.
1163530, il collegio arbitrale, nel lodo non definitivo, motivava nel modo seguente:
«Ritiene il Collegio con voto a maggioranza (arbitro Avv. S. Maino dissenziente) che l'eccezione posta in via preliminare da parte istante sia priva di pregio. La società l' Pt_1 fin dall'atto di nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c. deduceva nelle proprie conclusioni: "...la nullità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 8 delle condizioni particolari di contratto con ogni consequenziale pronuncia". Eccezione pure reiterata nelle successive memorie rispettivamente del 18 e del 27 marzo 2018. Al riguardo la società resistente argomentava nel senso che tale clausola, concretizzandosi in una: "deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria" e quindi di "indubbia natura vessatoria, avrebbe richiesto di essere specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c.". L Parte_1 assumeva quindi che nel contratto di leasing n. 1163530, sottoscritto in data 8 maggio
2008, tale previsione codicistica non sarebbe stata rispettata in quanto: “Sull'ultima pagina delle condizioni particolari di contratto non vi è uno specifico richiamo alla clausola arbitrale, ma solo un generico richiamo all'art. 8 "Clausole Varie" contenente un insieme di ulteriori clausole senza carattere di vessatorietà". La , in Controparte_7 relazione alla dispiegata eccezione, asseriva viceversa che la clausola compromissoria risultava essere: “stata debitamente e specificamente sottoscritta da anche Parte_1 ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 e.e." e dunque "perfettamente opponibile a quest'ultima”. L'eccezione sollevata dalla resistente non pare meritevole di accoglimento per le motivazioni che seguono. Costituisce notorio e risalente arresto giurisprudenziale dell'Organo nomofilattico quello secondo cui: "Ai fini dell'approvazione specifica delle clausole cosiddette vessatorie non è necessaria una letterale riproduzione del contenuto delle clausole, né una distinta specifica approvazione per ciascuna di esse, né, infine, occorre che ad esse sia dato un particolare rilievo tipografico, ma è sufficiente che siano individuate in un'unica dichiarazione autonomamente sottoscritta, con indicazioni idonee a contraddistinguerle dalle altre condizioni generali del contratto." (Cass. civ. sez.13 marzo
1980 n. 1415). Svolto il richiamo che precede occorre, innanzitutto, osservare come nella fattispecie in scrutinio la clausola arbitrale sia ben differenziata dalle "Condizioni Generali di Contratto" che risultano allocate, separatamente, in altra partizione del contratto di locazione finanziaria n.1163530 dell'8 maggio 2008. La clausola arbitrale risulta infatti essere inserita entro le "Condizioni Particolari" al cui interno appare ben evidenziata come
"unica dichiarazione autonomamente sottoscritta" quella individuata dall'art. 8) "Clausole
5 varie" che si presenta specificamente firmata. Fermo restando che, come chiarito dal
Supremo Collegio, non è necessaria la letterale riproduzione del contenuto di ciascuna clausola o una approvazione singolarmente rilasciata per ciascuna di esse, occorre evidenziare come nella fattispecie de qua sia stata rispettata: "anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate" (Cass. civ. sez. II, 29/02/2008, n.5733). Dalla disamina del documento appare, infatti, palese come nell'ambito dell'art.8) delle
"Condizioni Particolari" di contratto rubricato "Clausole varie", quella "Arbitrale" sia, sotto il profilo redazionale, ben evidenziata: con una intestazione dal carattere totalmente maiuscolo e di appropriata dimensione, presentandosi - altresì - staccata e distanziata dal contesto della clausola che la precede e con un contenuto, obiettivamente, chiaro. In buona sostanza, dunque, nel contratto in disamina, l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341
c.c. risulta rispettata, dovendo reputarsi essere stata, l'attenzione del contraente, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione, in modo consapevole, specificamente rivolta proprio anche alla clausola arbitrale. Sotto ulteriore e diverso profilo, in tempi recenti, l'Organo nomofilattico - in relazione alla sottoscrizione delle clausole vessatorie, ha espresso i seguenti principi di diritto: -a) "deve ritenersi sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale" (Cass. civ. sez. VI 19 maggio 2017 n.12739; conforme: Cass. civ. sez.VI 21 luglio 2015 n.15278); -b) "Va ribadito che in tema di condizioni generali del contratto, al fine di integrare il requisito della specifica approvazione prevista dall'art. 1341 cod. civ., non è necessario che alla distinta sottoscrizione della clausola segua la trascrizione integrale del suo contenuto, essendo sufficiente che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee a non fare dubitare del richiamo dell'attenzione del sottoscrittore, mentre è irrilevante che contestualmente vengano approvate anche altre clausole onerose ugualmente evidenziate. Cass. 06 settembre 2005, n. 17797; cfr. anche
Cass. 03 settembre 2007, n.18525" (Cass. civ. sez. VI, 5 maggio 2014 n.12708); - c)
"l'obbligo della specifica approvazione scritta di cui all'art. 1341 c.c., può dirsi soddisfatto anche attraverso la sottoscrizione apposta dopo il richiamo, che può essere espresso nella sola forma numerica e/o di titolo, alla clausola in questione, in quanto tale richiamo permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto (fattispecie relativa a contratto assicurativo contenente una clausola compromissoria ed una deroga alla competenza territoriale, recante una sola sottoscrizione in calce allo specchietto riepilogativo intitolato
"approvazione espressa". La S.C.... ha ritenuto valida la sottoscrizione)" (Cass. . civ. sez.
III, 3 settembre 2007 n.18525). La trasposizione di tali principi di diritto nel contratto di locazione finanziaria n.1163530 dell'8 maggio 2008 rende ben evidente come nello stesso non solo sia presente il richiamo numerico (Art. 8) posto dal Supremo Collegio in alternativa
6 al titolo - che pure esiste (Clausole varie) - ma tale ultimo elemento anche fornisce una
"indicazione idonea" a richiamare l'attenzione del sottoscrittore anche sul contenuto di altre clausole che, pur non essendo vessatorie stante il carattere di "numerus clausus" delle stesse, presentano, comunque, un carattere ugualmente oneroso per il contraente. Del resto, l'indicazione presente nel contratto de quo, unita al richiamo numerico, non pare divergere, significativamente, da quella ritenuta valida dell'Organo nomofilattico nella pronuncia da ultimo richiamata (Cass. civ. sez. ID, 3 settembre 2007 n.18525). Il Giudice di legittimità ha, altresì, precisato come: "Non osta all'efficacia della clausola, il richiamo cumulativo, in quanto quest'ultimo è accompagnato dall'indicazione, sia pure sommaria, del contenuto della clausola" (Cass. civ. sez. III, 11novembre 2015 n.22984) che, come sopra già evidenziato, nel caso del contratto di locazione finanziaria n.1163530 dell'8 maggio 2008 consente di richiamare l'attenzione oltre che su una clausola tecnicamente vessatoria anche su condizioni, comunque, onerose a carico del contraente. In ordine alla dispiegata eccezione occorre anche evidenziare come non ricorra la fattispecie posta alla base delle varie pronunce (per tutte Cass. civ. 11 giugno 2012 n.9492) che parte resistente pure richiama nei propri atti al fine di dare sostegno alla frapposta eccezione e che hanno escluso la validità di un "richiamo in blocco" di tutte le condizioni generali di contratto.
Infatti, nel ricordato contratto di leasing: “L'utilizzatore dichiara di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. le seguenti disposizioni ..." a cui si accompagna la chiara indicazione del numero e del titolo con le quali le stesse sono presenti nell'ambito delle "Condizioni Particolari di Contratto". La fattispecie in esame appare piuttosto assimilabile a quella che, in tempi recentissimi (Cass. civ. sez. VI, 7 febbraio 2018), è stata oggetto di valutazione da parte del Supremo Collegio il quale ha riconosciuto tanto la validità che l'efficacia della clausola vessatoria di determinazione del foro competente inserita, all'interno del contratto, con una tecnica redazionale in tutto assimilabile a quella della clausola arbitrale oggetto dell'eccezione. Ha ritenuto infatti il Giudice di legittimità che: "il contratto prevede un autonomo paragrafo debitamente evidenziato autonomamente sottoscritto, e con titolo in grassetto 'formula per clausole vessatorie " recante, espressamente, anche agli effetti degli articoli 1341 e
1342 c.c. gli articoli da 4 a 13 ciascuno con l'indicazione del titolo ...... Non viene pertanto in rilievo la fattispecie alla base di Cass. 11 giugno 2012 n. 9492" (Cass. civ. sez. VI, 7 febbraio 2018). Tali conclusioni trovano ulteriore, e definitiva, conferma nel più recente arresto giurisprudenziale dell'Organo nomofilattico secondo il quale: "Nel caso di condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto.(Nella fattispecie, la sottoscrizione della clausola di determinazione del foro esclusivo apposta a contratti di
7 vendita, leasing e fideiussione, collegati tra loro, è risultata debitamente apposta in calce al richiamo numerico della clausola e accompagnata da una, pur sintetica, indicazione del contenuto) " (Cass. Civ. Sez. VI 9 luglio 2018 n. 17939). Come nel caso oggi in esame anche nella fattispecie esaminata dalla Corte: "la doglianza relativa alla pretesa inefficacia della doppia sottoscrizione della clausola di deroga per essere stata prevista nella specie
"un'unica sottoscrizione aggiuntiva per un gran numero di clausole delle quali talune non posseggono il carattere della vessatorietà ", è infondata ..... risulta che la sottoscrizione è stata apposta specificamente in calce ad un richiamo operato non a tutte ed indistintamente le clausole contrattuali, ma solo ad alcune di esse, evidenziandosi che oltre al richiamo numerico delle stesse, vi è pure una, benché sintetica, indicazione del contenuto, così risultando rispettata l'esigenza di tutela codificata nell'art. 1341 c.c., dovendo reputarsi essere stata l'attenzione del contraente, ai cui danni le clausole sono state predisposte, adeguatamente sollecitata e la sua sottoscrizione in modo consapevole rivolta specificamente proprio anche al contenuto a lui sfavorevole ed è proprio questo il discrimine per la validità delle forme di specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
(Cass., ord. 2 aprile 2015, n. 6747)". In conclusione, nella fattispecie sottoposta allo scrutino di questo collegio, le modalità con cui sono state formulate le clausole vessatorie all'interno del contratto di locazione finanziaria n.1163530 dell'8 maggio 2008 rispettano il requisito della specifica approvazione per iscritto, disposto dall'art. 1341 c.c., conformemente, ai parametri dettati dalla Suprema Corte, secondo la quale le clausole vessatorie devono essere indicate specificamente in maniera idonea (quanto meno col numero o la lettera che le contraddistingue) a suscitare l'attenzione del sottoscrittore senza necessità di trascrizione integrale del contenuto della clausola, essendo sufficiente il richiamo, mediante numero o titolo, alla clausola stessa, in quanto in tal modo si permette al sottoscrittore di conoscerne il contenuto.»
1.2. L' ha impugnato sia il lodo non definitivo che quello definitivo Parte_1 sulla base di un unico motivo: “Invalidità della convenzione di arbitrato ex art. 829 primo comma n. 1) c.p.c.”
Secondo L' la pronuncia impugnata sarebbe errata per le ragioni Parte_1 illustrate nel corso del giudizio arbitrale nella memoria conclusionale depositata il
20.10.2019 e cioè per il fatto che «sull'ultima pagina delle condizioni particolari di contratto (…) non vi è uno specifico richiamo alla clausola arbitrale, ma solo un generico richiamo all'art. 8 “clausole varie”. L'art. 8 – Clausole varie – contiene, effettivamente, una miscellanea di codicilli che spaziano da “forniture di servizi e spese condominiali” ad “atipicità del contratto” a “clausola arbitrale ” a “pagamento dei corrispettivi mediante addebito in conto” a “finanziamento della BEI – Banca
Europea per gli Investimenti” fino a “regime fiscale”», violando dunque il principio
8 affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c. il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, perché la sottoscrizione indiscriminata non garantisce l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole, in quanto questa è ricompresa tra le altre richiamate”. L sostiene che la Parte_1 pronuncia del collegio arbitrale avrebbe aggirato l'eccezione, evitando di coglierne il senso: la clausola compromissoria, invece di essere chiaramente enucleata, era stata inserita in una clausola (art. 8 – clausole varie) che a sua volta ne contiene altre che non hanno carattere vessatorio, tecnica redazionale che non sarebbe idonea a richiamare l'attenzione del contraente debole a detrimento del quale la clausola è stata predisposta. Il collegio arbitrale avrebbe errato nel fare riferimento al fatto che il titolo “Clausola Arbitrale” sarebbe ben evidenziato e staccato, perché quando la richiamata giurisprudenza fa riferimento ad una adeguata tecnica redazionale, si riferisce al richiamo posto al momento della doppia sottoscrizione e non al testo nel contratto. Diversamente, se al momento della specifica approvazione prevista ai fini dell'art. 1341 comma 2 c.c. il numero della clausola fosse stata accompagnata dalla specifica indicazione “Clausola arbitrale” invece della vaga formulazione “Clausole varie” (così come fra l'altro è stato fatto a proposito dell'art. 22 delle Condizioni generali, che riporta espressamente “Foro convenzionale” al momento dell'apposizione della sottoscrizione per specifica approvazione), ciò avrebbe senza dubbio soddisfatto i requisiti imposti dalla norma.
L' ha quindi concluso come in epigrafe compiutamente riportato. Parte_1
1.3. Si è costituita (di seguito, per brevità, solo Controparte_1
), non in proprio ma quale mandataria con rappresentanza di CP_1 CP_2
e di la prima divenuta titolare dei diritti ed obblighi
[...] Controparte_3 connessi al bene oggetto del contratto di leasing n. 1163530 in forza di atto di cessione stipulato il 30.5.2019 con la seconda Controparte_7 divenuta titolare dei diritti ed obblighi connessi al credito afferente al detto contratto di leasing n. 1163530, in forza di atto di cessione di crediti stipulato il
30.12.2018 con ha eccepito, Controparte_8 preliminarmente, l'inammissibilità dell'avversa impugnazione per violazione degli artt. 829 e 342 c.p.c. oltre che ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, ne ha rilevato
9 la totale infondatezza, per essere il lodo correttamente e adeguatamente motivato con riguardo al profilo in contestazione.
1.4 La Corte, all'udienza del 17.12.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'istanza di inibitoria avanzata dalla parte impugnante resta assorbita dalla presente decisione.
L'impugnazione proposta da risulta, prima ancora che Parte_1 infondata, inammissibile: essa infatti non si confronta adeguatamente con l'ampia motivazione posta dal collegio arbitrale a fondamento della decisione relativa alla piena validità della clausola arbitrale, limitandosi la parte impugnante a riproporre, letteralmente, le allegazioni difensive già svolte nel corso del procedimento arbitrale.
L'impugnazione risulta, in ogni caso, infondata. Il collegio arbitrale ha richiamato diffusamente i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della specifica approvazione prevista dall'art. 1341
c.c., è richiesto che la sottoscrizione sia apposta dopo indicazioni idonee “a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole, a lui sfavorevoli, comprese tra quelle specificamente approvate” (Cass. Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016), obbligo da ritenersi “rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo” (Sez.
3, Ordinanza n. 4126 del 14/02/2024) e dovendo considerarsi “a tale fine sufficiente, quale indicazione specifica ed idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità che questa sia integralmente trascritta.” (Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12739 del 19/05/2017).
Ora, non vi è dubbio che, nella fattispecie, l'attenzione de Parte_1 rispetto alla clausola arbitrale sia stata adeguatamente sollecitata. La sottoscrizione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. apposta in calce alle “condizioni particolari del contratto”, strutturate in 8 articoli separati, infatti, riguarda solo alcune di dette condizioni (artt. da 5 a 8), peraltro richiamate, oltre che con il numero, anche con il titolo (per quanto si tratti di indicazioni che la giurisprudenza ritiene alternative, cfr. Cass. n. 18525/2007). Va peraltro evidenziato come le
10 condizioni particolari del contratto costituiscano una parte distinta del contratto di locazione finanziaria, che contiene un distinto paragrafo costituito da 22
“condizioni generali del contratto”, una parte delle quali a loro volta specificamente sottoscritte in calce.
Neppure appare fondato l'assunto della parte impugnante secondo cui la sottoscrizione dell'articolo 8 delle condizioni particolari del contratto sarebbe stata apposta dal contraente “debole” senza adeguata consapevolezza della clausola arbitrale a ragione del fatto che detto articolo contiene anche altre clausole, non vessatorie: infatti, come correttamente rilevato dal collegio arbitrale, la clausola arbitrale si presenta ben distinta dalle altre clausole contenute nell'articolo in esame, con un sottotitolo in caratteri maiuscoli e un testo dettagliato, di dimensioni non ridotte, che occupa un'intera pagina del contratto, dovendo dunque escludersi che essa potesse confondersi con altre di natura non vessatoria, essendo al contrario facilmente individuabile e, dunque, conoscibile.
In conclusione, la decisione del collegio arbitrale in punto di validità della clausola arbitrale risulta pienamente condivisibile.
4. Le spese - liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif. (valore indeterminabile, complessità bassa), ad esclusione della fase istruttoria, che non si è tenuta in questa fase del giudizio – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando in grado unico sull'impugnativa di lodo arbitrale proposta da così provvede: Parte_1
1. respinge l'impugnativa;
2. condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, Parte_1 liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti della parte impugnante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater
DPR n. 115/2002., ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
Firenze, camera di consiglio del 29/04/2025
LA CONS. EST.
11 D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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