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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1520/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 1520/2021 RG
promosso da:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Salviati e dall'Avv. Augusto
Cerliani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
- parte opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Davide Di Maio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
- parte opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per consegna.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge e respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
1 -nel merito, dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità della domanda e della prova scritta voluta dall'art. 634 c.p.c. e in accoglimento di una domanda infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per la parte opposta, come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.12.2024:
“in via principale, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le eccezioni, di rito e di merito, così come formulate da e, così, Controparte_1
confermare il Decreto ingiuntivo - n. 385/2021 – R.G. 1044/2021 - emesso dal
Tribunale della Spezia e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1
consegna dei carriponte oggetto di causa in favore di CP_2
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale e di conseguente revoca del Decreto ingiuntivo n. 385/2021, R.G.
1044/2021, accertare e dichiarare per le causali di cui al paragrafo 2.1 il diritto di
AL ad asportare i carriponte oggetto di causa e, per l'effetto, condannare
[...]
al rilascio degli stessi in favore della società opposta;
Controparte_1
in ogni caso, con vittoria di spese, IVA e CPA.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23 luglio 2021, Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2021, emesso in favore
[...] di per la consegna di “n. 2 carroponte OMT da 5 ubicati CP_2 Pt_1
nel capannone ad uso opificio sito nel Comune di Aulla (MS) Frazione Albiano
Magra Via della Repubblica n. 45/A, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Aulla come segue: Foglio 48, P.lla 2079, sub. 3, cat. D/1, R.C. Euro 23.278,80 (già nei titoli, in Catasto Fabbricati, foglio 48 particella 2079 subalterno 1 a seguito di divisione, a sua volta derivante dal foglio 48 particelle 2079 e 2083, a seguito di divisione – opificio – uffici), oltre che per il pagamento delle spese della procedura,
2 quantificate in € 276 per esborsi e € 1.305 per onorari, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. era stato emesso sul presupposto che fosse proprietaria dei carriponte, evidenziando il CP_2
Giudice che emetteva il decreto:
- da un lato che nel contratto definitivo del 29.05.2021 (doc. 2 monitorio) le parti non avevano previsto la cessione di beni mobili, prevedendo all'art. 2 del predetto contratto che (acquirente) veniva immessa nel possesso Controparte_1 dell'immobile ma (venditrice) manteneva la detenzione di una parte CP_2 pari alla metà verso il lato Ceparana della superficie dell'immobile, per dodici mesi a partire dalla data della stipula (ART. 3 POSSESSO. La parte acquirente (
[...]
viene immessa da oggi nel possesso dell'immobile Controparte_1
acquistato con tutte le conseguenze utili ed onerose, ma la parte venditrice
( mantiene la detenzione di una parte pari alla metà della CP_2 superficie dell'immobile in oggetto e precisamente la metà verso i lato Ceparana, per mesi dodici a partire dalla data odierna”;
- dall'altro che i carriponte erano già presenti nell'immobile al momento dell'acquisto, circostanza questa emergente dalla missiva di
[...]
del 19.05.2021 (doc. 7 monitorio – “Non si comprende peraltro CP_1
in che modo la circostanza che da ultimo accampiate pretese sui due carroponti funzionali al capannone da noi acquistato, ed ivi presenti al momento della vendita, possa “impedirvi” (!!) di terminare il trasloco e consegnarci l'immobile”);
Con l'atto di opposizione deduceva: Controparte_1
- l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo per consegna, dal momento che la consegna dei beni mobili si fondava sulla domanda di rivendica del diritto di proprietà degli stessi e non sulla sussistenza di un'obbligazione avente il contenuto di obbligo di dare, avendo l'azione monitoria natura non già di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale
(Cass. 6322/2006, 12654/1991), in assenza nel caso di specie di ogni evidenza documentale di una pattuizione istitutiva dell'obbligo di consegna e di una sua puntuale individuazione della sua prova scritta;
conseguentemente il Giudice, rilevata l'inammissibilità della domanda spiegata in sede monitoria da , CP_2
3 avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo senza procedere ulteriormente all'esame della domanda di merito (Cass. 3690/1974);
- in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda di rivendica azionata in via monitoria, atteso che oggetto della vendita era un capannone ad uso opificio, dotato dei due carriponte in questione, da considerarsi quali accessori/pertinenze dell'immobile ai sensi dell'art. 1477 c.c.; a supporto di tale ricostruzione, allegava che i libretti contenenti matricola e verifiche ispettive relativi ai carroponte erano già stati consegnati da all'opponente, sin da prima della conclusione del CP_2 rogito, avendone quest'ultima curato ogni spesa manutentiva, anche straordinaria;
- tale considerazione varrebbe a maggior ragione se si considera che il capannone in oggetto è un opificio e che in ragione di ciò “il valore della consistenza immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi” (cfr. Catasto, Par. 52 dell'Istruzione III del 1042, e Comm. Centr. 26.03.1937, n. 100807), rivestendo pertanto i carriponte una relazione di strumentalità funzionale con il capannone.
Sulla base di tale ricostruzione, l'opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ex art. 649 c.p.c..
La società opposta si costituiva, con comparsa depositata l'11.11.2021, contestando integralmente l'atto di opposizione e, in particolare, rilevando:
- preliminarmente che è proprietaria dei carriponte, acquistati da CP_2
nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda avente Controparte_3 ad oggetto l'immobile in questione comprensivo di 74 beni mobili strumentali tra i quali anche i due carriponte (doc. 5 comparsa), tuttora iscritti e quantificati nel libro cespiti di (doc. 11); CP_2
- che a seguito della stipula del contratto preliminare tra e CP_2 [...]
la seconda trasferiva nel capannone parte della sua produzione e CP_1
per questo motivo chiedeva ad di poter utilizzare almeno uno dei due CP_2
carriponte al fine di agevolare le movimentazioni interne di materiali e prodotti;
- accettava e tale accordo veniva consacrato nell'art. 6 del preliminare CP_2 laddove recita “verrà messo a disposizione della soc. la parte Controparte_1
lato della proprietà stessa, pari a circa la metà del capannone e della corrispondente parte esterna a partire dal 15 ottobre…”(cfr. doc. 1, pag. 5, cpv n. 5) e che “il mezzo
4 di sollevamento (carroponte OMT da 5 tons) sarà quello posto alla destra e la soc. si impegna a usare con personale abilitato nonché al Controparte_1 mantenimento della sua efficienza” (cfr. doc. 1, pag. 5, cpv n. 3);
- che, pertanto, veniva concordato che la società opponente detenesse a titolo gratuito la predetta gru mobile di per tutto il tempo di “convivenza”; CP_2
- che in data 29.05.2019, le parti addivenivano alla stipula del contratto definitivo di compravendita (doc. 2), con il quale trasferiva a CP_2 [...]
la piena proprietà del capannone (doc. 2, art. 1) e quest'ultima si CP_1
impegnava a concedere ad il godimento della metà dell'immobile CP_2
appena acquistato per un periodo di dodici mesi dalla data del rogito (doc. 2, art. 3), precisando che il contratto definitivo di compravendita aveva ad oggetto il mero bene immobile con tutte le sue pertinenze ed accessori;
- successivamente, ad inizio maggio 2020, , a mezzo del Controparte_1
suo procuratore, diffidava a consegnare entro il 29.5.2020 "la metà del CP_2
capannone libero da persone e cose" (doc. 3: comunicazione del maggio 2020);
- che poco dopo, iniziava il trasloco di tutti i beni strumentali (macchina CP_2
piegatrice, punzonatrice, torni, taglio laser, incollatrice, pianali, pialle e molto altro ancora, oltre a tutte le componenti di arredo degli uffici, unitamente agli apparati hardware); tuttavia, le operazioni non riuscivano ad essere completate stante il rifiuto di a rilasciare i due carriponte;
Controparte_1
- facevano seguito le intimazioni tra i rispettivi legali: domandava il CP_2
rimborso delle spese sostenute (come convenuto negli accordi inter partes) e rappresentava, per l'ennesima volta, che la liberazione del capannone non poteva terminare fino a quando non avesse rilasciato i Controparte_1
carriponte (doc. 5: comunicazione Avv. Di Maio del 21.4.2021, doc. 6: foto carriponte e doc. 6 bis: missiva del 13.5.2021); CP_2
- in data 19.5.2021, negava ogni possibilità di consegnare Controparte_1
i carriponte confermando la circostanza che questi ultimi fossero già presenti nell'immobile al momento dell'acquisto (doc. 7: comunicazione del 19.5.2021 di
); Controparte_1
- considerata la naturale essenzialità dei carriponte per lo svolgimento della sua attività di impresa, si vedeva costretta a ricorrere al procedimento CP_2
5 monitorio di modo da non appesantire ulteriormente i ritardi nella produzione e l'aggravio dei costi.
In diritto deduceva che:
- ha diritto alla consegna dei due carriponte, nella disponibilità di CP_2 [...]
, escludendo che si trattasse di pertinenza dell'immobile Controparte_1
(Cass. 2909/2007), pertanto escludendo che fossero mai divenuti di proprietà di controparte, allegando come il termine opificio fosse sinonimo semplicemente di
“stabilimento industriale”, deducendo come le norme citate da controparte avessero rilevo unicamente fiscale e non civilistico;
- comunque, nel caso di specie, il diritto alla riconsegna, sorto nel momento in cui doveva rilasciare l'immobile di Albiano libero da persone e cose, era CP_2
stato esercitato mediante lo strumento monitorio indipendentemente dal diritto di proprietà di , essendo fondato su un contratto di comodato, implicito nel CP_2
contratto preliminare di compravendita del 2016;
- per le medesime ragioni si opponeva alla istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. azionata da controparte.
Con ordinanza del 12.09.2021, il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo nel merito che il contratto di cessione dell'immobile non menzionava un obbligo di consegna da parte dell'opponente all'opposta dei carriponte in questione, né risultava contestata la consegna dall'opposta all'opponente dei libretti manutentivi;
***
Ciò premesso, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità spiegata dall'opponente.
Come noto, è inammissibile la domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata, risultando, al contrario, ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venga esercitata un'azione di carattere personale avente a oggetto la restituzione di una cosa, in quanto l'art. 633 c.p.c., nel riferirsi alla domanda “di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”, sta a indicare qualsiasi prestazione di
6 dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio (Cass. 3690/1974,
Cass. 5957/1978 e Cass. 12654/1991).
Nel caso di specie, l'opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base della proprietà da parte sua dei carriponte e considerato che a fronte della stipula di un contratto preliminare e del successivo definitivo avente ad oggetto il bene immobile (contenente i carriponte), nessuna pattuizione veniva prevista con riferimento ai beni mobili ivi convenuti.
Parimenti, il decreto ingiuntivo veniva emesso dal giudice del monitorio risultando proprietaria dei carriponte, in assenza di pattuizioni relative ai beni CP_2
mobili contenute nei contratti predetti e considerato che i carriponte erano già presenti nell'immobile al momento dell'acquisto.
Lo strumento monitorio veniva quindi azionato dal ricorrente e utilizzato dal giudice del monitorio sul presupposto della proprietà dei beni, laddove la presenza dei contratti, in quanto aventi ad oggetto unicamente gli immobili, è stata utilizzata a riprova della proprietà stessa, siccome nulla prevedeva in ordine ai beni mobili.
In altre parole, non può ritenersi che la consegna dei carriponte si fondi su un'obbligazione di dare, proprio perché non prevista dal regolamento contrattuale, potendo tale circostanza essere utilizzata – come avvenuto nel caso di specie – al fine di dimostrare la proprietà dei carriponte.
Va rilevato che tale obbligazione di dare non può dirsi contenuta nell'art. 6 del preliminare – clausola nemmeno citata dal ricorrente in sede di ricorso monitorio – che prevede unicamente, per un periodo determinato, una facoltà di utilizzo di uno solo dei carriponte a favore di , pattuizione questa Controparte_1
superata poi dalla stipula del contratto definitivo, che nulla ha previsto al riguardo.
A fronte della rilevata inammissibilità della domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata, tale inammissibilità “comporta la irrituale instaurazione e l'irrituale svolgimento del processo;
la quale irritualità, oltre a colpire la fase sommaria del processo, travolge anche la successiva fase procedurale di cognizione ordinaria instaurata con la notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, il giudice dell'opposizione, rilevata
(anche d'ufficio) la inammissibilità della domanda (in quanto non poteva essere
7 proposta nella forma del ricorso per ingiunzione), deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza procedere ulteriormente all'esame della domanda nel merito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3690 del 18/11/1974).
Vero è che la giurisprudenza di legittimità si è più di recente pronunciata affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, pur illegittimo per vizi procedurali, il giudice deve analizzare il merito della domanda. Ma trattasi di fattispecie diversa, dal momento che in tal caso il decreto, pur viziato, è legittimamente emesso, sussistendo tutti i presupposti per la sua emanazione. Nel caso di specie, invece, il decreto risulta illegittimo ab origine in quanto emesso in assenza dei presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidati in euro 5.077,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (di valore indeterminabile, di complessità media) del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda monitoria spiegata da CP_2
e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto 385/2021;
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di CP_2 [...]
ella somma di euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA.
Così deciso in La Spezia, il 18.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Marozzi Giulia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento NR. 1520/2021 RG
promosso da:
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Chiara Salviati e dall'Avv. Augusto
Cerliani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo;
- parte opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. Davide Di Maio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo;
- parte opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo per consegna.
CONCLUSIONI
Per la parte opponente, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge e respinta ogni contraria istanza deduzione ed eccezione:
1 -nel merito, dichiarare nullo o annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità della domanda e della prova scritta voluta dall'art. 634 c.p.c. e in accoglimento di una domanda infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
Con vittoria di spese e compensi professionali”;
Per la parte opposta, come da come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 3.12.2024:
“in via principale, rigettare, per i motivi di cui in narrativa, tutte le eccezioni, di rito e di merito, così come formulate da e, così, Controparte_1
confermare il Decreto ingiuntivo - n. 385/2021 – R.G. 1044/2021 - emesso dal
Tribunale della Spezia e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1
consegna dei carriponte oggetto di causa in favore di CP_2
in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata in via principale e di conseguente revoca del Decreto ingiuntivo n. 385/2021, R.G.
1044/2021, accertare e dichiarare per le causali di cui al paragrafo 2.1 il diritto di
AL ad asportare i carriponte oggetto di causa e, per l'effetto, condannare
[...]
al rilascio degli stessi in favore della società opposta;
Controparte_1
in ogni caso, con vittoria di spese, IVA e CPA.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 23 luglio 2021, Controparte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 385/2021, emesso in favore
[...] di per la consegna di “n. 2 carroponte OMT da 5 ubicati CP_2 Pt_1
nel capannone ad uso opificio sito nel Comune di Aulla (MS) Frazione Albiano
Magra Via della Repubblica n. 45/A, distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di
Aulla come segue: Foglio 48, P.lla 2079, sub. 3, cat. D/1, R.C. Euro 23.278,80 (già nei titoli, in Catasto Fabbricati, foglio 48 particella 2079 subalterno 1 a seguito di divisione, a sua volta derivante dal foglio 48 particelle 2079 e 2083, a seguito di divisione – opificio – uffici), oltre che per il pagamento delle spese della procedura,
2 quantificate in € 276 per esborsi e € 1.305 per onorari, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. era stato emesso sul presupposto che fosse proprietaria dei carriponte, evidenziando il CP_2
Giudice che emetteva il decreto:
- da un lato che nel contratto definitivo del 29.05.2021 (doc. 2 monitorio) le parti non avevano previsto la cessione di beni mobili, prevedendo all'art. 2 del predetto contratto che (acquirente) veniva immessa nel possesso Controparte_1 dell'immobile ma (venditrice) manteneva la detenzione di una parte CP_2 pari alla metà verso il lato Ceparana della superficie dell'immobile, per dodici mesi a partire dalla data della stipula (ART. 3 POSSESSO. La parte acquirente (
[...]
viene immessa da oggi nel possesso dell'immobile Controparte_1
acquistato con tutte le conseguenze utili ed onerose, ma la parte venditrice
( mantiene la detenzione di una parte pari alla metà della CP_2 superficie dell'immobile in oggetto e precisamente la metà verso i lato Ceparana, per mesi dodici a partire dalla data odierna”;
- dall'altro che i carriponte erano già presenti nell'immobile al momento dell'acquisto, circostanza questa emergente dalla missiva di
[...]
del 19.05.2021 (doc. 7 monitorio – “Non si comprende peraltro CP_1
in che modo la circostanza che da ultimo accampiate pretese sui due carroponti funzionali al capannone da noi acquistato, ed ivi presenti al momento della vendita, possa “impedirvi” (!!) di terminare il trasloco e consegnarci l'immobile”);
Con l'atto di opposizione deduceva: Controparte_1
- l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo per consegna, dal momento che la consegna dei beni mobili si fondava sulla domanda di rivendica del diritto di proprietà degli stessi e non sulla sussistenza di un'obbligazione avente il contenuto di obbligo di dare, avendo l'azione monitoria natura non già di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale
(Cass. 6322/2006, 12654/1991), in assenza nel caso di specie di ogni evidenza documentale di una pattuizione istitutiva dell'obbligo di consegna e di una sua puntuale individuazione della sua prova scritta;
conseguentemente il Giudice, rilevata l'inammissibilità della domanda spiegata in sede monitoria da , CP_2
3 avrebbe dovuto limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo senza procedere ulteriormente all'esame della domanda di merito (Cass. 3690/1974);
- in ogni caso, l'infondatezza nel merito della domanda di rivendica azionata in via monitoria, atteso che oggetto della vendita era un capannone ad uso opificio, dotato dei due carriponte in questione, da considerarsi quali accessori/pertinenze dell'immobile ai sensi dell'art. 1477 c.c.; a supporto di tale ricostruzione, allegava che i libretti contenenti matricola e verifiche ispettive relativi ai carroponte erano già stati consegnati da all'opponente, sin da prima della conclusione del CP_2 rogito, avendone quest'ultima curato ogni spesa manutentiva, anche straordinaria;
- tale considerazione varrebbe a maggior ragione se si considera che il capannone in oggetto è un opificio e che in ragione di ciò “il valore della consistenza immobiliare deve comprendere anche il valore delle installazioni connesse od incorporate coi fabbricati o comunque stabilmente infisse ad essi” (cfr. Catasto, Par. 52 dell'Istruzione III del 1042, e Comm. Centr. 26.03.1937, n. 100807), rivestendo pertanto i carriponte una relazione di strumentalità funzionale con il capannone.
Sulla base di tale ricostruzione, l'opponente chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ex art. 649 c.p.c..
La società opposta si costituiva, con comparsa depositata l'11.11.2021, contestando integralmente l'atto di opposizione e, in particolare, rilevando:
- preliminarmente che è proprietaria dei carriponte, acquistati da CP_2
nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda avente Controparte_3 ad oggetto l'immobile in questione comprensivo di 74 beni mobili strumentali tra i quali anche i due carriponte (doc. 5 comparsa), tuttora iscritti e quantificati nel libro cespiti di (doc. 11); CP_2
- che a seguito della stipula del contratto preliminare tra e CP_2 [...]
la seconda trasferiva nel capannone parte della sua produzione e CP_1
per questo motivo chiedeva ad di poter utilizzare almeno uno dei due CP_2
carriponte al fine di agevolare le movimentazioni interne di materiali e prodotti;
- accettava e tale accordo veniva consacrato nell'art. 6 del preliminare CP_2 laddove recita “verrà messo a disposizione della soc. la parte Controparte_1
lato della proprietà stessa, pari a circa la metà del capannone e della corrispondente parte esterna a partire dal 15 ottobre…”(cfr. doc. 1, pag. 5, cpv n. 5) e che “il mezzo
4 di sollevamento (carroponte OMT da 5 tons) sarà quello posto alla destra e la soc. si impegna a usare con personale abilitato nonché al Controparte_1 mantenimento della sua efficienza” (cfr. doc. 1, pag. 5, cpv n. 3);
- che, pertanto, veniva concordato che la società opponente detenesse a titolo gratuito la predetta gru mobile di per tutto il tempo di “convivenza”; CP_2
- che in data 29.05.2019, le parti addivenivano alla stipula del contratto definitivo di compravendita (doc. 2), con il quale trasferiva a CP_2 [...]
la piena proprietà del capannone (doc. 2, art. 1) e quest'ultima si CP_1
impegnava a concedere ad il godimento della metà dell'immobile CP_2
appena acquistato per un periodo di dodici mesi dalla data del rogito (doc. 2, art. 3), precisando che il contratto definitivo di compravendita aveva ad oggetto il mero bene immobile con tutte le sue pertinenze ed accessori;
- successivamente, ad inizio maggio 2020, , a mezzo del Controparte_1
suo procuratore, diffidava a consegnare entro il 29.5.2020 "la metà del CP_2
capannone libero da persone e cose" (doc. 3: comunicazione del maggio 2020);
- che poco dopo, iniziava il trasloco di tutti i beni strumentali (macchina CP_2
piegatrice, punzonatrice, torni, taglio laser, incollatrice, pianali, pialle e molto altro ancora, oltre a tutte le componenti di arredo degli uffici, unitamente agli apparati hardware); tuttavia, le operazioni non riuscivano ad essere completate stante il rifiuto di a rilasciare i due carriponte;
Controparte_1
- facevano seguito le intimazioni tra i rispettivi legali: domandava il CP_2
rimborso delle spese sostenute (come convenuto negli accordi inter partes) e rappresentava, per l'ennesima volta, che la liberazione del capannone non poteva terminare fino a quando non avesse rilasciato i Controparte_1
carriponte (doc. 5: comunicazione Avv. Di Maio del 21.4.2021, doc. 6: foto carriponte e doc. 6 bis: missiva del 13.5.2021); CP_2
- in data 19.5.2021, negava ogni possibilità di consegnare Controparte_1
i carriponte confermando la circostanza che questi ultimi fossero già presenti nell'immobile al momento dell'acquisto (doc. 7: comunicazione del 19.5.2021 di
); Controparte_1
- considerata la naturale essenzialità dei carriponte per lo svolgimento della sua attività di impresa, si vedeva costretta a ricorrere al procedimento CP_2
5 monitorio di modo da non appesantire ulteriormente i ritardi nella produzione e l'aggravio dei costi.
In diritto deduceva che:
- ha diritto alla consegna dei due carriponte, nella disponibilità di CP_2 [...]
, escludendo che si trattasse di pertinenza dell'immobile Controparte_1
(Cass. 2909/2007), pertanto escludendo che fossero mai divenuti di proprietà di controparte, allegando come il termine opificio fosse sinonimo semplicemente di
“stabilimento industriale”, deducendo come le norme citate da controparte avessero rilevo unicamente fiscale e non civilistico;
- comunque, nel caso di specie, il diritto alla riconsegna, sorto nel momento in cui doveva rilasciare l'immobile di Albiano libero da persone e cose, era CP_2
stato esercitato mediante lo strumento monitorio indipendentemente dal diritto di proprietà di , essendo fondato su un contratto di comodato, implicito nel CP_2
contratto preliminare di compravendita del 2016;
- per le medesime ragioni si opponeva alla istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. azionata da controparte.
Con ordinanza del 12.09.2021, il Giudice, precedente assegnatario del procedimento, accoglieva l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo nel merito che il contratto di cessione dell'immobile non menzionava un obbligo di consegna da parte dell'opponente all'opposta dei carriponte in questione, né risultava contestata la consegna dall'opposta all'opponente dei libretti manutentivi;
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Ciò premesso, deve essere accolta l'eccezione di inammissibilità spiegata dall'opponente.
Come noto, è inammissibile la domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata, risultando, al contrario, ammissibile la domanda, proposta nelle forme del ricorso per ingiunzione, con la quale venga esercitata un'azione di carattere personale avente a oggetto la restituzione di una cosa, in quanto l'art. 633 c.p.c., nel riferirsi alla domanda “di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”, sta a indicare qualsiasi prestazione di
6 dare che costituisca il contenuto di un rapporto obbligatorio (Cass. 3690/1974,
Cass. 5957/1978 e Cass. 12654/1991).
Nel caso di specie, l'opposta ha chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo sulla base della proprietà da parte sua dei carriponte e considerato che a fronte della stipula di un contratto preliminare e del successivo definitivo avente ad oggetto il bene immobile (contenente i carriponte), nessuna pattuizione veniva prevista con riferimento ai beni mobili ivi convenuti.
Parimenti, il decreto ingiuntivo veniva emesso dal giudice del monitorio risultando proprietaria dei carriponte, in assenza di pattuizioni relative ai beni CP_2
mobili contenute nei contratti predetti e considerato che i carriponte erano già presenti nell'immobile al momento dell'acquisto.
Lo strumento monitorio veniva quindi azionato dal ricorrente e utilizzato dal giudice del monitorio sul presupposto della proprietà dei beni, laddove la presenza dei contratti, in quanto aventi ad oggetto unicamente gli immobili, è stata utilizzata a riprova della proprietà stessa, siccome nulla prevedeva in ordine ai beni mobili.
In altre parole, non può ritenersi che la consegna dei carriponte si fondi su un'obbligazione di dare, proprio perché non prevista dal regolamento contrattuale, potendo tale circostanza essere utilizzata – come avvenuto nel caso di specie – al fine di dimostrare la proprietà dei carriponte.
Va rilevato che tale obbligazione di dare non può dirsi contenuta nell'art. 6 del preliminare – clausola nemmeno citata dal ricorrente in sede di ricorso monitorio – che prevede unicamente, per un periodo determinato, una facoltà di utilizzo di uno solo dei carriponte a favore di , pattuizione questa Controparte_1
superata poi dalla stipula del contratto definitivo, che nulla ha previsto al riguardo.
A fronte della rilevata inammissibilità della domanda, proposta nella forma del ricorso per ingiunzione, con la quale viene esercitata un'azione di rivendicazione avente per oggetto una cosa mobile determinata, tale inammissibilità “comporta la irrituale instaurazione e l'irrituale svolgimento del processo;
la quale irritualità, oltre a colpire la fase sommaria del processo, travolge anche la successiva fase procedurale di cognizione ordinaria instaurata con la notificazione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, il giudice dell'opposizione, rilevata
(anche d'ufficio) la inammissibilità della domanda (in quanto non poteva essere
7 proposta nella forma del ricorso per ingiunzione), deve limitarsi a revocare il decreto ingiuntivo, senza procedere ulteriormente all'esame della domanda nel merito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3690 del 18/11/1974).
Vero è che la giurisprudenza di legittimità si è più di recente pronunciata affermando che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, pur illegittimo per vizi procedurali, il giudice deve analizzare il merito della domanda. Ma trattasi di fattispecie diversa, dal momento che in tal caso il decreto, pur viziato, è legittimamente emesso, sussistendo tutti i presupposti per la sua emanazione. Nel caso di specie, invece, il decreto risulta illegittimo ab origine in quanto emesso in assenza dei presupposti.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli onorari del presente procedimento vengono liquidati in euro 5.077,00 per onorari oltre accessori di legge secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (di valore indeterminabile, di complessità media) del tipo di procedimento (procedimento ordinario) dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività processuali effettivamente svolte (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
PQM
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o respinta, così provvede:
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda monitoria spiegata da CP_2
e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo opposto 385/2021;
[...]
CONDANNA al pagamento in favore di CP_2 [...]
ella somma di euro 5.077,00, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA.
Così deciso in La Spezia, il 18.07.2025
Il Giudice
Giulia Marozzi
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